crv_sgo_leggi

Legge regionale 6 settembre 1988, n. 44 (BUR n. 52/1988)

Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988

Legge regionale 6 settembre 1988, n. 44 (BUR n. 52/1988) (Bilancio) (Abrogata)

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 6 settembre 1988, n. 44 (BUR n. 52/1988) (Bilancio)

ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1988

Art. 1
1. A norma dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in conto residui, iscritti in via presunta nel bilancio di previsione per l'esercizio 1988 sono aggiornati negli ammontari singoli e complessivi indicati nell'allegata tabella A) in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1987.
Art. 2
1. Il saldo finanziario positivo presunto di lire 98.677.000.000, applicato al bilancio di previsione per lo esercizio 1988, è accertato in lire 596.279.523.755.
2. La differenza di lire 497.602.523.755 è iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio 1988 per la copertura delle seguenti spese:
a) quanto a lire 384.036.124.358, per il trasferimento allo esercizio finanziario 1988 di spese finanziate da assegnazioni statali a destinazione vincolata a seguito del loro mancato impegno a norma di legge nell'esercizio 1987;
b) quanto a lire 24.800.000.000. per il finanziamento di quota parte dei residui passivi di esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa di cui si prevede la reiscrizione a norma dell'articolo 83 della vigente legge regionale di contabilità e dell'articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 ;
c) quanto a lire 33.010.000.000, per il finanziamento di leggi regionali non approvate entro la fine dell'esercizio 1987 che, ai sensi dell'articolo 19 quinto comma, della vigente legge regionale di contabilità, trovano riscontro di copertura nei fondi globali iscritti ai capitoli 80210 e 80230 del bilancio 1987;
d) la restante quota di lire 55.756.399.397 è destinata alla copertura di spese non specificatamente individuate.
Art. 3
1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1988, di cui alla tabella n. 1) annessa alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 sono apportate le seguenti variazioni come da allegata tabella B):

Competenza
Cassa
Variazioni in aumento
1.200.089.867.518
1.737.684.297.799
Variazioni in diminuzione
384.573.395.200
401.241.029.394
Variazioni nette
815.516.472.318
1.336.443.268.405



Art. 4
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1988 di cui alla tabella n. 2) annessa alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 , sono apportate le seguenti variazioni come da allegata tabella C):

Competenza
Cassa
Variazioni in aumento
1.282.173.407.113
1.879.803.249.565
Variazioni in diminuzione
499.666.934.795
543.359.981.160
Variazioni nette
782.506.472.318
1.336.443.268.405



Resta determinata in lire 33.010.000.000 l'eccedenza della variazione netta dell'entrata rispetto a quella della spesa per effetto di quanto disposto alla lettera c) dello articolo 2 della presente legge.
Art. 5
1. Gli importi iscritti nei fondi globali di cui all'articolo 9 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 , sono modificati in lire 1.440.000.000 per il fondo globale destinato alle spese correnti (capitolo 80210) e in lire 57.900.000.000 per i fondi globali destinati alle spese in conto capitale (capitoli 80230 e 80251) per effetto delle variazioni indicate nell'allegata tabella D).
Art. 6
1. L'assunzione dei mutui autorizzata dall'articolo 12 della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 , è elevata fino a lire 303.050.000.000 ferme restando le condizioni ivi stabilite.
2. Alla maggior spesa per l'ammortamento dei mutui di cui al primo comma, valutata in lire 3.000.000.000 per l'anno 1989 e seguenti si fa fronte con gli stanziamenti già previsti al capitolo 86200 dello stato di previsione della spesa dei corrispondenti esercizi finanziari.
Art. 7
1. Sono approvati gli allegati provvedimenti di variazione al bilancio e di assestamento del bilancio 1988 dei seguenti enti dipendenti dalla Regione:
- Ente per il diritto allo studio universitario di Venezia (E.S.U.)
(Deliberazioni n. 7/2 del 26 aprile 1988 e n. 15/3 del 24 maggio 1988);
- Ente di sviluppo agricolo del Veneto (E.S.A.V.)
(Deliberazione n. 9/88 del 28 giugno 1988);
- Istituto regionale per le ville venete (I.R.V.V.)
(Deliberazioni n. 30 del 3 dicembre 1987 e n. 6 del 25 maggio 1988);
- Istituto di tecnica e sperimentazione lattiero-casearia di Thiene
(Deliberazione n. 41/88 del 7 giugno 1988);
- Azienda regionale delle foreste (A.R.F)
(Deliberazioni n. 56 del 14 giugno 1988 e n. 65 del 19 luglio 1988);
- Ente per il diritto allo studio universitario di Padova (E.S.U.)
(Deliberazione n. 51 del 16 giugno 1988);
- Ente per il diritto allo studio universitario di Venezia (E.S.U.)
(Deliberazione n. 75/11 del 29 giugno 1988);
- Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociale del Veneto (I.R.S.E.V.)
(Deliberazione n. 50 del 5 luglio 1988)

Art. 8
1. La descrizione del capitolo 20020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 è così modificata:
cap 20020 "Sottoscrizione aumento capitali società regionali ( Legge regionale 5 settembre 1974, n. 47 ; legge regionale 7 settembre 1982, n. 35 ; legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 - articolo 28)".
Art. 9
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


Tabelle allegate alla legge regionale 6 settembre, n. 44, relativa a:
"Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1988".


Tabella A (articolo 1) - Residui attivi e passivi da riportare in bilancio

Tabella B (articolo 3) - Variazione allo stato di previsione dell'entrata

Tabella C (articolo 4) - Variazione allo stato di previsione della spesa

Tabella D (articolo 5) - Variazione da apportare ai fondi globali

Variazioni da apportare alla tabella 5 allegata alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 4 "Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo del ricorso al credito".



TABELLE OMESSE
ALLEGATI OMESSI
TABELLA A

Residui attivi e passivi da riportare in bilancio
STAMPA DEI RESIDUI
ENTRATE
CAPITOLO
DESCRIZIONE
IMPORTO A RESIDUO
000110
imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile (L.R. 17.1.1972, n. 1)
38.852.470
000150
tasse sulle concessioni regionali (L.R. 8.5.1980, n. 50)
38.660.644
000152
tasse di concessione regionale in materia venatoria (art. 57 L.R. 14.7.1978, e L.R. 8.5.1980, n. 50)
28.298.700
000154
Tasse di concessione regionale in materia di pesca (L.R. 8.5.1980, n. 50)
43.117.150
000160
tassa di circolazione (L.R. 17.1.1972, n. 3)
483.450.




SOMMARIO