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Legge regionale 26 settembre 1989, n. 34 (BUR n. 55/1989)

Interventi per la tutela dell'artigianato artistico

Legge regionale 26 settembre 1989, n. 34 (BUR n. 55/1989) (Abrogata)

INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 26 settembre 1989, n. 34 (BUR n. 55/1989)

INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'ARTIGIANATO ARTISTICO.

Art. 1 - Finalità
1. La Regione del Veneto favorisce la tutela, la promozione e la conservazione delle tradizioni e dei valori culturali e di civiltà propri dell'artigianato artistico in conformità all'art. 117, primo comma, della Costituzione e in attuazione dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, individua annualmente i mestieri che possono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge, tenuto conto di quanto disposto dagli artt.4, primo comma, lettera c) e 13, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443.
Art. 2 - Destinatari
1. Possono beneficiare dei contributi i soggetti previsti dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, le cui attività rientrano tra quelle individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2.
Art. 3 - Procedure
1. Le domande di ammissione al contributo sono presentate al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, corredate dalla documentazione idonea a comprovare la sussistenza dei requisiti prescritti, qualora la stessa non sia già in possesso dei competenti uffici regionali. In ogni caso devono essere allegati alla domanda:
a) un progetto indicante le azioni da svolgere, le finalità e gli obiettivi, l'organizzazione e la gestione, i tempi e le modalità di realizzazione, nonché gli effetti economici e occupazionali dell'iniziativa;
b) una relazione tecnica illustrativa del progetto;
c) il preventivo dei costi;
d) un elenco dei soggetti comunque interessati all'iniziativa.
Art. 4 - Approvazione dei progetti
1. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione, entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande, all'approvazione dei progetti e del piano di riparto dei contributi.
2. Sono prioritari i progetti:
a) che promuovono l'immagine dell'artigianato artistico;
b) che prevedono l'utilizzo di scuole di mestiere, di botteghe scuola, di stages di laboratorio o scuola lavoro;
c) che favoriscono l'incremento o il mantenimento dell'occupazione.
Art. 5 - Contributi
1. I contributi possono coprire le spese di realizzazione dei progetti di cui all'art. 3 fino alla concorrenza massima del 70% delle spese ammesse e documentate.
2. I contributi sono liquidati, con provvedimento del dirigente del dipartimento per l'artigianato, nella misura del 50% alla dichiarazione di avvio della realizzazione del progetto approvato ai sensi dell'art. 4 e il restante 50% alla completa realizzazione dello stesso, previa rendicontazione finale.
Art. 6 - Divieto di cumulo
1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri benefici economici concessi per le medesime iniziative da leggi statali o regionali.
Art. 7 - Norma transitoria
1. Per l'anno in corso sono ammessi a beneficiare dei contributi di cui alla presente legge i mestieri elencati nella tabella allegata.
2. Le relative domande sono presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 8 - Norma finanziaria
1. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede ai sensi del quinto comma dell'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 22 del fondo globale iscritto al capitolo 80251 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1989 è istituito il capitolo 21277 denominato "Interventi per la tutela dell'artigianato artistico" con lo stanziamento di lire 500 milioni.
Art. 9 - Dichiarazione l'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto della Regione Veneto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.





ALLEGATI OMESSI


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