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Legge regionale 26 gennaio 1988, n. 8 (BUR n. 6/1988)

Modifiche e integrazioni alle Leggi Regionali 26 novembre 1973, n. 25, e 19 novembre 1974, n. 57, concernenti l'organizzazione amministrativa della Regione e successive modifiche e integrazioni

Legge regionale 26 gennaio 1988, n. 8 (BUR n. 6/1988) (Abrogata)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 26 NOVEMBRE 1973, N. 25, E 19 NOVEMBRE 1974, N. 57, CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Legge abrogata dall’articolo 189, della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 8/1988
S O M M A R I O
Legge regionale 26 gennaio 1988, n. 8 (BUR n. 6/1988)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 26 NOVEMBRE 1973, N. 25, E 19 NOVEMBRE 1974, N. 57, CONCERNENTI L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Art. 1 - Organizzazione amministrativa
1. L'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, è così sostituito:
"Art. 2 - Organizzazione amministrativa della Regione.
E' istituita la Segreteria generale della programmazione.
Sono inoltre istituite:
1) la Segreteria regionale per la sanità e i servizi sociali;
2) la Segreteria regionale per il territorio;
3) la Segreteria regionale per le attività produttive ed economiche del settore primario;
4) la Segreteria regionale per le attività produttive ed economiche dei settori secondario e terziario;
5) la Segreteria regionale per la cultura, l'istruzione e le attività formative.
Sono altresì istituiti:
- la Segreteria della Giunta;
- il Gabinetto della Presidenza della Regione;
- la Segreteria particolare del Presidente.
E' infine istituita la Segreteria generale del Consiglio, a livello di Segreteria generale della programmazione".
Art. 2 - Segreteria generale del Consiglio
1. L'articolo 15 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, è così sostituito:
"Art. 15 - Segreteria generale del Consiglio.
La Segreteria generale del Consiglio si articola in:
1) Dipartimento per l'assistenza legislativa, studi e ricerche;
2) Dipartimento per gli affari generali;
3) Dipartimento per gli affari finanziari e contabili.
Alla Segreteria generale del Consiglio è assegnato un assistente al quale si applica la disciplina prevista per i dirigenti di Segreteria regionale dell'articolo 59 dello Statuto e dalla legge regionale 19 novembre 1974, n. 57 .
L'organizzazione e le attribuzioni della Segreteria generale e dei Dipartimenti, nonché l'istituzione e le funzioni dei servizi e uffici del Consiglio, sono stabiliti con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza".
2. E' abrogato il secondo comma dell'articolo 46 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 .
Art. 3 - Ufficio di Presidenza del Consiglio
1. Per l'espletamento dei compiti di Segreteria particolare dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, possono essere assegnati fino a numero sei impiegati, tratti dall'organico dell'Amministrazione regionale o degli Enti da e per i quali è prevista la mobilità di cui all'articolo 10 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 .
Art. 4 - Presidenza del Consiglio e Gruppi consiliari
1. Al responsabile della Segreteria particolare del Presidente del Consiglio si applica la normativa vigente per il responsabile della Segreteria particolare del Presidente della Giunta regionale; ai responsabili della Segreteria particolare di ciascuno degli altri componenti l'Ufficio di Presidenza, nonché ai responsabili del personale dei Gruppi consiliari con dotazione organica effettiva di almeno quattro dipendenti, ai sensi della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 , si applica la normativa vigente per i responsabili delle Segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale.
Art. 5 - Organico del Consiglio - Copertura dei posti
1. Per la copertura di posti vacanti nell'organico del personale del Consiglio, la Giunta regionale, ove non disponga di idoneo personale da assegnare, provvede a bandire appositi concorsi, su richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 6 - Profili professionali del personale del Consiglio
1. Per le specifiche esigenze del Consiglio regionale, gli atti organizzativi degli uffici consiliari, emessi a norma dell'articolo 15 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 , così come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, nell'ambito delle qualifiche funzionali previste dall'articolo 14 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 , individuano profili professionali anche diversi da quelli di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 8 aprile 1986, n. 15 .
2. Nell'ipotesi di cui al primo comma sono applicabili le speciali procedure di reclutamento previste dallo articolo 5 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 58 , e dall'articolo 15, quarto comma, della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 . La Giunta regionale adotta le conseguenti deliberazioni su richiesta dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 7 - Competenze e organizzazione della Segreteria generale della programmazione
