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Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 (BUR n. 58/1989)
Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali
Sommario
“Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 (BUR n. 58/1989) - Testo vigente”
- Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 (BUR n. 58/1989)
- DISCIPLINA DELLA RICERCA, COLTIVAZIONE E UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI. (1)
- Art. 1 - (Finalità).
- Art. 2 - (Piano regionale delle acque minerali e termali).
- Art. 3 - (Elaborati del Piano).
- Art. 4 - (Procedimento per l'approvazione del Piano).
- Art. 5 - (Piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali).
- Art. 6 - (Durata ed efficacia).
- Titolo II Ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali
- Capo I Disposizioni generali
- Art. 7 - (Oggetto).
- Capo II Permesso di ricerca
- Art. 8 - (Domanda). (6)
- Art. 9 - (Rilascio). (7)
- Art. 10 - (Informazioni e controllo).
- Art. 11 - (Proroga).
- Capo III Concessione
- Art. 12 - (Domanda). (11)
- Art. 13 - (Rilascio). (13)
- Art. 14 - (Criteri di rilascio). (14)
- Art. 15 - (Canoni per le acque minerali e termali). (15)
- Art. 16 - (Pertinenze).
- Art. 17 - (Obblighi del concessionario).
- Art. 18 - (Programma dei lavori).
- Art. 19 - (Pubblica utilità).
- Art. 20 - (Gestione unica).
- Art. 21 - (Ipoteche).
- Art. 22 - (Custodia temporanea del bene).
- Art. 23 - (Nuova concessione a seguito di rinuncia o decadenza).
- Art. 24 - (Obblighi informativi).
- Capo IV Norme comuni al permesso di ricerca e alla concessione
- Art. 25 - (Unicità del titolo).
- Art. 26 - (Pubblicazione delle domande).
- Art. 27 - (Pubblicità dei provvedimenti).
- Art. 28 - (Accesso ai fondi).
- Art. 29 - (Trasferimento).
- Art. 30 - (Fallimento del concessionario).
- Art. 31 - (Cessazione).
- Art. 32 - (Scadenza del termine).
- Art. 33 - (Rinuncia).
- Art. 34 - (Decadenza).
- Art. 35 - (Disposizioni comuni alla rinuncia e decadenza).
- Art. 36 - (Revoca).
- Art. 37 - (Esaurimento o incoltivabilità).
- Titolo III Utilizzo delle acque minerali e termali
- Art. 38 - (Domande).
- Art. 39 - (Autorizzazioni).
- Art. 40 - (Stabilimenti di imbottigliamento).
- Art. 41 - (Stabilimenti termali).
- Art. 42 - (Etichette).
- Art. 43 - (Individuazione dell'acqua).
- Art. 44 - (Contenitori).
- Art. 45 - (Comunicazioni).
- Art. 46 - (Analisi).
- Art. 47 - (Stabilimenti ad andamento stagionale).
- Art. 48 - (Sospensione e decadenza).
- Titolo IV Vigilanza e sanzioni
- Art. 49 - (Vigilanza).
- Art. 50 - (Sanzioni).
- Art. 51 - (Conferme).
- Art. 52 - (Installazione di apparecchiature di misura)
- Art. 53 - (Modifica e integrazione dell'art. 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44).
- Art. 53 bis - Clausola valutativa. (97)
- Titolo V Norme finanziarie, transitorie e finali
- Art. 54 - (Spese d'istruttoria).
- Art. 55 - (Norme transitorie).
- Art. 55 bis - (Risorse geotermiche)
- Art. 55 ter – (Acque di sorgente)
- Art. 56 - (Validità e abrogazione).
- Art. 57 - (Norma finanziaria).
DISCIPLINA DELLA RICERCA, COLTIVAZIONE E UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI. (1)
Art. 1 - (Finalità).
2. Tali finalità sono perseguite attraversando il Piano regionale delle acque minerali e termali, al quale devono adeguarsi i singoli piani di utilizzazione delle acque minerali o termali, relativi ad aree idrominerarie omogenee.
Art. 2 - (Piano regionale delle acque minerali e termali).
Art. 3 - (Elaborati del Piano).
Art. 4 - (Procedimento per l'approvazione del Piano).
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede a darne notizia, tramite il Bollettino ufficiale della Regione, indicando le sedi in cui chiunque possa prenderne visione e, contestualmente, provvede a inviarlo al Governo, alle province, alle comunità montane e ai comuni interessati.
3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione, il Governo, le aziende, gli enti locali, le organizzazioni e le associazioni imprenditoriali e sociali nonché le gestioni uniche ove esistenti, possono far pervenire alla Giunta regionale eventuali osservazioni o proposte di modifica.
4. Entro i successivi 60 giorni, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il Piano adottato con le controdeduzioni alle proposte e osservazioni presentate e con le eventuali proposte di modifica.
5. Il Piano è approvato con delibera del Consiglio regionale.
6. Le varianti parziali, che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del Piano, sono deliberate dalla Giunta regionale, sentiti la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive, gli enti locali interessati e la competente Commissione consiliare.
Art. 5 - (Piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali).
2. I piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali delimitano, altresì, nell'ambito di ciascun Comune, le zone ove non è ammesso l'insediamento di stabilimenti di utilizzazione e di attività connesse.
3. Per gli elaborati vale quanto previsto all'art. 3, fatta salva la scelta della più idonea scala di rappresentazione.
4. Per esigenze di salvaguardia delle risorse minerali e termali, la Giunta regionale può ridurre i quantitativi massimi di cui alla lettera b) del comma 1.
Art. 6 - (Durata ed efficacia).
