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Legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 (BUR n. 45/1989)

Disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e per la disciplina della caccia

Legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 (BUR n. 45/1989) (Abrogata)

DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA DELLA FAUNA E PER LA DISCIPLINA DELLA CACCIA

Legge abrogata dall’articolo 40, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 .


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 31/1989
S O M M A R I O
Legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 (BUR n. 45/1989)

DISPOSIZIONI PER LA PROTEZIONE E LA TUTELA DELLA FAUNA E PER LA DISCIPLINA DELLA CACCIA.

Art. 1 - Disposizioni generali
1. Ai fini della protezione del patrimonio faunistico costituito da tutti gli animali viventi in stato di naturale libertà, della tutela dell'agricoltura, dell'incremento e della razionale gestione delle specie faunistiche da caccia e nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, la Regione Veneto:
a) promuove e attua studi e iniziative a salvaguardia dell'ambiente;
b) detta norme volte a disciplinare l'esercizio della caccia;
c) determina i programmi per l'utilizzazione del territorio in ragione delle sue particolari caratteristiche.
2. La Regione promuove la collaborazione attiva della scuola, delle organizzazioni sociali, delle associazioni culturali, professionali, agricole, naturalistiche e di quelle venatorie per diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei modi per la sua tutela. Promuove altresì interventi finalizzati alla prevenzione di fenomeni di degrado e di inquinamento degli ambienti naturali.
Art. 2 - Obiettivi della conservazione della fauna selvatica
1. La Regione persegue gli obiettivi rivolti a:
a) la protezione e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante del patrimonio dei popoli europei;
b) la regolamentazione delle risorse naturali, disciplinandone lo sfruttamento in base a misure necessarie al mantenimento e all'adeguamento degli equilibri naturali della specie;
c) il divieto assoluto di caccia nelle zone del territorio del Veneto di importanza internazionale di cui alla convenzione di Ramsar.
2. La presente legge si prefigge l'obiettivo di mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di mammiferi e uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico a un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali e ricreative del Veneto, assicurandone la protezione, la gestione e la regolamentazione con le misure necessarie per la conservazione degli uccelli, delle uova, dei nidi e dei loro ambienti naturali.
Art. 3 - Piano regionale faunistico venatorio
1. Tutto il territorio della regione è sottoposto a regime gratuito di caccia controllata con limitazione di tempo, di luogo e di capi di selvaggina da abbattere.
2. In considerazione delle caratteristiche geografiche, dell'ambiente e della fauna, il territorio utile della regione alla caccia è suddiviso in tre zone faunistiche, ciascuna delle quali è sottoposta a speciale disciplina in relazione alle proprie peculiarità:
1) zona Alpi;
2) zona collinare e di pianura;
3) zona lagunare e valliva.
3. Il Consiglio regionale, sentita la Commissione tecnica consultiva regionale per la caccia (C.T.C.R.C.) approva il piano venatorio, articolato per provincia, che prevede le seguenti destinazioni del territorio agro-forestale regionale:
a) dal 15 al 25% per ambiti protetti, ove è vietata la caccia: oasi naturali di protezione della fauna e della flora, zone di rifugio, ripopolamento e produzione di selvaggina, centri pubblici e privati di produzione di selvaggina, parchi e riserve naturali;
b) sino al 10%, con riferimento alle singole situazioni provinciali, destinato ad aziende faunistico-venatorie e ad aziende agro-venatorie;
c) l'1% da destinarsi ad allenamento e addestramento dei cani e a prove e gare cinofile;
d) la rimanente parte del territorio, sulla base delle singole situazioni provinciali e delle specifiche esigenze ambientali agricole, può essere ripartita in quote destinate alla gestione sociale della caccia nel limite massimo del 30% dell'intero territorio agro-forestale, compresa la zona lagunare e valliva, e in quote per il libero esercizio venatorio, fermo restando che anche in queste ultime dovranno essere comunque garantiti adeguati interventi di gestione faunistica.
4. In attesa dell'approvazione del piano venatorio, le province, nell'ambito delle proprie competenze, e sentita la C.T.C.P.C., sono autorizzate a destinare il proprio territorio nei limiti di cui al precedente comma e per le finalità ivi indicate.
5. Le province con l'entrata in vigore del piano regionale faunistico venatorio dovranno entro due anni dare attuazione al piano stesso. In caso di inottemperanza vi provvederà la Giunta regionale entro il termine di 6 mesi.
6. Il piano prevede altresì:
a) le norme e le direttive che le province devono osservare per l'istituzione di centri pubblici di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, nonché per il rilascio avuto riguardo alla loro superficie complessiva, dell'autorizzazione alla costituzione di centri privati di produzione di selvaggina allo stato naturale, ai sensi dell'articolo 30;
b) le norme e le direttive per la istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agro-venatorie;
c) le norme e le direttive che regolamentano gli incentivi in favore dei proprietari e conduttori dei fondi, singoli o associati, che si impegnino al ripristino e alla salvaguardia dell'ambiente e alla produzione di selvaggina;
d) la ripartizione dei fondi destinati alla attuazione del piano faunistico-venatorio.
Art. 4 - Ambiti protetti e misure di salvaguardia
1. La Giunta regionale, sulla base delle previsioni di cui alla lettera a) del comma 3 del precedente articolo 3, limitatamente a parchi e riserve naturali, definisce il progetto relativo agli albiti protetti e il programma degli interventi relativi alle zone di protezione e alle misure di salvaguardia ai fini della conservazione di tutte le specie di mammiferi e uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico.
2. Le zone di protezione individuate dal progetto specifico sono assoggettate a regimi di tutela e a interventi finalizzati alla conservazione delle diverse specie di fauna selvatica secondo i seguenti indirizzi:
a) per tutte le specie: preservazione, mantenimento e ripristino degli ambienti naturali attraverso misure conformi alle esigenze ecologiche e con interventi mirati al ripristino dei biotipi degradati e alla formazione di nuovi;
b) per le specie particolarmente protette: individuazione e formazione di ambienti territoriali protetti, di ambiti territoriali di salvaguardia, finalizzati specificatamente alla tutela delle specie rare o minacciate da estinzione e delle specie che possono essere danneggiate da modifiche del loro ambiente naturale o che richiedano particolari misure di tutela per la specificità del loro ambiente naturale;
c) per le specie migratrici: individuazione e preservazione degli ambienti naturali in cui vivono per i periodi di riproduzione, di muta, di svernamento e di sosta.
3. Le misure di salvaguardia riguardano in particolare:
a) la prevenzione dei fenomeni e delle attività che provocano processi di degrado e di inquinamento degli ambienti naturali;
b) la disciplina delle attività a fini scientifici e ricreativi nei limiti e con i vincoli determinati dalle esigenze di protezione e di tutela degli uccelli selvatici e dei loro ambienti naturali.
Art. 5 - Gestione sociale del territorio
1. Il Consiglio regionale approva il regolamento per l'istituzione delle aree a gestione sociale col quale, tra l'altro, disciplina i modi di accesso dei cacciatori, compresi quelli residenti in altre regioni e autorizza i singoli organi di gestione a esigere un contributo finanziario di partecipazione per tutti i cacciatori ammessi, ridotto del 50% per coloro che esercitano soltanto la caccia da appostamento.
2. La giunta provinciale, sentita la C.T.C.P.C.:
a) sceglie i territori da destinare a gestione sociale della caccia con particolare riferimento alle zone umide, alle zone ad agricoltura svantaggiata, escludendo la zona Alpi;
b) affida le zone prescelte, su dimensione comunale o intercomunale, a consigli di gestione sociale composti da rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute, a delle associazioni professionali e sindacali degli imprenditori e dei conduttori agricoli, a rappresentanti delle associazioni naturalistiche riconosciute ed effettivamente rappresentate e operanti nell'ambito della provincia interessata;
c) determina il numero dei cacciatori ammissibili in ogni area a gestione sociale nel rispetto del rapporto cacciatore-territorio, compreso tra il massimo di uno ogni cinque ettari e il minimo di uno ogni nove ettari.
3. Nelle predette aree venatorie la vigilanza può essere esercitata anche da più agenti giurati volontari, purchè riconosciuti a termini delle norme di pubblica sicurezza.
4. In ciascuna area venatoria a gestione sociale dev'essere istituita almeno una zona di rifugio, ripopolamento e produzione di selvaggina, su terreni particolarmente idonei e di entità ettariale non inferiore a un decimo del territorio in essa incluso.
5. Sulla selvaggina catturata da parte della provincia competente per territorio nelle predette zone di rifugio, ripopolamento e produzione, il comitato di gestione può esercitare il diritto di prelazione per il fabbisogno del ripopolamento invernale della propria area venatoria.
6. Chi esercita la caccia nelle aree a gestione sociale non può svolgere attività venatoria nel restante territorio regionale fino al 31 dicembre, salvo che non esplichi tale attività in aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie.
Art. 6 - Nozione di attività venatoria
1. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di selvaggina mediante l'impiego di armi, di animali o di arnesi a ciò destinati.
2. E' considerato, altresì esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con armi, arnesi o altri mezzi idonei, in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina per abbatterla o per catturarla.
3. Agli effetti della presente legge è considerato esercizio di caccia anche l'abbattimento o la cattura di selvaggina compiute in qualsiasi altro modo, a meno che esse non siano avvenute per forza maggiore o caso fortuito.
Art. 7 - Fauna selvatica
1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.
2. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.
3. La selvaggina appartiene a chi legittimamente la abbatte o la cattura. Essa peraltro appartiene al cacciatore che l'ha scovata fino a che non ne abbandoni l'inseguimento e quella palesemente ferita al feritore.
Art. 8 - Delega alle province
1. Le funzioni amministrative in materia di caccia, slavo quelle espressamente riservate dalla presente legge alla Regione, sono delegate alle province che le esercitano in conformità e nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali.
2. I consigli e le giunte provinciali, per la gestione della caccia nel territorio compreso nella circoscrizione delle comunità montane, svolgono le funzioni loro delegate, ai sensi della presente legge, sentito il comitato per la disciplina della caccia nelle comunità montane, nominato dal presidente della giunta provinciale e costituito da un rappresentante per ciascuna comunità montana, designato dal consiglio delle medesime.
3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni delegate.
4. In caso di accertato inadempimento, di persistente inerzia o di inosservanza delle direttive regionali, la Giunta regionale, previa formale diffida, può sostituirsi alla provincia nel compimento dell'atto o promuovere l'adozione del provvedimento di revoca.
5. La Regione o le province si avvalgono, quali organi tecnici e consultivi, rispettivamente della C.T.C.R.C. e della C.T.C.P.C. di cui agli articoli 47 e 48.
6. La Regione e le province, nell'espletamento delle rispettive funzioni in materia, si avvalgono dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, quale organo consultivo a livello scientifico e possono altresì avvalersi della collaborazione di enti e di istituti pubblici specializzati di ricerca, delle organizzazioni professionali agricole, naturaliste, zoofile e delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 9 - Condizioni per l'esercizio della caccia
1. Chiunque intende praticare un qualsiasi tipo di attività di caccia consentita nell'ambito della Regione del Veneto deve essere in possesso del relativo tesserino di caccia.
2. Esso è predisposto su modello approvato dal Presidente della Giunta regionale, ha validità per una stagione venatoria e viene rilasciato gratuitamente dalla provincia di residenza.
3. Il rilascio del tesserino regionale è subordinato al possesso di valida licenza di porto d'armi per uso di caccia, rilasciata dalla competente autorità statale e all'avvenuto versamento delle tasse prescritte compresa quella di concessione regionale annuale relativa all'abilitazione all'esercizio venatorio stabilita dal successivo articolo 58.
4. Il tesserino deve essere restituito alla provincia all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva ed entro il 30 settembre in caso di mancata richiesta di rinnovo.
5. Sul tesserino del cacciatore, la provincia competente per territorio indica l'area a gestione sociale o della zona faunistica prescelta.
6. Il cacciatore di altre regioni, che intenda praticare la caccia nella Regione del Veneto deve essere in possesso di valido tesserino regionale per la caccia rilasciato secondo le norme vigenti nella regione di residenza.
7. In caso di smarrimento o di deterioramento del tesserino, il titolare, per ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare i detti eventi alle autorità di pubblica sicurezza competenti e deve essere altresì in grado di esibire l'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale relativa all'abilitazione venatoria.
8. Non è tenuto all'obbligo del possesso del tesserino regionale per la caccia il personale della provincia addetto alla vigilanza allorchè eserciti esclusivamente le funzioni di istituto.
9. La licenza di porto d'armi per uso di caccia può essere rilasciata dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio dinanzi ad apposita commissione nominata in ciascun capoluogo di provincia dal presidente della giunta provinciale.
10. La composizione della commissione per l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio, il programma degli esami e le modalità di effettuazione sono stabiliti in apposito regolamento regionale. Coloro i quali siano stati giudicati inidonei non possono nuovamente sostenere la prova d'esame prima che siano trascorsi sei mesi dalla precedente. Ai componenti la commissione e al segretario sono corrisposti, con decreto del presidente della giunta provinciale, i compensi dalla legge regionale 6 agosto 1987, n. 38 .
11. I giovani aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la prima prova d'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio nei sei mesi precedenti il compimento del 18° anno di età.
12. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza di caccia, il cacciatore potrà praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di valida licenza rilasciata almeno tre anni prima.
13. Per poter esercitare la caccia è altresì necessario essere in possesso del certificato attestante la stipulazione di contratto di assicurazione per responsabilità civile veso terzi per il capitale previsto dalle vigenti norme statali.
Art. 10 - Armi, arnesi e altri modi di caccia
1. La caccia è consentita soltanto con l'uso dei seguenti mezzi:
a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico non immediatamente smontabile all'uso di non più di due colpi, di calibro non superiore al 12 e con camera di scoppio non superiore a millimetri 77;
b) carabina a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri;
c) fucile a due o tre canne combinato, di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.
2. La caccia è, inoltre, consentita con l'uso dei falchi e con l'arco.
3. La cattura e la cesione di falchi per uso venatorio sono consentite solo previa autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, a persone nominativamente indicate e in periodi prefissati.
4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile a ripetizione e semiautomatico, slavo che esso sia stato ridotto mediante accorgimento tecnico non immediatamente smontabile a non più di due colpi a munizione spezzata.
5. La caccia agli ungulati può essere esercitata soltanto con munizioni a palla.
6. E' vietato l'uso di fucili con canna rigata di calibro inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza inferiore a millimetri 40.
7. E' vietato l'uso di qualsiasi altro tipo di arma, di arnesi e di animali salvo i congegni esplodenti o illuminanti destinati esclusivamente a segnalazioni.
8. Il titolare di licenza di caccia o dell'autorizzazione per l'impianto di appostamento fisso per la cattura di volatili durante l'esercizio venatorio e nei tragitti di spostamento può portare qualsiasi utensile da punta o da taglio atto a provvedere a ogni esigenza venatoria e, per talune forme di caccia, a portare e utilizzare anche più fucili.
Art. 11 - Calendario venatorio
1. In relazione a quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, attesa la particolare necessità della Regione Veneto di tutelare in via principale la fauna autoctona e la selvaggina migratoria nonché di salvaguardare particolari coltivazioni agricole specializzate e le attività turistiche, il calendario venatorio regionale è emanato dalla Giunta regionale entro il 15 giugno di ogni anno secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.
2. La Giunta regionale determina il numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia. L'abbattimento massimo di lepri, durante l'intera annata venatoria, è fissato in cinque capi.
3. Sono giorni di divieto per ogni forma di caccia il martedì e il venerdì di ogni settimana, anche se festivi.
4. Ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, non può usufruire di più di 55 giornate complessive di caccia nella stagione venatoria, per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla selvaggina migratoria nel periodo ottobre/novembre.
5. La caccia nei territori della zona faunistica delle Alpi e della zona lagunare e valliva è disciplinata dalle specifiche norme della presente legge e dai rispettivi regolamenti.
6. L'apertura generale della caccia è fissata alla terza domenica di settembre.
7. Le date di chiusura della caccia alla selvaggina stanziale, stabilite al successivo articolo 12, possono essere anticipate dalla Giunta regionale, a protezione dei ripopolamenti invernali o per comprovati urgenti motivi di tutela del patrimonio faunistico stanziale.
8. Dopo la seconda domenica di dicembre e fino alle previste date di chiusura alle specie di cui alle lett. e) punto 2 e h) punto 2 del comma 1 del successivo articolo 12 la caccia, in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma può essere esercitata solo nelle località determinate dalla Giunta regionale, nelle aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie e nelle zone lagunari e vallive.
9. La chiusura della caccia da appostamento e vagantiva alla selvaggina migratoria è stabilita a date differenziate in ragione delle esigenze biologiche delle varie specie faunistiche come previsto al successivo articolo 12.
10 E' fatto divieto di utilizzare richiami e zimbelli vivi nell'attività venatoria.
11. In via transitoria, fino all'entrata in vigore della normativa di riordino e riforma della legge 27 dicembre 1977, n. 968 o comunque non oltre il 31 dicembre 1992, il cacciatore del Veneto che detenga richiami e zimbelli vivi delle specie allodola, cesena, germano reale, merlo, passero d'Italia, passera mattugia, passera ultramontana, pavoncella, quaglia, storno, tordo bottaccio e tordo sassello può trattenerli presso di sé e utilizzarli a fine di caccia, dopo averne fatto specifica denuncia di possesso alla provincia di residenza in duplice copia. La denuncia va fatta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La provincia provvede a restituire vistata, a prova della denuncia avvenuta, una delle copie.
12. E' consentito l'uso di soggetti impagliati e di stampi di qualsiasi specie oggetto di caccia.
13. Nei territori sottoposti a particolare disciplina venatoria - zona faunistica delle Alpi, zona faunistica lagunare e valliva, aree venatorie a gestione sociale - le giunte provinciali possono autorizzare i singoli organi di gestione, di ridurre i periodi nonché i giorni settimanali di caccia, prevedendo quest'ultimi a scelta del cacciatore oppure a giorni fissi, stabilendo per essi anche un orario ridotto di durata della giornata venatoria; negli stessi territori può altresì essere limitato il numero massimo di abbattimenti giornalieri e stagionali consentiti delle specie stanziali.
14. L'impiego e l'addestramento dei cani da caccia durante la stagione venatoria sono regolati dall'articolo 33.
15. L'addestramento dei cani da caccia per gare o prove cinofile, anche in tempi e zone di divieto della caccia, è regolato dal successivo articolo 34.
16. La giornata venatoria inizia un'ora prima della levata del sole e termina al tramonto; la Giunta regionale determina le ore di inizio e fine della giornata venatoria.
17. Fermo restando quanto stabilito ai commi 10 e 11, le operazioni destinate alla posa dei richiami e zimbelli vivi e dei soggetti impagliati e stampi sono consentite da un'ora prima della levata del sole, quelle del ritiro fino a un'ora dopo il tramonto.
18. Le giunte provinciali, attenendosi alle norme della legge e dei regolamenti regionali, sentite le comunità montane e le C.T.C.P.C., entro il 31 luglio di ogni anno, pubblicano il calendario venatorio relativo alla caccia della zona faunistica delle Alpi.
19. Le giunte provinciali, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, possono autorizzare, sull'intero territorio provinciale, l'abbattimento selettivo di esemplari di capriolo maschio e femmina, anche in tempo di caccia chiusa nonché la cattura per il loro trasferimento in zone più idonee.
20. La Giunta regionale, assume le determinazioni di cui ai commi 2, 7, 8 e 16, sentita la C.T.C.R.C..
Art. 12 - Specie cacciabili e periodi di caccia
1. Fermo restando quanto previsto dal calendario venatorio in relazione ai modi, tempi e giornate di caccia, al fine di tutelare la fauna stanziale autoctona e la selvaggina migratoria, nonché di salvaguardare particolari coltivazioni specializzate, fino all'entrata in vigore della normativa di riordino e riforma della legge 27 dicembre 1977, n. 968 o comunque fino al 31 dicembre 1992, l'esercizio della caccia può essere praticato esclusivamente alle seguenti specie per i periodi e con le limitazioni sotto specificate:
a) dalla terza domenica di settembre alla prima domenica di novembre:
- capriolo (Capreolus capreolus) con esclusione dei giovani dell'anno;
b) dalla terza domenica di settembre all'ultima domenica di novembre:
- camoscio (Rupicapra rupicapra rupicapra), escluse le femmine e i giovani dell'anno;
- cervo (Cervus elaphus hippelaphus), escluse le femmine e i giovani dell'anno;
- daino (Dama dama);
- muflone (Ovis musimon);
- coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus);
- lepre comune (Lepus europaeus);
c) dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di novembre;
- lepre bianca (Lepus timidus);
- coturnice (Alectoris graeca);
- fagiano di monte maschio (Lyrurus tetrix);
- gallo cedrone maschio (Tetrao urogallus);
- pernice bianca (Lagopus mutus);
d) dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre:
- pernice rossa (Alectoris rufa);
- starna (Perdix perdix);
e) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre:
1. - donnola (Mustela niralis);
- merlo (Turdus merula);
- quaglia (Coturnix coturnix);
- tortora (Streptopelic turtur);
2. - canapiglia (Ans strepera);
- allodola (Alauda arvensis);
- beccaccia (Scolapax rusticola);
- fagiano (Phasianus colchicus);
- tordo bottaccio (Turdus philomelos);
- tordo sassello (Turdus iliacus);
f) dalla prima domenica di novembre al 31 gennaio:
- cinghiale (Sus scrofa);
g) dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio:
- germano reale (Anas Platyrhyncos);
h) dalla terza domenica di settembre all'ultimo giorno di febbraio:
1. - alzavola (Anas greca);
- chiurlo (Numenius arquata);
- combattente (Philomachus pugnax);
- folaga (Fulica atra);
- gallinella d'acqua (Gallinula chloropus);
- mestolone (Anas clypeata);
- moriglione (Aythya feina);
- pettegola (Tringa totanus);
- pittima reale (Limosa limosa);
- passera mattugia (Passer montanus);
2. - passero (Passer Italiae);
- passera oltremontana (Passer domesticus);
- storno (Sturnus vulgaris);
- beccaccino (Capella gallinago);
- cesena (Turdus pilaris);
- codone (Anas acuta);
- colombaccio (Columba palumbus);
- fischione (Anas penelope);
- frullino (Lymocriptes minimus);
- marzaiola (Anas querquedula);
- moretta (Aythya fuligula);
- pavoncella (Vanellus vanellus);
- piviere (Charadrius apricarius);
- porciglione (Rallus acquaticus);
- taccola (Coloeus monedula);
- corvo (Corvus frugilegus);
- cornacchia nera (Corvus corone);
- cornacchia grigia (Corvus corone cornix);
- ghiandaia (Garrulus glandarius);
- gazza (Pica pica);
- volpe (Vulpes vulpes).
Art. 13 - Caccia nella zona faunistica delle Alpi
1. Per maggior tutela della tipica selvaggina alpina, nella zona faunistica delle Alpi, individuabile nella presenza della tipica flora e fauna alpina e delimitata con deliberazione del Consiglio regionale, sentita la C.T.C.R.C., il territorio censuario dei comuni o la parte di esso inclusa in detta zona è costituito di diritto in riserva alpina di caccia. I confini della zona faunistica delle Alpi sono delimitati con tabelle, ai sensi del successivo articolo 36.
2. La giunta provinciale, su richiesta delle comunità montane territorialmente interessate, sentita la C.T.C.P.C., con apposita deliberazione, può riunire in consorzio più riserve alpine contermini oppure suddividerle. I consorzi possono essere sciolti o modificati su richiesta della comunità montana, sentita l'assemblea dei soci delle riserve comunali alpine interessate.
3. Le giunte provinciali svolgono i loro compiti secondo un regolamento approvato dal consiglio provinciale, sentita la C.T.C.P.C., e predisposto sulla base di apposito regolamento regionale.
4. La gestione tecnica e amministrativa e la disciplina della caccia nelle riserve alpine o loro consorzi sono delegate alle province territorialmente competenti, che si avvalgono della collaborazione del comitato per la disciplina della caccia nelle comunità montane e delle strutture associative previste al precedente articolo 5, comma 2, lett. b).
5. Nel comitato per la disciplina della caccia nelle comunità montane devono essere rappresentate in maniera paritaria le associazioni venatorie, naturalistiche e professionali agricole.
6. Il consiglio provinciale, sentita la C.T.C.P.C., su richiesta delle comunità montane, può affidare alle medesime le funzioni tecniche ed amministrative inerenti all'esercizio della caccia nel territorio in esse compreso, secondo le modalità previste dal regolamento regionale per la disciplina della caccia nella zona faunistica delle Alpi. In caso di accertato inadempimento da parte della comunità montana subdelegata o di inosservanza delle direttive emanate dalla provincia, quest'ultima previa formale diffida, può sostituirsi alla comunità montana nel compimento dell'atto o revocare la subdelega.
7. I cacciatori aderenti a una riserva comunale alpina devono rinunciare alla caccia fino al 31 dicembre nel restante territorio regionale, salvo che non esplichino l'attività in aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie.
8. I titolari di licenza di caccia, ammessi a praticare l'esercizio venatorio nelle riserve alpine a parità di diritti e di doveri e in proporzione alle possibilità faunistiche delle stesse, devono versare una quota d'associazione determinata nel regolamento emanato dalla provincia.
9. Chi intende praticare l'esercizio venatorio nelle riserve alpine della Regione Veneto deve aver sostenuto una prova integrativa prevista nel regolamento regionale. Sono esclusi dal sostenere la prova integrativa i cacciatori che hanno ottenuto la licenza prima dell'entrata in vigore della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 .
10. La commissione provinciale di esame rilascia apposito certificato di abilitazione da utilizzarsi per la domanda di ammissione.
11. Gli appostamenti fissi per la caccia alla selvaggina migratoria allestiti in zona Alpi sono soggetti alla relativa tassa di concessione regionale, ridotta del 50 per cento.
