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Legge regionale 6 giugno 1989, n. 15 (BUR n. 32/1989)
Modificazione della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 concernente 'Nuove disposizioni per l'organizzazione della bonifica' e integrazione della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 concernente 'Nuove norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche'
Sommario
“Legge regionale 6 giugno 1989, n. 15 (BUR n. 32/1989) - Testo vigente”
S O M M A R I O
- Legge regionale 6 giugno 1989, n. 15 (BUR n. 32/1989) (Abrogata)
- MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 1983, N. 9 CONCERNENTE "NUOVE DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA BONIFICA" E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1984, N. 42 CONCERNENTE "NUOVE NORME IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE"
MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 1983, n. 9 CONCERNENTE "NUOVE DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA BONIFICA" E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1984, n. 42 CONCERNENTE "NUOVE NORME IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE"
Legge abrogata dall’articolo 45, comma 1, lettera b), della
legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 .
SOMMARIO
- Legge regionale 6 giugno 1989, n. 15 (BUR n. 32/1989) (Abrogata)
- MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 1983, n. 9 CONCERNENTE "NUOVE DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA BONIFICA" E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1984, n. 42 CONCERNENTE "NUOVE NORME IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE"
Sommario
“Legge regionale 6 giugno 1989, n. 15 (BUR n. 32/1989) - Testo storico”
S O M M A R I O
- Legge regionale 6 giugno 1989, n. 15 (BUR n. 32/1989) (Novellazione)
- MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 1983, N. 9 CONCERNENTE "NUOVE DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA BONIFICA" E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1984, N. 42 CONCERNENTE "NUOVE NORME IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE".
MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 1983, n. 9 CONCERNENTE "NUOVE DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA BONIFICA" E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1984, n. 42 CONCERNENTE "NUOVE NORME IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE".
Art. 1
1. L'articolo 3 della
legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 , nel testo modificato dall'articolo 6 della
legge regionale 6 novembre 1984, n. 54 , è così sostituito:
"Art. 3 - Contributi.
La Regione contribuisce nelle spese sostenute dai consorzi di bonifica per la gestione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.
In considerazione della diversa distribuzione nel territorio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione della conseguente differenziata onerosità che esse comportano, la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente, su domanda del presidente del consorzio di bonifica, i contributi di cui al comma precedete applicando i parametri di cui all'annessa tabella A, sullo stanziamento iscritto nel bilancio regionale ridotto della quota del 10%.
Ogni due anni la Giunta regionale può modificare con atto amministrativo i parametri individuati dalla tabella A, sentita la commissione consiliare competente.
Sino alla ridelimitazione definitiva del comprensorio di bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliavento, il consorzio omonimo, destinatario del complessivo contributo, è tenuto a corrispondere ai singoli consorzi, ricadenti parzialmente nel proprio territorio, la quota a essi spettante, indicata percentualmente per ciascuno dei rispettivi comprensori nell'allegata tabella A.
Il controllo e la vigilanza sulla gestione e sulla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione sono demandati agli uffici del genio civile regionale, competenti per territorio, che inviano alla Giunta regionale una dettagliata relazione annua entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
Tabella A
"Art. 3 - Contributi.
La Regione contribuisce nelle spese sostenute dai consorzi di bonifica per la gestione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.
In considerazione della diversa distribuzione nel territorio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione della conseguente differenziata onerosità che esse comportano, la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente, su domanda del presidente del consorzio di bonifica, i contributi di cui al comma precedete applicando i parametri di cui all'annessa tabella A, sullo stanziamento iscritto nel bilancio regionale ridotto della quota del 10%.
Ogni due anni la Giunta regionale può modificare con atto amministrativo i parametri individuati dalla tabella A, sentita la commissione consiliare competente.
Sino alla ridelimitazione definitiva del comprensorio di bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliavento, il consorzio omonimo, destinatario del complessivo contributo, è tenuto a corrispondere ai singoli consorzi, ricadenti parzialmente nel proprio territorio, la quota a essi spettante, indicata percentualmente per ciascuno dei rispettivi comprensori nell'allegata tabella A.
Il controllo e la vigilanza sulla gestione e sulla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione sono demandati agli uffici del genio civile regionale, competenti per territorio, che inviano alla Giunta regionale una dettagliata relazione annua entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
Tabella A
Consorzio di bonifica
|
aliquote %
|
Adige Bacchiglione, Padova
|
5,90
|
Adige Garda, Verona
|
4, 19
|
Agro Veronese Tartaro Tione, Verona
|
3,71
|
Bacchiglione Brenta, Padova
|
5,31
|
Basso Piave, San Donà di Piave (VE)
|
6,88
|
Delta Po Adige, Ariano Polesine (RO)
|
14,81
|
Dese Sile, Mestre-Venezia
|
3,10
|
Destra Piave, Treviso
|
2,47
|
Euganeo, Este (DP)
|
5,05
|
Medio Astico Bacchiglione, Thiene (VI)
|
0,72
|
Padana Polesana, Rovigo
|
6,56
|
Pedemontano Brenta, Cittadella (PD)
|
6,06
|
Pedemontano Brentella di Pederobba, Montebelluna (TV)
|
2,62 |
Pedemontano Sinistra Piave, Conegliano (TV)
|
1,31
|
Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento, Portogruaro (VE)
- parametro inclusivo dei comprensori Bacino Reghena (0,25), Bacino Sant'Osvaldo (0,46) e San Michele al Tagliamento (1,39) |
5,65 |
Polesine Adige Canalbianco, Rovigo
|
10,27
|
Riviera Berica, Sossano (VI)
|
1,79
|
Sinistra Medio Brenta, Mirano (VE)
|
4,08
|
Valli Grandi e Medio Veronese, Legnago (VR)
|
3,39
|
Zerpano Adige Guà, Verona
|
2,84
|
2° grado per l'irrigazione del Polesine, Rovigo
|
3,17
|
2° grado Lessinio Euganeo Berico (L.E.B.), Verona
|
0,12
|
|
100,00
|
La Giunta regionale è autorizzata a ripartire fino al 10% della somma stanziata in bilancio per spese di manutenzione, per accertate esigenze particolari, compresa la manutenzione dei "Centri regionali di emergenza" e del "Museo regionale della bonifica".".
Art. 2
1. All'articolo 6 della
legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 va aggiunto il seguente comma:
"In deroga a quanto stabilito dal terzo comma e seguenti, le aliquote per spese generali e oneri vari sui progetti relativi alle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, la cui esecuzione viene affidata in concessione ai consorzi di bonifica, sono stabilite nella misura del quattordici per cento dell'importo dei lavori e delle forniture, da ridursi al cinque per cento quando trattasi di espropriazioni, di revisione dei prezzi o di maggiore spesa, oltre l'importo ammesso nel progetto principale per lavori suppletivi.".
"In deroga a quanto stabilito dal terzo comma e seguenti, le aliquote per spese generali e oneri vari sui progetti relativi alle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, la cui esecuzione viene affidata in concessione ai consorzi di bonifica, sono stabilite nella misura del quattordici per cento dell'importo dei lavori e delle forniture, da ridursi al cinque per cento quando trattasi di espropriazioni, di revisione dei prezzi o di maggiore spesa, oltre l'importo ammesso nel progetto principale per lavori suppletivi.".
SOMMARIO
- Legge regionale 6 giugno 1989, n. 15 (BUR n. 32/1989) (Novellazione)
- MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 1983, n. 9 CONCERNENTE "NUOVE DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA BONIFICA" E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1984, n. 42 CONCERNENTE "NUOVE NORME IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE".