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Legge regionale 14 settembre 1989, n. 32 (BUR n. 53/1989)

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989

Legge regionale 14 settembre 1989, n. 32 (BUR n. 53/1989)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 1989.

Art. 1 - (Rifinanziamenti).

1. La tabella A allegata alla legge regionale 27 gennaio 1989, n. 4 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione”, relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata e integrata per effetto delle variazioni indicate nella tabella allegata alla presente legge. ( 1)

Art. 2 - (Settore primario).

1. Gli interventi di cui all’ art. 50 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 “Legge generale per gli interventi nel settore primario” possono essere concessi anche ad enti e organismi associativi operanti nel settore della pesca. ( 2)

Art. 3 - (Piani agro-ambientali nelle zone montane).

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, a favore della Comunità montana del Comelico e dell’Alpago, finanziamenti per complessive lire 600 milioni per l’avvio dei Piani agro-ambientali delle Comunità montane del Comelico, Centro Cadore, Valle del Boite e dell’Alpago (capitolo 13615).
2. L’erogazione dei fondi di cui al presente articolo è disposta in applicazione della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 e successive modificazioni.

Art. 4 - (Zootecnia nelle aree montane).

omissis ( 3)

Art. 5 - (Valorizzazione della foraggicoltura in montagna).

omissis ( 4)

Art. 6 - (Altri interventi straordinari nelle zone montane).

1. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 , la Giunta regionale è autorizzata a effettuare i seguenti interventi straordinari in favore delle zone montane per complessive lire 2.190 milioni:
omissis ( 5)
2. In ordine alle procedure relative all’attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, si applica l’ art. 4 della medesima legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 .

Art. 7 - (Acquedotti di sollevamento).

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 300 milioni al Comune di S. Zeno di Montagna nelle spese per il sollevamento dell’acqua dall’acquedotto.
2. La relativa spesa trova copertura nello stanziamento già iscritto al capitolo 14010 del bilancio di previsione per l’anno 1989 e sarà erogata con le modalità previste dalla legge regionale 6 novembre 1984, n. 55 .

Art. 8 - (Energia).

omissis ( 6)

Art. 9 – (Botteghe artigiane nei centri storici).

omissis ( 7)

Art. 10 - (Interventi nel settore dell’ecologia).

1. Al secondo comma dell’art. 5 della legge regionale 22 maggio 1984, n. 22 l’espressione:
omissis ( 8)

Art. 11 - (Viabilità del Passo S. Boldo).

omissis ( 9)

Art. 12 - (Indennità componenti commissioni elenco collaudatori).

1. L’indennità spettante ai componenti della commissione per la formazione dell’elenco regionale dei collaudatori, prevista dall’ art. 6 della legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 , è determinata nella medesima misura stabilita dall’ art. 34 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 per i componenti della Commissione tecnica regionale. ( 10)
2. omissis ( 11)

Art. 13 - (Lavori pubblici).

1. Nell’ambito delle finalità stabilite dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 “ Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale ”, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 300 milioni al Comune di Gallio per concorrere alla realizzazione di un ponte in località “Val Ghiaia” e a concedere un contributo di lire 300 milioni al Comune di Velo d' Astico per concorrere alla realizzazione del ponte “Schiri” (capitolo 45216).
2. In ordine agli interventi di cui al comma 1, si applicano le modalità e le procedure stabilite dalla medesima legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 . ( 12)

Art. 14 - (Redazione di strumenti urbanistici).

1. Il termine di cui all’art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 5 è prorogato al 31 gennaio 1990. ( 13)
2. Entro tale data, i Comuni assegnatari di contributi ai sensi delle leggi regionali 5 settembre 1984, n. 48 - art. 12, 2 aprile 1985, n. 30 - art. 15, 28 gennaio 1986, n. 5 - artt. 6 e 7, debbono adottare lo strumento urbanistico per cui è stato concesso il finanziamento a pena di decadenza del contributo stesso con l’obbligo di restituzione della parte erogata.

Art. 15 - (Cooperazione con finalità socio-assistenziali).

omissis ( 14)

Art. 16 - (Servizi di trasporto soggetti disabili).

1. In attuazione degli indirizzi del Piano sociale regionale, approvato con legge regionale 20 luglio 1989, n. 21 , la Giunta regionale realizza interventi per l’istituzione di omogenei servizi di trasporto di persone disabili gestiti da enti o istituti pubblici e privati.
2. Con deliberazione della Giunta medesima, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi, i criteri, le procedure, le modalità degli interventi e individuati la tipologia dei mezzi da adottare, i soggetti attuatori dei servizi e i bacini di utenza.
3. omissis ( 15)

Art. 17 - (Strutture educative e assistenziali per minori).