12. Il calendario venatorio, di cui al precedente articolo 11, comma 16, deve contenere, tra l'altro, il piano annuale di abbattimento preventivamente stabilito per le singole specie di selvaggina pregiata delle Alpi. Tale piano non può consentire l'abbattimento di detta fauna in misura superiore al 25 per cento della consistenza dei soggetti cacciabili accertata con preventive indagini di censimento eseguite dal personale addetto alla vigilanza in collaborazione con le strutture locali di gestione delle riserve alpine e fissa il limite massimo di capi giornalieri per ciascun cacciatore, le giornate settimanali di caccia e l'orario della giornata venatoria.
13. La chiusura generale della caccia nella zona faunistica delle Alpi è fissata al 31 dicembre.
14. La caccia agli ungulati può essere esercitata soltanto con munizioni a palla; è consentito l'uso di cani da traccia esclusivamente per il recupero di animali feriti. Le giunte provinciali possono autorizzare e regolamentare l'uso di cani segugi.
15. Per le riserve alpine non è obbligatorio l'apposizione di tabelle se non al confine con il territorio di caccia controllata e/o con altre province.
16. In tempo di caccia chiusa la cattura o l'abbattimento di selvaggina ungulata sono effettuati da agenti venatori provinciali, mediante l'uso di mezzi idonei e fucili con munizioni a palla e a canna rigata, quando ricorrano accertate ragioni sanitarie o validi motivi di natura biologica.
17. Nell'ambito di ciascuna riserva alpina o del consorzio di riserve e in ciascuna delle aziende faunistico-venatorie devono essere istituite dalla provincia, con deliberazione della giunta, sentita la C.T.C.P.C., zone di rifugio per la selvaggina, con superficie non inferiore al 15 per cento del territorio utile alla caccia.
18. Dette zone, nelle quali è vietata qualsiasi attività venatoria, devono essere tabellate, ai sensi dell'articolo 36.
Art. 14 - Cattura e uccisione di storni e passeri o di animali predatori. Controllo delle specie cacciabili.
1. Il presidente della giunta provinciale, sentito il servizio veterinario competente per territorio, anche su segnalazione dei proprietari o conduttori dei terreni, ha facoltà di autorizzare agenti venatori dipendenti o persone nominativamente indicate accompagnate da almeno un agente venatorio provinciale a catturare ed eliminare storni, passeri e colombi, quando arrecano effettivi danni alle colture, dalle avvenute semine al periodo dei raccolti, esclusi i mesi di aprile e maggio. Tali operazioni avranno luogo con mezzi idonei anche in deroga ai tempi e orari e ai luoghi nei quali è vietata la caccia.
2. Nei centri urbani, il sindaco del comune interessato, sentito il servizio veterinario competente per territorio, può autorizzare la cattura di colombi, quando questi riproducendosi eccessivamente, arrechino danni a beni pubblici o privati oppure siano affetti da malattie. Le operazioni di cattura avranno luogo con mezzi idonei anche in deroga ai tempi e orari.
3. Il presidente della giunta provinciale, al fine di tutelare i ripopolamenti di selvaggina, il patrimonio faunistico, gli animali da cortile, gli allevamenti ittici, le colture agricole oppure per motivi di carattere sanitario, qualora ne ravvisi la necessità, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può concedere l'autorizzazione all'abbattimento, con mezzi idonei, di animali di specie oggetto di caccia, anche in tempi e orari di divieto ad agenti venatori dipendenti.
Art. 15 - Zona faunistica lagunare e valliva
1. La zona lagunare e valliva delle province di Venezia, Padova e Rovigo, delimitata e descritta nell'apposito regolamento regionale, è costituita in zona faunistica a sé stante.
2. Allo scopo di contribuire in modo organico alla salvaguardia delle caratteristiche morfologiche e paesaggistiche dell'ambiente, a tutela dell'ittiofauna e della tipica selvaggina migratoria, l'attività venatoria è assoggettata a disciplina particolare.
3. La gestione amministrativa e la disciplina della caccia in detta zona spettano alle province interessate, che vi provvedono sulla base di regolamenti da approvare dai consigli provinciali, sentita la C.T.C.P.C., in conformità al regolamento tipo regionale.
4. Le province possono affidare la gestione tecnica di detta zona, avuto riguardo all'omogeneità dei territori, alle strutture associative di cui al precedente articolo 5, secondo comma, lett. b).
5. Nella zona lagunare e valliva, a parità di diritti e di doveri, i titolari di licenza di caccia possono praticare l'attività venatoria con l'osservanza delle norme previste dalla presente legge e dai regolamenti provinciali, previo rilascio da parte del presidente della competente provincia di apposita autorizzazione.
Art. 16 - Disciplina della caccia nella zona faunistica lagunare e valliva
1. Nella zona faunistica lagunare e valliva non è ammesso l'appostamento fisso di caccia a titolo personale o collettivo, fatta eccezione per gli impianti allestiti all'interno di aziende faunistico-venatorie. L'allestimento e la gestione di postazioni di caccia con caratteristiche di appostamento fisso, o similari, sono di esclusiva competenza delle province o delle strutture associative di cui al comma 4 dell'articolo 15 che provvedono alla loro posa in opera, al controllo, al ripristino e al loro spostamento su autorizzazione delle competenti autorità statali per i soli fini idraulici sempre previo consenso scritto dei proprietari o possessori e dei conduttori dei fondi.
2. Per la caccia nelle zone lagunari e vallive sono consentiti soltanto fucili da caccia a canna liscia di calibro non superiore al 12 con munizione spezzata.
3. Nelle zone lagunari e vallive di Venezia e Padova i cacciatori possono fare uso della barca a motore o stare a rimorchio di barca a motore solo nei canali delimitati da bricole e in altri canali e zone espressamente indicati dall'apposito regolamento regionale senza tuttavia esercitare la caccia.
4. Nella zona lagunare e valliva della provincia di Rovigo l'uso della barca a motore è consentito solamente lungo l'asta del Pe e sui rami principali del delta fino al mare e nelle lagune denominate: Sacca degli Scardovari, Sacca dei Canarin, Vallona e Valle di Caleri, ma non oltre, per queste, a mt. 200 dai loro argini o spiagge.
5. Al di fuori dei canali e delle lagune di cui ai commi precedenti e del predetto limite di mt. 200 dalle sponde delle lagune menzionate i cacciatori devono procedere esclusivamente a remi, salvo cause di forza maggiore.
6. I pescatori di mestiere o sportivi che siano anche cacciatori e che, nei giorni stabiliti dai regolamenti, decidono di praticare l'attività venatoria, sono soggetti alle stesse norme previste nei commi precedenti.
7. Tale decisione deve essere resa manifesta adempiendo all'obbligo di cui al punto a) del comma 2 del successivo articolo 17 prima di lasciare l'abituale approdo.
8. I guardiacaccia volontari possono usare la barca a motore anche dentro le zone di divieto, quando si portano nelle zone di caccia esclusivamente per motivi di vigilanza.
9. La caccia vagante nelle zone lagunari e vallive può essere consentita per lo stesso numero di giorni di quella praticata da appostamento.
Art. 17 - Autorizzazione per la caccia nella zona faunistica lagunare e valliva
1. Il rilascio dell'autorizzazione per la caccia nella zona faunistica lagunare e valliva, sulla quale sono indicate le norme regolamentari e il vincolo dell'accettazione preventiva da parte dei cacciatori di consentire l'ispezione della barca e del carniere da parte degli agenti di vigilanza, deve avvenire presso la provincia nel cui territorio si intende praticare l'esercizio venatorio, anche a stagione venatoria iniziata, previa presentazione della licenza di caccia e del tesserino regionale.
2. Al cacciatore è fatto obbligo di contrassegnare sul foglio di autorizzazione:
a) la data della giornata di caccia prima del suo inizio;
b) il numero dei capi di anatidi abbattuti.
3. Esso è, altresì, obbligato alla restituzione del foglio di autorizzazione, a fine annata venatoria, e non oltre il 30 aprile alla provincia che glielo ha rilasciato.
Art. 18 - Attività di ricerca scientifica
1. E' vietata in tutto il territorio della regione ogni forma di uccellagione. E' altresì vietata la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dai successivi commi del presente articolo.
2. Il Presidente della Giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può accordare, a scopo di studio, su motivata richiesta, al personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici, università, e dei parchi naturali, il permesso di catturare o abbattere e detenere esemplari di qualsiasi specie di mammiferi e uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.
3. Il Presidente della Giunta regionale può, inoltre, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, autorizzare di volta in volta, per scopi di ricerca scientifica, persone appositamente incaricate da istituti o laboratori scientifici pubblici o preventivamente riconosciuti con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la C.T.C.R.C. a effettuare attività di inanellamento.
4. Tale attività può svolgersi anche in tempo di divieto. I dati degli inanellimenti effettuati devono essere rimessi all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.
5. E' fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina o alla provincia di appartenenza che provvederà a informare il predetto istituto.
6. L'attività di tassidermia e imbalsamazione è disciplinata dall'apposito regolamento regionale.
Art. 19 - Osservatori faunistici
1. Per osservatorio faunistico si intende un complesso di attività scientifiche di ricerca.
2. La Giunta regionale, sentita la C.T.C.R.C. e l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, istituisce osservatori faunistici in ciascuna delle tre zone faunistiche indicate all'articolo 3 al fine di sviluppare ricerche nei seguenti settori:
- censimento della fauna stanziale e di quella migratoria;
- studio sui rapporti tra fauna e ambiente;
- studi su fenomeni patologici relativi alla fauna;
- ricerche particolari che possono essere indicate dall'Istituto nazionale di biologia della selvaggina o da altri istituti universitari.
3. Le spese relative all'impianto e alla gestione degli osservatori faunistici sono a carico della Regione.
4. Il Presidente della Giunta regionale rilascia le autorizzazioni per la attività di cui al presente articolo a persone di riconosciuta competenza nel settore.
5. I risultati delle ricerche devono essere trasmessi alla Giunta regionale entro tre mesi dalla conclusione.
Art. 20 - Appostamenti fissi
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 16, sono fissi quegli appostamenti che presentano come caratteristica l'esistenza di una stabile costruzione in muratura, in legno o anche in altro materiale, purchè solidamente infissa nel terreno e non immediatamente smontabile, con o senza preparazione di sito.
2. L'appostamento fisso può essere adibito:
a) per la caccia alla selvaggina migratoria costituita da palmipedi, trampolieri e rallidi;
b) per la caccia alla piccola selvaggina migratoria.
3. Gli appostamenti fissi sono soggetti ad autorizzazione annuale rilasciata dal presidente della giunta provinciale.
4. La relativa richiesta in carta legale deve essere accompagnata da una carta topografica alla scala 1:25000 indicante l'ubicazione dell'appostamento e dal consenso scritto dei proprietari o possessori e dei conduttori del fondo da impegnarsi al predetto fine.
5. L'autorizzazione potrà essere rilasciata previo deposito dell'attestazione dell'avvenuto pagamento delle tasse di concessione regionale.
6. Nell'ambito del territorio regionale un cacciatore non può ottenere più di una autorizzazione per gli appostamenti di cui al comma 1.
7. L'esercizio venatorio è vietato, salvo il consenso del titolare, a distanza minore di metri 200 da un appostamento fisso in funzione per la caccia a palmipedi, trampolieri e rallidi e di metri 100 da un appostamento fisso in funzione per la caccia alla piccola selvaggina migratoria.
8. La zona di rispetto degli appostamenti fissi di cui alla lett. a) del comma 2 deve essere delimitata da tabelle perimetrali, ai sensi dell'articolo 36, recanti la scritta "Appostamento fisso di caccia - articolo 20 legge regionale n. 31". Gli appostamenti fissi possono essere utilizzati da non più di altri due cacciatori diversi dal titolare, purchè siano in grado di esibire l'autorizzazione stessa o sua copia autenticata.
9. Non è consentito allestire appostamenti fissi o temporanei a distanza inferiore a metri 200 dagli impianti o dal confine delle zone di cui agli articoli 18, 23 e 24; è altresì vietato allestire i suddetti appostamenti a distanza inferiore a metri 400 dai posti di osservazione allestiti per le ricerche di cui all'articolo 19 purchè tabellati.
10. E' vietato l'impianto di qualsiasi tipo di appostamento sui valichi montani individuati dalla giunta provinciale, sentita la C.T.C.P.C., e da essa elencati nel calendario venatorio provinciale ed entro un raggio di 1000 metri dai medesimi.
11. Le istanze di appostamento fisso devono essere presentate non oltre il 30 aprile di ciascun anno. La provincia dà comunicazione scritta all'interessato della decisione assunta non oltre il 30 giugno. Al rilascio delle suddette autorizzazioni la provincia deve provvedere salvaguardando gli appostamenti esistenti e dando priorità alle richieste avanzate da cacciatori di età superiore ai sessanta anni, da invalidi e portatori di handicap.
Art. 21 - Appostamenti temporanei. Numero di cacciatori in essi consentito
1. Sono appostamenti temporanei di caccia tutti gli impianti che non possono essere compresi tra quelli indicati al comma 1 dell'articolo 20.
2. Detti appostamenti sono soggetti al consenso del conduttore del fondo.
3. L'appostamento temporaneo deve essere rimosso dal cacciatore che lo ha allestito al termine della giornata venatoria e può essere utilizzato esclusivamente per la caccia migratoria.
