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Legge regionale 6 giugno 1989, n. 15 (BUR n. 32/1989)

Modificazione della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 concernente 'Nuove disposizioni per l'organizzazione della bonifica' e integrazione della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 concernente 'Nuove norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche'

Legge regionale 6 giugno 1989, n. 15 (BUR n. 32/1989) (Abrogata)

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 1983, n. 9 CONCERNENTE "NUOVE DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA BONIFICA" E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1984, n. 42 CONCERNENTE "NUOVE NORME IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE"

Legge abrogata dall’articolo 45, comma 1, lettera b), della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 .


SOMMARIO
Legge regionale 6 giugno 1989, n. 15 (BUR n. 32/1989) (Novellazione)

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 1 MARZO 1983, n. 9 CONCERNENTE "NUOVE DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA BONIFICA" E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1984, n. 42 CONCERNENTE "NUOVE NORME IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE REGIONALE E PER LE COSTRUZIONI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE".

Art. 1
1. L'articolo 3 della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9 , nel testo modificato dall'articolo 6 della legge regionale 6 novembre 1984, n. 54 , è così sostituito:
"Art. 3 - Contributi.
La Regione contribuisce nelle spese sostenute dai consorzi di bonifica per la gestione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione.
In considerazione della diversa distribuzione nel territorio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione della conseguente differenziata onerosità che esse comportano, la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente, su domanda del presidente del consorzio di bonifica, i contributi di cui al comma precedete applicando i parametri di cui all'annessa tabella A, sullo stanziamento iscritto nel bilancio regionale ridotto della quota del 10%.
Ogni due anni la Giunta regionale può modificare con atto amministrativo i parametri individuati dalla tabella A, sentita la commissione consiliare competente.
Sino alla ridelimitazione definitiva del comprensorio di bonifica Pianura Veneta tra Livenza e Tagliavento, il consorzio omonimo, destinatario del complessivo contributo, è tenuto a corrispondere ai singoli consorzi, ricadenti parzialmente nel proprio territorio, la quota a essi spettante, indicata percentualmente per ciascuno dei rispettivi comprensori nell'allegata tabella A.
Il controllo e la vigilanza sulla gestione e sulla manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione sono demandati agli uffici del genio civile regionale, competenti per territorio, che inviano alla Giunta regionale una dettagliata relazione annua entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Tabella A
Consorzio di bonifica
aliquote %
Adige Bacchiglione, Padova
5,90
Adige Garda, Verona
4, 19
Agro Veronese Tartaro Tione, Verona
3,71
Bacchiglione Brenta, Padova
5,31
Basso Piave, San Donà di Piave (VE)
6,88
Delta Po Adige, Ariano Polesine (RO)
14,81
Dese Sile, Mestre-Venezia
3,10
Destra Piave, Treviso
2,47
Euganeo, Este (DP)
5,05
Medio Astico Bacchiglione, Thiene (VI)
0,72
Padana Polesana, Rovigo
6,56
Pedemontano Brenta, Cittadella (PD)
6,06
Pedemontano Brentella di Pederobba, Montebelluna (TV)

2,62
Pedemontano Sinistra Piave, Conegliano (TV)
1,31
Pianura Veneta tra Livenza e Tagliamento, Portogruaro (VE)
- parametro inclusivo dei comprensori Bacino Reghena (0,25), Bacino Sant'Osvaldo (0,46) e San Michele al Tagliamento (1,39)

5,65
Polesine Adige Canalbianco, Rovigo
10,27
Riviera Berica, Sossano (VI)
1,79
Sinistra Medio Brenta, Mirano (VE)
4,08
Valli Grandi e Medio Veronese, Legnago (VR)
3,39
Zerpano Adige Guà, Verona
2,84
2° grado per l'irrigazione del Polesine, Rovigo
3,17
2° grado Lessinio Euganeo Berico (L.E.B.), Verona
0,12

100,00

La Giunta regionale è autorizzata a ripartire fino al 10% della somma stanziata in bilancio per spese di manutenzione, per accertate esigenze particolari, compresa la manutenzione dei "Centri regionali di emergenza" e del "Museo regionale della bonifica".".
Art. 2
1. All'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 va aggiunto il seguente comma:
"In deroga a quanto stabilito dal terzo comma e seguenti, le aliquote per spese generali e oneri vari sui progetti relativi alle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, la cui esecuzione viene affidata in concessione ai consorzi di bonifica, sono stabilite nella misura del quattordici per cento dell'importo dei lavori e delle forniture, da ridursi al cinque per cento quando trattasi di espropriazioni, di revisione dei prezzi o di maggiore spesa, oltre l'importo ammesso nel progetto principale per lavori suppletivi.".



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