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Legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 (BUR n. 53/1988)

Costituzione di una società a totale partecipazione regionale per l’innovazione, lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo veneto

Legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 (BUR n. 53/1988)

COSTITUZIONE DI UNA SOCIETÀ A TOTALE PARTECIPAZIONE REGIONALE PER L'INNOVAZIONE, LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PROUTTIVO VENETO (1) (2) (3)

Art. 1

1. Nel quadro delle iniziative volte a favorire lo sviluppo dell’innovazione e la competitività ( 4) nei settori produttivi, anche con l’apporto scientifico delle università, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di una Società per azioni per la realizzazione di specifiche attività nelle materie di competenza regionale come specificato nei successivi articoli 2 e 3.
2. L’intero capitale sociale è riservato alla Regione, anche per mezzo di società interamente da questa partecipate, in via diretta o indiretta. Nel caso in cui il capitale sociale sia interamente detenuto da una società partecipata, direttamente o indirettamente in via totalitaria dalla Regione, la Giunta regionale esercita il controllo analogo sulla Società attraverso la propria società partecipata secondo le previsioni della presente legge, del diritto comunitario e della legislazione nazionale vigente. ( 5)
3. La Giunta regionale approva lo statuto della Società e le sue modifiche. ( 6) ( 7)

Art. 2

1. La Società opera nel territorio regionale al fine di promuovere, nei limiti degli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica e delle norme dello Statuto della Regione e della presente legge, iniziative per l’innovazione, lo sviluppo, la competitività e la promozione del territorio e del sistema produttivo regionale, l’attrazione degli investimenti e la promozione di nuova imprenditorialità, la trasformazione digitale e la sostenibilità energetica ed ambientale, raccogliendo e coordinando le risorse scientifiche, organizzative e finanziarie esistenti o confluenti nel Veneto. ( 8)
2. E' scopo inoltre della società diffondere nel sistema economico e produttivo le informazioni acquisite e i risultati di ricerca ottenuti dall’attività sociale.
3. Gli interventi dovranno promuovere lo sviluppo regionale e in particolare quello produttivo ed industriale, con speciale attenzione alle piccole e medie imprese. In questo ambito dovranno essere sostenute le attività che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e alla transizione digitale, nonché quelle che favoriscono la qualificazione e l’aumento dell’occupazione, con particolare attenzione a quella giovanile e femminile. ( 9)
3 bis. La società potrà inoltre svolgere le attività di promozione del sistema economico del Veneto in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi e di promozione dell’organizzazione e del miglioramento dei servizi per l’internazionalizzazione del sistema d’impresa, curandone la diffusione e l’informazione e favorendo l’attivazione di sinergie. ( 10)
3 ter. La Società, in attuazione della programmazione regionale e degli indirizzi della Giunta regionale, esercita altresì le funzioni e svolge le attività in materia di:
a) progettazione, realizzazione e gestione degli strumenti finanziari regionali, ivi compresa l’amministrazione e il controllo, a valere su risorse regionali, nazionali ed europee, anche in cofinanziamento con il sistema bancario e dei confidi, per la concessione di finanziamenti agevolati, anche combinati con contributi a fondo perduto, e di garanzie, anche nella forma della riassicurazione, a sostegno degli investimenti, del capitale circolante, dell’internazionalizzazione e della capitalizzazione delle imprese;
b) progettazione, realizzazione e gestione, ivi compresa l’amministrazione e il controllo, a valere su risorse regionali, nazionali ed europee, di strumenti per la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di imprese con sede e/o stabilimento nel territorio del Veneto;
c) progettazione, realizzazione e gestione, ivi compresa l’amministrazione e il controllo, a valere su risorse regionali, nazionali ed europee, di strumenti di finanza alternativa, anche in compartecipazione con altri investitori istituzionali nazionali ed europei;
d) esercizio delle funzioni di organismo intermedio per la gestione degli strumenti finanziari, realizzati a valere su risorse dei fondi strutturali europei, previa stipulazione di specifico accordo con l’Autorità di gestione del Programma sotto la cui responsabilità la Società opera per l’esecuzione dei compiti da questa affidati;
e) analisi, progettazione, realizzazione e gestione di servizi e progetti di trasformazione digitale in attuazione delle strategie regionali;
f) attività di comunicazione e di promozione delle iniziative della Giunta regionale. ( 11)

