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Legge regionale 29 dicembre 1988, n. 63 (BUR n. 74/1988)

Estinzione dei crediti di tasse e imposte regionali inferiori a lire 20.000

Legge regionale 29 dicembre 1988, n. 63 (BUR n. 74/1988) (Abrogata)

ESTINZIONE DEI CREDITI DI TASSE E IMPOSTE REGIONALI INFERIORI A LIRE 20.000

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 29 dicembre 1988, n. 63 (BUR n. 74/1988)

ESTINZIONE DEI CREDITI DI TASSE E IMPOSTE REGIONALI INFERIORI A LIRE 20.000.

Articolo unico
1. I crediti di imposta non superiore a L. 20.000 per imposte e tasse regionali, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si fa luogo alla riscossione n‚ a quella degli interessi, pene pecuniarie e soprattasse connessi ai suddetti crediti. Non si fa parimenti luogo al rimborso dovuto alla predetta data per imposte o tasse di importi non superiori a L. 20.000.


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