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Legge regionale 4 luglio 1989, n. 19 (BUR n. 36/1989)

Interventi per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale del quartiere fieristico di Vicenza

Legge regionale 4 luglio 1989, n. 19 (BUR n. 36/1989) (Abrogata)

INTERVENTI PER L'AMPLIAMENTO E L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL QUARTIERE FIERISTICO DI VICENZA

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 4 luglio 1989, n. 19 (BUR n. 36/1989)

INTERVENTI PER L'AMPLIAMENTO E L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL QUARTIERE FIERISTICO DI VICENZA.

Art. 1
1. La Regione concorre al potenziamento e alla qualificazione del patrimonio fieristico del Veneto, in conformità alle direttive del programma regionale di sviluppo 1988-1990 approvato con legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 , mediante la concessione di contributi all'Ente fiera di Vicenza per il finanziamento di opere di ampliamento e adeguamento strutturale del quartiere fieristico di Vicenza.
Art. 2
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere - per gli scopi di cui all'articolo 1 - con proprio provvedimento contributi all'Ente fiera di Vicenza nella misura massima di lire 4 miliardi per la realizzazione di opere finalizzate all'ampliamento e all'adeguamento strutturale del quartiere fieristico.
2. L'Ente fiera di Vicenza ai fini dell'adozione del provvedimento regionale di cui sopra, deve inviare al Presidente della Giunta regionale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la documentazione seguente:
- domanda in carta legale;
- relazione costi-benefici sugli interventi programmati con riferimento agli aspetti organizzativi, espositivi e commerciali dell'attività dell'Ente;
- progetto esecutivo delle opere che dovrà prevedere spese per un importo superiore di almeno il 50% del contributo richiesto e ritenuto ammissibile.
3. Il provvedimento può essere adottato solo dopo la costituzione e l'insediamento degli organi dell'Ente fiera previsti dall'articolo 8, comma 1, lett. c), della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 , secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'Ente fiera approvato dalla Giunta regionale.
4. Gli immobili oggetto d'intervento contributivo regionale non possono essere alienati o locati ovvero utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali è stato concesso il contributo per un periodo di 10 anni a far data dall'erogazione dell'ultima quota, pena la revoca del contributo.
Art. 3
1. La liquidazione del contributo è disposta come segue: il 45% a seguito di presentazione del verbale di consegna dei lavori, il 45% a seguito di presentazione del verbale di ultimazione dei lavori, il restante 10% ad approvazione del verbale di collaudo da parte dell'Ente fiera.
Art. 4
1. Alla spesa di lire 4 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo per competenza e per cassa dal fondo globale di cui al capitolo 8230 partita 4 "Interventi per l'ampliamento e l'adeguamento del quartiere fieristico di Vicenza" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989.
2. Nello stato di previsione di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 è iscritto al capitolo 30098 denominato "Contributi all'Ente fiera di Vicenza per l'ampliamento e l'adeguamento struttura del quartiere fieristico", con lo stanziamento di lire 4 miliardi per competenza e per cassa.
Art. 5
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.




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