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Legge regionale 6 settembre 1988, n. 48 (BUR n. 53/1988)
Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 relativa a 'Istituzione e determinazione del rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri regionali per la partecipazione alle attività di Istituto' e successive modificazioni e integrazioni
Sommario
“Legge regionale 6 settembre 1988, n. 48 (BUR n. 53/1988) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 6 settembre 1988, n. 48 (BUR n. 53/1988) (Abrogata)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1973, N. 6, RELATIVA A "ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI CONSIGLIERI REGIONALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI ISTITUTO" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1973, n. 6 , RELATIVA A "ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI CONSIGLIERI REGIONALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI ISTITUTO" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Legge abrogata dall’articolo 12, della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
SOMMARIO
- Legge regionale 6 settembre 1988, n. 48 (BUR n. 53/1988) (Abrogata)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1973, n. 6 , RELATIVA A "ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI CONSIGLIERI REGIONALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI ISTITUTO" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
Sommario
“Legge regionale 6 settembre 1988, n. 48 (BUR n. 53/1988) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 6 settembre 1988, n. 48 (BUR n. 53/1988)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1973, N. 6 RELATIVA A “ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI CONSIGLIERI REGIONALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DI ISTITUTO” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1973, n. 6 RELATIVA A “ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI CONSIGLIERI REGIONALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DI ISTITUTO” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.
Art. 1
1. Il rimborso delle spese di soggiorno, di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della
legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 , e successive modificazioni e integrazioni, è determinato, per i consiglieri regionali, nell'importo di L. 192.375.
2. Per il Presidente e i membri della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale, i membri dell'Ufficio di Presidenza, i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, i presidenti delle commissioni temporanee per lo studio di problemi speciali e i presidenti delle speciali commissioni, istituite rispettivamente ai sensi dell'articolo 21, terzo comma e dell'articolo 24 dello Statuto, e i presidenti dei gruppi consiliari, il rimborso di cui al comma 1 è determinato nello importo di L. 256.500.
2. Per il Presidente e i membri della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale, i membri dell'Ufficio di Presidenza, i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, i presidenti delle commissioni temporanee per lo studio di problemi speciali e i presidenti delle speciali commissioni, istituite rispettivamente ai sensi dell'articolo 21, terzo comma e dell'articolo 24 dello Statuto, e i presidenti dei gruppi consiliari, il rimborso di cui al comma 1 è determinato nello importo di L. 256.500.
Art. 2
1. L'indennità giornaliera di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della
legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 , e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita da una diaria giornaliera dell'importo di L. 38.475 che è liquidata con le modalità stabilite dal penultimo comma dell'articolo 1 della medesima
legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 , e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
1. Le disposizioni recate dalla presente legge hanno effetto a decorrere dal mese successivo a quello della sua entrata in vigore.
Art. 4
1. Ai maggiori oneri derivanti all'applicazione della presente legge, previsti per l' esercizio in corso in lire 70.600.000 per i membri del Consiglio e in L. 22.200.000 per i membri della Giunta fanno carico rispettivamente ai capitoli 10 e 2110 del bilancio della Regione - esercizio 1988 - che presentano la necessaria disponibilità.
2. Per gli anni successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio dei relativi esercizi.
2. Per gli anni successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio dei relativi esercizi.
Art. 5
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
SOMMARIO
- Legge regionale 6 settembre 1988, n. 48 (BUR n. 53/1988)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1973, n. 6 RELATIVA A “ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI CONSIGLIERI REGIONALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DI ISTITUTO” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.