2. I comuni interessati sono tenuti a modificare i rispettivi strumenti urbanistici, in conformità ai contenuti del Piano o dei piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali, entro nove mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione.
3. Qualora i comuni non provvedano entro il termine fissato, il Presidente della provincia esercita i poteri sostitutivi, a norma del comma 6 dell’ articolo 30 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. ( 3)
Titolo II
Ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali
Art. 7 - (Oggetto).
2. Sono acque minerali quelle che vengono utilizzate, per le loro proprietà igienico-speciali, sia per bevande sia per usi curativi. ( 4)
3. Sono acque termali quelle che vengono utilizzate unicamente per usi terapeutici. ( 5)
Art. 8 - (Domanda). (6)
a) indicazione dell’area in cui si intendono svolgere le ricerche, individuata su adeguata planimetria;
b) indicazione della profondità massima presunta prevista per la ricerca;
c) oggetto della ricerca;
d) programma dei lavori di ricerca che si intendono eseguire e i tempi di esecuzione, con l’indicazione della spesa prevista e dei mezzi di finanziamento;
e) ogni documento che il richiedente ritenga utile a comprovare la propria capacità tecnica ed economica.
2. La struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, verificata la completezza e correttezza dei documenti di cui al comma 1, pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione del Veneto un avviso che contiene la domanda presentata con i relativi allegati di cui al comma 1, lettere a), b) e c); entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione possono essere presentate eventuali domande in concorrenza. Sono considerate concorrenti le domande che ricadono nella stessa area o presentano interferenze nelle aree interessate dalla ricerca.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali trasmette la domanda e le eventuali altre domande, presentate in concorrenza con la relativa documentazione allegata ai sensi del comma 1, ai comuni territorialmente interessati che, entro cinque giorni, provvedono a darne notizia al pubblico mediante pubblicazione sui propri siti informatici ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” per quindici giorni, decorsi i quali possono essere presentate alla Regione osservazioni e opposizioni entro i successivi quindici giorni.
4. Qualora il programma generale di coltivazione sia soggetto a valutazione di impatto ambientale (VIA), si provvede sulla domanda conformandosi alla disciplina vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, sentito il Comitato Tecnico di cui all’ art. 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che si esprime anche in luogo della C.T.R.A.E. sostituendo il parere previsto all’ art. 9, comma 1; la pubblicazione della documentazione nell’ambito della procedura di VIA tiene luogo delle forme di pubblicità previste dal comma 3, finalizzate alla presentazione di osservazioni e opposizioni che possono essere presentate in questa sede.
5. In caso di domande in concorrenza costituiscono elementi di preferenza, nell’ordine:
a) il giudizio sull’idoneità tecnico-economica;
b) il possesso dell’area di ricerca;
c) l’ordine temporale di presentazione delle domande.
Art. 9 - (Rilascio). (7)
a) la captazione di un’acqua avente per origine polle sorgive o falde sotterranee;
b) il prelevamento di campioni e l’effettuazione sugli stessi di esami al fine di accertarne le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche, nonché le proprietà favorevoli alla salute;
c) lo svolgimento di indagini idrogeologiche sulla presumibile area di alimentazione, nonché sulla più opportuna individuazione dell’area di protezione idrogeologica, atta a salvaguardare la sorgente e le falde ai fini di una loro adeguata e corretta utilizzazione.
2. Il permesso di ricerca, che riguarda, di norma, un’area non eccedente i 300 ettari e non può avere una validità superiore a tre anni, contiene:
a) l’indicazione del titolare e del suo domicilio;
b) la natura, l’estensione e la durata del permesso di ricerca;
c) l’indicazione del diritto proporzionale annuo che il titolare corrisponde ai sensi del comma 5;
d) l’approvazione del programma dei lavori riguardanti la ricerca;
e) l’importo delle garanzie finanziarie da presentare sulla base del costo stimato per una corretta ricomposizione dell’area, nel caso in cui la stessa non sia oggetto di successiva concessione, e l’importo di una annualità del diritto proporzionale previsto alla lettera c);
f) ogni altra prescrizione necessaria alla corretta effettuazione della ricerca.
3. Al provvedimento è allegata una planimetria con la delimitazione dell’area della ricerca.
4. Le varianti del programma dei lavori, per la stessa area di ricerca, sono approvate dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere sospeso per la richiesta di documentazione integrativa o chiarimenti e riprende a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta o dai chiarimenti forniti. Decorso inutilmente il termine predetto le varianti si intendono approvate.
5. Il ricercatore corrisponde alla Regione il diritto proporzionale annuo di euro 3.000,00, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell’area del permesso di ricerca per le acque minerali e di sorgente, e il diritto proporzionale annuo di euro 500,00, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell’area del permesso di ricerca per le acque termali.
6. In caso di cessazione del permesso, al ricercatore non spetta alcun rimborso del diritto corrisposto per l’anno in corso.
Art. 10 - (Informazioni e controllo).
2. omissis ( 9)
Art. 11 - (Proroga).
2. La domanda di proroga deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 10) e, per conoscenza, ai comuni interessati, almeno due mesi prima della scadenza.
