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Legge regionale 8 novembre 1988, n. 54 (BUR n. 65/1988)

Interventi per la costituzione di sistemi informativi e l'informatizzazione degli enti locali

Legge regionale 8 novembre 1988, n. 54 (BUR n. 65/1988)

INTERVENTI PER LA COSTITUZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI E L’INFORMATIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI. (1)

Art. 1

1. La Regione, nell’ambito della propria azione di programmazione, favorisce la formazione di sistemi informativi omogenei nelle materie di competenza degli enti locali. A tale scopo, la Giunta regionale acquisisce programmi informatici (software) per la gestione di procedure tecniche e amministrative.
2. I pacchetti di programmi informatici sono ceduti senza alcun onere, agli enti locali che ne facciano richiesta e che si impegnino alla loro utilizzazione.

Art. 2

1. Per le medesime finalità la Giunta regionale è autorizzata a concedere, per un periodo di tre anni, agli enti locali (o loro associazioni) che intendano utilizzare i programmi informatici di cui all’articolo precedente, contributi straordinari per l’acquisto di attrezzature informatiche (hardware).
2. Agli stessi enti possono altresì essere erogati contributi per l’adeguamento, sulla base di specifici progetti, dei sistemi informativi esistenti, al fine di fornire alla Giunta regionale gli elementi di cui al successivo articolo 4, comma 6.

Art. 3

1. Per la determinazione dei contributi di cui all’articolo 2, i comuni sono differenziati in quattro classi, secondo la popolazione residente alla data dell’ultimo censimento:
a) comuni con meno di 3.000 residenti;
b) comuni compresi tra 3.001 e 7.000 residenti;
c) comuni compresi tra 7.001 e 15.000 residenti;
d) comuni con più di 15.000 residenti.
2. Il contributo è determinato fino al massimo del 75%, del 60%, del 50% e del 40% della spesa complessiva dei singoli progetti, rispettivamente per le classi a), b), c) e d).
3. Per le iniziative associative di enti locali il contributo è determinato nella misura del 40% dell’importo di progetto.

Art. 4

1. Il contributo è concesso dalla Giunta regionale su domanda dell’ente interessato, corredato da un progetto tecnico-economico-organizzativo.
2. Il singolo progetto deve avere carattere di completezza ed essere in grado di gestire in modo funzionale almeno un tipo di procedure tra quelle previste e ciò anche per i progetti di completamento o riconversione di attrezzature esistenti.
3. I progetti sono verificati nella congruità tecnica-economica-organizzativa con riferimento alla configurazione standard ottimale riferibile alla tipologia dimensionale dei vari enti.
4. Ove necessario e al fine di determinare la struttura progettuale più congrua, possono essere richieste modificazioni dei progetti al fine di garantire la compatibilità con i pacchetti forniti.
5. La Giunta regionale determina, su questa base, l’ammontare della spesa ritenuta ammissibile a contributo e la data di tale determinazione costituisce ordine di priorità.
6. Per l’erogazione del contributo gli enti sono tenuti a fornire alla Giunta regionale gli elementi informativi ricavabili dalle procedure di cui all’art. 1.
7. Il contributo è liquidato in un' unica soluzione, sulla base della documentazione comprovante l’avvenuta realizzazione del sistema informativo.
7 bis. Il termine per la realizzazione del progetto di informatizzazione e per la presentazione della documentazione di cui al comma 7 è fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo alla data di assegnazione del contributo e la sua inosservanza comporta la revoca dello stesso. ( 2)

Art. 5

1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge ammontante a lire 2.000.000.000 si provvede mediante prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa, dal fondo globale per le spese d' investimento partita n. 1 - iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1988, e contemporanea istituzione del capitolo 7252 denominato “ Contributi per l’informatizzazione degli enti locali ” con lo stanziamento di lire 2.000.000.000 per competenza e per cassa. 2. Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



Note

( 1) Vedi anche quanto previsto dall’art. 20 della legge 25 novembre 2019, n. 44 in tema di Sistema informativo della Regione del Veneto (SIRV) e Piattaforme Digitali.
( 2) Comma aggiunto da art. 99 comma 1 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6


SOMMARIO
Legge regionale 8 novembre 1988, n. 54 (BUR n. 65/1988)

INTERVENTI PER LA COSTITUZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI E L’INFORMATIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI.

Art. 1
1. La Regione, nell’ambito della propria azione di programmazione, favorisce la formazione di sistemi informativi omogenei nelle materie di competenza degli enti locali. A tale scopo, la Giunta regionale acquisisce programmi informatici (software) per la gestione di procedure tecniche e amministrative.
2. I pacchetti di programmi informatici sono ceduti senza alcun onere, agli enti locali che ne facciano richiesta e che si impegnino alla loro utilizzazione.
Art. 2
1. Per le medesime finalità la Giunta regionale è autorizzata a concedere, per un periodo di tre anni, agli enti locali (o loro associazioni) che intendano utilizzare i programmi informatici di cui all’articolo precedente, contributi straordinari per l’acquisto di attrezzature informatiche (hardware).
2. Agli stessi enti possono altresì essere erogati contributi per l’adeguamento, sulla base di specifici progetti, dei sistemi informativi esistenti, al fine di fornire alla Giunta regionale gli elementi di cui al successivo articolo 4, comma 6.
Art. 3
1. Per la determinazione dei contributi di cui all’articolo 2, i comuni sono differenziati in quattro classi, secondo la popolazione residente alla data dell’ultimo censimento:
a) comuni con meno di 3.000 residenti;
b) comuni compresi tra 3.001 e 7.000 residenti;
c) comuni compresi tra 7.001 e 15.000 residenti;
d) comuni con più di 15.000 residenti.
2. Il contributo è determinato fino al massimo del 75%, del 60%, del 50% e del 40% della spesa complessiva dei singoli progetti, rispettivamente per le classi a), b), c) e d).
3. Per le iniziative associative di enti locali il contributo è determinato nella misura del 40% dell’importo di progetto.
Art. 4
1. Il contributo è concesso dalla Giunta regionale su domanda dell’ente interessato, corredato da un progetto tecnico-economico-organizzativo.
2. Il singolo progetto deve avere carattere di completezza ed essere in grado di gestire in modo funzionale almeno un tipo di procedure tra quelle previste e ciò anche per i progetti di completamento o riconversione di attrezzature esistenti.
3. I progetti sono verificati nella congruità tecnica-economica-organizzativa con riferimento alla configurazione standard ottimale riferibile alla tipologia dimensionale dei vari enti.
4. Ove necessario e al fine di determinare la struttura progettuale più congrua, possono essere richieste modificazioni dei progetti al fine di garantire la compatibilità con i pacchetti forniti.
5. La Giunta regionale determina, su questa base, l’ammontare della spesa ritenuta ammissibile a contributo e la data di tale determinazione costituisce ordine di priorità.
6. Per l’erogazione del contributo gli enti sono tenuti a fornire alla Giunta regionale gli elementi informativi ricavabili dalle procedure di cui all’art. 1.
7. Il contributo è liquidato in un' unica soluzione, sulla base della documentazione comprovante l’avvenuta realizzazione del sistema informativo.
Art. 5
1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge ammontante a lire 2.000.000.000 si provvede mediante prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa, dal fondo globale per le spese d' investimento partita n. 1 - iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1988, e contemporanea istituzione del capitolo 7252 denominato “ Contributi per l’informatizzazione degli enti locali ” con lo stanziamento di lire 2.000.000.000 per competenza e per cassa. 2. Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio.
Art. 6
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



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