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Legge regionale 8 novembre 1988, n. 55 (BUR n. 65/1988)

Interventi per la formazione e l'incremento del verde ambientale

Legge regionale 8 novembre 1988, n. 55 (BUR n. 65/1988) (Abrogata)

INTERVENTI PER LA FORMAZIONE E L'INCREMENTO DEL VERDE AMBIENTALE

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 8 novembre 1988, n. 55 (BUR n. 65/1988)

INTERVENTI PER LA FORMAZIONE E L'INCREMENTO DEL VERDE AMBIENTALE.

Art. 1
1. La Regione Veneto, nel quadro di una politica volta alla tutela e al miglioramento dell'ambiente, favorisce la creazione in zone di pianura, di boschi, nonchè l'incremento e il miglioramento di quelli esistenti, mediante il collocamento a dimora di piante di alto fusto o suscettibili di alto fusto, appartenenti a specie autoctone.
2. Ai boschi di cui al comma precedente si applica la normativa prevista dalla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 .
Art. 2
1. Per l'attuazione degli scopi di cui all'articolo 1, possono essere concessi a comuni e ad altri enti pubblici contributi in conto capitale per l'acquisto delle piante e per l'esecuzione dei necessari lavori di preparazione e di sistemazione del terreno.
2. L'ammontare del contributo può variare dal 30 al 50% della spesa ammessa.
3. La concessione dei contributi è disposta dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente.
4. L'erogazione del contributo avviene in un'unica soluzione, a seguito di presentazione da parte del comune o altro ente pubblico della documentazione giustificativa delle spese sostenute, previo accertamento finale dei lavori da parte del Dipartimento forestale.
Art. 3
1. Per ottenere i benefici previsti dalla presente legge, i comuni o altri enti pubblici interessati, devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, domanda al Presidente della Giunta regionale corredata da:
a) relazione tecnico-economica con preventivo di spesa, redatta da un tecnico qualificato, dalla quale risulti la quota a carico del comune o ente richiedente;
b) mappa catastale;
c) dichiarazione di impegno a mantenere la destinazione boschiva dell'area che non deve essere inferiore a ettari uno;
d) idonea documentazione da cui risulti che l'area interessata è di proprietà del comune o ente richiedente o che di essa i medesimi hanno la disponibilità;
e) attestazione del comune che la destinazione boschiva dell'area oggetto di intervento è prevista dagli strumenti urbanistici.
2. L'istruttoria delle domande è svolta dal Dipartimento regionale alle foreste seguendo l'ordine di presentazione delle stesse. Quelle eventualmente non finanziabili a causa dell'esaurimento delle disponibilità di bilancio, previa conferma dell'istanza da parte del comune o ente richiedente, saranno finanziate nell'anno successivo.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine per la presentazione delle domande è fissato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima.
Art. 4
1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 3 primo comma punto e), i comuni possono adottare una variante al proprio strumento urbanistico sulla quale la Giunta regionale si pronuncia entro 120 giorni dal ricevimento della stessa, trascorsi i quali la variante si intende approvata.
Art. 5
1. All'onere di lire 500 milioni derivante dalla attuazione della presente legge, per l'anno 1988, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal “Fondo globale spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo” - partita n. 25 - di cui al capitolo 80230 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1988, e contemporanea istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio del medesimo esercizio del capitolo 13160 denominato “Interventi per la formazione e l'incremento del verde ambientale”.


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