Art. 3

1. La società in riferimento alle attività di cui all’articolo precedente esercita le funzioni per: ( 12)
a) promozione, predisposizione e potenziamento di studi e ricerche, nelle materie di competenza; ( 13)
b) collaborazione con le università e con altri centri scientifici e imprese al fine di garantire un rapporto equilibrato tra capacità scientifica, dotazione di mezzi e disponibilità di personale;
c) formazione e gestione in sede locale di sistemi informativi per la diffusione dell’innovazione;
d) progettazione e/o realizzazione di iniziative che permettano la formazione e l’insediamento di nuove attività e sviluppino, utilizzino, diffondano l’alta tecnologia curando eventualmente anche la commercializzazione dei risultati ottenuti;
d bis) la consulenza e l’assistenza tecnica alla Regione e agli enti pubblici partecipanti in materia di gestione degli incentivi a favore delle imprese di cui all’articolo 2 comma 3 ter; ( 14)
d ter) lo svolgimento di ogni attività istruttoria, strumentale e connessa a quelle di cui all’articolo 2 comma 3 ter, ivi compreso l'accertamento degli illeciti amministrativi e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dalla legge in relazione ai procedimenti di concessione ed erogazione delle misure agevolate; ( 15)
d quater) l’assistenza tecnica ed amministrativa alle imprese con riferimento alle attività di cui all’articolo 2 comma 3 ter; ( 16)
d quinquies) l’attività di recupero dei crediti, l’accertamento degli illeciti amministrativi, l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e gestione del contenzioso in relazione ai procedimenti di concessione ed erogazione dei benefici riferiti alle attività di cui all’articolo 2 comma 3 ter. ( 17)

Art. 3 bis (18)

1. I rapporti tra la Società e la Regione per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2 comma 3 ter, sono disciplinati da apposite convenzioni approvate dalla Giunta regionale che ne definiscono finalità e regole di gestione e controllo.
2. La Società assolve agli obblighi di comunicazione e rendicontazione verso la Giunta regionale, anche ai fini del controllo analogo, secondo le previsioni della normativa e delle direttive regionali e sulla base della presente legge, e predispone:
a) una relazione semestrale sull’attività svolta e su quella in corso di attuazione, riferita alla gestione degli strumenti finanziari di cui all’articolo 2 comma 3 ter da inviare alla Giunta regionale e alla società interamente partecipata dalla Regione per mezzo della quale quest’ultima esercita il controllo, entro novanta giorni dalla scadenza del semestre di riferimento;
b) un budget economico annuale da inviare alla Giunta regionale e alla società interamente partecipata dalla Regione per mezzo della quale quest’ultima esercita il controllo entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento da approvare successivamente dall’assemblea societaria.

Art. 3 ter (19)

1. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la determinazione dei compensi spettanti alla Società nel rispetto della normativa nazionale ed europea tenendo conto dell’effettiva operatività dei fondi gestiti dalla stessa.
2. I compensi di cui al comma 1 sono a carico delle disponibilità dei fondi gestiti dalla Società. Le relative operazioni contabili sono effettuate in modo da garantirne la tracciabilità nel bilancio regionale.
3. Ai fondi istituiti ai sensi delle disposizioni elencate ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 3 della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 “Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali”, si applicano le modalità di corresponsione e di determinazione dei compensi di cui ai commi 1 e 2.
4. Per le attività affidate alla Società il cui esercizio non opera a valere su fondi regionali, i compensi ad essa spettanti sono stabiliti nelle relative convenzioni.

Art. 4

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con la società per la predisposizione e lo svolgimento di particolari programmi o progetti di attività, studi e ricerche con l’apporto scientifico delle università.
2. La Giunta regionale presenterà annualmente alle commissioni consiliari prima e terza una relazione sulle collaborazioni e le attività programmate.
2 bis. La Regione del Veneto concorre alle spese di funzionamento della società nei limiti delle assegnazioni stabilite annualmente dalla legge di bilancio, sulla base del programma annuale di attività. ( 20) ( 21)

Art. 5 (22)

1. Lo statuto della società dovrà essere formato in modo da recepire le disposizioni dell’articolo 13 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, garantendo alle università una rappresentanza nel consiglio di amministrazione e negli altri organi esecutivi.
2. Ai fini della partecipazione della Regione alla società il Consiglio regionale prenderà atto con apposita deliberazione dello statuto della società.

Art. 5 bis (23)

1. L’organo amministrativo è costituito secondo le disposizioni dell’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società partecipazione pubblica”.
2. Nel caso in cui l’Assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, e tenendo conto delle esigenze dei costi, disponga che la stessa sia amministrata da un Consiglio di amministrazione, le designazioni dei componenti sono effettuate dal Consiglio regionale, assicurando la rappresentanza delle minoranze.

Art. 6

1. La Giunta regionale, al fine di conseguire l’obiettivo dello sviluppo della ricerca, è altresì autorizzata a stipulare con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) convenzioni finalizzate ad approfondire studi e ricerche nelle materie di competenza regionale con particolare riguardo ai settori dell’ambiente, dei servizi sociali, del turismo e dei beni culturali.

Art. 7

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata una spesa complessiva di lire 15.000.000.000 nel triennio 1988- 1990, di cui lire 10.000.000.000 per gli interventi previsti dall’articolo 1 e lire 5.000.000.000 per gli interventi previsti dall’articolo 6.
2. All’onere relativo determinato in lire 9.000.000.000 per l’anno finanziario 1988, lire 3.000.000.000 per l’anno finanziario 1989 e lire 3.000.000.000 per l’anno finanziario 1990, si provvede:
omissis ( 24)
3. Nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1988 e del bilancio pluriennale 1988-1990 sono istituiti i seguenti capitoli:
omissis ( 25)

Art. 8

1. Sono abrogate le disposizioni relative al Centro - Tecnologico Veneto contenute negli articoli 3, 4, 7 e 36 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 , “ Progetto per il settore secondario e il mercato del lavoro ”.
2. Al punto 6.2 dell’Allegato 1 alla legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 , non si applica il disposto di cui all’articolo 1, secondo comma, della legge citata.