4. L'esercizio venatorio è vietato, salvo il consenso del titolare, a distanza minore di metri 100 da appostamento temporaneo in funzione. In ciascun appostamento la caccia non può essere esercitata da più di due persone contemporaneamente.
Art. 22 - Fondo di tutela delle colture agrarie contro i danni arrecati dalla selvaggina
1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 60, comma 1 lett. c), provvede a restituire alle province le somme dalle stesse erogate per il risarcimento di danni arrecati, dalla selvaggina della specie da caccia, stanziale e migratoria, a colture agricole, previa presentazione di apposito rendiconto entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Salvo i casi previsti dagli articoli 24, 30 e 31 riferentisi alla selvaggina stanziale, il proprietario o il conduttore del fondo, per ottenere il risarcimento del danno deve dimostrare di aver provveduto a segnalare, alla provincia competente per territorio, la presenza di selvaggina della specie da caccia in quantità ritenuta eccessiva, tale da arrecare danno alle colture in atto, richiedendo l'accertamento del danno in tempo utile per consentire la valutazione, segnalando altresì l'imminente modifica dello stato di fatto per motivi connessi alle attività colturali o alla raccolta dei prodotti.
3. Per i danni denunciati su territori ricadenti in due o più province, la richiesta di risarcimento è indirizzata all'amministrazione provinciale nella cui giurisdizione ricade la maggior parte dei terreni del denunciante.
4. L'accertamento e la valutazione dei danni, comunque arrecati dalla selvaggina di cui al comma 1, a colture arboree o erbacee, vengono effettuati dal competente Ispettorato regionale dell'agricoltura, in contraddittorio con il conduttore del fondo interessato, con l'obbligo di trasmettere le risultanze alla provincia.
5. L'ammontare delle somme da erogare a titolo di risarcimento, è stabilito dalla giunta provinciale, sentito l'apposito comitato dalla stessa nominato, composto da un rappresentante delle organizzazioni agricole e di quelle venatorie più rappresentative e riconosciute sul piano nazionale, segnalati dalle singole organizzazioni.
6. Gli animali catturati o abbattuti, per la tutela delle produzioni agricole, vengono destinati dal presidente della giunta provinciale al ripopolamento o ceduti a scopo di richiamo oppure per fini alimentari e i proventi da ciò derivanti sono introitati nel fondo di gestione della caccia.
Art. 23 - Zone di rifugio, ripopolamento e produzione della selvaggina
1. La giunta provinciale, sentita la C.T.C.P.C., istituisce, su terreni particolarmente adatti, zone di rifugio, ripopolamento e produzione della selvaggina.
2. La deliberazione che determina il perimetro del territorio da costituire in zona di rifugio e produzione della selvaggina deve essere notificato a mezzo pubblicazione nelle forme consuete, nell'albo pretorio e attraverso adeguati avvisi murali ai proprietari o possessori o conduttori dei fondi. Avverso tale deliberazione gli interessati possono proporre opposizione alla provincia entro novanta giorni. Decorso il suddetto termine, la giunta provinciale, sentita la C.T.C.P.C. provvede alla costituzione, decidendo anche sulle opposizioni presentate, e stabilisce, con lo stesso provvedimento, le misure necessarie ad assicurare una efficace sorveglianza delle zone medesime anche a mezzo di appositi agenti. nei territori come sopra perimetrati non è posto alcun vincolo alla conduzione dei fondi e, comunque, ai diritti derivanti dalla proprietà.
3. Il consenso si ritiene validamente accordato anche nel caso che non sia stata presentata formale opposizione.
4. La giunta provinciale, sentita la C.T.C.P.C. può disporre la costituzione coattiva di zone di rifugio e produzione.
5. I beni agricoli o forestali, anche demaniali, della Regione, delle province e dei comuni o loro consorzi che non siano altrimenti vincolati e presentino le dovute caratteristiche, possono essere destinati in parte o per intero alla predetta finalità.
6. Ciascuna zona di rifugio o produzione, possibilmente delimitata da confini naturali, dev'essere segnalata con tabelle perimetrali recanti la scritta "Legge regionale n. 31, articolo 23 - Divieto di caccia - zona di rifugio e produzione".
7. Le zone di cui al presente articolo hanno per scopo: la protezione, la riproduzione e l'incremento della selvaggina stanziale da destinare al ripopolamento del territorio libero, e per la prima immissione di selvaggina nelle zone di rifugio e produzione di successive istituzioni.
8. La loro durata minima è stabilita in 6 anni e, alla scadenza, possono essere rinnovate per altrettante annualità.
9. Alla scadenza del termine di durata delle zone di rifugio e produzione, qualora il medesimo non venga prorogato, i loro territori sono restituiti al libero esercizio della caccia.
10. Possono, tuttavia, essere spostate su territori più idonei dopo il secondo anno dall'istituzione, nel caso di accertata scadente redditività, ma non sono modificabili a stagione venatoria iniziata.
11. La destinazione della selvaggina catturata nelle zone di cui sopra, compete alla provincia, ai fini di ripopolamento del territorio provinciale o anche di vendita ad altre province della regione.
12. Le attrezzature e altri apprestamenti per la cattura di qualsiasi specie di selvaggina stanziale e i tenditori delle reti sono forniti dalla provincia, mentre ai battitori, nel tempo e numero opportuni, provvedono le associazioni venatorie del luogo.
13. La gestione delle zone di rifugio, ripopolamento e produzione, compresa la vigilanza, è a carico della provincia, la quale vi provvede anche con la corresponsione ai proprietari o possessori o conduttori dei fondi, che ne facciano richiesta, di contributi per iniziative atte a ripristinare, conservare o migliorare ambienti idonei alla naturale riproduzione della selvaggina stanziale.
14. Le province possono fornire agli agricoltori, che ne facciano richiesta, idonei mezzi atti a prevenire i danni che la selvaggina stanziale può arrecare ai nuovi impianti di frutteti, oliveti, vigneti e pioppeti nonché a coltivazioni orticole specializzate.
Art. 24 - Oasi naturali di protezione della fauna e della flora
1. La giunta provinciale, sentita la C.T.C.P.C., individua i territori da destinare a oasi naturali di protezione della fauna e della flora aventi biotopi elettivi per tale finalità, nelle quali è vietata la caccia, entro la percentuale prevista nel piano venatorio regionale e provvede alla costituzione delle oasi entro 18 mesi dall'approvazione del piano. L'istituzione avviene secondo le norme contenute nei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 23.
2. Dette oasi di protezione sono dimensionate in ragione della consistenza della dotazione ambientale e arborea di ciascuna e delle particolari specie faunistiche da proteggere.
3. Le spese di impianto e gestione, ivi compresa la vigilanza, sono a totale carico della provincia che vi provvede con apposito stanziamento annuale del proprio bilancio, fatta eccezione per le oasi la cui istituzione sia avvenuta su iniziativa e richiesta di soggetti privati.
4. Per le oasi di protezione ricadenti nel territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, la vigilanza è affidata al corpo forestale, con la collaborazione degli agenti venatori dipendenti dalle province.
5. nelle rimanenti zone di collina, pianura e lagunare, la vigilanza è effettuata dagli agenti venatori dipendenti dalle province competenti per territorio.
6. I confini di dette oasi di protezione, l'entità territoriale e la durata di ciascuna saranno indicati nei singoli provvedimenti regionali all'atto della loro creazione.
7. Il territorio costituito in oasi di protezione è delimitato a cura delle autorità a cui è delegata la vigilanza, con tabelle indicanti il divieto di caccia e di cattura controllata di uccelli, ai sensi del successivo articolo 36.
8. Il presidente della giunta provinciale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può autorizzare catture a scopo di studio in dette oasi. Può altresì autorizzare la cattura, anche con mezzi e in tempi vietati, di determinate specie di selvaggina, quando arrechino rilevanti danni alle colture agricole o forestali e per motivi sanitari e di selezione.
9. La provincia provvede, previa valutazione dei danni arrecati alle colture agricole e forestali dalla selvaggina stanziale o migratoria, a corrispondere agli aventi diritto un equo indennizzo, salvo successivo rimborso da parte della Regione.
Art. 25 - Variazioni ai termini e modi di caccia
1. Il Presidente della Giunta regionale può limitare o vietare l'esercizio venatorio a determinare specie per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche o per malattie e altre calamità.
2. L'adozione del provvedimento di cui al primo comma, limitatamente al territorio della zona faunistica lagunare e valliva delle province di Venezia, Padova e Rovigo, è obbligatoria qualora la superficie interessata dal gelo determini spostamenti della fauna, tali da compromettere la tutela.
3. Il Presidente della Giunta regionale, sentita la C.T.C.R.C., può vietare temporaneamente la caccia nelle località di notevole interesse panoramico, paesaggistico o turistico, a tutela della integrità e della quiete della zona.
Art. 26 - Introduzione di selvaggina dall'estero
1. L'introduzione dall'estero di selvaggina viva, purchè corrispondente alle specie già presenti sul territorio regionale, può effettuarsi soltanto a scopo di ripopolamento e di rinsanguamento.
2. E' vietato introdurre nel territorio regionale selvaggina estranea alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici o ai circhi equestri e spettacoli viaggianti o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento e al commercio per fini ornamentali e amatoriali.
3. Le autorizzazioni per le attività di cui al primo comma o per eventuali deroghe al precedente comma, particolarmente per fini scientifici e sperimentali, sono rilasciate dai competenti organi dello Stato.
Art. 27 - Ripopolamento
1. L'attività di ripopolamento e cattura tende alla riproduzione delle specie autoctone e alla loro immissione equilibrata sul territorio ed è esercitata dalla provincia, in collaborazione con le associazioni venatorie, mediante gli agenti da essa dipendenti coadiuvati dagli agenti venatori volontari.
2. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna stanziale destinata al ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero devono essere sottoposti al controllo sanitario sul luogo di consegna a cura degli uffici del veterinario provinciale, il quale rilascia o nega l'autorizzazione alla immissione.
3. Allo scopo di garantire la riproduzione, i ripopolamenti con capi riproduttori devono essere effettuati: per la lepre comune dal 1° dicembre a fine febbraio; per la starna dal 15 dicembre a fine febbraio; per il fagiano e la pernice rossa nei mesi di marzo e aprile.
4. Chiunque, per qualsiasi motivo e in qualsiasi tempo, rinvenga ungulati, lepri, tetraonidi, fasianidi vivi o morti, deve darne avviso entro 48 ore alla provincia o alle autorità locali di pubblica sicurezza, che provvedono nel modo più conveniente alla destinazione della selvaggina stessa.
Art. 28 - Salvaguardia ambientale
1. Salva l'applicazione dell'articolo 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dell'articolo 703 del codice penale, per la protezione della natura e la tutela paesaggistica aventi diretto e indiretto riflesso sulla salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica, sull'intero territorio della regione è fatto divieto di far fuoco alle stoppie delle colture graminacee e leguminose, di erbe pratensi, palustri e infestanti in campagna su tutto o sulla maggior parte di un appezzamento; di arbusti o di erbe lungo gli argini dei fiumi o di corsi d'acqua in genere e lungo le strade comunali, provinciali, statali e autostrade e ferrovie a distanza minore di metri 100 da esse.
2. Tale divieto non sussiste in campagna, dal mese di novembre al mese di febbraio compresi, purchè l'incendio di dette materie non arrechi danno immediato a persone, animali e cose.
3. I limiti di tempo non sussistono nei casi in cui si provveda alla distruzione delle erbe infestanti, rovi, materiale risultante dalla potatura e simili, purchè riuniti in cumuli.
4. In ogni caso, anche quando il fuoco è stato acceso nel tempo e con le garanzie di cui sopra devono essere prese le cautele necessarie a difesa degli animali selvatici e domestici e delle proprietà altrui; chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona fino a quando il fuoco sia completamente spento.
Art. 29 - Allevamenti di selvaggina
1. L'impianto e l'esercizio di tutti gli allevamenti di selvaggina in cattività a scopo alimentare o di ripopolamento o a scopo ornamentale e amatoriale, è sottoposto ad autorizzazione, rilasciata a persone nominativamente indicate.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal presidente della giunta provinciale, subordinatamente alla dimostrazione della legittima provenienza della selvaggina e con le cautele del caso; per gli allevamenti di tetraonidi, coturnici delle Alpi, lepre bianca, allestiti nella zona faunistica delle Alpi, deve essere sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.
3. Nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi alla cui osservanza sono tenuti le associazioni e l'allevatore con particolare riferimento alle condizioni igienico-sanitarie e all'obbligo di tenere apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento; restano fermi gli obblighi imposti dal dpr 10 agosto 1972, n. 967, modificato dal dpr 12 novembre 1976, n. 1000 e dal decreto del Ministro per la sanità 7 settembre 1977.
4. I confini perimetrali di detti allevamenti devono essere tabellati, nei modi previsti dall'articolo 36, con tabelle recanti la scritta "Allevamento di selvaggina - articolo 29 - legge regionale n. 31 - Divieto di caccia".
5. La Regione è autorizzata a concedere contributi in capitale per l'impianto e il primo funzionamento di centri di allevamento selvaggina consortili istituiti dalle province per il ripopolamento faunistico. Il contributo è concesso dalla Giunta regionale sulla base di un programma di massima di spese. L'erogazione è disposta per il 50 per cento in via d'acconto sulla base della predetta deliberazione e per il restante 50 per cento a saldo sulla base della documentazione probatoria della spesa.
Art. 30 - Centri privati di selvaggina
1. La giunta provinciale, sentito il parere della C.T.C.P.C., può autorizzare il proprietario o possessore di fondi o il loro conduttore e le associazioni venatorie riconosciute, con il consenso del proprietario o possessore, a costituire centri privati in forma di azienda, aventi per scopo la produzione di selvaggina per uso alimentare o di ripopolamento allo stato naturale, con esclusione di qualsiasi utilizzazione venatoria interna. I confini perimetrali di detti centri devono essere tabellati nei modi previsti dall'articolo 36, con cartelli recanti la scritta "Centro produzione selvaggina - legge regionale 31 articolo 30 - divieto di caccia".
2. In essi potrà essere allevata esclusivamente selvaggina delle specie cui è consentita la caccia.
3. Il rilascio dell'autorizzazione, oltre che all'osservanza di apposito disciplinare contenente le prescrizioni per l'esercizio delle attività autorizzate, è subordinato al pagamento della tassa di concessione regionale annuale.
4. Da detta tassa sono esenti i centri di produzione gestiti, senza fini di lucro, da associazioni venatorie riconosciute.
5. La selvaggina prodotta può essere venduta solo previa autorizzazione del presidente della giunta provinciale, con diritto di prelazione per la medesima, che in tal caso è tenuta alla corresponsione dell'indennizzo per gli eventuali danni prodotti dalla selvaggina alle colture agricole.
6. L'inosservanza del disciplinare o il mancato versamento della tassa regionale, comportano l'immediata revoca delle autorizzazioni.
Art. 31 - Fondi chiusi
1. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da un muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a metri 1,80 o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri.
2. Chi intende istituire fondi chiusi deve darne comunicazione alla provincia prima dell'inizio dei lavori di recinzione.
3. I proprietari o conduttori dei fondi chiusi provvederanno ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni.
4. Nei fondi chiusi è consentito l'allevamento a scopo amatoriale e ornamentale di qualsiasi tipo di selvatici non compresi tra le specie cacciabili, nel rispetto delle norme concernenti gli allevamenti di selvaggina, previa apposita autorizzazione rilasciata dal presidente della giunta provinciale.
5. Su richiesta dei proprietari, possessori o conduttori di detti fondi chiusi, quando la selvaggina stanziale cresciuta allo stato brado, a causa della sua consistenza, arrecasse danno alle colture agricole, può essere catturata a cura della provincia competente, nei tempi e modi previsti per le catture nelle zone di rifugio e produzione di cui all'articolo 23.
6. Per gli allevamenti in cattività della selvaggina della specie da caccia il proprietario, possessore o conduttore del fondo chiuso deve munirsi dell'autorizzazione di cui al comma 2 dell'articolo 29.
Art. 32 - Divieto di caccia su terreni in coltura specializzata o in attualità di coltivazione
1. La caccia in forma vagante è vietata nei frutteti, vigneti e oliveti in coltura specializzata a partire dal loro impianto purchè tabellati.
2. Sono da ritenersi specializzati quegli impianti fruttiferi nei quali non esista alcun'altra coltura intercalare.
3. Il divieto di cui al comma 1, nei primi cinque anni dalla realizzazione degli impianti specializzati, permane anche in presenza di colture intercalari.
4. E' vietata la caccia, in qualunque forma, nei vivai, nei giardini, nei terreni rimboschiti o dove tale operazione sia in corso e fino a cinque anni dal loro impianto, nelle coltivazioni floreali e orticole anche a pieno campo; nelle colture erbacee da semente e nelle coltivazioni di tabacco dal trapianto fino al raccolto; nelle colture di soia dall'apertura della caccia fino al raccolto.
5. E' inoltre vietata la caccia in qualunque forma, negli erbai autunno-vernini di crucifere e leguminose e graminacee fino al raccolto nonché nei prati naturali e artificiali prossimi a maturazione, purchè tabellati.
6. Le tabelle da apporre ai sensi dell'articolo 33 ai confini perimetrali dei terreni, devono recare la scritta "Articolo 32 - legge regionale n. 31 - Divieto di caccia".
7. Le sanzioni previste per i trasgressori non si applicano nel caso in cui il cacciatore non sia entrato nel fondo delimitato e abbia risarcito il danno alle colture prodotto dal cane.
8. Tutti gli incaricati della vigilanza sono tenuti d'ufficio, ovvero su richiesta del proprietario o conduttore del fondo, a redigere immediatamente verbale di accertamento relativo all'infrazione.
9. Chi apponga tabelle di divieto di caccia in terreni dove non siano in atto colture specializzate o le coltivazioni indicate al quarto comma, oppure non provveda alla rimozione di tabelle legittimamente apposte entro sette giorni dall'avvenuto raccolto, è punito ai sensi dell'articolo 38.
Art. 33 - Uso dei cani in tempo di caccia. Addestramento dei cani in tempo di divieto
1. In tutto il territorio regionale è data facoltà alla giunta provinciale di autorizzare e regolare l'impiego dei cani da caccia durante la stagione venatoria, fermo restando il limite di due cani per ogni singolo cacciatore e di quattro per due o tre cacciatori in comitiva.
2. L'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia sono consentiti dall'1 settembre fino al quarto giorno antecedente la data di apertura generale della caccia, tutti i giorni, esclusi il martedì e il venerdì, sui terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie di colture primaverili (frumento, orzo, avena) oppure su prati naturali e di leguminose, ma non oltre 10 giorni dall'ultimo sfalcio.
3. Le operazioni di addestramento sono vietate a distanza inferiore a 200 metri dalle aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie, centri pubblici e privati di produzione della selvaggina, oasi naturali di produzione della fauna e dalla linea di demarcazione della "zona Alpi".
4. Il presidente della giunta provinciale, sentita la C.T.C.P.C., può consentire l'addestramento dei cani da caccia sul territorio non soggetto a particolare disciplina, a partire dalla terza domenica di dicembre e fino alla chiusura dell'attività venatoria.
5. Tale attività può essere consentita anche nelle zone a gestione sociale, nelle riserve alpine e nelle riserve e aziende faunistico-venatorie, previo consenso delle locali strutture di gestione.
6. L'addestramento deve effettuarsi dalle ore 8 alle ore 15 limitatamente ai giorni di mercoledì, sabato e domenica di ogni settimana. E' fatto divieto assoluto di portare qualsiasi arma o arnese atti alla caccia.
Art. 34 - Allenamento e addestramento di cani da caccia. Gare cinofile
1. In determinate zone di ciascuna provincia non prevalentemente investite da coltivazioni intensive e specializzate, di dimensioni non superiori a 100 ha. su specifica richiesta di organizzazioni venatorie e cinofile e previo l'assenso dei conduttori dei terreni interessati, il presidente della giunta provinciale, con le cautele del caso, può autorizzare, per una o più annualità, gli allevatori e addestratori di professione nonché i dilettanti che notoriamente partecipano alle manifestazioni cinofile ad allenare e addestrare i propri cani da caccia o quelli loro affidati da terzi, salvo il periodo compreso dal 1° giugno al 31 luglio. Tale territorio sarà delimitato con tabelle recanti la scritta: "Articolo 34 - legge regionale n. 31 - Campo addestramento cani".
2. Per l'utilizzo di tali zone per detta finalità, la giunta provinciale, sentita la C.T.C.P.C., stabilisce con apposita deliberazione, la quantità e le specie dei selvatici da liberare all'inizio di ogni stagione e durante la medesima a carico degli addestratori. L'inadempienza comporta la revoca dell'autorizzazione.
3. Per lo svolgimento di gare e importanti prove cinofile di livello provinciale e regionale, nazionale e internazionale per cani da ferma e da seguito iscritti al L.O.I., organizzate dall'E.N.C.I. o da organizzazioni venatorie riconosciute, il presidente della giunta provinciale, sentita la C.T.C.P.C., può autorizzare, per il tempo indispensabile allo svolgimento di dette gare e manifestazioni, l'utilizzo di tutto o di parte del territorio adibito ad aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie, previo assenso dei concessionari interessati, con divieto di abbattimento di selvaggina, però con sparo a salve. Può altresì autorizzare su richiesta di associazioni venatorie e cinofile sentita la C.T.C.P.C., l'utilizzo temporaneo di aree, di dimensioni non inferiori a 5 ettari e non superiore a 30 ettari, per l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia con sparo a salve. L'autorizzazione avviene previo assenso dei proprietari, possessori o conduttori dei fondi interessati.
4. Eventuali danni prodotti alle colture agricole, ad animali o cose dei conduttori dei terreni in dette zone a seguito delle attività di addestramento dei cani o dalle predette gare e manifestazioni, sono a totale carico degli addestratori che, solidalmente agli enti richiedenti, sono obbligati a risarcirli entro 30 giorni dal loro verificarsi.
Art. 35 - Custodia dei cani da caccia e da guardia. Cattura e abbattimento dei cani vaganti
1. I cani di qualsiasi razza trovati a vagare nelle campagne in tempi di divieto devono essere possibilmente catturati dagli agenti di vigilanza; durante il periodo nel quale ne è permesso l'uso, la cattura deve aver luogo solo quando non siano sotto la sorveglianza del proprietario o del possessore.
2. I cani trovati nei fondi chiusi, nelle zone di rifugio e produzione, nelle oasi di protezione, nei centri di produzione di selvaggina, nelle aziende faunistico-venatorie e agro-venatorie ove non sia possibile la loro cattura né il riconoscimento, e ciò sia provato e documentabile, possono essere abbattuti quando arrechino danno reale alla selvaggina o presentino evidenti segni o comportamenti derivanti da malattie infettive o infestive.
3. I cani catturati in terreno libero e nei territori destinati alla protezione o alla produzione di selvaggina devono essere dati in custodia presso un canile della provincia; quelli catturati nei fondi chiusi, riserve e aziende faunistico-venatorie possono essere trattenuti dal proprietario o dal concessionario che ne dà comunicazione alla provincia.
4. I cani da seguito e da tana devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto, devono essere tenuti al guinzaglio. In difetto sono considerati vaganti. Per il loro addestramento si seguono le disposizioni emanate dalla provincia e dall'art. 33 della presente legge.
5. Il proprietario o il possessore del cane catturato, per ottenere la restituzione, deve rimborsare alla provincia o al privato che ha provveduto alla sua custodia le spese di mantenimento nella misura di lire cinquemila per giorno.
6. Trascorsi trenta giorni dalla contestazione della trasgressione, se il proprietario del cane non si sia presentato o non abbia assolto ai suoi obblighi di legge, e trascorso altrettanto tempo se il trasgressore sia sconosciuto, il cane rimane di proprietà di chi ha provveduto alla sua custodia che può disporne liberamente.
7. Per la esatta classificazione dei cani da guardia, in riferimento alla compilazione dei ruoli per la tassa sui cani, le amministrazioni comunali, in caso di difficoltà sul riconoscimento della razza, vi provvedono sentito un esperto della sezione provinciale dell'E.N.C.I..
8. I cani da guardia non possono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 200 metri dal bestiame e dai recinti di esso. Quanto battono la campagna all'insaputa e senza la presenza del proprietario sono da ritenersi vaganti.
Art. 36 - Tabellazione
1. Qualora nella presente legge regionale si faccia menzione di tabelle da apporsi al fine di identificare zone sottoposte a particolare regime, esse devono essere predisposte e collocate nel modo che segue.
2. Le tabelle devono essere collocate lungo tutto il perimetro della zona interessata su pali o alberi a un'altezza da 3 a 4 metri e a una distanza di circa 100 metri l'una dall'altra e, comunque, in modo che le tabelle stesse siano visibili da ogni punto di accesso e da ogni tabella siano visibili le due contigue. Le tabelle fissate ad alberi devono essere collocate in modo che i rami non impediscano di leggerne la scritta ad almeno trenta metri di distanza.
3. Quando si tratti di terreni vallivi, laghi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno 50 cm. dal pelo dell'acqua.
4. Le tabelle devono essere collocate anche nei confini perimetrali interni, quando nelle zone sottoposte a particolare regime si trovino terreni che non siano in esse compresi o le medesime siano attraversate da strada di larghezza superiore a tre metri; ove la larghezza della strada sia inferiore a tale misura, è sufficiente l'apposizione di una tabella agli ingressi.
5. Le tabelle perimetrali, da chiunque poste in commercio, debbono essere usate fino a consumazione ma comunque non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della presente legge.
7. Le tabelle perimetrali debbono essere sempre mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilità.
Art. 37 - Altri divieti
1. E' vietato a chiunque:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi e nei terreni adibiti ad attività sportive, nei parchi nazionali regionali o costituiti da enti locali, nelle riserve naturali, nelle zone umide d'importanza internazionale di cui alla convenzione di Ramsar prevista dal dpr 13 marzo 1976, n. 448, nelle foreste appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione a eccezione di quelle che non presentino condizioni favorevoli al ripopolamento, al rifugio e all'allevamento della selvaggina, all'uopo indicate con deliberazione della Giunta regionale sentito il consiglio di amministrazione dell'Azienda regionale delle foreste e la C.T.C.R.C., ove vi siano opere militari dello Stato, nei comprensori aeroportuali e in quelle zone dove il divieto sia posto dall'autorità militare o dove esistono monumenti nazionali.
