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Legge regionale 26 aprile 1989, n. 12 (BUR n. 23/1989)

Modifiche alla legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 concernente 'Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari'

Legge regionale 26 aprile 1989, n. 12 (BUR n. 23/1989) (Abrogata)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, n. 56 CONCERNENTE "NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI"

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 26 aprile 1989, n. 12 (BUR n. 23/1989) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 NOVEMBRE 1984, n. 56 , CONCERNENTE "NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI".

Art. 1
1. Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 , è così sostituito:
"Per le spese organizzative, di funzionamento, di aggiornamento, studio e documentazione, comprese l'acquisizione di consulenze qualificate e la collaborazione professionale di esperti, e per far conoscere l'attività dei Gruppi consiliari è assegnato a ciascun Gruppo un contributo mensile a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale costituito:
a) da una quota di lire 1.000.000 per ognuno dei primi sette consiglieri iscritti al Gruppo;
b) da una quota di lire 700.000 per ognuno dei consiglieri dall'ottavo al quindicesimo;
c) da una quota di lire 500.000 per ognuno dei consiglieri oltre il quindicesimo".
Art. 2
1. L'articolo 7 della legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 , già modificato dall'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1988, n. 56 , è così sostituito:
"Il personale occorrente per il funzionamento dei Gruppi consiliari è scelto esclusivamente fra dipendenti pubblici, appartenenti al ruolo regionale o comandati dallo Stato o da altri enti pubblici.
A ogni Gruppo consiliare sono assegnate due unità lavorative alle quali vengono aggiunte:
- una unità per i Gruppi consiliari cui siano iscritti da 3 a 5 consiglieri;
- tre unità per i Gruppi consiliari cui siano iscritti da 6 a 9 consiglieri;
- sei unità per i Gruppi consiliari cui siano iscritti da 10 a 20 consiglieri;
- dieci unità per i Gruppi consiliari cui siano iscritti più di 20 consiglieri.
Fatta salva la possibilità di ricorrere a personale in possesso di qualifiche anche inferiori senza diritto da parte dei Gruppi consiliari a rimborsi sostitutivi per la differenza di trattamento tra la qualifica prevista dalla tabella e quella prescelta, ai Gruppi consiliari medesimi compete personale nel numero e con le qualifiche sottoindicate o equiparate:
Qualifiche del personale

Gruppi consiliari
9
Dirigente regionale
8
Funzionario
7
Istruttore direttivo
6
Istruttore
4
Esecutore
Gruppi fino a 2 cons.

1


1
Gruppi da 3 a 5 cons.

1

1
1
Gruppi da 6 a 9 cons.

1
2
1
1
Gruppi da 10 a 20 cons.
1
1
2
2
2
Gruppi con più di 20 cons.
1
3
2
2
4

I dipendenti regionali, con qualifica di Dirigente regionale e di funzionario, assegnati ai Gruppi consiliari conservano l'indennità prevista dall'articolo 30 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 ".
Art. 3
1. Le disposizioni recate dall'articolo 1 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
1. I maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti nell'importo di lire 255.000.000 fanno carico al capitolo 30 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989.
2. Per gli anni successivi la spesa graverà sul corrispondente capitolo del bilancio dei relativi esercizi.
Art. 5
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficio della Regione del Veneto.


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