1. L'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, è così sostituito:
"Art. 5 - (Competenze e organizzazione della Segreteria generale della programmazione).
Sono assegnati alla competenza della Segreteria generale della programmazione, oltre a quanto previsto dall'articolo 3:
a) lo studio e la tenuta dei rapporti per la realizzazione di progetti speciali;
b) l'attività statistica e informatica;
c) le finanze, i tributi e la ragioneria;
d) l'amministrazione del personale;
e) l'organizzazione e gestione dei servizi generali;
f) i rapporti con gli enti locali;
g) la delega di funzioni amministrative regionali;
h) il coordinamento della funzione di controllo;
i) le partecipazioni regionali;
l) il demanio, il patrimonio e il provveditorato;
m) i rapporti con l'Amministrazione statale e con le Regioni;
n) i rapporti con gli organismi internazionali, con riferimento alle competenze regionali;
o) le iniziative volte a diffondere la conoscenza e l'immagine della Regione;
p) il coordinamento delle funzioni di rappresentanza della Regione;
q) l'informazione;
r) il turismo e l'industria alberghiera;
s) le attività sportive (comprese la caccia e la pesca) e il tempo libero.
La Segreteria generale della programmazione si articola nei seguenti dipartimenti:
1) Dipartimento per i rapporti con l'Amministrazione statale e le Regioni;
2) Dipartimento per i rapporti con organismi internazionali;
3) Dipartimento per la rappresentanza regionale di Roma;
a) Area della programmazione:
1) Dipartimento piani e programmi;
2) Dipartimento progetti speciali;
3) Dipartimento per la statistica e l'informatica;
4) Dipartimento per il turismo;
5) Dipartimento sport e tempo libero;
b) Area del bilancio e della finanza:
1) Dipartimento bilancio, controllo di gestione e credito;
2) Dipartimento per le finanze, i tributi e la ragioneria;
3) Dipartimento per le partecipazioni regionali;
c) Area dell'attività legislativa, legale e di controllo:
1) Dipartimento per gli affari legislativi;
2) Dipartimento per gli affari legali;
3) Dipartimento per gli enti locali;
4) Dipartimento per le politiche e la promozione dei diritti civili;
5) Dipartimento per la funzione di controllo;
6) Segreterie degli organi di controllo;
d) Area delle attività istituzionali e degli affari generali:
1) Dipartimento per il personale;
2) Dipartimento per l'informazione;
3) Dipartimento per l'organizzazione e la gestione dei servizi generali;
4) Dipartimento per l'osservatorio e mobilità del pubblico impiego;
5) Dipartimento per il demanio, il patrimonio, i contratti e gli approvvigionamenti.
Le Segreterie degli organi di controllo sono unità organizzative dipartimentali cui è preposto un dirigente regionale generale".
Art. 8 - Competenze e organizzazione della Segreteria regionale per la sanità e i servizi sociali
1. L'articolo 6 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, è così sostituito:
"Art. 6 - (Competenze e organizzazione della Segreteria regionale per la sanità e i servizi sociali).
Sono assegnati alla competenza della Segreteria regionale per la sanità e i servizi sociali:
a) l'assistenza sanitaria;
b) i servizi sanitari;
c) l'igiene pubblica;
d) i servizi veterinari;
e) i servizi sociali;
f) la prevenzione e il recupero delle devianze sociali;
g) la gestione della spesa del fonda sanitario;
h) l'emigrazione e l'immigrazione.
La Segreteria regionale per la sanità e i servizi sociali si articola in:
1) Dipartimento per l'assistenza sanitaria;
2) Dipartimento per i servizi sanitari;
3) Dipartimento per l'igiene pubblica;
4) Dipartimento per i servizi veterinari;
5) Dipartimento per la gestione delle spese sanitarie;
6) Dipartimento per i servizi sociali;
7) Dipartimento per le politiche giovanili e la prevenzione;
8) Dipartimento per l'emigrazione e l'immigrazione.".
Art. 9 - Competenze e organizzazione della Segreteria regionale per il territorio
1. L'articolo 7 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, è così sostituito:
"Art. 7 - (Competenze e organizzazione della Segreteria regionale per il territorio).
Sono assegnati alla competenza della Segreteria regionale per il territorio:
a) i lavori pubblici di competenza e di interesse regionale;
b) la viabilità, la navigazione interna e i porti lacuali, i trasporti pubblici;
c) l'edilizia abitativa;
d) l'urbanistica e i beni ambientali;
e) l'ecologia e la tutela dell'ambiente;
f) la geologia e le attività estrattive;
g) la protezione civile.
La Segreteria regionale per il territorio si articola in:
1) Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali;
a) Area dell'ecologia e tutela dell'ambiente:
1) Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente;
2) Dipartimento per la geologia e le attività estrattive;
b) Area dei lavori pubblici, della viabilità e dei trasporti:
1) Dipartimento per i lavori pubblici;
2) Dipartimento per l'edilizia abitativa;