Art. 12 - (Domanda). (11)
a) il programma generale di coltivazione, nel quale sono indicate le opere e le attività necessarie per una razionale coltivazione del giacimento, i mezzi per farne fronte e i tempi di attuazione;
b) il quadro economico riferito alla spesa prevista per realizzare il programma generale;
c) lo studio di dettaglio, effettuato da un geologo o dal direttore tecnico della gestione unica, ove esiste, anche in riferimento al Piano, relativo al bacino idrogeologico, corredato da un rilievo litologico e idrogeologico, comprendente la ricostruzione della falda nei suoi elementi idrogeologici, nei suoi elementi tettonico-strutturali, nonché dei dati relativi alle perforazioni eseguite e alle eventuali campagne geofisiche effettuate;
d) l’indicazione del perimetro della concessione e della zona di protezione idrogeologica della sorgente individuati su adeguata planimetria;
e) i certificati degli accertamenti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici, nonché le relazioni delle ricerche farmacologiche e cliniche, effettuate presso laboratori e istituti, autorizzati dal Ministero della Salute, con il relativo parere del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS, ( 12) competente per territorio;
f) una documentazione con le indicazioni di massima degli emungimenti previsti, della tipologia di utilizzo e delle principali opere e attività previste;
g) i documenti che il richiedente ritiene utili a comprovare la propria capacità tecnica ed economica.
2. La struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali trasmette la domanda, con la relativa documentazione allegata ai sensi del comma 1, ai comuni territorialmente interessati che, entro cinque giorni, provvedono a darne notizia al pubblico mediante pubblicazione sui propri siti informatici ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69 del 2009 per quindici giorni, decorsi i quali possono essere presentate alla Regione osservazioni e opposizioni entro i successivi quindici giorni.
3. Qualora il programma generale di coltivazione sia soggetto a valutazione di impatto ambientale (VIA), si provvede sulla domanda conformandosi alla disciplina vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, sentito il Comitato tecnico di cui all’ art. 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 che si esprime anche in luogo della C.T.R.A.E. sostituendo il parere previsto all’ art. 13, comma 1; la pubblicazione della documentazione nell’ambito della procedura di VIA tiene luogo delle forme di pubblicità previste dal comma 2, finalizzate alla presentazione di osservazioni e opposizioni che possono essere presentate in questa sede.
4. La domanda di ampliamento della superficie di concessione è assoggettata alla procedura di rilascio di nuova concessione.
Art. 13 - (Rilascio). (13)
2. Il provvedimento di concessione contiene:
a) la denominazione della concessione e l’indicazione del concessionario;
b) la durata della concessione, comunque non superiore a ventuno anni, determinata in rapporto dell’entità degli impianti programmati;
c) la natura, l’estensione e la delimitazione della concessione, nonché la delimitazione dell’area di protezione idrogeologica;
d) l’approvazione del programma generale di coltivazione;
e) le eventuali prescrizioni sull’eduzione dell’acqua;
f) il canone che il concessionario corrisponde ai sensi dell’ art. 15;
g) la provvisoria determinazione dell’ammontare del premio e delle indennità eventualmente dovuti al ricercatore ai sensi del comma 3 dell’ art. 14;
h) ogni altra prescrizione necessaria alla corretta utilizzazione della risorsa;
i) l’importo della tassa di concessione regionale;
l) l’eventuale canone d’uso delle pertinenze, preesistenti e funzionanti, realizzate dal precedente e diverso concessionario, per il 5 per cento del valore stimato ai sensi del comma 4 dell’ art. 16.
m) l’importo delle garanzie finanziarie stimate sulla base dei costi per la corretta ricomposizione dell’area e del versamento di almeno due annualità del canone previsto al comma 1 dell’ art. 15; detto deposito cauzionale è adeguato ogni quadriennio, su base ISTAT.
3. Al provvedimento sono allegati una planimetria della concessione e il relativo verbale di delimitazione.
4. Il concessionario ha l’obbligo di comunicare alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali le eventuali variazioni delle cariche sociali nonché le modificazioni dello statuto entro trenta giorni dalla loro approvazione.
5. Lo stato delle acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento è soggetto a verifica biennale. A seguito della verifica la struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali può modificare il provvedimento di concessione.
Art. 14 - (Criteri di rilascio). (14)
2. Quando la concessione è rilasciata a soggetto diverso dal ricercatore, questi ha diritto a un premio in relazione alla rilevanza del giacimento, alla quantità, all’uso dell’acqua e alla durata della concessione nonché a una indennità in ragione delle opere utilizzabili da corrispondersi da parte del concessionario.
3. L’ammontare del premio e dell’indennità, qualora non siano concordati tra il ricercatore e il concessionario, sono provvisoriamente determinati dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali nel provvedimento di concessione e sono pagati entro tre mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. Il concessionario, prima di iniziare i lavori, fornisce alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali la prova dell’eseguito pagamento o del deposito della somma stessa presso la tesoreria regionale.
5. Al concessionario che non abbia provveduto agli adempimenti di cui all’ art. 15 non può essere rilasciata un’altra concessione.
Art. 15 - (Canoni per le acque minerali e termali). (15)
a) per le acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento:
- 1) euro 150,00 con un minimo di euro 15.000,00, nelle zone di montagna;
- 2) euro 500,00 con un minimo di euro 20.000,00, nelle zone di pianura;
b) per le acque minerali ad uso curativo e per le acque termali: euro 50,00 con un minimo di euro 1.500,00.
2. Il concessionario di acque minerali corrisponde alla Regione, oltre al canone di cui al comma 1, un canone annuo di consumo pari ad euro 1,50 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti.
3. Il canone annuo di superficie, per le concessioni di acqua minerale con meno di cinquanta milioni di litri all’anno di acqua imbottigliata, è ridotto del 50 per cento.
4. Il canone annuo di consumo è ridotto del 5 per cento qualora il volume annuo di acqua imbottigliata e suoi prodotti derivati, superi l’80 per cento del volume annuo di acqua minerale prelevata ed è aumentato del 5 per cento qualora il volume annuo di acqua imbottigliata e suoi prodotti derivati, sia inferiore al 25 per cento del volume annuo di acqua minerale prelevata.
5. Ai fini dell’applicazione del comma 4, il concessionario installa nel punto di prelievo dell’acqua un misuratore di portata e annualmente ne comunica i dati alla Regione.
6. Il canone annuo di consumo, eventualmente modificato ai sensi del comma 4, è ulteriormente ridotto:
a) del 75 per cento per i volumi d’acqua e suoi prodotti derivati, imbottigliati in contenitori riutilizzati;
b) del 50 per cento per i volumi d’acqua e suoi prodotti derivati, imbottigliati in contenitori di materiale che viene riciclato per almeno il 75 per cento.
7. L’intera quantità d’acqua minerale somministrata agli enti locali per uso potabile pubblico è esente dal pagamento del canone annuo di consumo.
8. La Giunta regionale determina le modalità di pagamento del canone annuo di superficie e del canone annuo di consumo e i relativi adempimenti in capo ai concessionari.
9. Il canone annuo di superficie e il canone annuo di consumo sono adeguati ogni biennio con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall’ISTAT e riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione dell’adeguamento. In sede di prima applicazione, si applicano gli indici riferiti al 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore della presente legge.
10. Il concessionario è tenuto a contribuire agli oneri diretti e indiretti sostenuti dal comune in conseguenza delle opere eseguite e dell’attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali emunte nel territorio comunale.
11. La determinazione dell’importo dovuto al comune ai sensi del comma 10, sulla base della quantificazione degli oneri connessi alla singola fattispecie, è stabilita in apposita convenzione da stipularsi tra il concessionario e il comune interessato, nella quale sono altresì stabiliti i termini e le modalità di pagamento.
Art. 16 - (Pertinenze).
2. Sono, altresì, pertinenze le opere di captazione, gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione della portata.
3. Non costituiscono, comunque, pertinenze le attrezzature separabili senza pregiudizio della miniera, gli impianti esclusivamente alberghieri, sanitari e produttivi.
4. Il concessionario è tenuto a trasmettere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 16) l'elenco delle pertinenze della miniera, nonché una perizia sul valore delle pertinenze stesse, all'atto della comunicazione, firmata da un tecnico competente o dal direttore tecnico della gestione unica, ove esiste.
5. Presso gli uffici della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 17) è tenuto l'elenco delle pertinenze relativo a ciascuna concessione.
6. L'elenco è pubblico e chiunque abbia interesse può prenderne visione.
Art. 17 - (Obblighi del concessionario).
2. La struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 23) può ordinare in ogni tempo l'effettuazione di analisi straordinarie.
3. omissis ( 24)
4. L'esercizio delle concessioni non può essere sospeso per periodi superiori ad un anno senza autorizzazione della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 25).
5. Il concessionario è tenuto alla regolare manutenzione del bene oggetto della concessione anche durante il periodo di sospensione dell'attività.
6. I contratti di somministrazione di acque minerali o termali devono essere preventivamente autorizzati dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 26) contestualmente all'approvazione del programma annuale dei lavori o delle sue varianti.
Art. 18 - (Programma dei lavori).
2. In tale programma deve essere contenuta oltre all'eventuale richiesta per l'apertura di nuovi pozzi, per l’approfondimento di pozzi esistenti, ( 28) per la captazione di nuove sorgenti e per la somministrazione a terzi di acque minerali e termali, anche quella per ogni intervento di straordinaria manutenzione riguardante la miniera e le sue pertinenze. Devono altresì essere comunicate le eventuali variazioni dell'elenco concernente le pertinenze di cui all'articolo 16.
3. La struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, avuto riguardo alla situazione generale della risorsa e a quella particolare del giacimento, approva, sentita la C.T.R.A.E., il programma annuale entro il mese di febbraio dell’anno successivo alla sua presentazione, disponendo le eventuali varianti. ( 29)
5. Durante il corso di attuazione dei programmi annuali, qualora si verificassero situazioni di particolare emergenza, possono essere approvate dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 30), entro 30 giorni dalla data di arrivo delle relative richieste, eventuali varianti ai programmi dei lavori già approvati.
6. L'inutile decorso dei termini di cui ai commi 3 e 5, comporta l'approvazione del programma o delle varianti.
Art. 19 - (Pubblica utilità).
2. Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori dal perimetro della concessione, il titolare della stessa può domandare la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza agli effetti delle leggi vigenti.
3. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara ove occorra, la pubblica utilità, nonché l'indifferibilità e urgenza delle opere di cui al comma 2 e indica la misura dell'indennità di espropriazione. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni eventualmente presentate dagli interessati.
4. Su richiesta del concessionario, il Presidente della Giunta regionale, può ordinare l'occupazione d'urgenza determinando, provvisoriamente, l'indennizzo e disponendone il deposito presso la Tesoreria regionale.
Art. 20 - (Gestione unica).
2. In caso di inottemperanza o di disaccordo, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta con il compito di svolgere tutti gli atti necessari per l'istituzione e attivazione della gestione unica, in rapporto alle finalità di cui al comma 1 e in ordine al riparto delle spese.
3. Il mancato assoggettamento, da parte del concessionario, alla gestione unica comporta la decadenza dalla concessione.
Art. 21 - (Ipoteche).
2. L'iscrizione di ipoteche è subordinata all'autorizzazione della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 32).
3. L'espropriazione del diritto del concessionario può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.
4. Il precetto immobiliare deve essere notificato anche alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 33).
5. Il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.
6. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella presente legge, purchè abbia i requisiti stabiliti nell' articolo 13.
Art. 22 - (Custodia temporanea del bene).
2. Qualora siano presentate più istanze per un nuovo conferimento della concessione la struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 35) può affidare, in via temporanea, la custodia del bene e delle relative pertinenze ad uno dei richiedenti che offra adeguate garanzie tecniche ed economiche.
3. L'incarico di custodia non costituisce titolo preferenziale per il conferimento della concessione.
Art. 23 - (Nuova concessione a seguito di rinuncia o decadenza).
2. Entro il termine perentorio di un anno dalla trascrizione del provvedimento di accettazione della rinuncia o di pronuncia della decadenza, i creditori ipotecari possono far valere i loro diritti, anche se il termine pattuito non sia scaduto, promuovendo la vendita all'asta della concessione per la quale non si sia provveduto ai termini del comma 1. In tal caso, il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, soddisfatti i creditori ipotecari o privilegiati, spetta alla Regione.
3. Si applica all'aggiudicatario la disposizione contenuta nel comma 6 dell'art. 21.
4. Trascorso l'anno, nessuna altra azione è proponibile sulla concessione.
5. Parimenti, se non si presenta alcun offerente alla vendita all'asta, il bene rimane libero di ogni peso.
Art. 24 - (Obblighi informativi).
2. I titolari debbono, inoltre, comunicare entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono, i risultati delle analisi stabilite alla lettera c), comma 1, dell' art. 17.
3. I titolari sono, altresì, tenuti a mettere a disposizione della Regione tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.
4. I dati di piano e quelli di cui al presente articolo sono memorizzati nel sistema informativo e costituiscono la banca dati delle acque minerali e termali. Essi serviranno a elaborare una relazione informativa annuale che evidenzi, in ogni caso, lo stato di utilizzazione della risorsa nonché i risultati dei controlli effettuati. La relazione viene inviata anche ai comuni interessati, nonché alla commissione consiliare competente del Consiglio regionale. ( 40)
Capo IV
Norme comuni al permesso di ricerca e alla concessione
Art. 25 - (Unicità del titolo).
Art. 26 - (Pubblicazione delle domande).
Art. 27 - (Pubblicità dei provvedimenti).
2. I provvedimenti che accordano, ( 43) ampliano, suddividono e trasferiscono per atto tra vivi o « mortis causa » la concessione e che ne pronunciano la cessazione, sono trascritti all'Ufficio della competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Art. 28 - (Accesso ai fondi).
2. Il proprietario o il possessore dei terreni soggetti alla ricerca e alla coltivazione ha facoltà di esigere che, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di permesso o di concessione, il titolare depositi una cauzione presso la Tesoreria regionale.
3. Quando le parti non si siano accordate sull'entità della cauzione, la struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 44) ne stabilisce, con proprio decreto, l'ammontare.
4. A deposito effettuato il titolare può dare esecuzione ai lavori.
5. Per la zona di protezione idrogeologica delle sorgenti comprese nella concessione la Giunta regionale può imporre ai proprietari, possessori o detentori dei fondi le limitazioni necessarie alla salvaguardia delle sorgenti stesse.
6. E' fatto obbligo al titolare di risarcire i danni causati dai lavori di ricerca e di coltivazione.
Art. 29 - (Trasferimento).
2. Non è ammessa istanza di trasferimento del permesso o della concessione nel caso di mancata esecuzione dei programmi di cui agli artt. 9 e 13.
3. Il trasferimento che non sia stato preventivamente autorizzato è nullo di pieno diritto.
4. Il nuovo titolare subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dal provvedimento col quale il permesso o la concessione sono stati rilasciati.
5. In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti, entro tre mesi dall'apertura della successione, a comunicarne il decesso alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 46) la quale trasferisce in capo ai medesimi il permesso o la concessione, qualora siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 9 e 13.
6. Nel caso di pluralità di eredi, questi devono nominare un rappresentante unico per tutti i rapporti giuridici con la Regione e coi terzi, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del Codice Civile, oppure costituirsi in società secondo uno dei tipi previsti dal primo comma dell'art. 2249 dello stesso Codice Civile nel termine di cui al comma 5.
7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche alle concessioni vigenti a titolarità multipla.
Art. 30 - (Fallimento del concessionario).
2. Pervenuta tale comunicazione, la struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 48) pronuncia la decadenza del concessionario fallito.
3. Il curatore fallimentare assume le funzioni di temporaneo custode del bene oggetto della concessione con l'assistenza di un funzionario della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 49) e sotto la direzione del Giudice delegato ai sensi dell'art. 31 della legge fallimentare.
4. Dopo il decreto previsto dall'art. 97 della legge fallimentare il Giudice delegato, con l'assistenza del curatore e del funzionario regionale, procede alla formazione del bando d'asta della concessione.
5. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella presente legge semprechè abbia i requisiti di idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa.
Art. 31 - (Cessazione).
Art. 32 - (Scadenza del termine).
2. Alla scadenza del termine della concessione, il titolare della concessione scaduta consegna il bene e le relative pertinenze alla Regione che adotta i provvedimenti di cui al comma 1 dell’ art. 22. Qualora trenta giorni prima della scadenza del termine della concessione non siano state avviate le procedure di evidenza pubblica di cui all’art. 14, ovvero qualora tali procedure si protraggano oltre la scadenza medesima, il titolare della concessione può presentare domanda di differimento del termine di scadenza; tale differimento è concesso fino alla conclusione delle procedure avviate, in applicazione delle direttive di cui all’ art. 14. ( 51)
3. omissis ( 52)
4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il titolare della concessione in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.” e delle capacità di cui al comma 1 dell’art. 13, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, può presentare alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali domanda di rinnovo della concessione termale, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei predetti requisiti; la struttura regionale, verificata la sussistenza di entrambi i requisiti, è autorizzata a rinnovare al medesimo soggetto la concessione termale. ( 53)
5. Se alla scadenza del termine la concessione sia rilasciata ad altri, la consegna del bene e relative pertinenze dall'uno all'altro concessionario deve farsi con l'intervento di un funzionario della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 54).
6. In caso di disaccordo delle parti, il Presidente della Giunta regionale determina, con proprio decreto, l'ammontare della somma da pagarsi in corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione e che il nuovo concessionario intenda ritenere.
7. La somma deve essere depositata presso la Tesoreria regionale.
8. Il corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario è stabilito nel provvedimento di concessione.
9. Analogamente a quanto previsto dai precedenti commi, per la consegna del bene e delle sue pertinenze, si procede anche nel caso di nuovo conferimento della concessione in seguito a decadenza o rinuncia del precedente concessionario.
Art. 33 - (Rinuncia).
2. Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode del bene oggetto della concessione e relative pertinenze, con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento, o di mutamento dello stato del bene.
3. Un funzionario della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 56), verifica lo stato del bene oggetto della concessione.
4. La struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 57) prescrive i provvedimenti di conservazione che reputa necessari e, in caso di inosservanza, ne ordina l'esecuzione d' ufficio a spese del concessionario.
5. Sulla rinuncia provvede la struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 58) entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione del concessionario.
Art. 34 - (Decadenza).
2. La decadenza è pronunciata, previa contestazione dei motivi all'interessato il quale, entro 10 giorni se titolare di permesso, o 60 giorni se titolare di concessione, dalla data di ricevimento della contestazione, non presenti valide controdeduzioni o non ponga in essere i prescritti adempimenti.
3. Il trasgressore è, comunque, soggetto alla sanzione di cui al comma 4 dell' art. 50, nei casi indicati alle lettere a), b) e c) del presente articolo.
4. In nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.
Art. 35 - (Disposizioni comuni alla rinuncia e decadenza).
2. Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle pertinenze necessarie all'esercizio dell'attività.
3. Può altresì ritenere gli oggetti destinati alla coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio dell'attività estrattiva, purchè ne corrisponda il prezzo al concessionario precedente.
Art. 36 - (Revoca).
2. Essa è disposta con provvedimento della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 60), che determina la misura dell'indennità dovuta al titolare tenendo conto del periodo di concessione non goduto per effetto della revoca.
Art. 37 - (Esaurimento o incoltivabilità).
2. Nessuna indennità è dovuta, da parte della Regione, al concessionario cessato. Costui ha diritto di trattenere, in ogni caso, quanto costituisce pertinenza della miniera, provvedendo a sue spese all'esecuzione dei lavori indicati nel provvedimento che dichiara l'estinzione, a tutela dell'incolumità e sanità pubblica.
3. Quando il concessionario cessato non compia in tutto o in parte detti lavori la struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 62) ne può ordinare, con proprio decreto, l'esecuzione d'ufficio a spese dello stesso.
Titolo III
Utilizzo delle acque minerali e termali
Art. 38 - (Domande).
2. Il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS, acquisito il riconoscimento del Ministero della Sanità, previsto dall’articolo 30, lettera u) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382” e dall’articolo 6, lettera t) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”, trasmette tutta la documentazione alla Giunta regionale corredata dal proprio parere tecnico per l’eventuale rilascio dell’autorizzazione. ( 65)
Art. 39 - (Autorizzazioni).
2. Sono considerati stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico:
3. Le autorizzazioni sono a tempo indeterminato. Ogni innovazione o modifica relativa al titolare dell'autorizzazione, alle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua, al cambiamento, ampliamento o riduzione degli impianti e delle attrezzature deve essere autorizzata con lo stesso procedimento dell'autorizzazione originaria.
4. Il cambiamento del direttore sanitario deve essere comunicato entro 30 giorni alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 67).
5. La domanda di variazione della titolarità dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dello stabilimento deve essere presentata entro 30 giorni dall'avvenuto trasferimento di titolarità dello stesso. Se non sono intervenute altre modificazioni alla domanda è allegata solo la documentazione relativa al trasferimento di titolarità.
Art. 40 - (Stabilimenti di imbottigliamento).
2. La domanda è corredata dai seguenti documenti:
Art. 41 - (Stabilimenti termali).
2. La domanda è corredata dai seguenti documenti:
Art. 42 - (Etichette).
2. Sulle etichette stesse devono essere riportate, per quanto attiene alle proprietà terapeutiche o igienico-speciali dell'acqua minerale, le indicazioni contenute nel provvedimento ministeriale di riconoscimento di cui all'art. 30, lettera u) del D.P.R. n. 616 del 1977 e dell'art. 6. lettera t) della legge n. 833 del 1978.
3. omissis ( 71).
4. omissis ( 72).
Art. 43 - (Individuazione dell'acqua).
2. Il diritto all'utilizzazione esclusiva del nome dell'acqua comporta la facoltà riservata di impiegare il nome stesso anche nei casi di cui all'art. 3 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719.
Art. 44 - (Contenitori).
