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Legge regionale 10 agosto 1989, n. 24 (BUR n. 45/1989)
Adesione alla costituzione dell'Associazione culturale 'Le Venezie' centro triveneto per la cultura e per le arti visive
Sommario
“Legge regionale 10 agosto 1989, n. 24 (BUR n. 45/1989) - Testo vigente”
S O M M A R I O
ADESIONE ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LE VENEZIE" CENTRO TRIVENETO PER LA CULTURA E PER LE ARTI VISIVE
Legge abrogata dall’articolo 103, della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 10 agosto 1989, n. 24 (BUR n. 45/1989) - Testo storico”
S O M M A R I O
ADESIONE ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "LE VENEZIE" CENTRO TRIVENETO PER LA CULTURA E PER LE ARTI VISIVE
Art. 1
1. Allo scopo di favorire le varie espressioni della cultura e dell'arte di quanti operano in questi campi nelle Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè di promuoverne la diffusione presso le comunità locali, la Regione del Veneto aderisce alla costituzione dell'Associazione culturale triveneta "Le Venezie - Centro per la cultura e per le arti visive" con sede legale in Preganziol e sedi locali nella Regione Friuli-Venezia Giulia e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 2
1. La Regione del Veneto partecipa alla costituzione dell'Associazione "Le Venezie", in qualità di socio fondatore, congiuntamente alla Regione Friuli-Venezia Giulia e alle Province autonome di Trento e di Bolzano ed è rappresentata negli organi statutari dell'Associazione in termini paritari con gli altri soci.
Art. 3
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per perfezionarle la partecipazione della Regione all'Associazione.
2. E' altresì autorizzata a versare all'Associazione una quota associativa annua, a partecipare alle spese di realizzazione del programma annuale di attività e a mettere gratuitamente a disposizione dell'Associazione eventuali beni mobili e immobili per le sedi e le attività.
2. E' altresì autorizzata a versare all'Associazione una quota associativa annua, a partecipare alle spese di realizzazione del programma annuale di attività e a mettere gratuitamente a disposizione dell'Associazione eventuali beni mobili e immobili per le sedi e le attività.
Art. 4
1. All'onere di lire 100 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1989 si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del fondo di riserva per le spese impreviste di cui al capitolo 80020 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989 e contemporanea istituzione nel medesimo stato di previsione della spesa del capitolo 70034 denominato - Contributo annuale di adesione a favore dell'Associazione "Le Venezie" - Centro triveneto per la cultura e per le arti visive.
2. Per gli esercizi finanziari successivi al 1989 lo stanziamento del capitolo 70024 verrà determinato dalla legge annuale di approvazione del bilancio.
2. Per gli esercizi finanziari successivi al 1989 lo stanziamento del capitolo 70024 verrà determinato dalla legge annuale di approvazione del bilancio.
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