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Legge regionale 6 giugno 1989, n. 16 (BUR n. 32/1989)

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 concernente 'Disciplina dell'artigianato'

Legge regionale 6 giugno 1989, n. 16 (BUR n. 32/1989) (Abrogata)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1987, n. 67 CONCERNENTE "DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO"

Legge abrogata da lett. g) comma 1 art. 27 legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 .


SOMMARIO
Legge regionale 6 giugno 1989, n. 16 (BUR n. 32/1989) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1987, n. 67 CONCERNENTE "DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO".

Art. 1
1. All'articolo 11 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 , sono aggiunti gli articoli 11 bis e 11 ter.
"Art. 11 bis - Agevolazioni ai concorsi e società consortili.
1. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, tra imprese artigiane, di cui all'articolo 6, primo comma della legge 8 agosto 1985, n. 443 sono ammessi a godere delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e ad adottare, quale ditta o insegna o marchi, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato, a condizione che siano iscritti nella separata sezione dell'albo.
2. Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui al precedente comma i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, se iscritti nella separata sezione dell'albo.
3. L'iscrizione alla separata sezione dell'albo dei soggetti di cui al primo e secondo comma del presente articolo è disposta dalla Commissione provinciale per l'artigianato su domanda del consorzio, cooperativa, o società consortile interessati, previo accertamento del possesso dello status di impresa artigiana da parte dei soggetti associati nelle proporzioni previste dall'articolo 6, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.
4. I consorzi e le società consortili di cui ai precedenti commi sono tenuti a comunicare alla commissione le modificazioni di fatto e di diritto intervenute successivamente all'iscrizione, ivi inclusa la perdita di requisiti artigiani di una o più delle imprese associate, nonché la cessazione del consorzio o società consortile.
Art. 11 ter - Norma transitoria.
1. Per gli esercizi finanziari relativi agli anni 1989 e 1990 i consorzi e le società consortili costituiti difformemente da quanto previsto al primo e al secondo comma del precedente articolo 11 bis continueranno a godere delle agevolazioni previste a loro favore dalla vigente normativa regionale.".
Art. 2
1. L'articolo 14 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 , è così sostituito:
"1. I ricorsi amministrativi contro le deliberazioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane sono presentati alla Commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione stessa, anche da parte dalle pubbliche amministrazioni e dei terzi interessati che, avendo riscontrato l'inesistenza dei requisiti, ne abbiano fatto segnalazione.
2. Le decisioni dalla Commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, devono essere comunicate anche agli organismi che hanno effettuato la segnalazione e possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione stessa davanti al tribunale competente per territorio.
3. Il ricorso contro le delibere di cancellazione ha effetto sospensivo.
4. Il ricorso amministrativo nelle forme e nei termini di cui al primo comma è consentito anche ai consorzi e alle società consortili ai quali sia stata negata l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione nella separata sezione dell'albo.".
Art. 3
1. L'articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 , è così modificato:
"1. I diritti di segreteria per le certificazioni e per ogni altro atto emesso o ricevuto dalle segreterie delle Commissioni provinciali per l'artigianato sono dovuti alla Regione nelle stesse misure stabilite con legge statale a favore delle Camere di commercio industria agricoltura artigianato.".
2. A intervenuta stipulazione delle convenzioni previste dall'articolo 17, le Camere di commercio sono autorizzate a trattenere i diritti di cui al comma precedente nel quadro della regolazione dei rapporti con la Regione disciplinati dalle richiamante convenzioni cui si provvederà con lo stanziamento previsto dal successivo articolo 35.".
Art. 4
1. Il terzo comma dell'articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 , è così modificato:
"3. Il Presidente della Giunta regionale dispone l'avvio delle procedure per l'effettuazione della revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane e per l'espletamento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato che dovrà avvenire comunque entro il 1989. Le commissioni costituite con le modalità straordinarie di cui al presente articolo continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei sostituti.".
Art. 5
1. E' abrogato il primo comma dell'articolo 35 della legge 31 dicembre 1987, n. 67.



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