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Legge regionale 6 settembre 1988, n. 50 (BUR n. 53/1988)
Assistenza universitaria agli studenti stranieri
Sommario
“Legge regionale 6 settembre 1988, n. 50 (BUR n. 53/1988) - Testo vigente”
S O M M A R I O
ASSISTENZA UNIVERSITARIA AGLI STUDENTI STRANIERI
Legge abrogata dall’articolo 39, della
legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 .
SOMMARIO
- Legge regionale 6 settembre 1988, n. 50 (BUR n. 53/1988) (Abrogata)
- ASSISTENZA UNIVERSITARIA AGLI STUDENTI STRANIERI
Sommario
“Legge regionale 6 settembre 1988, n. 50 (BUR n. 53/1988) - Testo storico”
S O M M A R I O
ASSISTENZA UNIVERSITARIA AGLI STUDENTI STRANIERI
Articolo unico
1. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 3 della
legge regionale 22 ottobre 1982, n. 50 , viene aggiunto il seguente comma:
"Nel caso di eccezionali comprovate situazioni di necessità sono altresì ammessi a fruire degli interventi previsti gli studenti stranieri e apolidi che si trovino sul territorio del Veneto, anche se non siano assimilati ai cittadini e non risultino appartenenti a Stati per i quali sussista trattamento di reciprocità".
"Nel caso di eccezionali comprovate situazioni di necessità sono altresì ammessi a fruire degli interventi previsti gli studenti stranieri e apolidi che si trovino sul territorio del Veneto, anche se non siano assimilati ai cittadini e non risultino appartenenti a Stati per i quali sussista trattamento di reciprocità".
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