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Legge regionale 10 agosto 1989, n. 28 (BUR n. 45/1989)
Intervento straordinario per la realizzazione dei pennelli sperimentali in destra alle foci dei fiumi Adige e Brenta per la stagione 1989
Sommario
“Legge regionale 10 agosto 1989, n. 28 (BUR n. 45/1989) - Testo vigente”
S O M M A R I O
INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEI PENNELLI SPERIMENTALI IN DESTRA ALLE FOCI DEI FIUMI ADIGE E BRENTA PER LA STAGIONE 1989
Per effetto dell'articolo 1, della
legge regionale 30 aprile 1990, n. 39 , il Titolo é stato modificato in "Intervento straordinario per la realizzazione dei pennelli sperimentali in destra alle foci dei fiumi Adige e Brenta". Legge abrogata dall’articolo 103, della
legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
SOMMARIO
Sommario
“Legge regionale 10 agosto 1989, n. 28 (BUR n. 45/1989) - Testo storico”
S O M M A R I O
INTERVENTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DEI PENNELLI SPERIMENTALI IN DESTRA ALLE FOCI DEI FIUMI ADIGE E BRENTA PER LA STAGIONE 1989.
Art.1 - Finalità.
1. La Regione al fine di contenere, mediante azione idrodinamica gli effetti sull'argine pubblica, derivanti dall'inquinamento dei fiumi Adige e Brenta, sui litorali di Chioggia per l'anno 1989, stanzia la somma di lire 1.700.000.000.
2. La somma di cui al precedente comma sarà destinata al finanziamento straordinario del progetto per la realizzazione dei lavori di adeguamento e ripristino stagionale dei pennelli sperimentali in palancole metalliche da porsi in destra alle foci dei fiumi Adige e Brenta per la deviazione della corrente superficiale.
2. La somma di cui al precedente comma sarà destinata al finanziamento straordinario del progetto per la realizzazione dei lavori di adeguamento e ripristino stagionale dei pennelli sperimentali in palancole metalliche da porsi in destra alle foci dei fiumi Adige e Brenta per la deviazione della corrente superficiale.
Art. 2 - Modalità dell'intervento.
1. I lavori di cui al precedente articolo saranno eseguiti dal Comune di Chioggia entro e non oltre il corrente anno nel rispetto delle norme di cui all'articolo 3 della
legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1 modificate dall'articolo 23 della
legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e dell'articolo unico della
legge regionale 18 dicembre 1986, n. 53 .
Art. 3 - Erogazione del finanziamento.
1. L'erogazione della somma di cui al precedente articolo 1 sarà disposta secondo le procedure di cui alla
legge regionale 31 agosto 1984, n. 42 , subordinatamente all'impegno del Comune di Chioggia a provvedere al finanziamento della parte di spesa, prevista dal progetto, eccedente il finanziamento regionale.
Art. 4 - Norma finanziaria.
1. All'onere di lire 1.700.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, mediante prelevamento di pari importo, per competenza e per cassa, dalla partita n. 13 del fondo globale per le spese di investimento iscritta al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario1989.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989 è iscritto il capitolo 53032 denominato "Intervento straordinario per la realizzazione di pennelli sperimentali alle foci dei fiumi Adige e Brenta" con lo stanziamento di lire 1.700.000.000 per competenza e per cassa.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989 è iscritto il capitolo 53032 denominato "Intervento straordinario per la realizzazione di pennelli sperimentali alle foci dei fiumi Adige e Brenta" con lo stanziamento di lire 1.700.000.000 per competenza e per cassa.
Art. 5 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.
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