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Legge regionale 10 agosto 1989, n. 29 (BUR n. 45/1989)

Modificazione del sesto comma dell'articolo 23 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30, relativa a 'Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali in settori diversi di intervento'

Legge regionale 10 agosto 1989, n. 29 (BUR n. 45/1989) (Abrogata)

MODIFICAZIONE DEL SESTO COMMA DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE 1985, n. 30 , RELATIVA A "PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI IN SETTORI DIVERSI DI INTERVENTO"

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 10 agosto 1989, n. 29 (BUR n. 45/1989) (Novellazione)

MODIFICAZIONE DEL SESTO COMMA DELL'ARTICOLO 23 DELLA LEGGE REGIONALE 2 APRILE, 1985, n. 30 , RELATIVA A "PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI IN SETTORI DIVERSI DI INTERVENTO".

Articolo unico
1. L'ultima frase del sesto comma dell'articolo 23 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 30 è così sostituita:
"Il contributo è assegnato al Comune di Cortina d'Ampezzo sulla base della documentazione delle spese sostenute in economia e del certificato di avvenuta esecuzione dei lavori redatto dall'Ufficio regionale del Genio civile di Belluno.
Alla liquidazione provvede il Dipartimento per i lavori pubblici in deroga alle norme di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .".


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