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Legge regionale 26 gennaio 1988, n. 7 (BUR n. 6/1988)

Modifiche e integrazioni dell'articolo 48 della legge regionale 5 settembre 1984 n. 50, e disposizioni transitorie

Legge regionale 26 gennaio 1988, n. 7 (BUR n. 6/1988) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELL'ARTICOLO 48 DELLA LEGGE REGIONALE 5 SETTEMBRE 1984, n. 50 , E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Legge in parte di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 , in parte ad effetti esauriti.


SOMMARIO
Legge regionale 26 gennaio 1988, n. 7 (BUR n. 6/1988) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELL'ARTICOLO 48 DELLA LEGGE REGIONALE 5 SETTEMBRE 1984, n. 50 , E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 1
1. L'articolo 48 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 , è così sostituito: "Per le attività di cui ai precedenti articoli 19, 36 e 42, il contributo regionale è concesso fino a un massimo del 70% per cento della spesa ritenuta ammissibile.
Il contributo concesso è vincolato alla destinazione indicata nella domanda. La Giunta regionale può autorizzare, previa presentazione di domanda motivata, la devoluzione del contributo concesso alle altre attività previste dalla presente legge.
Ai fini dell'erogazione del contributo, i soggetti beneficiari devono, a pena di decadenza, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di concessione del contributo stesso, presentare al Presidente della Giunta regionale una dichiarazione di accettazione e di impegno ad assicurare la copertura finanziaria per l'attuazione dell'attività.
I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare, entro il secondo esercizio successivo a quello di riferimento, la documentazione di spesa salvo proroghe, autorizzate dalla Giunta regionale, per giustificati motivi connessi alla particolare natura degli interventi ammessi a contributo.
La misura del contributo deve essere proporzionalmente ridotta, qualora venga accertata una spesa inferiore a quella ritenuta ammissibile.
La concessione del contributo può essere revocata qualora non sia rispettato quanto previsto dal secondo comma del presente articolo.
La revoca o la mancata presentazione della documentazione di spesa comporta il recupero delle somme erogate, con le modalità previste dal rd n. 639 del 14 aprile 1910.".
Art. 2
Disposizioni transitorie
1. Per i contributi erogati prima dell'entrata in vigore della presente legge, i soggetti beneficiari dovranno darne la dimostrazione di impiego entro il 31 dicembre1988 a pena di decadenza del contributo concesso e del conseguente recupero con le modalità previste dal rd n. 639 del 14 aprile 1910.
2. I contributi di cui al comma precedente, ove non siano stati impiegati, potranno essere utilizzati dai beneficiari nell'ambito delle finalità e attività previste dalla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 .
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai contributi concessi negli anni 1985 e 1986 e non erogati per effetto della mancata presentazione della relativa documentazione di impiego entro il termine di decadenza di cui al quinto comma dell'articolo 48 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 .


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