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Legge regionale 22 giugno 1989, n. 18 (BUR n. 34/1989)

Modifiche alla legge regionale 19 giugno 1984, n. 28, concernente 'Interventi nel settore dell'emigrazione e dell'immigrazione'

Legge regionale 22 giugno 1989, n. 18 (BUR n. 34/1989) (Abrogata)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 1984, n. 28 , CONCERNENTE "INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE"

Legge abrogata dall'articolo 23, della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 .


SOMMARIO
Legge regionale 22 giugno 1989, n. 18 (BUR n. 34/1989) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 1984, n. 28 , CONCERNENTE "INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EMIGRAZIONE E DELL'IMMIGRAZIONE".

Art. 1
1. L'articolo 1 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 28 è così sostituito:
"Art. 1 - Finalità.
La Regione Veneto opera per rimuovere le cause dell'emigrazione e per sviluppare le relazioni con le comunità di discendenza veneta all'estero, promuovendo, in armonia con le iniziative dello Stato e anche in coordinamento con le altre Regioni:
a) forme di partecipazione, di solidarietà e di tutela dei lavoratori emigrati, rimpatriati e stagionali e delle loro famiglie;
b) iniziative e attività sociali e culturali dirette a conservare e tutelare fra gli emigrati e loro discendenti il valore dell'identità della terra di origine e rinsaldare i loro rapporti culturali con il Veneto;
c) interventi per agevolare l'inserimento nelle attività produttive e la soluzione dei problemi economici, sociali e culturali degli emigrati che rimpatriano e delle loro famiglie;
d) iniziative per il superamento delle difficoltà specifiche inerenti la condizione degli stranieri immigrati.".
Art. 2
1. L'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 28 , è così sostituito:
"Art. 2 - Destinatari degli interventi:
Agli effetti della presente legge sono considerati emigrati i cittadini di origine veneta, per nascita o residenza, che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per motivi di lavoro, dipendente o autonomo, non inferiore ai tre anni consecutivi negli ultimi cinque anni, considerando un anno intero il periodo di lavoro continuativo superiore a mesi sei.
Sono altresì considerati emigrati, purchè residenti all'estero, i familiari a carico, di chi abbia acquisito tale qualifica, il coniuge superstite e gli orfani minorenni, fino al compimento della maggiore età.
La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari o, in mancanza, da documenti ufficiali rilasciati da autorità o enti previdenziali stranieri o italiani.
Non sono considerati emigrati i dipendenti di ruolo dello Stato e i dipendenti di ruolo dello Stato e i dipendenti di ditte e imprese italiane distaccati o inviati in missione presso cantieri o fabbriche all'estero.
Sono destinatari degli interventi previsti dagli articoli 21, 22, 23, nonché delle iniziative e attività di cui alla lettera b) dell'articolo 1, altresì i discendenti da famiglie di emigrati veneti. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri per l'ammissione a usufruire dei benefici, previsti dalla presente legge, degli stagionali, cioè di coloro che lavorano in un paese straniero con un contratto a termine di durata non inferiore a sei mesi.
Sono considerati stranieri immigrati coloro che, provenienti da paesi extracomunitari, dimorano nel territorio della regione per motivi di lavoro o di studio.".
Art. 3
1. L'articolo 4 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 28 , è così sostituito:
"Art. 4 - Consulta regionale per l'emigrazione.
E' istituita la Consulta regionale per l'emigrazione con sede e operatività presso la Giunta regionale.
La Consulta, per la sua operatività, si avvale di appositi uffici e strutture messe a disposizione della Giunta regionale e del personale del Dipartimento emigrazione e immigrazione della Regione.".
Art. 4
1. L'articolo 5 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 28 , è così sostituito:
"Art. 5 - Composizione della Consulta.
La Consulta è composta da:
a) n. 25 emigrati residenti da almeno tre anni all'estero, scelti dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, tra una rosa di nominativi indicati dalle associazioni dell'emigrazione, iscritte nel registro regionale previsto dall'articolo 27, tenendo conto della consistenza delle collettività degli emigrati nei singoli paesi esteri e dei circoli veneti ivi esistenti:
b) n. 1 rappresentante di ciascuna delle associazioni dell'emigrazione iscritte nel registro regionale previsto dall'articolo 27, designato dalle stesse;
c) n. 4 rappresentanti dei patronati a carattere nazionale, aventi una sede nella Regione e operanti nei paesi stranieri, che si occupano dell'assistenza degli emigrati, designati dai rispettivi organi regionali;
d) n. 3 rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, designati dai rispettivi organi regionale;
e) n. 1 rappresentante delle province del Veneto designato dall'unione regionale;
f) n. 3 rappresentanti dei comuni del Veneto, designati dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale comuni d'Italia:
g) n. 1 rappresentante delle comunità ed enti montani del Veneto, designato dalla delegazione regionale dell'unione nazionale comunità ed enti montani;
h) n. 1 rappresentante dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, designato dal dirigente dello stesso;
i) n. 1 rappresentante delle Camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura del Veneto, designato dalla Unione regionale;
l) n. 1 rappresentante della Direzione generale emigrazione e affari sociali del Ministero degli affari esteri designato dallo stesso;
m) n. 1 rappresentante del Comitato pastorale triveneto per l'emigrazione.
Il Presidente della Giunta regionale, l'assessore delegato, il Presidente del Consiglio regionale e i membri della commissione consiliare competente partecipano alle riunioni della Consulta senza diritto di voto.".
Art. 5
1. Alla fine del secondo comma dell'articolo 9 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 28 , è aggiunto il seguente punto:
"i) redige una relazione consultiva annuale sull'attività svolta entro i primi tre mesi dell'anno successivo.".
Art. 6
1. L'art. 17 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 28 , è così sostituito:
"Art. 17 - Costruzione, acquisto, restauro dell'alloggio.
Agli emigrati che nel territorio della regione intendono costruire o acquistare un alloggio non di lusso o effettuare interventi di restauro, conservativo, ristrutturazione, completamento di un immobile a uso abitativo del proprio nucleo familiare, la Regione concede una tantum un contributo in conto capitale per un importo non superiore a lire 7 milioni, per ogni componente la famigli, fino a un massimi di lire 35 milioni, in caso costruzione o acquisto, e del 20 per cento della spesa fino a un massimo di lire 15 milioni nelle altre ipotesi innanzi previste.
hanno titolo alla concessione del contributo gli emigrati che risiedono all'estero da almeno cinque anni consecutivi e gli emigrati che, già residenti all'estero per almeno cinque anni, ne facciano richiesta entro due anni dalla data del rientro.
Inoltre, in caso di costruzione o acquisto, i soggetti di cui ai commi precedenti, non devono essere proprietari di un alloggio idoneo o adeguato alle necessità familiari e non devono aver ottenuta l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con contributi di enti pubblici.
Negli altri casi, l'abitazione che viene restaurata, risanata, ristrutturata o completata deve essere l'unica abitazione di proprietà del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare.
L'alloggio per il quale viene concesso il contributo non può essere destinato a uso diverso da quello di abitazione del titolare e dei suoi familiari, per un periodo di cinque anni, pena la revoca del contributo.
Le domande tendenti a ottenere il contributo, dirette al Presidente della Giunta regionale, dovranno essere presentate, nel rispetto della normativa statale in vigore, entro il 30 settembre di ciascun anno con allegati i seguenti documenti:
1) stato di famiglia;
2) dichiarazione dell'autorità consolare italiana attestante il periodo di permanenza all'estero;
3) documenti comprovanti il reddito di ciascun componente la famiglia, vistati dal competente consolato (per i redditi conseguiti in Italia copia del mod. 740 o dichiarazione dell'Ufficio imposte; per i non possessori di reddito dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà);
4) per la costruzione: documento atto a dimostrare il diritto a edificare sull'area prescelta e dichiarazione di edificabilità della stessa rilasciata dal sindaco del comune competente;
5) per l'acquisto: dichiarazione nella quale sia manifestata l'intenzione di acquistare un'abitazione, specificando il comune ove è ubicata e la superfice
6) per il restauro, il risanamento, la ristrutturazione o il completamento: titolo di proprietà dell'immobile nel quale vengono effettuati i lavori unitamente a una perizia di massima dei lavori da eseguire e del loro importo;
7) atto notorio o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dal quale risulti:
a) per costruzione o acquisto: che nessun componente del nucleo famigliare è proprietario di alloggio idoneo o adeguato alle necessità familiari e che non ha ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con contributi di enti pubblici;
b) per il restauro, il risanamento, la ristrutturazione o il completamento: che l'immobile per il quale si chiede il contributo è l'unico posseduto dal nucleo familiare e che nessun suo componente ha ottenuto l'assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con contributo di enti pubblici.
Tutta la documentazione deve essere originale: qualora si intendano presentare copie o fotocopie le stesse devono essere autenticate.
Il contributo non può essere concesso qualora al momento della presentazione della domanda l'acquisto sia già stato effettuato o i lavori siano stati iniziati o completati, fata eccezione per le attività edilizie attuate dopo la presentazione della domanda di contributo.
Le domande formeranno oggetto di apposita graduatoria, da approvarsi contestualmente al programma annuale degli interventi di cui al secondo comma dell'articolo 3.
Nella formulazione della graduatoria la Giunta regionale terrà conto della minore entità del reddito, del maggior numero dei componenti la famiglia e del maggior periodo di permanenza all'estero, dando a parità di condizione, la priorità ai rimpatriati che fruiranno in via permanente dell'alloggio.
Nei casi di nuova costruzione, ripristino, ristrutturazione, risanamento o completamento, il contributo ammesso sarà erogato:
- per il 20 per cento alla esibizione del contratto di affidamento dei lavori e di copia della concessione edilizia;
- per il 70 per cento in relazione agli stati di avanzamento previsti in contratto;
- per il saldo alla esibizione dello stato finale dei lavori e del certificato di abitabilità.
Nei casi di acquisto il contributo sarà erogato:
- per il 20 per cento alla esibizione dell'atto compromissorio;
- per il saldo alla esibizione dell'atto di trascrizione dell'immobile acquistato.
Restano valide per gli emigrati che intendono usufruirne, le disposizioni della legge regionale 8 maggio 1980, n. 45 , e successive modificazioni e ai cui oneri si farà fronte con il Fondo di cui all'articolo 14.".
Art. 7
1. Il primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 19 giungo 1984, n. 28 , è così sostituito:
"La Regione, su proposta dei componenti I.A.C.P., in deroga ai programmi costruttivi in fase di attuazione nei comuni della Regione, autorizza, in applicazione dell'articolo 16 della legge regionale 12 dicembre 1984, n. 60 , l'assegnazione di nuovi alloggi ai lavoratori emigrati e loro famiglie, rientrati forzatamente nella regione a seguito di licenziamento o di mancato rinnovo del contratto o di infortunio professionale o malattia invalidante, nella misura massima del 15 per cento prevista dal citato articolo.".
Art. 8
1. Il primo comma dell'articolo 19 della legge regionale 19 luglio 1984, n. 28 , è così sostituito:
"Fino a quando le leggi regionali in materia di agricoltura, artigianato, commercio, industria, pesca e turismo non definiscano i particolari criteri per l'ammissione degli emigrati, che rientrano nella regione, ai benefici previsti da ciascuna di esse, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi agli emigrati rimpatriati che intendano avviare nel territorio regionale attività produttive singole o associate o cooperativistiche o che le abbiano avviate dopo il 30 settembre precedente la presentazione della domanda di contributo, in rapporto all'entità degli investimenti previsti, nelle seguenti misure:
a) 20 per cento della spesa ritenuta ammissibile fino a un massimo di lire 10 milioni agli operatori singoli o associati;
b) 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile fino a un massimo di lire 50 milioni alle cooperative costituite da almeno due terzi di emigrati rimpatriati per lo svolgimento di attività produttive di beni e servizi;
c) 25 per cento della spesa ritenuta ammissibile fino a un massimo di lire 3 milioni per le spese di trasporto di macchinari e di strumenti di lavoro trasferiti dall'estero nel territorio regionale.".
Art. 9
1. Il punto a) del primo comma dell'articolo 20 della legge regionale 19 luglio 1984, n. 28 , è così sostituito:
"a) corsi di formazione linguistica e di inserimento;".
Art. 10
1. Il primo comma dell'articolo 22 della legge regionale 19 giungo 1984, n. 28 , è così sostituito:
"La Regione, riconoscendo la cultura come strumento essenziale di civiltà e di libertà, favorisce iniziative e attività culturali dirette a conservare e tutelare fra gli emigrati e i loro discendenti e gli stranieri immigrati il valore dell'identità del paese di origine e a rinsaldare i loro rapporti culturali con il Veneto.".
Art. 11
1. L'ultimo comma dell'articolo 27 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 28 , è così sostituito:
"La Giunta regionale, su conforme parere del Comitato direttivo della Consulta, riconosce l'attività dei circoli veneti all'estero, che abbiano almeno 100 soci e che svolgono attività da almeno tre anni, iscrivendoli in apposito elenco.".
Art. 12
1. L'ultimo comma dell'articolo 28 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 28 , è così sostituito:
"La somma ammessa a contributo non può comunque superare il 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.".
Art. 13
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.




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