3) Dipartimento per la protezione civile;
4) Dipartimento per la viabilità e i trasporti;
5) Dipartimento per la politica delle infrastrutture;
6) Geni civili regionali.
I geni civili regionali sono unità organizzative dipartimentali cui è preposto un dirigente regionale generale".
Art. 10 - Competenze e organizzazione della Segreteria regionale per le attività produttive ed economiche del settore primario
1. L'articolo 8 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, è così sostituito:
"Art. 8 - Competenze e organizzazione della Segreteria regionale per le attività produttive ed economiche del settore primario.
Sono assegnati alla competenza della segreteria regionale per le attività produttive ed economiche del settore primario:
a) l'agricoltura, le attività speciali connesse e i competenti rapporti con la Cee;
b) la salvaguardia del patrimonio, della flora e della fauna;
c) l'alimentazione e l'educazione alimentare;
d) l'economia montana e le foreste;
e) la bonifica e l'irrigazione;
f) la difesa contro le piante e i parassiti delle piante coltivate;
g) l'associazionismo agricolo, l'agro-industria, l'attività di promozione e valorizzazione dei prodotti agro-alimentari;
h) l'agrometeorologia.
La Segreteria regionale per le attività produttive ed economiche del settore primario si articola in:
1) Dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la Cee;
2) Dipartimento per i servizi speciali dell'agricoltura;
3) Dipartimento per l'alimentazione e l'educazione alimentare;
4) Dipartimento per l'agro-tecnologia;
5) Dipartimento per l'agrometeorologia;
6) Dipartimento per la bonifica;
7) Dipartimento per le foreste e l'economia montana;
8) Osservatorio per le malattie delle piante;
9) Ispettorati regionali per l'agricoltura.
L'Osservatorio per le malattie delle piante e gli Ispettorati regionali per l'agricoltura sono unità organizzative dipartimentali cui è preposto un dirigente regionale generale".
Art. 11 - Competenze e organizzazione della Segreteria regionale per le attività produttive ed economiche dei settori secondario e terziario
1. L'articolo 9 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, è così sostituito:
"Art. 9 - Competenze e organizzazione della Segreteria regionale per le attività produttive ed economiche dei settori secondario e terziario.
Sono assegnati alla competenza della Segreteria regionale per le attività produttive ed economiche dei settori secondario e terziario:
a) l'artigianato;
b) l'industria;
c) l'energia;
d) il commercio;
e) i mercati;
f) l'attività promozionale;
g) le fiere;
h) i problemi del lavoro.
La Segreteria regionale per le attività produttive ed economiche dei settori secondario e terziario si articola in:
1) Dipartimento per l'artigianato;
2) Dipartimento per l'industria e l'energia;
3) Dipartimento per il commercio e mercati;
4) Dipartimento per le attività promozionali;
5) Dipartimento per i problemi del lavoro".
Art. 12 - Competenze e organizzazione della Segreteria regionale per la cultura, l'istruzione e le attività formative
1. L'articolo 10 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, è così sostituito:
"Art. 10 - Competenze e organizzazione della Segreteria regionale per la cultura, l'istruzione e le attività formative.
Sono assegnati alla competenza della Segreteria regionale per la cultura, l'istruzione e le attività formative:
a) la promozione delle attività culturali regionali;
b) la promozione della attività di conservazione, tutela e valorizzazione per i beni culturali e ambientali della Regione;
c) le attività connesse con la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei monumenti, dei musei e delle biblioteche;
d) il diritto allo studio;
e) l'istruzione professionale;
f) il coordinamento di tutte le attività formative nell'ambito regionale e del mercato del lavoro.
La Segreteria regionale per la cultura, l'istruzione e le attività formative si articola in:
1) Dipartimento per le attività culturali;
2) Dipartimento per il diritto allo studio e per i rapporti con le istituzioni scolastiche;
3) Dipartimento per i servizi formativi;
4) Dipartimento per il coordinamento delle attività formative;
5) Centro regionale di documentazione dei beni culturali e ambientali.
Il Centro regionale di documentazione dei beni culturali e ambientali è unità organizzativa dipartimentale cui viene preposto un dirigente regionale generale".
Art. 13 - Dirigenti della Segreteria generale della programmazione e delle Segreterie regionali
1. I commi secondo e terzo dell'articolo 11 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni sono sostituiti e integrati dai seguenti:
"Alla Segreteria generale della programmazione sono assegnati cinque assistenti.
Gli assistenti alla Segreteria generale della programmazione collaborano con il segretario generale della programmazione segnatamente all'attività di coordinamento e di programmazione economica, territoriale, sociale e sanitaria, nonché all'attività di coordinamento finanziario, legislativo e amministrativo, anche mediante la direzione di specifici progetti e l'esercizio di ogni altro compito attribuito.
