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Legge regionale 14 settembre 1989, n. 33 (BUR n. 53/1989)
Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989
Sommario
“Legge regionale 14 settembre 1989, n. 33 (BUR n. 53/1989) - Testo vigente”
S O M M A R I O
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1989
Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della
legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .
SOMMARIO
- Legge regionale 14 settembre 1989, n. 33 (BUR n. 53/1989) (Bilancio) (Abrogata)
- ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1989
Sommario
“Legge regionale 14 settembre 1989, n. 33 (BUR n. 53/1989) - Testo storico”
ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1989.
Art. 1
1. A norma dell'articolo 21 della
legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla
legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in conto residui, iscritti in via presenta nel bilancio di previsione per l'esercizio 1989, sono aggiornati negli ammontari singoli e complessivi indicati nell'allegata tabella A in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 1988.
Art. 2
1. Il saldo finanziario positivo presunto di lire 496.105.000.000 elevato a lire 551.571.933.500 con la
legge regionale 4 luglio 1989, n. 20 , applicato al bilancio di previsione per l'esercizio 1989, è accertato in lire 949.445.487.001.
2. La differenza di lire 397.873.553.501 è iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio 1989 per la copertura delle seguenti spese:
a) quanto a lire 180.560.989.525, per il trasferimento all'esercizio finanziario 1989 di spese finanziate da assegnazioni statali a destinazione vincolata a seguito del loro mancato impegno a norma di legge nell'esercizio 1988;
b) quanto a lire 120.752.228.564, per il finanziamento di quota parte di residui passivi di esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa di cui si prevede la reiscrizione a norma dell'articolo 83 della vigente legge regionale di contabilità e dell'articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 ;
c) quanto a lire 37.500.000.000, per il finanziamento di leggi regionali non approvate entro la fine dell'esercizio 1988 che, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della vigente legge regionale di contabilità, trovano riscontro di copertura nei fondi globali iscritti ai capitoli 80210, 80230 e 80 251 del bilancio 1988;
d) la restante quota di lire 59.060.335.412 è destinata alla copertura di spese non specificatamente individuate.
2. La differenza di lire 397.873.553.501 è iscritta nel bilancio di previsione per l'esercizio 1989 per la copertura delle seguenti spese:
a) quanto a lire 180.560.989.525, per il trasferimento all'esercizio finanziario 1989 di spese finanziate da assegnazioni statali a destinazione vincolata a seguito del loro mancato impegno a norma di legge nell'esercizio 1988;
b) quanto a lire 120.752.228.564, per il finanziamento di quota parte di residui passivi di esercizi precedenti caduti in perenzione amministrativa di cui si prevede la reiscrizione a norma dell'articolo 83 della vigente legge regionale di contabilità e dell'articolo 11 della legge regionale 24 febbraio 1987, n. 6 ;
c) quanto a lire 37.500.000.000, per il finanziamento di leggi regionali non approvate entro la fine dell'esercizio 1988 che, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della vigente legge regionale di contabilità, trovano riscontro di copertura nei fondi globali iscritti ai capitoli 80210, 80230 e 80 251 del bilancio 1988;
d) la restante quota di lire 59.060.335.412 è destinata alla copertura di spese non specificatamente individuate.
Art. 3
1. Allo stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1989, di cui alla tabella n. 1 annessa alla
legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5 , sono apportate le seguenti variazioni come da allegata tabella B:
Variazioni in aumento
Competenza L. 580.688.517.809
Cassa L. 749.508.428.349
Variazioni in diminuzione
Competenza L. 61.500.422.000
Cassa L. 95.057.923.405
Variazioni nette
Competenza L. 519.188.095.809
Cassa L. 654.450.504.944
Variazioni in aumento
Competenza L. 580.688.517.809
Cassa L. 749.508.428.349
Variazioni in diminuzione
Competenza L. 61.500.422.000
Cassa L. 95.057.923.405
Variazioni nette
Competenza L. 519.188.095.809
Cassa L. 654.450.504.944
Art. 4
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1989 di cui alla tabella n. 2 annessa alla
legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5 , sono apportate le seguenti variazioni come da allegata tabella C:
Variazioni in aumento
Competenza L. 578.353.863.809
Cassa L. 869.060.258.235
Variazioni in aumento
Competenza L. 96.665.768.000
Cassa L. 214.609.753.291
Variazioni nette
Competenza L. 481.688.095.809
Cassa L. 654.450.504.944
2. Resta determinata in lire 37.500.000.000 l'eccedenza della variazione netta dell'entrata rispetto a quella della spesa per effetto di quanto disposto alla lettera c) dell'articolo 2 della presente legge.