1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi necessari e urgenti alle strutture educative e assistenziali per minori, con particolare riferimento all’adeguamento alle norme antincendio previste dal d.m. 18 dicembre 1975, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per una spesa complessiva di lire 1.500 milioni (capitolo 61436).
2. In ordine alla procedura per la concessione dei contributi di cui al comma 1, si applica l’ art. 3 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8 fissando al 31 ottobre 1989 il termine per la presentazione delle domande. ( 16)

Art. 18 - (Strutture per anziani).

1. La Giunta regionale è autorizzata a concorrere alla realizzazione del Centro sociale per anziani di Mirano assicurando un finanziamento non superiore a lire 250 milioni (capitolo 61422).
2. In ordine alle procedure di erogazione del contributo, si applica la normativa regionale in materia di opere pubbliche di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 . ( 17)

Art. 19 - (Fondi sostitutivi della soppressa imposta di soggiorno).

omissis ( 18)

Art. 20 - (Bollettari di riscossione).

omissis ( 19)

Art. 21 - (Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, si provvede con la legge regionale “ Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1989 ” ai sensi dell’ art. 32/bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 . ( 20)

Art. 22 - (Dichiarazione d' urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Si omette la tabella.
( 2) L’articolo 50 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 è stato abrogato dall’art. 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 con la decorrenza ivi prevista.
( 3) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 4) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre l’articolo 51 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 è stato abrogato dall’art. 1, comma 1, della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 con la decorrenza ivi prevista.
( 5) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 6) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 7) Articolo abrogato da art. 9, comma 1, legge regionale 22 giugno 1993, n. 18
( 8) La legge regionale 22 maggio 1984, n. 22 è stata abrogata dall’art. 6 della legge regionale 4 aprile 1997, n. 8 a sua volta abrogata dall'art. 61 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 3 che ha ridisciplinato la materia.
( 9) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti riferita alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 che è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 10) La legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 è stata abrogata dall'articolo 74, comma 1 lettera a) della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 con la decorrenza ivi prevista; La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 11) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 12) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata all'articolo 74, comma 1 lettera a) della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 con la decorrenza ivi prevista; La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 13) Termine prorogato al 31 ottobre 1993 dall'art. 24 della legge regionale 27 gennaio 1993, n. 8 .
( 14) Articolo abrogato da art. 21 legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 per effetto della abrogazione della legge regionale 19 marzo 1987, n. 20 .
( 15) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
( 16) L'art. 3 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8 ha introdotto l'art. 15 bis nella legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 .
( 17) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'articolo 74, comma 1 lettera a) della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 con la decorrenza ivi prevista.
( 18) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre le Aziende di promozione turistica di cui alla legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 sono state successivamente disciplinate dalla legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 che ha abrogato la legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 ; la legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 è stata a sua volta abrogata della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia.
( 19) Articolo abrogato da art. 62 comma 1 legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 dal 1 gennaio 2002.
( 20) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.


SOMMARIO
Legge regionale 14 settembre 1989, n. 32 (BUR n. 53/1989)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 1989

Art. 1 - (Rifinanziamenti).

1. La tabella A allegata alla legge regionale 27 gennaio 1989, n. 4 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione”, relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata e integrata per effetto delle variazioni indicate nella tabella allegata alla presente legge. ( 1)

Art. 2 - (Settore primario).

1. Gli interventi di cui all’ articolo 50 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 “Legge generale per gli interventi nel settore primario” possono essere concessi anche ad enti e organismi associativi operanti nel settore della pesca.

Art. 3 - (Piani agro-ambientali nelle zone montane).

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, a favore della Comunità montana del Comelico e dell’Alpago, finanziamenti per complessive lire 600 milioni per l’avvio dei Piani agro-ambientali delle Comunità montane del Comelico, Centro Cadore, Valle del Boite e dell’Alpago (capitolo 13615).
2. L’erogazione dei fondi di cui al presente articolo è disposta in applicazione della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 e successive modificazioni.

Art. 4 - (Zootecnia nelle aree montane).

1. La spesa ammissibile per le iniziative previste dall’ articolo 1, lett. B), della legge regionale 7 maggio 1976, n. 14 “ Legge programma per lo sviluppo della zootecnia ” è elevata, per le zone montane, a lire 200 milioni e il contributo concedibile può essere accordato fino a un massimo dell’80%.