Dette zone devono essere delimitate con tabelle;
b) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e di cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali;
c) sparare da distanza minore di centocinquanta metri con uso di fucile da caccia a canna liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni e a posto di lavoro, di macchine agricole in movimento, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali, di funivie (filovie e altri trasporti a sospensione, purchè in funzione), di stabbi, stazzi, recinti e altre aree delimitate e destinate al ricovero e all'alimentazione del bestiamo nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale, purchè tabellate;
d) portare armi da sparo per uso di caccia cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere; trasportare o portare le stesse armi cariche nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia dalla presente legge;
e) cacciare a rastrello in più di tre persone, compresi i battitori, e utilizzare, a scopo di caccia, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;
f) cacciare sparando da veicoli a trazione animale o meccanica o da natanti a motore in movimento o da aeromobili;
g) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, fatta eccezione per i palmipedi, i trampolieri e i rallidi, nella zona lagunare e valliva, in conformità a quanto disposto dall'articolo 1, nelle paludi, nei laghi, nelle cave di prestito, negli specchi di acqua artificiali, lungo i fiumi e corsi d'acqua elencati nel calendario venatorio e per il camoscio e i tetraonidi nella zona Alpi, ed esclusivamente da appostamento, per il colombaccio, la cesena, il tordo bottaccio e il tordo sassello;
h) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 18 e nelle zone di rifugio e produzione della selvaggina e centri privati di produzione o nelle aziende faunistico-venatorie, o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore all'ufficio competente della provincia che adotterà le decisioni del caso;
i) detenere o commerciare esemplari di mammiferi e uccelli presi con mezzi non consentiti dalla presente legge;
l) usare richiami vivi accecati e mutilati e usare e detenere durante l'attività di caccia richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono;
m) cacciare in qualsiasi specchio d'acqua dove si eserciti l'industria della pesca o della piscicoltura, nonché nei canali delle valli salse da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle recanti la scritta "Valle da pesca - Divieto di caccia";
n) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni di carattere gastronomico;
o) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda;
p) commerciare o detenere per vendre uccelli morti, o parte di essi, non appartenenti alle specie seguenti: germano reale (Anas platyrhincus); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice di Sardegna (Alectoris barbara); starna (Pardix pardix); fagiano (Phasianus colchicus); colombaccio (Columba palumbus);
q) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge, salva restando l'applicazione dell'articolo 635 del codice penale;
r) esercitare la tela alle folaghe;
s) la caccia all'aspetto della beccaccia;
t) l'escavo di buche o la manomissione del suolo ai fini di caccia sulle spiagge di mare, dei laghi, nella zona lagunare e valliva, sugli argini dei fiumi, dei corsi d'acqua;
u) la caccia vagante o da appostamento agli acquatici e trampolieri nella zona lagunare e valliva, paludi, specchi d'acqua artificiali, laghi, cave di prestito, fiumi, corsi d'acqua, quando dette località sono coperte del tutto o nella maggior parte da ghiaccio;
v) L'impianto e l'uso di appostamenti fissi e temporanei, nonché la caccia all'aspetto alla selvaggina migratoria sui valichi montani individuati dalla giunta provinciale ai sensi dell'articolo 20, comma 10, ed entro un raggio di metri 1000 attorno a essi;
z) l'impianto e l'uso da appostamenti fissi o temporanei a distanza minore di metri 200 e la caccia vagantiva a distanza minore di metri 50 da: il confine di zone di rifugio e produzione, le oasi di protezione della fauna, i parchi nazionali e regionali, le riserve naturali, le foreste appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, salvo quelle indicate ai sensi della precedente lettera a), i centri di produzione;
z.a) la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino;
z.b) la caccia da appostamento temporaneo a palmipedi, trampolieri e rallidi.
Art. 38 - Sanzioni
1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni:
a) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 e la sospensione della concessione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver conseguito la licenza medesima,; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 e la esclusione definitiva della concessione della licenza;
b) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione ai sensi del precedente articolo 9, ultimo comma; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza;
c) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 e la sospensione della licenza fino a un anno per chi esercita la caccia in periodi non consentiti o in zone in cui sussiste il divieto di caccia; in caso di recidiva la sanzioni amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 e la sospensione della licenza fino a tre anni; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 4.000.000 e la revoca della licenza;
d) la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 6.000.000 e la revoca della licenza per chi esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi particolarmente protetti, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 968;
e) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000, rapportata alla rilevanza faunistica delle specie, per chi esercita la caccia su specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti non è consentita la caccia, ovvero con mezzi non consentiti, vischio compreso; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 e la sospensione della licenza fino a un anno; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza;
f) la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 2.000.000 e la revoca della licenza e la esclusione definitiva della concessione della licenza, eccezione fatta per il minore quando non sia recidivo, per chi esercita l'uccellagione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma, in violazione di quanto disposto dal precedente articolo 18;
g) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 per chi esercita la caccia senza aver versato le tasse di concessione regionale previste dal successivo articolo 58, senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalle norme della Regione di residenza;
h) la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 200.000 per chi non provvede a effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale o gli adempimenti ivi previsti;
i) la sanzione amministrativa da lire 20.000 a lire 100.000 per chi, pur essendone munito, non esibisce la licenza di porto d'armi per uso di caccia, la polizza di assicurazione e il tesserino regionale; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca i documenti entro otto giorni;
l) la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 100.000 per chi viola la disposizione di cui al precedente articolo 18, comma 5;
m) la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000 per chi viola le disposizioni di cui agli articoli 11, commi 10 e 11, 26 e 29;
n) la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 60.000 per ogni capo a chi costituisce un centro di produzione della selvaggina, di cui all'articolo 30, senza la prescritta autorizzazione;
o) la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 60.000, più lire 2.000 per ogni tabella abusivamente apposta, per chi effettui la posa di tabelle al di fuori dei casi consentiti dalla presente legge o non le rinnova nel termine prescritto dall'articolo 32, comma 9;
p) la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 500.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo.
2. Va sempre applicata oltre alla sanzione pecuniaria anche la sanzione inerente alla sospensione, esclusione o revoca della licenza, ove prevista.
Art. 39 - Delega delle funzioni concernenti le sanzioni amministrative in materia di caccia
1. Le funzioni inerenti alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di caccia sono delegate alle province nel cui territorio sono state accertate le violazioni, ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 .
2. I rapporti relativi alle violazioni che comportino la sola sanzione pecuniaria sono trasmessi al presidente della provincia competente.
3. Pe l'applicazione delle sanzioni e la riscossione delle somme dovute si osservano le norme di cui alla legge regionale predetta e alla legge statale 24 novembre 1981, n. 689.
4. Le province devono tenere un elenco aggiornato dei titolari dei tesserini e delle autorizzazioni degli appostamenti fissi di cui all'articolo 20.
5. Devono altresì tenere aggiornato l'elenco dei trasgressori alle vigenti leggi venatorie, con indicazioni della data e degli estremi delle violazioni e dei successivi provvedimenti sanzionari, al fine di poter adeguatamente irrogare le sanzioni a carico dei recidivi.
6. La provincia che ha provveduto a proporre al questore, ai sensi del successivo articolo 40, l'applicazione delle sanzioni della sospensione, revoca o esclusione definitiva della concessione della licenza di caccia, è tenuta, qualora il questore irroghi tali sanzioni, a segnalare i nominativi dei trasgressori alle altre province del Veneto e alla provincia di residenza dei medesimi che provvede a comunicarli alle altre regioni.
Art. 40 - Revoca e sospensione della licenza di caccia
1. La revoca della licenza di caccia è definitiva nei casi previsti alle lettere d) e f) del precedente articolo 38 nei casi previsti dalle lettere b), c) ed e) dello stesso articolo, è ammesso il rinnovo della licenza con le modalità di cui al precedente articolo 9 a far data dal compimento del decimo anno dell'avvenuta revoca.
2. La proposta di sospensione o di revoca, anche definitiva della licenza di caccia, previste nei casi di illecito amministrativo, è formulata dal presidente della provincia e presentate al questore del luogo di residenza del trasgressore affinchè provveda a tale sospensione o revoca, anche definitiva, della concessione.
3. Nel caso di oblazione della sanzione amministrativa, le armi sequestrate ai sensi del successivo articolo 45 sono restituite al legittimo proprietario, previa dimostrazione dell'effettuata oblazione.
4. Agli effetti della proposta di revoca, sospensione o esclusione definitiva del rilascio della licenza di caccia e per ciò che concerne l'applicazione delle sanzioni ai recidivi, si considera definitivamente accertata la violazione qualora il soggetto nei cui confronti sia stato redatto processo verbale di accertamento dell'infrazione abbia provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, o nei confronti del quale siano state emesse, l'ordinanza e l'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria, senza che sia stata proposta, nel termine prescritto, opposizione avanti all'autorità giudiziaria, oppure qualora l'opposizione proposta sia stata respinta con sentenza passata in giudicato.
5. L'avvenuta revoca, sospensione della validità o esclusione del rilascio della licenza di caccia da parte del questore comportano l'automatica revoca, sospensione o esclusione del rilascio del tesserino regionale di caccia e la perdita di efficacia o la preclusione al rilascio di ogni altra autorizzazione o permesso previsti dalla presente legge.
Art. 41 - Competenze degli agenti di vigilanza dipendenti dalle province
1. Agli agenti venatori dipendenti dalle province, oltre alla vigilanza venatoria, sono assegnate:
a) la vigilanza sulla pesca delle acque interne;
b) la vigilanza per la tutela della fauna inferiore e della flora ai sensi della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successive modificazioni.
Essi possono inoltre svolgere:
c) la vigilanza sull'impiego in agricoltura di presidi vietati dalle vigenti leggi (insetticidi, anticrittogamici, diserbanti) nocivi alla vita e alla produzione della selvaggina in genere;
d) la vigilanza contro gli incendi dei boschi, in collaborazione col corpo forestale dello Stato;
e) la vigilanza contro gli inquinamenti delle acque superficiali per versamenti non autorizzati di materie e liquami di risulta da lavorazioni industriali, da attività zootecniche intensive o da altre attività.
2. Nei casi previsti dalle lettere c), d), e), l'agente venatorio segnala il fatto al comando da cui dipendono gli agenti istituzionalmente preposti al settore, cui spetta in ogni caso procedere alla compilazione del relativo processo verbale d'accertamento.
3. Ove occorra provvedere all'assunzione di personale da adibire alla vigilanza della zona lagunare e valliva e nella zona Alpi, per l'ammissione al concorso, le province possono richiedere e inserire nel bando particolari requisiti a carico dei concorrenti, in relazione alle specifiche esigenze di servizio in dette zone.
4. Agli agenti venatori dipendenti dalle province è vietata la caccia nell'ambito del territorio dell'ente da cui dipendono salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione del presidente della giunta provinciale.
5. Detti agenti venatori possono esercitare le loro funzioni in tutto il territorio regionale.
Art. 42 - Altri agenti di vigilanza
1. La vigilanza è altresì affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del corpo forestale dello Stato, alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri e alle guardie private riconosciute ai termini delle norme di pubblica sicurezza.
Art. 43 - Agenti venatori volontari
1. La vigilanza sull'attività venatoria è anche esercitata da guardie volontarie, appartenenti a enti e associazioni venatorie o protezionistiche e naturalistiche nazionali riconosciute, alle quali sia conferita la qualifica di guardia giurata a termini delle norme di P.S.
2. I soggetti che aspirano all'abilitazione alla nomina a guardia giurata volontaria, ai sensi del precedente comma, debbono aver frequentato con esito positivo uno speciale corso di addestramento istituito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 46 oppure promosso, previa autorizzazione della Giunta medesima, dalle organizzazioni venatorie o dalle associazioni protezionistiche riconosciute.
3. Le organizzazioni e le associazioni di cui sopra, ai fini di ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento dei corsi, devono inoltrare domanda al Presidente della Giunta regionale, corredata dal programma di svolgimento dei corsi e dall'atto di designazione del direttore responsabile dei corsi stessi.
Art. 44 - Altre norme sugli agenti di vigilanza
1. Le guardie giurate forestali, comunali, campestri e le guardie private riconosciute svolgono le loro funzioni limitatamente al territorio dei comuni nei quali risiedono e dei comuni con essi confinanti o consorziati.
Art. 45 - Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria
1. Per l'esercizio della vigilanza gli agenti possono chiedere l'esibizione del tesserino di cui all'articolo 9, della licenza di porto d'armi per uso di caccia, della polizza di assicurazione e in genere di ogni autorizzazione, permesso o altro documento previsto dalla presente legge per l'esercizio delle attività da essa contemplate, nonché della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia.
2. In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste alle lettere a), b), c), d), e), f) del precedente articolo 38 gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e del richiamo vivo e al sequestro della selvaggina in tutti i casi previsti dal medesimo articolo 38 redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile o notificandone copia al trasgressore entro 30 giorni.
3. Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano alla provincia, che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva e a vendere la selvaggina morta.
4. In quest'ultimo caso il prezzo del ricavato sarà tenuto a disposizione della persona cui è stata contestata l'infrazione, ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se al contrario sussiste, l'importo relativo è versato su un conto corrente vincolato presso la tesoreria della provincia: le somme in tal modo introitate devono essere utilizzate esclusivamente a scopi di protezione della fauna e ripopolamento.
5. Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto.
6. Le armi e i mezzi di caccia sequestrati sono consegnati alla competente autorità di pubblica sicurezza.
7. Le medesime autorità dispongono la definitiva destinazione delle armi e dei mezzi di caccia sequestrati.
8. Nel caso di avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta con effetto liberatorio, e purchè il presidente della giunta provinciale non dia luogo alla proposta di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza di caccia, e ogni qualvolta sia accertato che l'illecito non sussiste, armi e mezzi sequestrati devono essere restituiti immediatamente agli interessati.
9. Gli agenti venatori che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia di violazione alle leggi sulla caccia, redigono verbali di riferimento, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore e li trasmettono all'ente da cui dipendono e alla provincia competente per territorio.
10. Inoltre, qualora abbiano notizie o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito previsto dalla legislazione vigente, devono darne notizia all'autorità territorialmente competente.
Art. 46 - Corsi di qualificazione e aggiornamento per agenti venatori
1. La Giunta regionale, nel quadro delle iniziative di cui all'articolo 1, promuove e attua corsi di preparazione e aggiornamento per gli agenti di vigilanza.
2. Le materie oggetto dei corsi riguarderanno particolarmente la legislazione sulla salvaguardia dell'ambiente, la protezione della fauna, il controllo sull'uso delle armi da caccia.
3. Al termine di ogni corso possono essere assegnati premi di frequenza agli agenti partecipanti.
Art. 47 - Commissione tecnica consultiva regionale per la caccia (C.T.C.R.C.)
1. Presso la Giunta regionale è istituita la C.T.C.R.C..
2. Essa è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
a) l'assessore regionale competente o da un suo delegato, che la presiede;
b) il presidente di ciascuna provincia o un consigliere provinciale da lui delegato;
c) il dirigente coordinatore del dipartimento regionale per le foreste e l'economia montana o da un suo delegato;
d) il dirigente coordinatore del settore sport e tempo libero o da un suo delegato;
e) un esperto in problemi faunistici della zona Alpi;
f) un rappresentante delle comunità montane comprese nella predetta zona, delegato dal presidente;
g) un esperto in zoologia;
h) un esperto in ornitologia;
i) un esperto in cinologia;
l) un esperto in problemi agro forestali;
m) un esperto per la zona faunistica lagunare e valliva;
n) sette rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute, di cui tre di quella maggiormente rappresentativa a livello regionale e gli altri quattro di altre associazioni da individuarsi secondo la consistenza delle stesse;
o) sette rappresentanti delle associazioni professionali agricole, di cui tre di quella maggiormente rappresentativa a livello regionale e gli altri quattro di altre associazioni, da individuarsi secondo la consistenza delle stesse;
p) sette rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche nazionali maggiormente rappresentative operanti nella regione;
q) un rappresentante degli agenti provinciali di vigilanza indicato dalla categoria.
3. Con il medesimo decreto si provvede alla nomina anche dei membri supplenti.
4. I componenti di cui alle lettere f), i), n), o) e p) sono designati dagli enti e associazioni interessati.
5. Le designazioni di cui al precedente comma devono pervenire al Presidente della Giunta regionale entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali il Presidente stesso provvede alle nomine tenendo conto delle designazioni pervenute.
6. I componenti di cui alle lettere e), g), h), l) e m), sono designati dal Consiglio regionale, su indicazione di istituti scientifici e universitari.
7. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Regione designato dal Presidente della Giunta regionale.
8. I membri della commissione durano in carica sino all'avvenuto rinnovo del Consiglio regionale; i componenti possono essere riconfermati.
9. La commissione è convocata dal suo presidente ed è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, dopo un'ora, con qualsiasi numero di presenti.
10. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti validi e, in caso di parità, decide il voto del presidente.
11. Ai componenti la commissione che non appartengano agli organi istituzionali della Regione o non siano dipendenti della stessa, sono corrisposti, con decreto del Presidente della Giunta regionale, una indennità di presenza per ciascuna giornata di partecipazione alle relative sedute e il rimborso delle spese di viaggio nella misura di cui all'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40 e successive modificazioni.
Art. 48 - Commissione tecnica consultiva provinciale per la caccia (C.T.C.P.C.)
1. Presso ogni provincia è istituita una C.T.C.P.C..
2. Essa è costituita con provvedimento del presidente della giunta provinciale ed è composta da:
a) il presidente della giunta provinciale o un consigliere provinciale da lui delegato, che la presiede;
b) il dirigente dell'ispettorato regionale dell'agricoltura o da un suo delegato;
c) il dirigente del servizio forestale regionale competente per territorio o da un suo delegato;
d) un esperto in zoologia;
e) un esperto in ornitologia;
f) un esperto in cinologia;
g) un esperto in problemi agro-forestali;
h) sette rappresentanti delle organizzazioni venatorie riconosciute, di cui tre di quella maggiormente rappresentativa a livello provinciale e gli altri quattro di altre organizzazioni operanti nella provincia, da individuarsi secondo la consistenza delle stesse;
i) sette rappresentanti delle associazioni professionali agricole di cui tre di quella maggiormente rappresentativa a livello provinciale e gli altri quattro di altre associazioni operanti nella provincia, da individuarsi secondo la consistenza delle stesse;
l) sette rappresentanti delle associazioni naturalistiche e protezionistiche riconosciute maggiormente rappresentative operanti nella provincia;
m) un rappresentante degli agenti provinciali di vigilanza indicato dalla categoria.
Con il medesimo decreto si provvede alla nomina anche dei membri supplenti.
3. Qualora nell'ambito provinciale siano comprese una o più comunità montane, la commissione è integrata da un rappresentante delle comunità medesime, da queste designato.
4. Per le province con territori compresi nella zona faunistica delle Alpi, la commissione è inoltre integrata da un esperto in problemi faunistici della zona stessa.
5. Per le province di Venezia, Padova e Rovigo sono infine aggiunti un esperto per la zona faunistica lagunare e valliva e un vallicoltore.
6. I componenti di cui alle lettere d), e) e g) e gli esperti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo sono designati dal consiglio provinciale.
7. I componenti di cui alle lettere f), h), i) e l) sono designati dalle associazioni interessate, con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 47 intendendosi sostituito il presidente della giunta provinciale a quello della Giunta regionale.
8. I membri della commissione durano in carica sino all'avvenuto rinnovo del consiglio provinciale; i componenti possono essere riconfermati.
9. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della provincia designato dal presidente della giunta provinciale.
10. La commissione è convocata dal suo presidente ed è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento della metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, dopo un'ora, con qualsiasi numero di presenti.
11. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei voti validi e, in caso di parità, decide il voto del presidente.
12. Ai componenti la commissione e al segretario sono corrisposti, con decreto del presidente della giunta provinciale i compensi e il rimborso delle spese di viaggio previsti dalla legge regionale 6 agosto 1987, n. 38 .
Art. 49 - Aziende faunistico-venatorie
1. La giunta provinciale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina e la C.T.C.P.C. può autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie nel territorio di competenza su terreni che presentino strutture e ambienti adeguati e siano di rilevante interesse naturalistico faunistico.
2. L'estensione delle aziende faunistico-venatorie individuali e consorziali non può essere inferiore a 300 ettari né superiore a 2.000 ettari per quelle istituite in zona Alpi e 1.000 ettari per quelle istituite nel restante territorio. L'atto di concessione può essere accordato anche quando l'entità territoriale da vincolare differisca dal venti per cento rispetto all'ettaraggio minimo e massimo previsto.
3. La concessione delle aziende faunistico-venatorie, escluse quelle ricadenti nella zona lagunare e valliva, non possono essere accordate quanto la distanza media tra i loro confini sia inferiore a 500 metri e non siano ad altrettanta distanza da zone adibite a parco, a riserve naturali, oasi naturale di protezione, zona di rifugio, ripopolamento e produzione, aree di cui al precedente articolo 37 lettera a). Sono fatte salve le aziende faunistico-venatorie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, a meno della rinuncia alla concessione di azienda faunistico-venatoria da parte del concessionario stesso.
4. La costituzione delle zone protette di cui sopra, successiva all'atto di concessione delle aziende faunistico-venatorie, non dà luogo a provvedimenti di revoca, fino alla scadenza della concessione stessa.
5. Nella zona lagunare e valliva non sono ammessi consorzi fra aziende faunistico-venatorie per entità territoriali superiori a duemila ettari.
6. Sull'intero territorio regionale l'affitto delle aziende faunistico-venatorie non è ammesso, pena la decadenza immediata delle concessioni relative.
7. Quando i confini delle aziende faunistico-venatorie di terraferma sono a contatto con corsi o specchi d'acque, la caccia è vietata fino alla distanza di 50 metri dal confine perimetrale delle medesime.
8. La vigilanza nelle aziende faunistico-venatorie è svolta, a tempo pieno, da almeno una guardia giurata, assunta e retribuita dal concessionario nominata ai sensi degli articoli 133 e seguenti del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza. Nell'ambito delle aziende, oltre alla vigilanza, dette guardie disimpegnano anche altri servizi in conformità delle particolari esigenze della selvaggina in esse allevata e della sua tutela.
9. Le aziende faunistico-venatorie hanno per scopo il mantenimento, l'organizzazione e il miglioramento degli ambienti naturali, anche ai fini dell'incremento della fauna selvatica.
10. Nelle province in cui i limiti di cui al precedente articolo 3, comma 3, lettera b), in base alle richieste presentate, in via di superamento, viene data la preferenza a quelle relative a zone che presentino condizioni e ambiente più favorevoli alla migliore utilizzazione faunistica e venatoria.
11. La giunta provinciale coordina e approva i piani annuali di ripopolamento e di abbattimento della selvaggina stanziale secondo le modalità previste dal piano venatorio regionale e comunque compatibili con le finalità naturalistiche e faunistiche e indica i criteri di gestione faunistica delle aziende medesime.
12. L'istituzione di aziende faunistico-venatorie è soggetta a tassa annuale di concessione regionale commisurata alla superficie. Nelle aziende faunistico-venatorie di collina e di pianura, va detratto dal computo della superficie il territorio costituito in zona di rifugio di estensione non superiore a un terzo dell'intera concessione, se denunciato alla provincia e da questa controllato entro il 10 gennaio di ogni anno e non modificabile da tale data in avanti, segnalato con tabelle nei modi di cui all'articolo 36 recante la scritta "Articolo 49 - legge regionale n. 31 - Divieto di caccia" permanendo al concessionario l'obbligo della vigilanza e il mantenimento degli apprestamenti più idonei per facilitare la sosta e la riproduzione della selvaggina.
Art. 50 - Norme sulla concessione delle aziende faunistico venatorie
1. La concessione all'impianto e gestione delle aziende faunistico-venatorie è accordata per un periodo non inferiore a tre e non superiore a sei anni ed è rinnovabile.
2. La relativa domanda deve essere presentata al presidente della giunta provinciale, corredata dei seguenti documenti:
a) carta topografica in triplice esemplare della zona che si intende costituire in azienda faunistico-venatoria con i numeri catastali dei terreni interessati e un elenco dei loro proprietari o possessori e la relativa estensione;
b) atto o atti comprovanti i titoli di proprietà o di possesso dei terreni interessati; tali atti possono essere sostituiti da atto notorio;
c) progetto di impianto e di funzionamento dell'azienda dal punto di vista tecnico ed economico.
3. La domanda di rinnovazione deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza, senza necessità del corredo della documentazione indicata al precedente comma, qualora il concessionario dichiari, sotto la propria responsabilità, che nessuna modificazione si è verificata nello stato di fatto dell'azienda.
4. I provvedimenti di concessione e di rinnovazione devono essere emessi entro sei mesi dalla presentazione delle rispettive domande.
5. Nel caso di richiesta di rinnovazione, trascorso il predetto termine, qualora il concessionario abbia interposto in termini, avverso il mancato rinnovo, ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 61 della presente legge o ricorso giurisdizionale, qualsiasi attività venatoria è vietata a chiunque sul territorio in contestazione, sino alla definitiva decisione del ricorso stesso.
6. Nel frattempo devono essere mantenute le tabelle perimetrali di cui al successivo comma 9 del presente articolo.
7. Nei provvedimenti di concessione o di rinnovo, devono essere indicati, oltre al nominativo del concessionario, la durata della concessione o rinnovo, il divieto di subconcessione, la superficie della zona interessata, gli estremi necessari per l'identificazione di essa, nonché gli obblighi relativi al ripopolamento e al numero degli agenti di vigilanza e all'entità delle tasse e soprattasse ettariali da corrispondere.
8. Il numero e le specie dei capi di selvaggina da immettere, avuto riguardo alla dotazione ambientale del territorio interessato e alla sua estensione, è stabilito sentito il parere di una commissione scelta tra i membri della C.T.C.P.C. di cui all'articolo 48 integrata da un rappresentante dell'associazione venatoria maggiormente rappresentativa a livello provinciale e da un rappresentante dei concessionari di aziende faunistico-venatorie della regione.
