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Legge regionale 28 marzo 1989, n. 10 (BUR n. 16/1989)
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 recante norme sulla 'Disciplina e classificazione delle strutture ricettive alberghiere'
Sommario
“Legge regionale 28 marzo 1989, n. 10 (BUR n. 16/1989) - Testo vigente”
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 1988, n. 24 RECANTE NORME SULLA "DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE"
Legge abrogata dall’articolo 21, della
legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 .
SOMMARIO
- Legge regionale 28 marzo 1989, n. 10 (BUR n. 16/1989) (Abrogata)
- MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 1988, n. 24 RECANTE NORME SULLA "DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE"
Sommario
“Legge regionale 28 marzo 1989, n. 10 (BUR n. 16/1989) - Testo storico”
S O M M A R I O
MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 1988, n. 24 RECANTE NORME SULLA "DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE"
Art. 1
1. il comma 3 dell'articolo 7 della
legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 è così sostituito:
"3. Le strutture ricettive possono avere apertura annuale o stagionale. Le aperture stagionali non possono essere inferiori a quattro mesi distribuiti in due o più periodi nell'arco dell'anno solare".
"3. Le strutture ricettive possono avere apertura annuale o stagionale. Le aperture stagionali non possono essere inferiori a quattro mesi distribuiti in due o più periodi nell'arco dell'anno solare".
Art. 2
1. L'articolo 10 della
legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 . è così sostituito:
"1. I titolari di strutture ricettive (o gestori di cui all'articolo 3 sono obbligati a denunciare alla giunta provinciale, su apposito modulo, fornito dalla Giunta regionale, entro il 31 luglio di ogni anno, i prezzi minimi e massimi che intendono praticare a valere dal successivo 1° gennaio al 31 dicembre per:
- le camere a uno o due letti con o senza servizi igienici privati;
-le unità abitative con o senza servizi igienici privati;
-la pensione e/o la mezza pensione, riferite all'alloggio con o senza servizi igienici privati, i prezzi dei pasti a lista fissa (prima colazione, colazione e pranzo) qualora l'esercizio sia dotato di ristorante.
2. I prezzi devono essere compresi di riscaldamento e Iva con corrispondenti adeguamenti automatici, in aumento o in diminuzione in caso di variazioni in più o in meno delle aliquote I.V.A.. I gestori di strutture ricettive alberghiere, che hanno ottemperato alla denuncia di cui sopra, hanno la facoltà di presentare una seconda denuncia, entro il 31 marzo, modificante la prima a valere dal successivo 1° giugno al 31 dicembre.
3. La pensione comprende l'alloggio, la prima colazione, la colazione, la colazione e il pranzo. La mezza colazione comprende l'alloggio, la prima colazione e un pasto.
4. Il prezzo della camera e/o dell'unità abitativa si intende riferito anche a un soggiorno inferiore alle ventiquattro ore.
5. I prezzi della pensione completa si applicano per soggiorni non inferiori a tre giorni.
6. Il supplemento per il condizionamento d'aria può essere applicato nel periodo 1° Giugno 30 settembre e non può essere in nessun caso essere superiore al 10% del prezzo massimo della camera.
7. Il supplemento per l'aggiunta di un letto in una camera a due letti non può superare il 25% del prezzo totale, al netto del supplemento relativo all'aria condizionata.
8. Il prezzo della camera singola alla quale su richiesta venga aggiunto un letto, non può in alcun caso superare il 90% del prezzi massimo, relativo alla stagione, della camera a due letti, escluso il supplemento relativo all'aria condizionata.
9. Il prezzo della camera singola non può essere superiore all'80% del prezzo della camera a due letti. Il prezzo della camera con servizi igienici, ma senza doccia o bagno, non può superare il 75% del prezzo della camera con servizi igienici, bagno o doccia.
10. Il prezzo della camera senza servizi igienici, senza bagno o doccia non può superare il 60% del prezzo della camera con servizi igienici, bagno o doccia.
11. L'adeguamento del prezzo della camera senza servizi igienici, e senza bagno o doccia, è attuato in maniera progressiva e proporzionale nel triennio 1989/1991.
12. Il prezzo della camera dotata della sola doccia o del solo bagno non può superare il 70% del prezzo della camera con servizio igienico, bagno o doccia.
13. Tra i prezzi minimi e massimi della camere denunciati per lo stesso periodo, non può esservi una differenza superiore al 100% tra i prezzi minimo e massimo, relativi alla pensione completa o mezza pensione, non può esservi una differenza superiore a quella costituita dal diverso tipo di camera, per uno stesso periodo. I gestori delle strutture ricettive possono applicare prezzi inferiori ai minimi nei seguenti casi:
a) gruppi organizzati composti di almeno dieci persone;
b) accompagnatori turistici e personale di servizio al seguito dei clienti;
c) pensionati per periodi di soggiorno continuativo superiore a 7 giorni.
14. Ferme restando le disposizioni previste dal presente articolo, per le zone montane i prezzi hanno validità dal successivo 1° dicembre e fino al 30 novembre dell'anno seguente.
15. Per le nuove strutture ricettive o in caso di subingresso, la denuncia dei prezzi deve essere presentata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.
16. La giunta provinciale, a richiesta delle associazioni territoriali di categoria e sentite le Aziende di promozione turistica competenti per il territorio, ove esistenti, fissa con proprio provvedimento, per le zone determinate, i periodi di alta e bassa stagione, durante i quali possono essere applicate due differenti serie di prezzi.
17. in caso di applicazione di tariffe di alta e bassa stagione il prezzo di quest'ultima non può essere superiore all'80% di quello dell'alta stagione.
18. In applicazione dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, i prezzi massimi sono stabiliti dalla Giunta regionale, a seguito degli accordi raggiunti con le associazioni di categoria. Per le denunce presentate dagli esercizi alberghieri entro il 31 luglio, i prezzi sono stabiliti entro il 30 settembre di ogni anno; per le eventuali denunce suppletive, presentate entro il 31 marzo, a norma del comma 2, i prezzi sono stabiliti entro il 30 maggio di ogni anno. A tal fine le province, entro il 31 agosto ed entro il 30 aprile di ogni anno, devono inviare alla Giunta regionale un prospetto riepilogativo delle tariffe massime richieste per categoria. Gli esercizi alberghieri classificati 5 stelle L, 5 stelle e 4 stelle sono tenuti a denunciare alla Giunta regionale, entro il 31 luglio di ogni anno, ai soli fini della pubblicità delle tariffe, i prezzi massimi comprensivi di riscaldamento e I.V.A. che intendono applicare a valere dal successivo 1à gennaio fino al 31 dicembre.
19. Chiunque provveda a far pubblicare prezzi e dati concernenti l'attrezzatura delle strutture ricettive alberghiere deve attenersi ai dati riportati nella tabella prezzi che devono corrispondere a quelli ufficialmente approvati.
20. E' in facoltà dell'albergatore determinare l'ora entro cui il cliente deve lasciare disponibile la camera (comunque non prima delle ore undici)".
"1. I titolari di strutture ricettive (o gestori di cui all'articolo 3 sono obbligati a denunciare alla giunta provinciale, su apposito modulo, fornito dalla Giunta regionale, entro il 31 luglio di ogni anno, i prezzi minimi e massimi che intendono praticare a valere dal successivo 1° gennaio al 31 dicembre per:
- le camere a uno o due letti con o senza servizi igienici privati;
-le unità abitative con o senza servizi igienici privati;
-la pensione e/o la mezza pensione, riferite all'alloggio con o senza servizi igienici privati, i prezzi dei pasti a lista fissa (prima colazione, colazione e pranzo) qualora l'esercizio sia dotato di ristorante.