Art. 5 - (Valorizzazione della foraggicoltura in montagna).

1. Per favorire l’aumento e il più razionale utilizzo delle risorse foraggiere nelle aree montane, i contributi di cui all’ articolo 51 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88 e all’art. 4, lettera c), della legge 8 novembre 1984, n. 752, possono essere altresì concessi ad agricoltori singoli e associati in conto capitale nella misura massima del 60% della spesa ammissibile per l’acquisto di macchine e attrezzature, anche a carattere innovativo.

Art. 6 - (Altri interventi straordinari nelle zone montane).

1. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 , la Giunta regionale è autorizzata a effettuare i seguenti interventi straordinari in favore delle zone montane per complessive lire 2.190 milioni:
a) contributo di lire 300 milioni al Comune di Cencenighe per la costruzione della sede staccata dell’Istituto d' Arte di Cortina d' Ampezzo (capitolo 71620);
b) contributo di lire 300 milioni al Comune di Zoldo Alto per la realizzazione di un convitto per i figli degli emigranti (capitolo 61620);
c) contributo di lire 200 milioni al Comune di Feltre per l’ammodernamento del macello pubblico (capitolo 50624);
d) contributo di lire 250 milioni alla Comunità montana dell’Alpago per il completamento della casa di riposo (capitolo 61630);
e) contributo di lire 750 milioni al Comune di Cortina d' Ampezzo per lavori di straordinaria manutenzione e ammodernamento del palazzo del ghiaccio (capitolo 73630);
f) contributo di lire 40 milioni al Comune di Tambre per lavori di riattamento della pista per slittino (capitolo 73640);
g) contributo di lire 350 milioni alle Comunità montane Alto Astico e Posina per la realizzazione della rete di sostituzione del gas metano (capitolo 22620).
2. In ordine alle procedure relative all’attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, si applica l’ articolo 4 della medesima legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 .

Art. 7 - (Acquedotti di sollevamento).

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 300 milioni al Comune di S. Zeno di Montagna nelle spese per il sollevamento dell’acqua dall’acquedotto.
2. La relativa spesa trova copertura nello stanziamento già iscritto al capitolo 14010 del bilancio di previsione per l’anno 1989 e sarà erogata con le modalità previste dalla legge regionale 6 novembre 1984, n. 55 .

Art. 8 - (Energia).

1. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 22101, 22103, 22107, 22109 dello stato di previsione della spesa possono essere utilizzati anche per il finanziamento di interventi di risparmio energetico nei settori dell’edilizia, dell’industria e dell’agricoltura le cui istanze siano state presentate nel corso di precedenti esercizi, purchè sia accertata la rispondenza degli interventi stessi ai requisiti prescritti dalla legge 29 maggio 1982, n. 308.

Art. 9 - (Botteghe artigiane nei centri storici).

1. Il comma 2 dell' art. 2 della legge regionale 2 agosto 1988, n. 36 , è così sostituito: " “Le domande per l' ammissione ai benefici di cui al comma 1 riguardano acquisti effettuati o restauri ultimati dopo l' 1 novembre dell' anno precedente. Le domande devono essere presentate entro il 31 ottobre di ogni anno.".

Art. 10 - (Interventi nel settore dell’ecologia).

1. Al secondo comma dell’art. 5 della legge regionale 22 maggio 1984, n. 22 l’espressione:
" I contributi di cui alle lettere a) e b) sono concessi a favore dei comuni e delle comunità montane e loro consorzi; i contributi di cui alla lettera c) sono concessi a favore di enti pubblici locali e/ o di imprese industriali o artigianali."
è sostituita con:
" I contributi di cui alla lettera a) sono concessi a favore dei comuni, delle comunità montane e loro consorzi e degli enti responsabili di bacino di cui all' art. 11 del provvedimento del Consiglio regionale n. 785 del 28 ottobre 1988 - Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; - ove istituiti; i contributi di cui alle lettere b) e c) sono concessi a favore di enti pubblici locali e/ o di imprese anche in forma consorziata o associata.".

Art. 11 - (Viabilità del Passo S. Boldo).

1. Per la realizzazione di opere di protezione della viabilità del passo S. Boldo è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi, di cui lire 2 miliardi per l’anno 1989 e lire 2 miliardi per l’anno 1990, da effettuare con le modalità e le procedure previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 (cap. 45254).

Art. 12 - (Indennità componenti commissioni elenco collaudatori).