9. Il territorio costituito in azienda faunistico-venatoria deve essere circondato da tabelle, ai sensi dell'articolo 36 della presente legge recanti la scritta "Azienda faunistico-venatoria - articolo 50 - legge regionale n. 31".
10. Nelle aziende faunistico-venatorie la caccia è consentita esclusivamente al concessionario, o a chi sia dal medesimo autorizzato, nonché ai proprietari, ai possessori e ai conduttori dei terreni in esse compresi, previo pagamento della quota annua stabilita dal concessionario.
11. Ai cacciatori ammessi a praticare la caccia nelle aziende faunistico-venatorie, deve essere rilasciato un foglio di autorizzazione prima di ogni uscita, usufruendo di blocchi numerati madre e figlia, sul quale, a fine battuta, a cura del concessionario del territorio riservato o di un suo delegato, dovranno essere segnati numero e specie dei capi di selvaggina stanziale abbattuti e in possesso di ciascun cacciatore, da valere come attestazione della legittima provenienza della selvaggina medesima.
Art. 51 - Inclusione coattiva di terreni in aziende faunistico-venatorie
1. Ove per accertare ragioni tecniche e ambientali o per una più consona perimetrazione sia necessario comprendere nelle aziende faunistico-venatorie terreni per i quali non sia stato dato il preventivo consenso, purchè la loro entità non superi il decimo della intera area da vincolare, l'inclusione può essere disposta coattivamente.
2. Il provvedimento relativo è emanato, sentita la C.T.C.R.C., dalla Giunta regionale.
3. Nei terreni inclusi coattivamente è vietata a chiunque ogni forma di caccia, fatta eccezione per quanto previsto all'articolo 14. Detti terreni devono essere segnalati, a cura e spese del concessionario, con cartelli recanti la scritta: "Divieto di caccia - articolo 51 - legge regionale n. 31", nei modi previsti dall'articolo 36.
Art. 52 - Aziende faunistico-venatorie consorziali
1. Fermi i limiti di cui all'articolo 49, comma 2, più proprietari, possessori o conduttori, col consenso dei predetti, possono unirsi in consorzio per ottenere la concessione di azienda faunistico-venatoria, anche se i rispettivi fondi, considerati separatamente, non raggiungono l'estensione di 300 ettari.
2. In tal caso alla domanda di concessione devono essere uniti, in aggiunta a quelli di cui all'articolo 50, i seguenti documenti:
a) atto o atti da cui risulti il consenso dei proprietari, possessori e conduttori che entrano a far parte del consorzio con le indicazioni necessarie a identificare i terreni stessi, tra le quali la estensione e il numero catastale. La firma in calce a tali atti deve essere autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni. Il consenso ha effetto e vincola chi ha sottoscritto e i suoi aventi causa per tutta la durata della concessione;
b) regolamento di esercizio dell'azienda faunistico-venatoria. In tale regolamento, oltre alle modalità dell'esercizio dell'azienda faunistico-venatoria e ai diritti dei consorziati, deve essere contenuta la nomina di un direttore, determinandosi i poteri a esso assegnati e le norme per la sua sostituzione.
3. Nel provvedimento di concessione il direttore dell'azienda è designato a ogni effetto di legge come concessionario; la sua eventuale sostituzione va comunicata al presidente della giunta provinciale per la ratifica e l'annotazione in margine al provvedimento di concessione.
Art. 53 - Revoca della concessione di azienda faunistico-venatoria
1. La concessione di impianto e gestione di azienda faunistico-venatoria è revocabile su deliberazione della giunta provinciale, quando dal concessionario non siano osservate le disposizioni di legge e quelle del provvedimento di concessione.
2. In luogo del provvedimento di revoca della concessione, il presidente della provincia, avuto riguardo alle circostanze di fatto, può comminare al concessionario la sanzione amministrativa del pagamento alla tesoreria della Regione di una somma pari alla tassa di concessione nei seguenti casi:
a) quando in parte manchino o non siano mantenute, come è prescritto dall'articolo 36 le tabelle perimetrali;
b) quando il concessionario si renda responsabile di non grave trascuranza nella manutenzione dell'azienda in concessione;
c) quando per il difetto di organizzazione del consorzio sia irregolare il funzionamento dell'azienda faunistica.
3. Qualora il pagamento della somma non sia effettuato nel termine stabilito è disposta la revoca.
4. In caso di revoca, la provincia ha diritto di prelevare dall'azienda faunistico-venatoria, a scopo di ripopolamento di altre località, la selvaggina catturabile. Questa disposizione si applica anche nel caso di rinuncia della concessione.
Art. 54 - Aziende faunistico-venatorie comprese nella zona lagunare e valliva
1. Nelle aziende faunistico-venatorie comprese nella zona lagunare e valliva, ove di norma si esercita anche la piscicoltura, almeno un terzo del loro territorio complessivo deve essere costituito in oasi di rifugio per la selvaggina, ove è vietata ogni forma di caccia.
2. Il territorio costituito in oasi non è soggetto al pagamento delle tasse e sopratasse ettariali, purchè segnalato con tabelle esenti da tasse, nei modi di cui all'articolo 36 permanendo al concessionario l'obbligo di predisporre in esso e mantenere gli apprestamenti più idonei, naturali e artificiali, per facilitare la sosta e la riproduzione dell'avifauna acquatica.
3. Le sopraddette aziende faunistico-venatorie possono essere contigue tra loro, ma a distanza non inferiore a cinquecento metri dai territori protetti di cui all'articolo 24 della presente legge.
4. Nelle zone di rispetto comprese tra le perimetrazioni dei suddetti particolari territori protetti e le aziende faunistico-venatorie, la caccia è vietata a chiunque, slavo quanto disposto dall'articolo 7 del regolamento regionale 29 settembre 1978, n. 14 .
5. Nei territori adibiti ad azienda faunistico-venatoria, ove esistono i canali demaniali indicati nell'apposito regolamento regionale, i confini delle predette aziende devono essere posti a una distanza minima di metri 250 dagli argini dei canali medesimi.
Art. 55 - Aziende faunistico-venatorie nella zona faunistica delle Alpi
1. Le aziende faunistico-venatorie della zona faunistica delle Alpi, individuali o consorziali, in riferimento a tempi, modi di caccia, ai capi di selvaggina tipica costituita da mammiferi e da tetraonidi abbattibili per giornata e per stagione, sono assoggettate alle norme stabilite nei piani di abbattimento approvati dalla giunta provinciale ai sensi dell'articolo 49, comma 11.
Art. 56 - Aziende agro-venatorie
1. Le aziende agro-venatorie hanno come scopo il prelievo di selvaggina a fini venatori, allevata o meno nelle aziende medesime, con esclusione di ungulati e tetraonidi, al fine di assicurare un reddito agricolo integrativo; tali aziende devono essere situate in territorio di scarso rilievo faunistico e avere dimensioni da un minimo di ettari 10 a un massino di ettari 300.
2. La giunta provinciale, sentita la C.T.C.P.C., può rilasciare la concessione per l'istituzione di aziende agro-venatorie ad agricoltori proprietari o possessori o conduttori dei fondi interessati, singoli o consorziati anche con associazioni venatorie.
3. Nelle aziende agro-vanatorie il presidente della giunta provinciale può autorizzare l'allenamento e l'addestramento dei cani da caccia, anche con facoltà di sparo su selvaggina proveniente da allevamento.
4. Le modalità di esercizio della caccia e dell'attività di allenamento e addestramento dei cani nelle aziende agro-venatorie sono definite da apposito regolamento; fino all'approvazione dello stesso, dette modalità sono stabilite dalla Giunta regionale, sentita la C.T.C.R.C., in sede di emanazione del calendario venatorio.
5. Il territorio costituito in azienda agro-venatoria dev'essere circondato da tabelle ai sensi dell'articolo 36 della presente legge, recanti la scritta "Azienda agro-venatoria - articolo 56 - legge regionale n. 31".
Art. 57 - Conferma delle oasi di protezione istituite ai sensi dell'articolo 28 della legge 2 agosto 1967, n. 799 e delle località vietate alla caccia a norma dell'articolo 23 del rd 5 giugno, n. 1016 e successive modificazioni.
1. Restano ferme, salvo revoca motivata, le oasi di protezione e di rifugio istituite ai sensi dell'articolo 28 della legge 2 agosto 1967, n. 799 e le località vietate alla caccia a norma dell'articolo 23 del rd 5 giugno 1939, n. 1016 e successive modificazioni; queste ultime sono soggette alla medesima disciplina prevista per le località identificate ai sensi dell'articolo 24.
2. Restando altresì confermate le oasi naturali di protezione della fauna e della flora istituite ai sensi della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 .
Art. 58 - Tasse di concessione regionale in materia di caccia
1. Sono soggetti al pagamento delle tasse sulle concessioni regionali, nella misura e con le modalità indicate nella legge regionale 8 maggio 1980, n. 50 e successive modificazioni:
- il rilascio e il rinnovo annuale dell'abilitazione all'esercizio venatorio. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno;
- il rilascio e il rinnovo annuale delle autorizzazioni all'impianto di appostamento fisso di cui all'articolo 20, comma 2, lettere a) e b);
- l'istituzione di aziende faunistico-venatorie; la tassa annuale per ettaro è ridotta di un quinto per le aziende situate nell'ambito della zona faunistica delle Alpi;
- l'istituzione di centri privati per la produzione della selvaggina delle specie oggetto di caccia allo stato naturale.
2. Il pagamento della tassa di concessione regionale deve essere effettuato su conto corrente postale intestato alla tesoreria della Regione del Veneto.
Art. 59 - Spese per l'istruttoria dei provvedimenti amministrativi della presente legge
1. Le spese per l'istruttoria dei provvedimenti amministrativi di carattere non generale previsti dalla presente legge sono a carico di chi ne richiede l'emissione e devono essere rimborsate alla Regione o alla provincia, secondo le rispettive competenze, prima della consegna all'interessato dei provvedimenti stessi.
2. La Giunta regionale e le giunte provinciali stabiliscono, entro il 30 novembre di ogni anno, l'ammontare delle somme da rimborsare ai sensi del precedente comma.
Art. 60 - Corresponsione alle province di somme per l'esercizio delle funzioni delegate
1. La Giunta regionale è autorizzata a corrispondere somme per l'importo fino all'80 per cento dei proventi delle tasse sulle concessioni regionali inerenti alla caccia riscossi in ciascuna provincia a favore delle medesime, per l'esercizio delle funzioni delegate e in particolare per le seguenti attività:
a) vigilanza venatoria;
b) ripopolamento di selvaggina;
c) organizzazione generale del settore venatorio e spese per attività e iniziative nel medesimo settore previste dalla presente legge.
2. Sulle somme da devolvere a ciascuna provincia, al 31 luglio di ogni anno è effettuato un acconto nella misura di metà dei proventi effettivamente riscossi dalla Regione alla stessa data.
3. Il saldo definitivo è effettuato entro il 31 marzo dell'anno successivo.
4. Le somme da introitare dalla provincia ai sensi del precedente comma sono versate in un conto corrente vincolato presso la tesoreria della provincia e non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli sopra indicati.
5. La provincia, entro il 31 gennaio di ciascun anno, è tenuta a presentare alla Giunta regionale il rendiconto delle spese effettuate con i fondi introitati ai sensi del presente articolo.
Art. 61 - Ricorsi amministrativi
1. Avverso i provvedimenti delle province in materia venatoria, salvo quelli relativi all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammesso ricorso gerarchico improprio alla Giunta regionale, entro i termini e con le modalità di cui al dpr 24 novembre 1971, n. 1199.
2. La Giunta regionale decide in merito con propria deliberazione.
Art. 62 - Norma finanziaria
1. Le somme da riscuotere a titolo di tasse di concessione regionale in materia venatoria sono iscritte nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale a decorrere dall'esercizio finanziario.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1990 sono istituiti appositi capitoli di spesa per le iniziative di cui agli articoli 1, 3, 13, 19, 46 e 47 e per la corresponsione alle province delle somme per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di caccia di cui all'articolo 60.
Art. 63 - Abrogazione e cessazione di efficacia di norme incompatibili con la presente legge
1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le leggi regionali 14 luglio 1978, n. 30 e 31 maggio 1980, n. 79.
2. Mantengono la loro efficacia le norme, che non contrastano con la presente legge, dettate con i regolamenti regionali:
- 12 agosto 1978, n. 10;
- 12 agosto 1978, n. 11;
- 12 agosto 1978, n. 12;
- 29 settembre 1978, n. 13;
- 29 settembre 1978, n. 14;
- 15 dicembre 1983, n. 5;
- 24 gennaio 1984, n. 6.
Art. 64 - Norma transitoria
1. La Giunta regionale, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la C.T.C.R.C., emana, ai sensi dell'articolo 11, il calendario venatorio valido per la stagione 1989/1990.
2. Le autorizzazioni degli impianti di cattura a scopo amatoriale e di richiamo in essere all'entrata in vigore della presente legge decadono comunque entro il 10 dicembre 1989.
Art. 65 - Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.



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