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Legge regionale 26 gennaio 1988, n. 5 (BUR n. 6/1988)

Modificazioni alle leggi regionali 5 settembre 1984, n. 48, articolo 12, 2 aprile 1985, n. 30, articolo 15, 28 gennaio 1986, n. 5, articoli 6 e 7, nonchè alla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, articolo 11 e successive modificazioni relativamente alla concessione di contributi per la redazione di strumenti urbanistici

Legge regionale 26 gennaio 1988, n. 5 (BUR n. 6/1988) (Novellazione)

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 5 SETTEMBRE 1984, N. 48, ARTICOLO 12, 2 APRILE 1985, N. 30, ARTICOLO 15, 28 GENNAIO 1986, N. 5, ARTICOLI 6 E 7, NONCHE’ ALLA LEGGE REGIONALE 5 MARZO 1985, n. 24 , ARTICOLO 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI RELATIVAMENTE ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REDAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI

Legge in parte di novellazione: vedi modifiche apportate alle leggi regionali su indicate, in parte ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 26 gennaio 1988, n. 5 (BUR n. 6/1988) (Novellazione)

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 5 SETTEMBRE 1984, N. 48, ARTICOLO 12, 2 APRILE 1985, N. 30, ARTICOLO 15, 28 GENNAIO 1986, N. 5, ARTICOLI 6 E 7, NONCHé ALLA LEGGE REGIONALE 5 MARZO 1985, n. 24 , ARTICOLO 11 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI RELATIVAMENTE ALLA CONCESSIONE DI CONMTRIBUTI PER LA REDAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI.

Art. 1
1. La dizione "entro un anno dalla data di comunicazione" contenuta all'articolo 12, penultimo comma, della legge regionale 5 settembre 1984, n. 48 , articolo 15, primo comma, della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30 articolo 6, penultimo comma, e articolo 7, penultimo comma, della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5 è modificata nella seguente dizione "entro due anni dalla data di comunicazione".
Art. 2
1. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 , già variato con legge regionale 30 aprile 1987, n. 23 , articolo 1, è prorogato al 30 giugno 1988.


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