2. I prezzi devono essere compresi di riscaldamento e Iva con corrispondenti adeguamenti automatici, in aumento o in diminuzione in caso di variazioni in più o in meno delle aliquote I.V.A.. I gestori di strutture ricettive alberghiere, che hanno ottemperato alla denuncia di cui sopra, hanno la facoltà di presentare una seconda denuncia, entro il 31 marzo, modificante la prima a valere dal successivo 1° giugno al 31 dicembre.
3. La pensione comprende l'alloggio, la prima colazione, la colazione, la colazione e il pranzo. La mezza colazione comprende l'alloggio, la prima colazione e un pasto.
4. Il prezzo della camera e/o dell'unità abitativa si intende riferito anche a un soggiorno inferiore alle ventiquattro ore.
5. I prezzi della pensione completa si applicano per soggiorni non inferiori a tre giorni.
6. Il supplemento per il condizionamento d'aria può essere applicato nel periodo 1° Giugno 30 settembre e non può essere in nessun caso essere superiore al 10% del prezzo massimo della camera.
7. Il supplemento per l'aggiunta di un letto in una camera a due letti non può superare il 25% del prezzo totale, al netto del supplemento relativo all'aria condizionata.
8. Il prezzo della camera singola alla quale su richiesta venga aggiunto un letto, non può in alcun caso superare il 90% del prezzi massimo, relativo alla stagione, della camera a due letti, escluso il supplemento relativo all'aria condizionata.
9. Il prezzo della camera singola non può essere superiore all'80% del prezzo della camera a due letti. Il prezzo della camera con servizi igienici, ma senza doccia o bagno, non può superare il 75% del prezzo della camera con servizi igienici, bagno o doccia.
10. Il prezzo della camera senza servizi igienici, senza bagno o doccia non può superare il 60% del prezzo della camera con servizi igienici, bagno o doccia.
11. L'adeguamento del prezzo della camera senza servizi igienici, e senza bagno o doccia, è attuato in maniera progressiva e proporzionale nel triennio 1989/1991.
12. Il prezzo della camera dotata della sola doccia o del solo bagno non può superare il 70% del prezzo della camera con servizio igienico, bagno o doccia.
13. Tra i prezzi minimi e massimi della camere denunciati per lo stesso periodo, non può esservi una differenza superiore al 100% tra i prezzi minimo e massimo, relativi alla pensione completa o mezza pensione, non può esservi una differenza superiore a quella costituita dal diverso tipo di camera, per uno stesso periodo. I gestori delle strutture ricettive possono applicare prezzi inferiori ai minimi nei seguenti casi:
a) gruppi organizzati composti di almeno dieci persone;
b) accompagnatori turistici e personale di servizio al seguito dei clienti;
c) pensionati per periodi di soggiorno continuativo superiore a 7 giorni.
14. Ferme restando le disposizioni previste dal presente articolo, per le zone montane i prezzi hanno validità dal successivo 1° dicembre e fino al 30 novembre dell'anno seguente.
15. Per le nuove strutture ricettive o in caso di subingresso, la denuncia dei prezzi deve essere presentata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.
16. La giunta provinciale, a richiesta delle associazioni territoriali di categoria e sentite le Aziende di promozione turistica competenti per il territorio, ove esistenti, fissa con proprio provvedimento, per le zone determinate, i periodi di alta e bassa stagione, durante i quali possono essere applicate due differenti serie di prezzi.
17. in caso di applicazione di tariffe di alta e bassa stagione il prezzo di quest'ultima non può essere superiore all'80% di quello dell'alta stagione.
