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Legge regionale 6 settembre 1988, n. 47 (BUR n. 53/1988)

Interventi a favore di consorzi e di società consortili per la commercializzazione dei prodotti

Legge regionale 6 settembre 1988, n. 47 (BUR n. 53/1988) (Abrogata)

INTERVENTI A FAVORE DI CONSORZI E DI SOCIETÀ CONSORTILI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 6 settembre 1988, n. 47 (BUR n. 53/1988)

INTERVENTI A FAVORE DI CONSORZI E DI SOCIETA’ CONSORTILI PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI.

Art. 1
1. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi ai consorzi e alle società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti od operanti in conformità a quanto previsto dal terzo comma dell' articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. Tali organismi devono avere nel Veneto e svolgere attività finalizzate a sviluppare la commercializzazione dei prodotti dell' artigianato in Italia e all' estero anche attraverso:
- il collegamento con banche dati per reperimento clienti;
- la consulenza contrattuale, finanziaria e doganale;
- i servizi per lo svolgimento di attività promozionali in Italia e all' estero;
- la realizzazione di cataloghi e di guide tecnico-economiche sulle produzioni;
- la realizzazione di indagini e ricerche di mercato;
- l' adozione e la diffusione di marchi di qualità.
Art. 2
1. Gli organismi consortili, indicati al primo comma dell' articolo 1, devono essere formati da almeno 10 imprese artigiane nel caso di organismi monosettoriali, da almeno 20 in caso di organismi plurisettoriali.
2. Sono ritenuti monosettoriali, ai fini dell' applicazione della seguente legge, gli organismi consortili che associano, in maggioranza, aziende operanti nello stesso ramo e nella stessa di attività, secondo la classificazione ISTAT ; sono plurisettoriali gli altri.
3. Possono concorrere all' ammissione ai contributi di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge anche gli organismi formati da almeno 5 cooperative, consorzi e società consortili aventi singolarmente i requisiti di cui al precedente articolo 1 e al primo comma del presente articolo.
Art. 3
1. Ai soggetti indicati negli articoli precedenti possono essere concessi contributi sia in conto soci che su spese di investimento.
2. Ciascuno dei contributi non può essere concesso per più di un esercizio.
Art. 4
1. Il contributo in conto soci è stabilito come segue:
a) per gli organismi consortili di cui al primo comma dell' articolo 2 : in misura proporzionale al numero delle imprese artigiane associate, secondo i seguenti parametri:
monosettoriali numero soci artigiani
plurisettoriali numero soci artigiani
contributo fino a lire
da 10 a 20
da 20 a 40
30.000.000
da 21 a 41
da 41 a 80
50.000.000
oltre 40
oltre 80
80.000.000

b) per gli organismi associativi di cui al terzo comma dell' articolo 2 : in misura fissa di L. 50.000.000 più lire 5.000.000 per ogni organismo consortile associato.
Art. 5
1. I contributi sulle spese di investimento sono concessi per l' acquisto di immobili, macchinari, impianti e attrezzature.
2. Il contributo può essere concesso nella misura del 60 per cento delle spese ammissibili, fino a un massimo di L. 150.000.000.
Art. 6
1. Le domande di contributo di cui ai precedenti articoli 4 e 5 devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno. Per l' esercizio 1988, le domande devono essere presentate entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge ed essere corredate dalla seguente documentazione prodotta in copia autenticata:
a) atto costitutivo;
b) statuto sociale o contratto consortile, che dovrà prevedere espressamente:
- la possibilità di ingresso di altre imprese che ne abbiano titolo e interesse;
- la facoltà di ciascuna impresa associata di sottoscrivere quota sociale fino al massima del 20 per cento del capitale sociale o del fondo consortile;
- la possibilità per ciascuna impresa associata a beneficiare dei servizi;
- la durata per almeno 10 anni;
- la facoltà della Giunta regionale, nel caso di scioglimento, di indicare le modalità di devoluzione dell' importo del fondo consortile o del patrimonio sociale, che risulti disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, per la quota relativa a contributi versati dalla Regione;
c) attestato dell' avvenuto deposito dello statuto sociale o del contratto consortile presso la Cancelleria del tribunale civile e penale competente.
2. A seconda del contributo richiesto detta documentazione deve essere integrata con la seguente, in copia autentica:
a) per il contributo in conto soci:
- estratto del libro soci, aggiornato, corredato da visure camerali in numero almeno pari al numero minimo di soci per cui viene richiesto il contributo secondo i parametri stabiliti all' articolo 4;
b) per il contributo sulle spese di investimento:
- preventivi di spesa firmati dal legale rappresentante dell' organismo richiedente;
- relazione sul progetto di investimenti e sul rapporto costi-benefici ai fini del raggiungimento dell' oggetto sociale.
3. I richiedenti i benefici della presente legge non possono inoltrare domanda di contributi per le medesime finalità ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale in materia.
Art. 7
1. Per la liquidazione dei contributi gli organismi ammessi dovranno trasmettere al Presidente della Giunta regionale la seguente documentazione:
- certificazione da parte del Tribunale dell' avvenuta iscrizione dello statuto o del contratto consortile nel registro delle imprese;
- copia autentica dei contratti o delle fatture relative alle spese sostenute debitamente quietanzate.
Art. 8
1. Alla spesa di lire 4,5 miliardi, derivanti dall' attuazione della presente legge, si provvede ai sensi dello articolo 19, quinto comma, della vigente legge regionale di contabilità, mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale di cui al capitolo 80230, partita n. 21, del bilancio di previsione per l' esercizio 1987.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1988 è iscritto il seguente capitolo:
- capitolo 20560 denominato “ Interventi a favore di consorzi e di società consortili per la commercializzazione dei prodotti ” con lo stanziamento di lire 4,5 miliardi.
3. Per gli esercizi successivi gli oneri sono determinati con legge di bilancio.
Art. 9
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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