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Legge regionale 10 agosto 1989, n. 27 (BUR n. 45/1989)

Modifica dell'articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 recante 'Disciplina dell'artigianato' e successive modifiche e integrazioni

Legge regionale 10 agosto 1989, n. 27 (BUR n. 45/1989) (Novellazione)

MODIFICA DELL'ARTICOLO 34 DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1987, n. 67 RECANTE "DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO" E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 .


SOMMARIO
Legge regionale 10 agosto 1989, n. 27 (BUR n. 45/1989) (Novellazione)

MODIFICA DELL'ARTICOLO 34 DELLA LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1987, n. 67 RECANTE "DISCIPLINA DELL'ARTIGIANATO" E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Articolo unico
1. Il comma 3 dell'articolo 34 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 , già modificato dall'articolo 4 della legge regionale 6 giugno 1989, n. 16 , è così sostituito:
"Il Presidente della Giunta regionale dispone l'avvio delle procedure per l'effettuazione della revisione degli albi provinciali delle imprese artigiane.
L'espletamento delle elezioni degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato dovrà avvenire entro il 1991. Le commissioni costituite con le modalità straordinarie di cui al comma 2 continuano a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei sostituti.".



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