1. L’indennità spettante ai componenti della commissione per la formazione dell’elenco regionale dei collaudatori, prevista dall’ articolo 6 della legge regionale 16 luglio 1976, n. 30 , è determinata nella medesima misura stabilita dall’ articolo 34 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 per i componenti della Commissione tecnica regionale.
2. Al maggiore onere presunto di lire 1 milione si provvede con i fondi stanziati al capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno 1989 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi successivi.

Art. 13 - (Lavori pubblici).

1. Nell’ambito delle finalità stabilite dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 “ Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale ”, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 300 milioni al Comune di Gallio per concorrere alla realizzazione di un ponte in località “Val Ghiaia” e a concedere un contributo di lire 300 milioni al Comune di Velo d' Astico per concorrere alla realizzazione del ponte “Schiri” (capitolo 45216).
2. In ordine agli interventi di cui al comma 1, si applicano le modalità e le procedure stabilite dalla medesima legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .

Art. 14 - (Redazione di strumenti urbanistici).

1. Il termine di cui all’art. 1 della legge regionale 26 gennaio 1988, n. 5 è prorogato al 31 gennaio 1990.
2. Entro tale data, i Comuni assegnatari di contributi ai sensi delle leggi regionali 5 settembre 1984, n. 48 - art. 12, 2 aprile 1985, n. 30 - art. 15, 28 gennaio 1986, n. 5 - artt. 6 e 7, debbono adottare lo strumento urbanistico per cui è stato concesso il finanziamento a pena di decadenza del contributo stesso con l’obbligo di restituzione della parte erogata.

Art. 15 - (Cooperazione con finalità socio-assistenziali).

1. Il secondo comma dell' art. 6 della legge regionale 19 marzo 1987, n. 20 è così modificato:
"L' onere relativo agli anni successivi farà carico allo stanziamento assegnato annulamente dalla legge di approvazione del bilancio al fondo regionale per i servizi sociali di cui al capitolo 61402 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.".

Art. 16 - (Servizi di trasporto soggetti disabili).

1. In attuazione degli indirizzi del Piano sociale regionale, approvato con legge regionale 20 luglio 1989, n. 21 , la Giunta regionale realizza interventi per l’istituzione di omogenei servizi di trasporto di persone disabili gestiti da enti o istituti pubblici e privati.
2. Con deliberazione della Giunta medesima, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi, i criteri, le procedure, le modalità degli interventi e individuati la tipologia dei mezzi da adottare, i soggetti attuatori dei servizi e i bacini di utenza.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 3.250 milioni, di cui lire 2.000 milioni già inclusi nello stanziamento iscritto al capitolo 45775 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1989, da utilizzare nel rispetto della destinazione ivi indicata, e lire 1.250 milioni da stanziare al capitolo 61434 del medesimo bilancio.

Art. 17 - (Strutture educative e assistenziali per minori).

1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi necessari e urgenti alle strutture educative e assistenziali per minori, con particolare riferimento all’adeguamento alle norme antincendio previste dal d.m. 18 dicembre 1975, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi per una spesa complessiva di lire 1.500 milioni (capitolo 61436).
2. In ordine alla procedura per la concessione dei contributi di cui al comma 1, si applica l’ articolo 3 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8 fissando al 31 ottobre 1989 il termine per la presentazione delle domande.

Art. 18 - (Strutture per anziani).

1. La Giunta regionale è autorizzata a concorrere alla realizzazione del Centro sociale per anziani di Mirano assicurando un finanziamento non superiore a lire 250 milioni (capitolo 61422).
2. In ordine alle procedure di erogazione del contributo, si applica la normativa regionale in materia di opere pubbliche di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .

Art. 19 - (Fondi sostitutivi della soppressa imposta di soggiorno).

1. Le somme assegnate alla Regione del Veneto ai sensi del secondo comma dell’art. 10 del d.l. 2 marzo 1989, n. 66 convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144 sono ripartite tra le Aziende di promozione turistica, di cui alla legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 , in relazione all’imposta di soggiorno riscossa da ciascuna azienda per l’anno 1988.

Art. 20 - (Bollettari di riscossione).

1. Al primo e terzo comma dell’ articolo 42 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificata dalla legge, dopo le parole “Presidente della Giunta” sono aggiunte le parole “o da un suo delegato”.

Art. 21 - (Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, si provvede con la legge regionale “ Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1989 ” ai sensi dell’ articolo 32bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .

Art. 22 - (Dichiarazione d' urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Si omette la tabella.


SOMMARIO