crv_sgo_leggi

Legge regionale 27 gennaio 1989, n. 4 (BUR n. 5/1989)

Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 1989)

Legge regionale 27 gennaio 1989, n. 4 (BUR n. 5/1989)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1989).(1)

Art. 1 - (Rifinanziamenti).

1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 1989 e nel bilancio pluriennale 1989-1991 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell’ articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 ( 2) , sono determinati, per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 nella misura indicata nella tabella A allegata alla presente legge.( 3)

Art. 2 - (Attuazione interventi dei P.I.M.).

1. E' autorizzata l’iscrizione in bilancio, per il triennio 1989-1991, delle spese occorrenti all’attuazione degli interventi relativi al PIM-VENETO, di cui al Regolamento CEE n. 2088/1985, approvato con decisione CEE e in esecuzione del contratto di programma del 28 luglio 1988 sottoscritto dai legali rappresentanti della Commissione delle comunità europee, del Governo italiano e della Regione Veneto (capitoli 15805, 15809, 15813, 15817, 15821, 15825).
2. All’erogazione delle spese di cui al primo comma si provvede ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , e dalle vigenti leggi regionali di settore, in quanto applicabili. ( 4)

Art. 3 - (Zootecnia delle aree montane).

Omissis ( 5)

Art. 4 - (Rete di telerilevamento delle caratteristiche del fiume Sile).

1. La Giunta regionale è autorizzata a realizzare, con le modalità di cui alla legge 16 agosto 1984, n. 42, uno o più progetti finalizzati all’installazione di una rete di telerilevamento delle caratteristiche idrologiche del fiume Sile per una spesa complessiva di lire 335 milioni (cap 53430). ( 6)

Art. 5 - (Fondo di programmazione turistica).

omissis ( 7)

Art. 6 - (Viabilità in montagna).

1. Per il completamento di opere a protezione della viabilità di accesso alla Val Visdende in località Le Fontane, è autorizzata l’ulteriore spesa di lire 375.000.000 da effettuare con le modalità e le procedure previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 (cap. 45614).

Art. 7 - (Copertura finanziaria).

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge trovano copertura nella legge regionale “ Bilancio di previsione per l’anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio 1989-1991 ”, ai sensi dell’ articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 . ( 8)

Art. 8 -(Dichiarazione d' urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Si omette la tabella allegata
( 2) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridiciplinato la materia.
( 3) La tabella è stata modificata dall'art. 1 legge regionale 14 settembre 1989, n. 32
( 4) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.
( 5) Articolo abrogato da comma 1 art. 1 legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 .
( 6) La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze ivi previste.
( 7) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 , finanziata dal presente articolo, è stata abrogata dall'art. 30 della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 abrogata dall'art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia. Il comma 3 era stato abrogato da art. 30, comma 1, lett. d) della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 . Successivamente la legge regionale 16 marzo 1994, n. 13 è stata abrogata dall’art. 130, comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che ha ridisciplinato la materia.
( 8) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridiciplinato la materia.


SOMMARIO
Legge regionale 27 gennaio 1989, n. 4 (BUR n. 5/1989)

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1989).(1)

Art. 1 - (Rifinanziamenti).

1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di previsione per l’anno finanziario 1989 e nel bilancio pluriennale 1989-1991 per finalità di rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell’articolo 32bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , sono determinati, per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 nella misura indicata nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2 - (Attuazione interventi dei P.I.M.).

1. E' autorizzata l’iscrizione in bilancio, per il triennio 1989-1991, delle spese occorrenti all’attuazione degli interventi relativi al PIM-VENETO, di cui al Regolamento CEE n. 2088/1985, approvato con decisione CEE e in esecuzione del contratto di programma del 28 luglio 1988 sottoscritto dai legali rappresentanti della Commissione delle comunità europee, del Governo italiano e della Regione Veneto (capitoli 15805, 15809, 15813, 15817, 15821, 15825).
2. All’erogazione delle spese di cui al primo comma si provvede ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 , e dalle vigenti leggi regionali di settore, in quanto applicabili.

Art. 3 - (Zootecnia delle aree montane).

1. La spesa ammissibile per le iniziative previste dall’articolo1, lettera B, della legge regionale 7 maggio 1976, n. 14 “ Legge programma per lo sviluppo della zootecnia ” è elevata, per le zone montane, a lire 60.000.000.

Art. 4 - (Rete di telerilevamento delle caratteristiche del fiume Sile).

1. La Giunta regionale è autorizzata a realizzare, con le modalità di cui alla legge 16 agosto 1984, n. 42, uno o più progetti finalizzati all’installazione di una rete di telerilevamento delle caratteristiche idrologiche del fiume Sile per una spesa complessiva di lire 335 milioni (cap 53430).

Art. 5 - (Fondo di programmazione turistica).

1. Il fondo di programmazione turistica di cui all’articolo 27 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 , modificato dall’art. 10 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 52 , è determinato per l’esercizio 1989 in lire 10 miliardi (cap. 31054).
2. Tra le spese di funzionamento delle aziende di promozione turistica, al cui finanziamento detto fondo è destinato a concorrere, sono comprese le spese per il personale.
3. A integrazione dell' articolo 19 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 28 , gli atti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti e le assunzioni di personale a vario titolo sono deliberati dal Comitato esecutivo delle aziende di promozione turistica e sono soggetti a riscontro di legittimità della Giunta regionale a eccezione di quelli, concernenti la predetta materia, specificatamente indicati all' articolo 6 della legge regionale 17 giugno 1986, n. 24 , che divengono esecutivi dalla data della loro adozione.

Art. 6 - (Viabilità in montagna).

1. Per il completamento di opere a protezione della viabilità di accesso alla Val Visdende in località Le Fontane, è autorizzata l’ulteriore spesa di lire 375.000.000 da effettuare con le modalità e le procedure previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 (cap. 45614).

Art. 7 - (Copertura finanziaria).

1. Gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge trovano copertura nella legge regionale “ Bilancio di previsione per l’anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio 1989-1991 ”, ai sensi dell’articolo 32bis della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 , modificato dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 .

Art. 8 -(Dichiarazione d' urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


Note

( 1) Si omette la tabella allegata


SOMMARIO