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Legge regionale 15 novembre 1988, n. 58 (BUR n. 67/1988)

Modifiche alla legge regionale 3 luglio 1984, n. 29 'Interventi straordinari nel campo delle abitazioni civili'

Legge regionale 15 novembre 1988, n. 58 (BUR n. 67/1988) (Abrogata)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 1984, n. 29 <<INTERVENTI STRAORDINARI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI CIVILI>>.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 15 novembre 1988, n. 58 (BUR n. 67/1988)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 1984, n. 29 <<INTERVENTI STRAORDINARI NEL CAMPO DELLE ABITAZIONI CIVILI>>.

Art. 1
1. A modifica di quanto previsto dall’articolo 4 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 29 , è autorizzata una integrazione del contributo regionale a favore dei singoli mutuatari da corrispondere dall’Istituto mutuante in 40 rate mensili a decorrere dal mese successivo all’entrata in vigore della presente legge fino al completo esaurimento dell’importo messo a disposizione dell’articolo 9 della citata legge regionale 3 luglio 1984, n. 29 , e quindi senza alcun ulteriore aggravio per il bilancio regionale.
Art. 2
1. Il Dirigente coordinatore del dipartimento per l’edilizia abitativa, con proprio decreto, procede a quantificare il beneficio integrativo attualizzato al tasso del 9% con conseguente modifica dei piani di ammortamento già redatti.
2. L’Istituto mutuante preleva l’importo corrispondente al beneficio integrativo dall’apposito conto corrente istituito con l’articolo 8 della citata legge regionale 3 luglio 1984, n. 29 .
Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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