crv_sgo_leggi

Legge regionale 24 gennaio 1989, n. 3 (BUR n. 4/1989)

Norme per incentivare l'uso della carta riciclata negli enti pubblici della Regione

Legge regionale 24 gennaio 1989, n. 3 (BUR n. 4/1989) (Abrogata)

NORME PER INCENTIVARE L’USO DELLA CARTA RICICLATA NEGLI ENTI PUBBLICI DELLA REGIONE.

Legge abrogata dall’articolo 61, comma 1, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 24 gennaio 1989, n. 3 (BUR n. 4/1989)

NORME PER INCENTIVARE L'USO DELLA CARTA RICICLATA NEGLI ENTI PUBBLICI DELLA REGIONE.

Art. 1 - Finalità.
1. La Regione Veneto favorisce, anche con apposite campagne promozionali e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, un maggior uso della carta riciclata ai fini della conservazione dell'ambiente e di un contenimento dei consumi energetici.
Art. 2 - Utilizzazione della carta riciclata.
1. La Giunta regionale provvede affinchè, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il fabbisogno di materiale cartotecnico dell'Amministrazione regionale sia coperto, per una quota non inferiore al 30% mediante l'uso di prodotti ottenuti da processi di recupero.
Art. 3 - Interventi promozionali.
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva annualmente un programma di iniziative promozionali e di campagne di informazione, finalizzate a incentivare l'uso della carta riciclata da parte degli enti pubblici della Regione, delle scuole e delle imprese private, in particolare di quelle operanti nel settore della distribuzione.
2. Il programma individua la tipologia degli interventi, le relative modalità di attuazione e la spesa prevista per la realizzazione delle singole iniziative.
Art. 4 - Relazione annuale.
1. Annualmente la Giunta regionale presenta la Consiglio regionale una relazione contenente i dati sull'uso della carta riciclata nel territorio regionale e sugli effetti delle iniziative promozionali e di informazione realizzate a norma dell'articolo 3.
Art. 5 - Finanziamenti.
1. Per le iniziative promozionali e di informazione di cui all'articolo 3 è autorizzata una spesa annua di dire 200 milioni.
Art. 6 - Norma finanziaria.
1. All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge i provvede, ai sensi dell'articolo 19, quinto comma della vigente legge regionale di contabilità, mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 3 del fondo globale per le spese correnti iscritto al capitolo 80210 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988.
2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno finanziario 1989 è iscritto il capitolo 3420 denominato "Interventi per incentivare l'uso della carta riciclata" con lo stanziamento di lire 200 milioni.



SOMMARIO