In particolare agli assistenti della Segreteria generale della programmazione fa capo l'attività dei dipartimenti previsti al precedente articolo 5.
La Giunta regionale nomina l'assistente cui sono attribuite le funzioni vicarie, avuto riguardo alla maggiore anzianità carica.
Alla Segreteria regionale per il territorio sono assegnati due assistenti, che collaborano con il segretario regionale, e ai quali fa capo l'attività dei dipartimenti individuati, rispettivamente, nell'area dell'ecologia e tutela dell'ambiente, e nell'area dei lavori pubblici, della viabilità e trasporti di cui al precedente articolo 7.
Agli assistenti di cui al presente articolo si applica la disciplina prevista per i dirigenti di Segreteria regionale dall'articolo 52 dello Statuto e dalla legge regionale 19 novembre 1974, n. 57 ".
Art. 14 - Segreteria della Giunta
1. L'articolo 13 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, è così sostituito:
"Art. 13 - Segreteria della Giunta
La Segreteria della Giunta provvede:
a) all'istruzione, documentazione, verbalizzazione delle riunioni della Giunta;
b) al coordinamento dei rapporti interfunzionali fra la Giunta regionale e i suoi componenti;
c) agli adempimenti relativi alla trasmissione degli atti della Giunta al Consiglio e alla Commissione di controllo sugli atti della Regione;
d) alla tenuta dei rapporti con la Commissione di controllo sugli atti della Regione nonché con le strutture della Giunta;
e) alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione, assumendone la responsabilità agli effetti di legge;
f) alla organizzazione e funzionamento dell'Ufficio Stampa della Giunta e delle Segreterie particolari dei componenti della Giunta;
g) alle attività delle pubbliche relazioni e del cerimoniale;
h) ai rapporti tra la Giunta e il Consiglio regionale.
La Segreteria della Giunta si articola in:
1) Dipartimento per le pubbliche relazioni e il cerimoniale;
2) Dipartimento per i rapporti tra la Giunta e il Consiglio regionale;
3) Ufficio Stampa;
4) Segreterie particolari dei componenti della Giunta.
All'organico della Segreteria della Giunta è attribuito anche il personale posto a disposizione di ciascun componente della Giunta, riguardo alle esigenze funzionali di adempimento del proprio mandato.
Nell'ambito della Segreteria della Giunta è istituito un ufficio stampa, al quale possono essere addetti, oltre al personale del ruolo regionale, non più di quattro giornalisti assunti a contratto e iscritti all'ordine dei giornalisti. L'ufficio stampa opera alle dirette dipendenze della Giunta regionale e risponde alla stessa della propria attività.
Al responsabile della Segreteria della Giunta regionale compete, giusta l'articolo 51 comma terzo dello Statuto, per parità di funzioni e responsabilità, il trattamento economico del dirigente di Segreteria regionale.".
Art. 15 - Gabinetto della Presidenza della Regione e Segreteria particolare del Presidente
1. L'articolo 14 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 14 - Gabinetto della Presidenza della Regione e Segreteria particolare del Presidente.
Il Gabinetto della Presidenza della Regione assiste il Presidente nello svolgimento delle proprie funzioni.
Al responsabile del Gabinetto della Presidenza della Regione compete, giusta l'articolo 51, comma terzo dello Statuto, per equivalenza di funzioni e responsabilità, il trattamento economico del dirigente di Segreteria regionale.
La Segreteria particolare del Presidente provvede a coadiuvare e assistere direttamente il Presidente in tutti i rapporti esterni connessi alla carica; alla direzione della Segreteria particolare del Presidente è preposto un dirigente regionale".
Art. 16 - Comitato scientifico
1. Presso la Segreteria generale della programmazione è costituito un Comitato scientifico per lo studio e la soluzione delle questioni giuridiche più complesse riguardanti l'attività regionale e dei casi che possono dar luogo a conflitti di attribuzione tra Stato e Regione.
2. Il Comitato è composto dal segretario generale della programmazione che lo presiede, dall'assistente per l'attività legislativa, legale e di controllo, dai dirigenti generali del Dipartimento affari legali e del Dipartimento affari legislativi e da non più di cinque esperti particolarmente qualificati in diritto pubblico, costituzionale, amministrativo e regionale, nonché nella legislazione relativa alle singole materie di interesse regionale. Il conferimento degli incarichi agli esperti e la determinazione, ai sensi della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni, dei relativi compensi, sono disposti dalla Giunta regionale.
3. Le modalità di organizzazione interna dei lavori del Comitato sono approvate dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato medesimo.
Art. 17 - Conferimento incarichi
1. L'articolo 3 della legge regionale 19 novembre 1974, n. 57 , è così sostituito:
"Art. 3 - Conferimento incarichi.
L'incarico di segretario generale, dirigente di Segreteria regionale e di assistente può essere conferito a cittadini italiani che abbiano compiuto il 35° anno di età e che, salvo quanto stabilito nelle disposizioni che seguono, siano in possesso dei requisiti indicati ai punti b), d), e) dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 65 .
I dirigenti di cui al comma precedente non potranno essere trattenuti in servizio oltre il compimento del 65° anno di età".
Art. 18 - Indennità
1. Il primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 19 novembre 1974, n. 57 , è così sostituito:
"Nel caso in cui l'incarico di dirigente venga conferito a un dipendente della Regione, sarà altresì assegnata una indennità in aggiunta al trattamento economico in godimento".
Art. 19 - Trattamento economico
1. Al trattamento economico così come fissato, rispettivamente per i segretari generali, i dirigenti di Segreteria generale e gli assistenti saranno applicati, nella misura percentuale, gli eventuali futuri miglioramenti economici che verranno stabiliti a favore dei dirigenti generali dello Stato.
Art. 20 - Provvedimenti di organizzazione
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotterà i provvedimenti per il nuovo assetto organizzativo dei dipartimenti, come individuati nei precedenti articoli.
Art. 21 - Norma transitoria
1. La nomina dei nuovi assistenti avverrà entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; la Giunta regionale è incaricata di dare attuazione con propri provvedimenti, agli adempimenti per la successione e l'organizzazione delle Segreterie previste dalla presente legge, nonché all'assegnazione degli assistenti attualmente in servizio alle rispettive aree di competenza.
2. Il dirigente della Segreteria regionale per i rapporti con gli Enti locali in carica all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, assume l'incarico di dirigente della Segreteria regionale per la sanità e i servizi sociali.
3. Il dirigente della Segreteria regionale per i servizi sociali, in carica all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, assume l'incarico di dirigente della Segreteria regionale per la cultura, l'istruzione e le attività formative.
4. Il dirigente della Segreteria regionale per le attività produttive, settore primario e terziario, in carica all'entrata in vigore della presente legge, assume l'incarico di dirigente della Segreteria regionale per le attività produttive ed economiche del settore primario.
5. Il dirigente della Segreteria regionale per le attività produttive, settore secondario, in carica all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, assume l'incarico di dirigente della Segreteria regionale per le attività produttive ed economiche dei settori secondario e terziario.
6. Nell'attuale fase riorganizzativa dell'Ente il capo della Segreteria particolare del Presidente, in carica da almeno due anni all'entrata in vigore della presente legge, sarà inquadrato, previo superamento di un concorso interno riservato, nella qualifica funzionale corrispondente al trattamento economico percepito ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 26 novembre 1973, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni.
7. Sempre nell'attuale fase riorganizzativa, i responsabili delle Segreterie particolari dei componenti della Giunta regionale, con esercizio delle funzioni da almeno due anni all'entrata in vigore della presente legge, ove non siano collocati in posizioni giuridiche più favorevoli, saranno inquadrati, previo superamento di un concorso interno riservato, nella qualifica funzionale corrispondente al trattamento economico percepito di cui alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 58 , e alla legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 , articolo 30, lettera d).
Art. 22 - Organico regionale
1. La tabella A), che costituisce allegato all'articolo 14 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 , già modificata dalle leggi regionali 8 maggio 1985, n. 59 e 4 giugno 1987, n. 29 è sostituita dalla seguente:

"Tabella A):
Organico del personale della Regione Veneto
Qualifiche funzionali
Consiglio
Amm.ne reg.
Totale

Dirigente regionale generale

6

89

95

Dirigente regionale

24

237

261

Funzionario

14

540

554

Istruttore direttivo

5

555

560

Istruttore

25

912

937

Collaboratore professionale

10

34

44

Esecutore

46

748

794

Operatore

16

201

217

Ausiliario

14

134

148

Totali generali

160

3.450

3.610
Art. 23 - Norma finanziaria
1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, previsti in complessive Lire 480.000.000, si provvede, in quanto a Lire 70.000.000 con lo stanziamento del cap. 0060 "Spese per il personale addetto al Consiglio regionale" e in quanto a Lire 410.000.000, al cap. 5010 "Stipendi e assegni al personale e oneri relativi".
Art. 24 - Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


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