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Legge regionale 10 novembre 1988, n. 56 (BUR n. 66/1988)

Modifiche agli articoli 2, 7 e 11 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56, e all'articolo 14 della legge regionale 3 luglio 1984, N. 30

Legge regionale 10 novembre 1988, n. 56 (BUR n. 66/1988) (Novellazione)

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2, 7 E 11 DELLA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, n. 56 , E ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 1984, n. 30 (1)

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 , e alla legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 . La legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 , è stata abrogata dall’articolo 189, comma 1, della legger regionale 10 giugno 1991, n. 12.


Note

( 1) Con sentenza n. 973/1988 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3 e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della presente legge.


SOMMARIO
Legge regionale 10 novembre 1988, n. 56 (BUR n. 66/1988) (Novellazione)

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2, 7 E 11 DELLA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, n. 56 E ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 1984, n. 30 (1)

Art. 1
Il quarto comma dell'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 , è così sostituito:
"L'Ufficio di Presidenza provvede alle spese di spedizione, telefoniche, di cancelleria, di duplicazione e stampa, nei limiti stabiliti annualmente con apposita deliberazione, e regolamenta l'accesso dei Gruppi al Centro stampa del Consiglio regionale.".
Art. 2
La denominazione della rubrica dell'articolo 7 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 , è così modificata: "Assegnazione di personale e uffici dei Gruppi consiliari".
Dopo il terzo comma dell'articolo 7 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 , è aggiunto il seguente comma:
"I funzionari assegnati ai Gruppi consiliari conservano l'indennità prevista dall'articolo 30 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 .".
Art. 3
(Si omette l'art. 3 stante l'illegittimità costituzionale dichiarata con sentenza della Corte costituzionale 11 ottobre 1988, n. 973).
Art. 4
Nel quinto comma dell'articolo 14 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 , dopo le parole "personale addetto al Consiglio regionale" sono aggiunte le seguenti: ", ivi incluso il personale di cui all'articolo 7 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 ,".
Art. 5
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti, già iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1986, per il funzionamento del Consiglio regionale (Titolo I) e per retribuzioni al personale (cap. 2200) e con i corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi successivi.
Art. 6
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dello articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


Note

( 1) Con sentenza n. 973/1988 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3 e non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 2 della presente legge.


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