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Legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6 (BUR n. 6/1988)

Interventi regionali per l'adeguamento strutturale e funzionale alle norme di sicurezza delle sale cinematografiche e teatrali

Legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6 (BUR n. 6/1988) (Abrogata)

INTERVENTI REGIONALI PER L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE ALLE NORME DI SICUREZZA DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE E TEATRALI

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 26 gennaio 1988, n. 6 (BUR n. 6/1988)

INTERVENTI REGIONALI PER L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE ALLE NORME DI SICUREZZA DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE E TEATRALI

Art. 1 - Finalità
1. La Regione Veneto promuove interventi a sostegno dell'esercizio teatrale e cinematografico per consentire il conseguimento dei requisiti di agibilità e sicurezza, previsti dalla normativa di cui al d.m. 6 luglio 1983 e successive modifiche, delle sale ubicate nelle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nelle aziende di promozione turistica di cui all'elenco allegato alla legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 .
Art. 2 - Tipologia degli interventi
1. Per le finalità di cui alla presente legge la Regione concede contributi in conto capitale per interventi diretti a realizzare:
a) modifiche strutturali delle sale per l'adeguamento ai requisiti di sicurezza e agibilità richiesti per l'esercizio teatrale o cinematografico;
b) adeguamento degli impianti elettrici, di termoventilazione e antincendio;
c) sostituzione degli arredi con materiali conformi ai requisiti richiesti dalle norme vigenti in materia di sicurezza;
d) ogni altro intervento di ammodernamento destinato a garantire la sicurezza degli utenti.
Art. 3 - Misura dei contributi
1. I contributi in conto capitale sono concessi fino al 30% della spesa riconosciuta ammissibile e nell'importo massimo di lire 30.000.000 per ciascun beneficiario e per una sola volta.
Art. 4 - Domande di contributo
1. Possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge i gestori o proprietari di sale cinematografiche o teatrali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano titolari della relativa licenza di esercizio di cui all'articolo 68 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773.
2. Per il 1987 le richieste di contributo devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per gli anni successivi le domande devono essere presentate entro il 30 aprile di ciascun anno.
4. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:
1) relazione illustrativa sullo stato dell'immobile, nonché sulla natura e sull'entità dei lavori da eseguire;
2) copia del verbale di sopralluogo compiuto dalla commissione provinciale di cui all'articolo 141 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635, competente per territorio;
3) dichiarazione del possesso ove necessario in relazione alla tipologia di intervento, dei progetti esecutivi delle opere per le quali è stato richiesto il contributo, approvati dalla commissione provinciale di vigilanza, nonché delle relative concessioni o autorizzazioni edilizie;
4) dichiarazione del richiedente di non aver ottenuto per lo stesso intervento, alcun contributo o agevolazione creditizia;
5) dichiarazione con la quale il richiedente si impegna a non mutare la destinazione della sala per un periodo di anni 5.
Art. 5 - Concessione ed erogazione dei contributi
1. La Giunta regionale, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, delibera la concessione dei contributi.
2. L'erogazione dei contributi viene effettuata, con provvedimento della Giunta regionale, ad accertata ultimazione dei lavori e su presentazione del rendiconto delle spese sostenute.
Art. 6 - Decadenza dal contributo
1. Nel caso di inosservanza dell'impegno inerente la destinazione della sala, di cui al punto 5) del precedente articolo 4, il beneficiario deve rimborsare alla Regione le somme percepite a titolo di contributo, aumentate degli interessi bancari in uso per il periodo intercorrente tra la data di erogazione delle somme suddette e il giorno della loro restituzione.
Art. 7 - Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge previsti in lire 800.000.000 si provvede, ai sensi dell'art. 19 - quinto comma - della vigente legge regionale di contabilità 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 80230 - partita n. 30 - del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1988 è istituito il capitolo 70174 denominato "Intervento regionale per l'adeguamento strutturale e funzionale alle norme di sicurezza delle sale cinematografiche e teatrali" con lo stanziamento di lire 800.000.000.
Art. 8 - Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 44 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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