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Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 37 (BUR n. 58/1989)

Interventi per favorire il processo di innovazione nelle imprese artigiane

Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 37 (BUR n. 58/1989) (Abrogata)

INTERVENTI PER FAVORIRE IL PROCESSO DI INNOVAZIONE NELLE IMPRESE ARTIGIANE

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 37 (BUR n. 58/1989)

INTERVENTI PER FAVORIRE IL PROCESSO DI INNOVAZIONE NELLE IMPRESE ARTIGIANE

Art. 1 - Finalità
1. La Regione, in armonia con gli indirizzi della propria programmazione e allo scopo di promuovere l'innovazione dei processi produttivi e dei prodotti, favorisce l'attività di assistenza tecnica alle imprese artigiane.
Art. 2 - Destinatari
1. Possono accedere ai contributi della presente legge i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti od operanti ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
Art. 3 - Contributi
1. La Regione può concedere contributi per le spese nel limite del 50% dei costi effettivi dei progetti aventi le finalità di cui all'art. 1.
2. I contributi sono erogati:
a) per il 50% all'atto dell'approvazione, da parte della Giunta regionale, del progetto di cui all'art. 4;
b) per il 50% all'attuazione del progetto previa presentazione della rendicontazione delle spese sostenute e della documentazione attestante l'attività di assistenza tecnica prestata alle imprese artigiane.
Art. 4 - Progetti
1. I progetti devono contenere:
a) la relazione tecnico-illustrativa indicante gli interventi finalizzati a uno o più dei seguenti aspetti:
1) introduzione di nuove tecnologie e nuovi processi;
2) servizi informativi, telematici o di intermediazione delle informazioni utili alle imprese;
3) gestione dei cicli di produzione;
4) produzione, lavorazione e trattamento di materiali con tecniche avanzate;
5) tecnologia dei nuovi materiali;
6) progettazione, sviluppo e realizzazione di prototipi;
7) raggiungimento di una maggiore specializzazione produttiva e della diversificazione della clientela;
8) certificazione della qualità del prodotto;
b) preventivo dettagliato dei costi e specificazione dei mezzi con cui il richiedente intende finanziare il progetto per la parte non coperta da contributo pubblico;
c) specificazione degli eventuali soggetti, esterni al richiedente, che concorrono alla progettazione;
d) specificazione delle imprese artigiane interessate a progetto e descrizione delle prestazioni che saranno loro fornite.
2. Ai fini della valutazione tecnica dei progetti allegati alle domande presentate, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione della società per azioni costituita ai sensi degli articoli 1 e seguenti della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45 .
Art. 5 - Priorità
1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi previsti dalla presente legge sono considerati prioritari i progetti di assistenza tecnica:
a) predisposti anche in collaborazione e/o convenzione con centri specializzati, pubblici o privati, di ricerca e diffusione dell'innovazione tecnologica;
b) che si avvalgono di laboratori per la certificazione della qualità dei prodotti o che ne promuovono la costituzione o la riconversione;
c) previsti in aree produttive attrezzate, ai sensi della legge regionale 24 novembre 1981, n. 63 ;
d) previsti in aree ove sono in corso operazioni di animazione economica, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1987, n. 1 .
Art. 6 - Procedure
1. Le domande di contributo, con la relativa documentazione, sono presentate al Presidente della Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 maggio di ogni anno.
2. La documentazione dovrà attestare la sussistenza dei requisiti prescritti e dovrà comprendere:
a) la copia autenticata dell'atto costitutivo;
b) la copia autenticata dello statuto sociale, o contratto consortile, che deve prevedere la possibilità di ingresso di altre imprese che ne abbiano titolo e interesse e la possibilità per ciascuna impresa associata di beneficiare dei servizi, indipendentemente dalla quota sottoscritta;
c) il progetto di cui all'art. 4.
Art. 7 - Divieto di cumulo
1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altri benefici economici concessi per le medesime iniziative da leggi statali o regionali.
Art. 8 - Norma finanziaria
1. All'onere di lire 1.500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede ai sensi del quinto comma dell'articolo 19 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 , mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 2 "Interventi per l'innovazione tecnologica" del fondo globale iscritto al cap. 80251 dello stato di previsione della spesa di bilancio per l'esercizio finanziario 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa di bilancio per l'anno finanziario 1989 è istituito il cap. 21275 denominato "Contributi per l'innovazione tecnologica nelle imprese artigiane" con lo stanziamento di lire 1.500 milioni.
Art. 9 - Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto della Regione Veneto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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