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Legge regionale 6 settembre 1988, n. 49 (BUR n. 53/1988)

Contributi straordinari per la realizzazione di iniziative artistiche e culturali

Legge regionale 6 settembre 1988, n. 49 (BUR n. 53/1988) (Abrogata)

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE ARTISTICHE E CULTURALI

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 6 settembre 1988, n. 49 (BUR n. 53/1988)

CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE ARTISTICHE E CULTURALI

Art. 1 - Finalità
1. La Regione del Veneto concede per l'anno 1987 agli enti di seguito indicati un contributo straordinario per la realizzazione di programmi di attività artistiche e culturali:
- Fondazione centro musicale Malipiero - Asolo.
- Associazione incisori veneti - A.I.V. - Venezia.
- Centro interuniversitario di studi veneti - Venezia.
- Centro culturale "G. Sacchetti" - Padova.
- Società cooperativa T.E.L.O.S. - Mestre.
- Scuola dalmata dei S.S. Giorgio e Trifone - Venezia.
- Centro polesano di studi storici archeologici ed etnografici - C.P.S.S.A.E. - Rovigo.
- Istituto storico bellunese della resistenza - Belluno.
- Associazione culturale Minelliana - Rovigo.
- Società generale di mutuo soccorso - Casa di cultura popolare - Vicenza.
- Centro studi e ricerche Ligabue - Venezia.
- Associazione orchestra Pedrollo - Vicenza.
- Associazione culturale orchestra del teatro accademico - Castelfranco.
- Comune di Rossano Veneto (VI) per "Operaestate Festival".
- Comune di Schio per "Schiofestival".
- Asolo musica - Asolo.
Art. 2 - Modalità per la concessione del contributo
1. I contributi vengono ripartiti e concessi dalla Giunta regionale con specifico riferimento alla realizzazione dei programmi di attività afferenti la gestione 1987 e determinati relativamente alle spese non coperte da contributi pubblici e privati e da risorse proprie degli enti stessi.
2. Il contributo è liquidato dal dipartimento competente su presentazione di una relazione sull'impiego del contributo destinato solo al finanziamento delle attività effettivamente svolte per la realizzazione dei programmi di attività.
Art. 3 - Norma finanziaria
1. All'onere di lire 610 milioni derivante dall'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge si provvede, ai sensi del quinto comma dell'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale per le spese correnti, partita n. 14, iscritto al cap. 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 è istituito il capitolo 70014 denominato "Contributi straordinari per la realizzazione di iniziative artistiche e culturali" con lo stanziamento di lire 610 milioni.
Art. 4 - Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



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