Variazioni in aumento
Competenza L. 578.353.863.809
Cassa L. 869.060.258.235
Variazioni in aumento
Competenza L. 96.665.768.000
Cassa L. 214.609.753.291
Variazioni nette
Competenza L. 481.688.095.809
Cassa L. 654.450.504.944
2. Resta determinata in lire 37.500.000.000 l'eccedenza della variazione netta dell'entrata rispetto a quella della spesa per effetto di quanto disposto alla lettera c) dell'articolo 2 della presente legge.
Art. 5
1. Gli importi iscritti nei fondi globali di cui all'articolo 9 della
legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5 , sono modificati per effetto delle seguenti variazioni:
Fondo globale per le spese correnti:
(cap. 80210 - tabella n. 3 allegata alla legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5 )
Fondo globale per le spese correnti:
(cap. 80210 - tabella n. 3 allegata alla legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5 )
Variazioni in aumento (in milioni di lire)
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1989
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1990
|
Partita n. 4 - Iniziative regionali per i campionati di calcio 1990
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400
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400
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Partita n. 5 - Concessione di un finanziamento straordinario al Consorzio acquedotto Basso Tagliamento
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407
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--
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Partita n. 7 - Studio per la fattibilità della realizzazione della linea ferroviaria Calalzo-Dobbiaco
|
500 |
--
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Variazioni in diminuzione (in milioni di lire)
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1989
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1990
|
Partita n. 1 - Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro
|
15.500
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--
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Partita n. 2 - Riordino degli interventi regionali a favore delle istituzioni di grande rilevanza operanti nei settori della cultura, delle attività artistiche e dello spettacolo
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5.370
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--
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Fondo globale spese d'investimento:
(cap. 80230 - tabella n. 4 allegata alla legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5 )
Variazioni in aumento (in milioni di lire)
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1989
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1990
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Partita n. 16 - Disciplina delle linee funiviarie e delle piste da sci. Neve programmata
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6.000
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6.000
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Partita n. 17 - Contributo per Biblioteca Archivio ebraico in Venezia
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100
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--
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Partita n. 18 - Completamento opere di industrializzazione nei territori di Canda e Villamarzana
|
300
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--
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Partita n. 19 - Acquisto case a Piovene Rocchette
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500
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--
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Partita n. 20 - Disciplina delle procedure di programmazione: interventi pilota dei progetti del Prs
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3.000
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--
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Partita n. 21 - Interventi per l'incentivazione turistico-ricettiva nelle zone interessate al fenomeno di eutrofizzazione delle aree costiere
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5.000
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--
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Variazioni in diminuzione (in milioni di lire)
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1989
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1990
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Partita n. 1 - Interventi per l'avvio e la prima realizzazione dei progetti prioritari del Prs
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15.000
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--
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Partita n. 12 - Riordino degli interventi regionali in materia di protezione civile
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1.420 |
--
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Partita n. 2 - Intervento per l'adeguamento strutturale delle sale cinematografiche e teatrali
|
800
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Art. 6
1. L'assunzione di mutui autorizzata dall'art. 12 della
legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5 , è elevata di lire 25 miliardi.
2. E' conseguentemente elevato di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, l'onere presunto di ammortamento di cui all'art. 12, comma 7, della stessa legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5 , già iscritto nella spesa del bilancio pluriennale 1989/1991.
3. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5 , è così sostituito:
"2. A norma dell'articolo 9, lettera h), dello Statuto della Regione Veneto, per i mutui di cui al primo comma è autorizzata la contrazione a un tasso effettivo massimo annuo non superiore all'1,50% del tasso ufficiale di sconto, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di vent'anni".
4. La tabella n. 5 annessa alla legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5 , è sostituita dalla allegata tabella D.
2. E' conseguentemente elevato di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, l'onere presunto di ammortamento di cui all'art. 12, comma 7, della stessa legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5 , già iscritto nella spesa del bilancio pluriennale 1989/1991.
3. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5 , è così sostituito:
"2. A norma dell'articolo 9, lettera h), dello Statuto della Regione Veneto, per i mutui di cui al primo comma è autorizzata la contrazione a un tasso effettivo massimo annuo non superiore all'1,50% del tasso ufficiale di sconto, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di vent'anni".
4. La tabella n. 5 annessa alla legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5 , è sostituita dalla allegata tabella D.
Art. 7
1. L'assunzione degli impegni di spesa sullo stanziamento iscritto al cap. 53031 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1989 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente assegnazione statale iscritta al capitolo 2754 dello stato di previsione dell'entrata.
Art. 8
1. Sono approvati gli allegati provvedimenti di variazione al bilancio e di assestamento del bilancio 1989 dei seguenti Enti dipendenti della Regione:
- Ente per il diritto allo studio universitario di Venezia (Esu) (deliberazione n. 1 del 27 gennaio 1989 e n. 97 del 24 giugno 1989);
- Istituto regionale per le Ville venete (Irvv) (deliberazione n. 2 del 18 aprile 1989 e n. 20 del 26 luglio 1989);
- Azienda regionale delle foreste (Arf) (deliberazione n. 105 del 7 luglio 1989);
- Ente per il diritto allo studio universitario di Verona (deliberazione n. 71 del 28 giugno 1989 e n. 87 del 26 luglio 1989);
- Ente per il diritto allo studio universitario di Padova (deliberazione n. 157 del 28 giugno 1989);
- Ente di sviluppo agricolo del Veneto (deliberazione n. 31 del 6 luglio 1989);
- Istituto di tecnica e sperimentazione lattiero-casearia di Thiene (deliberaione n. 56 del 4 luglio 1989).
- Ente per il diritto allo studio universitario di Venezia (Esu) (deliberazione n. 1 del 27 gennaio 1989 e n. 97 del 24 giugno 1989);
- Istituto regionale per le Ville venete (Irvv) (deliberazione n. 2 del 18 aprile 1989 e n. 20 del 26 luglio 1989);
- Azienda regionale delle foreste (Arf) (deliberazione n. 105 del 7 luglio 1989);
- Ente per il diritto allo studio universitario di Verona (deliberazione n. 71 del 28 giugno 1989 e n. 87 del 26 luglio 1989);
- Ente per il diritto allo studio universitario di Padova (deliberazione n. 157 del 28 giugno 1989);
- Ente di sviluppo agricolo del Veneto (deliberazione n. 31 del 6 luglio 1989);
- Istituto di tecnica e sperimentazione lattiero-casearia di Thiene (deliberaione n. 56 del 4 luglio 1989).
Art. 9
1. La denominazione del capitolo 72042 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1989 è così modificata:
Cap 72042, "Ammodernamento e potenziamento dei centri di formazione professionale" ( legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 ).
Cap 72042, "Ammodernamento e potenziamento dei centri di formazione professionale" ( legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 ).
Art. 10
1. Al bilancio pluriennale per il triennio 1989-1991, approvato dall'articolo 18 della
legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5 , sono apportate le seguenti variazioni relative all'esercizio finanziario 1990:
Variazioni in aumento (in milioni di lire)
1990
Cap. 45254 - Completamento viabilità Passo San Boldo - legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
L. 2.000
Cap. 80210 - Fondo globale per le spese correnti - partita n. 4, "Iniziative regionali per i campionati mondiali di calcio 1990"
L. 400
Cap. 80230 - Fondo globale spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo - partita n. 16, "Disciplina delle linee ferroviarie e delle piste da sci - neve programmata"
L. 6.000
Variazioni in diminuzione (in milioni di lire)
Cap. 86200 - Interessi e spese relativi ai mutui contratti per spese d'investimento
L. 8.400
Variazioni in aumento (in milioni di lire)
1990
Cap. 45254 - Completamento viabilità Passo San Boldo - legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
L. 2.000
Cap. 80210 - Fondo globale per le spese correnti - partita n. 4, "Iniziative regionali per i campionati mondiali di calcio 1990"
L. 400
Cap. 80230 - Fondo globale spese di investimento per ulteriori programmi di sviluppo - partita n. 16, "Disciplina delle linee ferroviarie e delle piste da sci - neve programmata"
L. 6.000
Variazioni in diminuzione (in milioni di lire)
Cap. 86200 - Interessi e spese relativi ai mutui contratti per spese d'investimento
L. 8.400
Art. 11
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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