Art. 9

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


Note

( 1) L’articolo 1 della legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 dispone la riorganizzazione e riordino delle funzioni di Veneto Innovazione ed il conferimento in Veneto Sviluppo delle partecipazioni azionarie detenute dalla Regione in Veneto Innovazione (operando ai sensi dell’articolo 17 secondo le disposizioni del Codice civile) e dispone il trasferimento a Veneto Innovazione del ramo d’azienda afferente alla gestione degli strumenti finanziari che la Regione aveva affidato in gestione a Veneto Sviluppo.
( 2) Titolo sostituito da comma 1 art. 7 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
( 3) In materia di innovazione vedi anche la legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 , in particolare per i riferimenti a Veneto Innovazione SpA vedi gli articoli 6, comma 1, lett. t); 8, comma 1, lett. e); 9, comma 4, lett. c); 10; 15, comma 5, lett. a).
( 4) Comma modificato da comma 1 art. 8 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 che ha inserito dopo le parole: “dell’innovazione” le seguenti: “e la competitività”.
( 5) Comma sostituito da comma 2 art. 8 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
( 6) Comma sostituito da comma 3 art. 8 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
( 7) L’articolo 16 della legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 detta disposizioni attuative disponendo che: “Art. 16 - Disposizioni attuative e finali.
1. Le Società Veneto Sviluppo S.p.A. e Veneto Innovazione S.p.A. adeguano il proprio statuto conformandolo alle previsioni della presente legge entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, nel rispetto della disciplina prevista per le società in house dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, ai fini dell’approvazione da parte della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente che si esprime entro quindici giorni, periodo trascorso il quale si prescinde dal parere.
2. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni in materia di società regionali di cui alla legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 “Norme in materia di società regionali”.
3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, Veneto Sviluppo S.p.A. predispone un piano industriale volto ad illustrare il progetto di riorganizzazione della società, anche da un punto di vista economico - finanziario, da trasmettere, nei successivi dieci giorni, alla Giunta regionale.”.
( 8) Comma sostituito da comma 1 art. 9 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
( 9) Comma sostituito da comma 2 art. 9 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
( 10) Comma aggiunto da comma 1 art. 14 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 .
( 11) Comma aggiunto da comma 3 art. 9 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
( 12) Comma modificato da comma 1 art. 10 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 che ha sostituito le parole: “La società persegue gli scopi di cui all’articolo precedente mediante:” con le parole: “La società in riferimento alle attività di cui all’articolo precedente esercita le funzioni per:”.
( 13) Lettera modificata da comma 2 art. 10 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 che ha soppresso le parole: “, nei settori e sui processi a tecnologia emergente che favoriscano lo sviluppo dell’innovazione”.
( 14) Lettera aggiunta da comma 3 art. 10 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
( 15) Lettera aggiunta da comma 3 art. 10 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
( 16) Lettera aggiunta da comma 3 art. 10 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
( 17) Lettera aggiunta da comma 3 art. 10 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
( 18) Articolo inserito da comma 1 art. 11 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
( 19) Articolo inserito da comma 1 art. 12 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
( 20) Comma aggiunto da comma 1 art. 15 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 .
( 21) L’articolo 10 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 prevede nuove funzioni in capo a Veneto Innovazione in materia di promozione della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e della innovazione.
( 22) Articolo abrogato da lett. h) comma 1 art. 15 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di affidamento della gestione degli strumenti finanziari regionali ai sensi della medesima legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
( 23) Articolo inserito da comma 1 art. 13 legge regionale 4 luglio 2023, n. 14 .
( 24) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 25) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 (BUR n. 53/1988)

COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL'INNOVAZIONE E COLLABORAZIONE CON IL CNR PER STUDI E RICERCHE IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE.

