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Legge regionale 6 settembre 1988, n. 48 (BUR n. 53/1988)

Modifiche alla legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 relativa a 'Istituzione e determinazione del rimborso delle spese sostenute dai Consiglieri regionali per la partecipazione alle attività di Istituto' e successive modificazioni e integrazioni

Legge regionale 6 settembre 1988, n. 48 (BUR n. 53/1988) (Abrogata)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1973, n. 6 , RELATIVA A "ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI CONSIGLIERI REGIONALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DI ISTITUTO" E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Legge abrogata dall’articolo 12, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .


SOMMARIO
Legge regionale 6 settembre 1988, n. 48 (BUR n. 53/1988)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 25 GENNAIO 1973, n. 6 RELATIVA A “ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DEL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI CONSIGLIERI REGIONALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' DI ISTITUTO” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

Art. 1
1. Il rimborso delle spese di soggiorno, di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 , e successive modificazioni e integrazioni, è determinato, per i consiglieri regionali, nell'importo di L. 192.375.
2. Per il Presidente e i membri della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale, i membri dell'Ufficio di Presidenza, i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, i presidenti delle commissioni temporanee per lo studio di problemi speciali e i presidenti delle speciali commissioni, istituite rispettivamente ai sensi dell'articolo 21, terzo comma e dell'articolo 24 dello Statuto, e i presidenti dei gruppi consiliari, il rimborso di cui al comma 1 è determinato nello importo di L. 256.500.
Art. 2
1. L'indennità giornaliera di cui alla lettera a) dell'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 , e successive modificazioni e integrazioni, è sostituita da una diaria giornaliera dell'importo di L. 38.475 che è liquidata con le modalità stabilite dal penultimo comma dell'articolo 1 della medesima legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 , e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
1. Le disposizioni recate dalla presente legge hanno effetto a decorrere dal mese successivo a quello della sua entrata in vigore.
Art. 4
1. Ai maggiori oneri derivanti all'applicazione della presente legge, previsti per l' esercizio in corso in lire 70.600.000 per i membri del Consiglio e in L. 22.200.000 per i membri della Giunta fanno carico rispettivamente ai capitoli 10 e 2110 del bilancio della Regione - esercizio 1988 - che presentano la necessaria disponibilità.
2. Per gli anni successivi la spesa graverà sui corrispondenti capitoli del bilancio dei relativi esercizi.
Art. 5
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.




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