2. I contenitori, i tappi e gli altri oggetti utilizzati per il confezionamento dell’acqua minerale devono rispettare la vigente normativa dell’Unione europea e nazionale in materia di materiali ed oggetti a contatto con alimenti, tra cui, ove pertinenti, gli accertamenti previsti dal decreto del Ministero della sanità 21 marzo 1973 “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale” e successive modificazioni e integrazioni e dal decreto del Ministero della sanità 17 febbraio 1981 “Recipienti a base di cloruro di polivinile per acque minerali”. ( 74)
2 bis. Gli accertamenti previsti al comma 2, nel caso in cui più stabilimenti di una società di imbottigliamento di acque minerali e bibite siano presenti sul territorio regionale, sono validi per tutti gli stabilimenti appartenenti alla società stessa. ( 75)
2 ter. Il provvedimento di autorizzazione per l’utilizzo di materiali plastici per la realizzazione di contenitori e tappi per il confezionamento delle acque minerali naturali e loro prodotti derivati è sostituito dalla SCIA trasmessa all’Azienda ULSS competente per territorio, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017 n. 29 “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”. ( 76)
Art. 45 - (Comunicazioni).
2. I provvedimenti sono, inoltre, pubblicati per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e notificati agli interessati in via amministrativa.
Art. 46 - (Analisi).
1 bis. Il prelievo dei campioni di acqua minerale e termale da sottoporre ad analisi, deve essere effettuato alla presenza di un funzionario del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS territorialmente competente. ( 77)
Art. 47 - (Stabilimenti ad andamento stagionale).
1. Per gli stabilimenti termali ad andamento stagionale è prescritta una visita preventiva di controllo da parte dei funzionari regionali delle strutture competenti in materia di acque minerali e termali ( 79) e di sanità, assistiti dall'Ulss competente per territorio. A tal fine il titolare darà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 80) almeno 60 giorni prima della prevista apertura.
2. Se la visita non sarà effettuata entro la data di ripresa dell'attività, l'interessato può procedere ugualmente all'apertura dello stabilimento.
Art. 48 - (Sospensione e decadenza).
2. In caso di inosservanza del termine la struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 82) pronuncia la decadenza dell'autorizzazione.
Titolo IV
Vigilanza e sanzioni
Art. 49 - (Vigilanza).
Art. 50 - (Sanzioni).
2. A chiunque intraprenda la coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali senza il prescritto titolo di concessione o inizi i lavori senza aver effettuato il pagamento ai sensi l comma 4 dell' art. 14, è comminata la sanzione amministrativa di una somma da euro 60.000,00 a euro 200.000,00 per le acque minerali e di sorgente e da euro 6.000,00 a euro 20.000,00 per le acque termali. ( 85)
3. A chiunque svolga le attività di cui all' art. 39 senza le prescritte autorizzazioni è comminata la sanzione amministrativa del pagamento una somma da euro 60.000,00 a euro 200.000,00 per le acque minerali e di sorgente e da euro 6.000,00 a euro 20.000,00 per le acque termali. ( 86)
4. In caso di inosservanza degli obblighi imposti con la presente legge ovvero delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di concessione o autorizzazione e per cui non sia prevista un'espressa sanzione, il trasgressore è soggetto al pagamento di una somma da euro 20.000,00 a euro 60.000,00 per le acque minerali e di sorgente e da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per le acque termali. ( 87)
5. Per quanto attiene il procedimento sanzionatorio e la riscossione provvede la struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 88) nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. In caso di particolare gravità, o di mancato pagamento delle sanzioni, la struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 89) può ordinare la chiusura degli stabilimenti di cui all'art. 39 aperti o esercitati senza autorizzazione regionale o esercitati in contrasto con le prescrizioni contenute nella medesima.
Art. 51 - (Conferme).
2 Le concessioni vigenti sono confermate fino alla scadenza e, comunque non oltre trenta anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 52 - (Installazione di apparecchiature di misura)
2. I dispositivi di cui alla lettera a), del comma 1 dell’ articolo 17 ( 91) devono essere costantemente tenuti in efficienza, essere situati in posizioni facilmente accessibili e il loro controllo sempre effettuabile su semplice richiesta verbale dei funzionari incaricati del controllo.
3. Tutti i pozzi o le sorgenti attivi esistenti nell'ambito di una medesima concessione mineraria dovranno essere collegati a uno o più misuratori automatici dei volumi ( 92) (contatori); questi ultimi dovranno essere in numero almeno pari al numero degli stabilimenti alimentati.
4. Al fine del puntuale controllo dell'uso della risorsa, i titolari di concessioni minerarie dovranno in qualsiasi momento adeguarsi alle specificazioni tecniche relative alle modalità di controllo dell'emungimento che saranno deliberate dalla Giunta regionale.
5. Nel caso si rendessero necessari, per guasto o difettoso funzionamento, interventi urgenti sugli strumenti di misurazione di cui alla lettera a) dell' art. 17, il concessionario è tenuto a notificarli ( 93) alla Struttura regionale competente in materia di acque minerali ( 94) e termali e a effettuarli in conformità a quanto segnalato, salvo il caso che la stessa Struttura ( 95) non disponga diversamente entro 24 ore dalla notificazione.
Art. 53 - (Modifica e integrazione dell'art. 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 ).
Art. 53 bis - Clausola valutativa. (97)
a) numero, localizzazione ed esiti delle attività di ricerca ed estrazione;
b) attività di concessione.”.
Titolo V
Norme finanziarie, transitorie e finali
Art. 54 - (Spese d'istruttoria).
Art. 55 - (Norme transitorie).
2. Coloro che esercitano le attività di cui al comma 1 dell'art. 39, devono presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge copia delle autorizzazioni previste nel Titolo III e, qualora non ne siano in possesso, entro lo stesso termine devono presentare apposita domanda, ai sensi dell' art. 38, per il rilascio della prescritta autorizzazione.
