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Legge regionale 10 agosto 1989, n. 23 (BUR n. 45/1989)

Integrazione alla legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 in tema di 'Interventi a favore dei territori montani e approvazione del Progetto Montagna'

Legge regionale 10 agosto 1989, n. 23 (BUR n. 45/1989) (Novellazione)

INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1983, n. 29 IN TEMA DI "INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI E APPROVAZIONE DEL PROGETTO MONTAGNA"

Legge di novellazione: vedi modifiche ed integrazioni apportate alla legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 .


SOMMARIO
Legge regionale 10 agosto 1989, n. 23 (BUR n. 45/1989) (Novellazione)

INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 1983, n. 29 IN TEMA DI "INTERVENTI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI E APPROVAZIONE DEL PROGETTO MONTAGNA"

Art. 1
1. Nella legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 , dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo 5 bis:
"Articolo 5 bis
Le spese per il funzionamento della conferenza permanente per la programmazione nelle aree montane, che abbiano per oggetto esclusivamente l'organizzazione della conferenza e delle sue sedute, le consulenze, la redazione di studi , documenti e pareri necessari per l'attuazione delle deliberazioni adottate dalla conferenza, sono a carico della Regione.
Le spese sono deliberate dalla conferenza e sono anticipate dalle comunità montane. Il rimborso è disposto con decreto del dirigente coordinatore del Dipartimento piani e programmi su presentazione della relativa documentazione di spesa.".
Art. 2
1. E' autorizzato il rimborso delle spese già sostenute, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, per le finalità di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 .
2. Il rimborso è disposto con decreto del dirigente coordinatore del Dipartimento piani e programmi, previa presentazione di rendiconto approvato dalla conferenza permanente per la programmazione nelle aree montane.
Art. 3
1. Nello stato di previsione della spesa relativa all'esercizio finanziario 1989 è istituito il cap. 13162 "Rimborso spese per il funzionamento delle conferenza permanente per la programmazione nelle aree montane" per un importo di L. 100 milioni.
2. Alla copertura di tale onere si provvede mediante prelevamento per pari importo dal cap. 80020 "Fondo di riserva per le spese impreviste" del bilancio per l'anno 1989. Per gli esercizi successivi la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli di bilancio.


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