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Legge regionale 10 agosto 1989, n. 26 (BUR n. 45/1989)

Modifiche e integrazioni della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 recante: 'Norme modificative e integrative delle leggi istitutive di alcuni enti dipendenti per quanto concerne le indennità agli amministratori e ai revisori e la nomina del presidente del collegio dei revisori'

Legge regionale 10 agosto 1989, n. 26 (BUR n. 45/1989) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1983, n. 64 RECANTE: "NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DELLE LEGGI ISTITUTIVE DI ALCUNI ENTI DIPENDENTI PER QUANTO CONCERNE LE INDENNITÀ AGLI AMMINISTRATORI E AI REVISORI E LA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI"

Legge di novellazione: vedi modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 .


SOMMARIO
Legge regionale 10 agosto 1989, n. 26 (BUR n. 45/1989) (Novellazione)

MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 1983, n. 64 RECANTE: "NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DELLE LEGGI ISTITUTIVE DI ALCUNI ENTI DIPENDENTI PER QUANTO CONCERNE LE INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI E AI REVISORI E LA NOMINA DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI".

Art. 1
1. La tabella A, di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 è così sostituita:

Tabella "A"
Ente
Presidente
indennità mensile
lorda
Istituto regionale di studi e ricerche economico-sociali del Veneto (IRSEV)

1.500.000
Istituto regionale per le ville venete (IRVV)
1.500.000
Azienda regionale delle foreste
1.500.000
Istituto di tecnica e sperimentazione lattiero-casearia di Thiene

1.500.000
Enti per il diritto allo studio universitario (ESU)
1.500.000
Art. 2
1. L'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 è così sostituito:
"Art. 4 - Indennità di presenza.
1. Ai restanti amministratori, spetta, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute degli organi istituzionali di appartenenza, un'indennità di presenza, stabilita dai rispettivi enti entro il limite di lire 80.000.".
Art. 3
1. Le modificazioni recate dagli articoli 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
1. Nella legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 , dopo l'articolo 6 è inserito il seguente articolo 6 bis:
"Art. 6 bis - Adeguamento periodico dell'indennità.
1. Il limite delle indennità di cui agli articoli 2, 3, e 4 è aggiornato all'inizio di ogni triennio, con deliberazione della Giunta regionale entro i limiti rilevati per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 e successive modificazioni e integrazioni. L'aumento non può comunque superare il 10% per ciascun anno del triennio.
2. Il primo aggiornamento ha decorrenza dall'1 gennaio 1992.".



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