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Legge regionale 10 agosto 1989, n. 25 (BUR n. 45/1989)

Rifinanziamento delle leggi regionale 28 giugno 1988, n. 34 'Interventi per il recupero del patrimonio edilizio a favore di insediamenti artigiani' e 2 agosto 1988, n. 36 'Interventi per favorire la permanenza e l'insediamento di botteghe artigianej nei centri storici'

Legge regionale 10 agosto 1989, n. 25 (BUR n. 45/1989) (Abrogata)

RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI REGIONALI 28 GIUGNO 1988, N. 34 "INTERVENTI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO A FAVORE DI INSEDIAMENTI ARTIGIANI" E 2 AGOSTO 1988, N. 36 "INTERVENTI PER FAVORIRE LA PERMANENZA E L'INSEDIAMENTO DI BOTTEGHE ARTIGIANE NEI CENTRI STORICI"

Legge tacitamente abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 28 giugno 1988, n. 34 , e della legge regionale 2 agosto 1988, n. 36 , operata dall'articolo 9, delal legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 , nonché espressamente abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 10 agosto 1989, n. 25 (BUR n. 45/1989) (Novellazione)

RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI REGIONALI 28 GIUGNO 1988, N. 34 "INTERVENTI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO A FAVORE DI INSEDIAMENTI ARTIGIANI" E 2 AGOSTO 1988 N. 36 "INTERVENTI A FAVORIRE LA PERMANENZA E L'INSEDIAMENTO DI BOTTEGHE ARTIGIANE NEI CENTRI STORICI".

Art. 1
1. Al fine di proseguire l'attività di sostegno all'acquisto e al recupero di botteghe artigiane nei centri storici, secondo le modalità di cui alla legge regionale 2 agosto 1988, n. 36 è disposta per l'esercizio finanziario 1989 l'ulteriore spesa di lire 500 milioni, per competenza e per cassa al capitolo 21271 "Interventi per favorire la permanenza e l'insediamento di botteghe artigiane nei centri storici, somma finanziata con l'assegnazione statale ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 ottobre 1987, n. 399".
2. Al relativo onere si provvede, ai sensi del quinto comma dell'articolo 19 della vigente legge regionale di contabilità, mediante prelevamento di lire 500 milioni dalla partita n. 21 "Incentivi a imprese artigiane nei centri storici" del fondo globale per le spese di investimento iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988.
Art. 2
1. Al fine di proseguire l'attività di recupero del patrimonio edilizio dismesso, secondo le modalità di cui alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 34 , è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 per l'esercizio 1989. Al relativo onere si provvede ai sensi del quinto comma dell'articolo 19 della vigente legge regionale di contabilità, mediante prelevamento di lire 1.000.000.000 dalla partita n. 21 "Incentivi a imprese artigiane nei centri storici" del fondo globale per le spese di investimento iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1989 è istituito il capitolo 21273 denominato "Contributi per il recupero del patrimonio edilizio a favore di insediamenti artigiani, somma finanziata con assegnazione statale ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 ottobre 1987, n. 399", con lo stanziamento di lire 1.000.000.000 per competenza e cassa.


SOMMARIO