Dettaglio Legge - crv
Legge regionale 10 agosto 1989, n. 29 (BUR n. 45/1989)
Modificazione del sesto comma dell'articolo 23 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30, relativa a 'Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali in settori diversi di intervento'
Sommario
“Legge regionale 10 agosto 1989, n. 29 (BUR n. 45/1989) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICAZIONE DEL SESTO COMMA DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1985, n. 30 , RELATIVA A "PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI IN SETTORI DIVERSI DI INTERVENTO"
Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
SOMMARIO
- Legge regionale 10 agosto 1989, n. 29 (BUR n. 45/1989) (Abrogata)
- MODIFICAZIONE DEL SESTO COMMA DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1985, n. 30 , RELATIVA A "PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI IN SETTORI DIVERSI DI INTERVENTO"
Sommario
“Legge regionale 10 agosto 1989, n. 29 (BUR n. 45/1989) - Testo storico”
S O M M A R I O
MODIFICAZIONE DEL SESTO COMMA DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE, 1985, n. 30 , RELATIVA A "PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI IN SETTORI DIVERSI DI INTERVENTO".
Articolo unico
1. L'ultima frase del sesto comma dell'articolo 23 della
legge regionale 2 aprile 1985, n. 30 è così sostituita:
"Il contributo è assegnato al Comune di Cortina d'Ampezzo sulla base della documentazione delle spese sostenute in economia e del certificato di avvenuta esecuzione dei lavori redatto dall'Ufficio regionale del Genio civile di Belluno.
Alla liquidazione provvede il Dipartimento per i lavori pubblici in deroga alle norme di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .".
"Il contributo è assegnato al Comune di Cortina d'Ampezzo sulla base della documentazione delle spese sostenute in economia e del certificato di avvenuta esecuzione dei lavori redatto dall'Ufficio regionale del Genio civile di Belluno.
Alla liquidazione provvede il Dipartimento per i lavori pubblici in deroga alle norme di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .".
SOMMARIO
- Legge regionale 10 agosto 1989, n. 29 (BUR n. 45/1989) (Novellazione)
- MODIFICAZIONE DEL SESTO COMMA DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE, 1985, n. 30 , RELATIVA A "PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI IN SETTORI DIVERSI DI INTERVENTO".