Art. 1
1. Nel quadro delle iniziative volte a favorire lo sviluppo dell’innovazione nei settori produttivi, anche con l’apporto scientifico delle università, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di una Società per azioni per la realizzazione di specifiche attività nelle materie di competenza regionale come specificato nei successivi articoli 2 e 3.
2. Possono essere soci oltre alla Regione e alle università, anche gli enti locali, gli istituti di credito, le imprese e/o loro associazioni, altri enti pubblici territoriali e non territoriali, e soggetti privati operanti nel settore.
3. La quota di partecipazione regionale nella società non deve essere inferiore a un terzo del capitale sociale.
Art. 2
1. La “Società”, dovrà operare nel territorio regionale al fine di promuovere, nei limiti degli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica e delle norme dello Statuto della Regione, iniziative per lo sviluppo dell’innovazione, raccogliendo e coordinando le risorse scientifiche, organizzative e finanziarie esistenti o confluenti nel Veneto.
2. E' scopo inoltre della società diffondere nel sistema economico e produttivo le informazioni acquisite e i risultati di ricerca ottenuti dall’attività sociale.
3. Gli interventi dovranno promuovere lo sviluppo regionale e in particolare quello produttivo, con speciale attenzione alle piccole e medie imprese a elevato livello tecnologico. In questo ambito dovranno essere sostenute le attività che con innovazioni di processo e di prodotto contribuiscono al miglioramento della situazione ambientale, nonchè quelle che favoriscono la qualificazione e l’aumento dell’occupazione.
Art. 3
1. La società persegue gli scopi di cui all’articolo precedente mediante:
a) promozione, predisposizione e potenziamento di studi e ricerche, nelle materie di competenza, nei settori e sui processi a tecnologia emergente che favoriscano lo sviluppo dell’innovazione;
b) collaborazione con le università e con altri centri scientifici e imprese al fine di garantire un rapporto equilibrato tra capacità scientifica, dotazione di mezzi e disponibilità di personale;
c) formazione e gestione in sede locale di sistemi informativi per la diffusione dell’innovazione;
d) progettazione e/o realizzazione di iniziative che permettano la formazione e l’insediamento di nuove attività e sviluppino, utilizzino, diffondano l’alta tecnologia curando eventualmente anche la commercializzazione dei risultati ottenuti.
Art. 4
1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con la società per la predisposizione e lo svolgimento di particolari programmi o progetti di attività, studi e ricerche con l’apporto scientifico delle università.
2. La Giunta regionale presenterà annualmente alle commissioni consiliari prima e terza una relazione sulle collaborazioni e le attività programmate.
Art. 5
1. Lo statuto della società dovrà essere formato in modo da recepire le disposizioni dell’articolo 13 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, garantendo alle università una rappresentanza nel consiglio di amministrazione e negli altri organi esecutivi.
2. Ai fini della partecipazione della Regione alla società il Consiglio regionale prenderà atto con apposita deliberazione dello statuto della società.
Art. 6
1. La Giunta regionale, al fine di conseguire l’obiettivo dello sviluppo della ricerca, è altresì autorizzata a stipulare con il Consiglio nazionale delle ricerche( CNR) convenzioni finalizzate ad approfondire studi e ricerche nelle materie di competenza regionale con particolare riguardo ai settori dell’ambiente, dei servizi sociali, del turismo e dei beni culturali.
Art. 7
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata una spesa complessiva di lire 15.000.000.000 nel triennio 1988- 1990, di cui lire 10.000.000.000 per gli interventi previsti dall’articolo 1 e lire 5.000.000.000 per gli interventi previsti dall’articolo 6.
2. All’onere relativo determinato in lire 9.000.000.000 per l’anno finanziario 1988, lire 3.000.000.000 per l’anno finanziario 1989 e lire 3.000.000.000 per l’anno finanziario 1990, si provvede:
a) mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 19, quinto comma, della vigente legge regionale di contabilità, dell’importo di lire 5.000.000.000 iscritto al capitolo 80230 fondo globale per le spese di investimento - partita n. 14 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1987;
b) mediante prelevamento di lire 4.000.000.000 per l’anno finanziario 1988 e lire 3.000.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1989 e 1990, della partita n. 17 del fondo globale per le spese di investimento di cui al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1988 e del bilancio pluriennale 1988-1990.
3. Nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1988 e del bilancio pluriennale 1988-1990 sono istituiti i seguenti capitoli:
- capitolo 71260, relativo agli interventi di cui all’articolo 1 della presente legge, denominato “ Spese per la partecipazione della Regione del Veneto a una società per lo sviluppo dell’innovazione ” con lo stanziamento di lire 6.000.000.000 per l’anno finanziario 1988, di lire 2.000.000.000 per l’anno finanziario 1989 e di lire 2.000.000.000 per l’anno finanziario 1990;
- capitolo 71262 relativo agli interventi di cui all’articolo 6 della presente legge, denominato “ Spese per la collaborazione con il CNR per studi e ricerche nelle materie di competenza regionale ”, con lo stanziamento di lire 3.000.000.000 per l’anno finanziario 1988, di lire 1.000.000.000 per l’anno finanziario 1989 e di lire 1.000.000.000 per l’anno finanziario 1990.
Art. 8
1. Sono abrogate le disposizioni relative al Centro - Tecnologico Veneto contenute negli articoli 3, 4, 7 e 36 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 , “ Progetto per il settore secondario e il mercato del lavoro ”.
2. Al punto 6.2 dell’Allegato 1 alla legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 , non si applica il disposto di cui all’articolo 1, secondo comma, della legge citata.
Art. 9
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



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