18. In applicazione dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, i prezzi massimi sono stabiliti dalla Giunta regionale, a seguito degli accordi raggiunti con le associazioni di categoria. Per le denunce presentate dagli esercizi alberghieri entro il 31 luglio, i prezzi sono stabiliti entro il 30 settembre di ogni anno; per le eventuali denunce suppletive, presentate entro il 31 marzo, a norma del comma 2, i prezzi sono stabiliti entro il 30 maggio di ogni anno. A tal fine le province, entro il 31 agosto ed entro il 30 aprile di ogni anno, devono inviare alla Giunta regionale un prospetto riepilogativo delle tariffe massime richieste per categoria. Gli esercizi alberghieri classificati 5 stelle L, 5 stelle e 4 stelle sono tenuti a denunciare alla Giunta regionale, entro il 31 luglio di ogni anno, ai soli fini della pubblicità delle tariffe, i prezzi massimi comprensivi di riscaldamento e I.V.A. che intendono applicare a valere dal successivo 1à gennaio fino al 31 dicembre.
19. Chiunque provveda a far pubblicare prezzi e dati concernenti l'attrezzatura delle strutture ricettive alberghiere deve attenersi ai dati riportati nella tabella prezzi che devono corrispondere a quelli ufficialmente approvati.
20. E' in facoltà dell'albergatore determinare l'ora entro cui il cliente deve lasciare disponibile la camera (comunque non prima delle ore undici)".
Art. 3
1. Il comma 4 dell'articolo 11 della
legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 , è così sostituito:
"4. E' fatto obbligo di tenere esposto in ogni camera o unità abitativa, in luogo ben visibile, un cartellino predisposto dalla Giunta regionale, contenente i seguenti dati:
a) la determinazione dell'esercizio;
b) la classificazione;
c) il numero assegnato alla camera o dell'unità abitativa;
d) il numero dei letti;
e) il prezzo giornaliero della camera o dell0unità abitativa, della piccola colazione, della pensione e/o mezza pensione per persona rispettivamente riferiti a periodi di bassa e alta stagione;
f) l'eventuale supplemento per il condizionamento dell'aria;
g) l'ora entro cui deve essere libera la camera o l'unità abitativa, ai sensi dell'articolo precedente, E' fatto altresì obbligo di esporre in ogni stanza un apposito cartello indicante il percorso di emergenza antincendio.
"4. E' fatto obbligo di tenere esposto in ogni camera o unità abitativa, in luogo ben visibile, un cartellino predisposto dalla Giunta regionale, contenente i seguenti dati:
a) la determinazione dell'esercizio;
b) la classificazione;
c) il numero assegnato alla camera o dell'unità abitativa;
d) il numero dei letti;
e) il prezzo giornaliero della camera o dell0unità abitativa, della piccola colazione, della pensione e/o mezza pensione per persona rispettivamente riferiti a periodi di bassa e alta stagione;
f) l'eventuale supplemento per il condizionamento dell'aria;
g) l'ora entro cui deve essere libera la camera o l'unità abitativa, ai sensi dell'articolo precedente, E' fatto altresì obbligo di esporre in ogni stanza un apposito cartello indicante il percorso di emergenza antincendio.
Art. 4
1. L'articolo 12 della
legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 , è così sostituito:
"1. I titolari delle strutture ricettive (o gestori) sono tenuti all'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 109 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e, inoltre, a comunicare giornalmente, su apposito modello alla Azienda di promozione turistica ove esiste, il movimento degli ospiti, ai fini della rilevazione statistica. In mancanza dell'Azienda di promozione turistica, la comunicazione deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza".
"1. I titolari delle strutture ricettive (o gestori) sono tenuti all'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 109 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e, inoltre, a comunicare giornalmente, su apposito modello alla Azienda di promozione turistica ove esiste, il movimento degli ospiti, ai fini della rilevazione statistica. In mancanza dell'Azienda di promozione turistica, la comunicazione deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza".
SOMMARIO
- Legge regionale 28 marzo 1989, n. 10 (BUR n. 16/1989) (Novellazione)
- MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 1988, n. 24 RECANTE NORME SULLA "DISCIPLINA E CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE"