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Legge regionale 4 luglio 1989, n. 19 (BUR n. 36/1989)
Interventi per l'ampliamento e l'adeguamento strutturale del quartiere fieristico di Vicenza
Sommario
“Legge regionale 4 luglio 1989, n. 19 (BUR n. 36/1989) - Testo vigente”
S O M M A R I O
INTERVENTI PER L'AMPLIAMENTO E L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL QUARTIERE FIERISTICO DI VICENZA
Legge abrogata dall’articolo 103, della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 4 luglio 1989, n. 19 (BUR n. 36/1989) - Testo storico”
S O M M A R I O
INTERVENTI PER L'AMPLIAMENTO E L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL QUARTIERE FIERISTICO DI VICENZA.
Art. 1
1. La Regione concorre al potenziamento e alla qualificazione del patrimonio fieristico del Veneto, in conformità alle direttive del programma regionale di sviluppo 1988-1990 approvato con
legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6 , mediante la concessione di contributi all'Ente fiera di Vicenza per il finanziamento di opere di ampliamento e adeguamento strutturale del quartiere fieristico di Vicenza.
Art. 2
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere - per gli scopi di cui all'articolo 1 - con proprio provvedimento contributi all'Ente fiera di Vicenza nella misura massima di lire 4 miliardi per la realizzazione di opere finalizzate all'ampliamento e all'adeguamento strutturale del quartiere fieristico.
2. L'Ente fiera di Vicenza ai fini dell'adozione del provvedimento regionale di cui sopra, deve inviare al Presidente della Giunta regionale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la documentazione seguente:
- domanda in carta legale;
- relazione costi-benefici sugli interventi programmati con riferimento agli aspetti organizzativi, espositivi e commerciali dell'attività dell'Ente;
- progetto esecutivo delle opere che dovrà prevedere spese per un importo superiore di almeno il 50% del contributo richiesto e ritenuto ammissibile.
3. Il provvedimento può essere adottato solo dopo la costituzione e l'insediamento degli organi dell'Ente fiera previsti dall'articolo 8, comma 1, lett. c), della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 , secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'Ente fiera approvato dalla Giunta regionale.
4. Gli immobili oggetto d'intervento contributivo regionale non possono essere alienati o locati ovvero utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali è stato concesso il contributo per un periodo di 10 anni a far data dall'erogazione dell'ultima quota, pena la revoca del contributo.
2. L'Ente fiera di Vicenza ai fini dell'adozione del provvedimento regionale di cui sopra, deve inviare al Presidente della Giunta regionale, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la documentazione seguente:
- domanda in carta legale;
- relazione costi-benefici sugli interventi programmati con riferimento agli aspetti organizzativi, espositivi e commerciali dell'attività dell'Ente;
- progetto esecutivo delle opere che dovrà prevedere spese per un importo superiore di almeno il 50% del contributo richiesto e ritenuto ammissibile.
3. Il provvedimento può essere adottato solo dopo la costituzione e l'insediamento degli organi dell'Ente fiera previsti dall'articolo 8, comma 1, lett. c), della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 , secondo le modalità stabilite dallo statuto dell'Ente fiera approvato dalla Giunta regionale.
4. Gli immobili oggetto d'intervento contributivo regionale non possono essere alienati o locati ovvero utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali è stato concesso il contributo per un periodo di 10 anni a far data dall'erogazione dell'ultima quota, pena la revoca del contributo.
Art. 3
1. La liquidazione del contributo è disposta come segue: il 45% a seguito di presentazione del verbale di consegna dei lavori, il 45% a seguito di presentazione del verbale di ultimazione dei lavori, il restante 10% ad approvazione del verbale di collaudo da parte dell'Ente fiera.
Art. 4
1. Alla spesa di lire 4 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo per competenza e per cassa dal fondo globale di cui al capitolo 8230 partita 4 "Interventi per l'ampliamento e l'adeguamento del quartiere fieristico di Vicenza" del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989.
2. Nello stato di previsione di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 è iscritto al capitolo 30098 denominato "Contributi all'Ente fiera di Vicenza per l'ampliamento e l'adeguamento struttura del quartiere fieristico", con lo stanziamento di lire 4 miliardi per competenza e per cassa.
2. Nello stato di previsione di spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989 è iscritto al capitolo 30098 denominato "Contributi all'Ente fiera di Vicenza per l'ampliamento e l'adeguamento struttura del quartiere fieristico", con lo stanziamento di lire 4 miliardi per competenza e per cassa.
Art. 5
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
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