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Legge regionale 2 maggio 1989, n. 13 (BUR n. 25/1989)
Interventi edilizi per adeguare le strutture alberghiere agli standards minimi fissati dalla legge regionale 3 maggio 1988, n. 24
Sommario
“Legge regionale 2 maggio 1989, n. 13 (BUR n. 25/1989) - Testo vigente”
S O M M A R I O
INTERVENTI EDILIZI PER ADEGUARE LE STRUTTURE ALBERGHIERE AGLI STANDARDS MINIMI FISSATI DALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 1988, n. 24
Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 2 maggio 1989, n. 13 (BUR n. 25/1989) - Testo storico”
S O M M A R I O
INTERVENTI EDILIZI PER ADEGUARE LE STRUTTURE ALBERGHIERE AGLI STANDARDS MINIMI FISSATI DALLA LEGGE REGIONALE 3 MAGGIO 1988, n. 24
Art. 1
1. Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 126 della
legge regionale 27 luglio 1985, n. 61 , e successive modifiche, già prorogato con l'articolo 1 della
legge regionale 30 marzo 1988, n. 17 , è ulteriormente prorogato, limitatamente agli interventi edilizi sugli insediamenti alberghieri e solo ai fini dell'adeguamento ai requisiti contenuti nelle tabelle di classificazione allegate alla
legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 , alle stesse scadenze previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 17 della
legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 .
Art. 2
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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