3. Fino all'approvazione dei piani per l'utilizzazione delle acque minerali o termali, di cui all' art. 5, resta in vigore Piano di utilizzazione della risorsa termale (P.U.R.T.), approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Eventuali modifiche al provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 che intervengano dopo l'approvazione della presente legge e prima del piano di area corrispondente, saranno approvate con apposito provvedimento del Consiglio regionale.
5. Omissis ( 99)
Art. 55 bis - (Risorse geotermiche)
c bis) fatte salve le domande già presentate, a decorrere dal 1° marzo 2007 non è consentito il rilascio di nuove concessioni geotermiche ad una distanza inferiore a dieci chilometri dall’ambito del Bacino Termale Euganeo, come definito dal Piano di utilizzazione della risorsa termale (PURT) e dall’ambito degli eventuali altri bacini termali che fossero riconosciuti. ( 103)
c bis 1) fatta salva la vocazione termale del bacino euganeo e l’utilizzo terapeutico della risorsa termale, le disposizioni di cui alle lettere c) e c bis) non si applicano a progetti di ricerca e sperimentazione per l’utilizzo geotermico della risorsa termale che rientrano nell’ambito del progetto per il ripristino, l’aggiornamento e l’implementazione della rete di monitoraggio del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE) ( 104). Tali progetti, a prevalente interesse pubblico e con scopo scientifico, sono finalizzati a monitorare, specie in rapporto all’utilizzo terapeutico, le possibilità di utilizzo della risorsa termale per scopi geotermici al fine di valutarne la sostenibilità ambientale e gli impatti sulla tutela dell’attività termale sanitaria. Le autorizzazioni relative a impianti di ricerca e sperimentazione sono rilasciate dalla struttura regionale competente in materia di geotermia per una durata di due anni, eventualmente rinnovabili su motivata istanza per ulteriori due anni, e potranno essere sospese o interrotte qualora si riscontrino effetti negativi sulle matrici ambientali e sugli sfruttamenti terapeutici, ovvero sulla sostenibilità degli usi della risorsa termale euganea.( 105)
2. Le concessioni per la coltivazione di acque termali già rilasciate per usi non terapeutici e rientranti nelle categorie previste dalla legge 9 dicembre 1986, n. 896, articolo 1, commi 5 e 6, sono trasformate d’ufficio in concessioni con limite di eduzione pari a quello rilevato dagli strumenti di misurazione nell’anno solare 1996. ( 106) ( 107)
Art. 55 ter – (Acque di sorgente)
3. Alle concessioni relative alle acque di cui al presente articolo si applica il canone previsto per le acque minerali destinate all’imbottigliamento, di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 15. ( 108)
Art. 56 - (Validità e abrogazione).
2. La legge regionale 20 marzo 1975, n. 31 , come modificata con legge regionale 11 giugno 1976, n. 20 , è abrogata.
3. Sono abrogate altresì tutte le norme regionali in contrasto con la presente legge.
4. Per la procedura di esercizio forzata dagli obblighi di dare, di fare o di non fare stabiliti con la presente legge o conseguenti a provvedimenti disciplinati dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D.14 aprile 1910, n. 639.
Art. 57 - (Norma finanziaria).
DISCIPLINA DELLA RICERCA, COLTIVAZIONE ED UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.
Art. 2 - Piano regionale delle acque minerali e termali.
Art. 3 - Elaborati del Piano.
Art. 4 - Procedimento per l'approvazione del Piano.
Art. 5 - Piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali.
Art 6 - Durata ed efficacia.
Titolo II
Ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali
Capo I - disposizioni generali.
Art. 7 - Oggetto.
Capo II - Permesso di ricerca.
Art. 8 - Domanda.
Art. 9 - Rilascio
Art. 10 - Informazioni e controllo.
Art. 11 - Proroga.
Capo III - Concessione
Art. 12 - Domanda.
Art. 13 - Rilascio
Art. 14 - Criteri di rilascio.
Art. 15 - Canone e convenzione tra concessionario e Comune.
Art. 16 - Pertinenze.
Art. 17 - Obblighi del concessionario.
Art. 18 - Programma dei lavori.
Art. 19 - Pubblica utilità.
Art. 20 - Gestione unica.
Art. 21 - Ipoteche.
Art. 22 - Custodia temporanea del bene.
Art. 23 - Nuova concessione a seguito di rinuncia o decadenza.
Art. 24 - Obblighi informativi.
Capo IV - Norme comuni al permesso di ricerca e alla concessione.
Art. 25 - Unicità del titolo.
Art. 26 - Pubblicazione delle domande.
Art. 27 - Pubblicità dei provvedimenti.
Art. 28 - Accesso ai fondi.
Art. 29 - Trasferimento.
Art. 30 - Fallimento del concessionario.
Art. 31 - Cessazione.
Art. 32 - Scadenza del termine.
Art. 33 - Rinuncia.
Art. 34 - Decadenza.
Art. 35 - Disposizioni comuni alla rinuncia e decadenza.
Art. 36 - Revoca.
Art. 37 - Esaurimento o incoltivabilità.
Titolo III
Utilizzo delle acque minerali e termali
Art. 38 - Domande.
Art. 39 - Autorizzazioni.
Art. 40 - Stabilimenti imbottigliamento.
Art. 41 - Stabilimenti termali.
Art. 42 - Etichette.
Art. 43 - Individuazione dell'acqua.
Art. 44 - Contenitori.
Art. 45 - Comunicazioni.
Art. 46 - Analisi.
Art. 47 - Stabilimenti ad andamento stagionale.
Art. 48 - Sospensione e decadenza.
Titolo IV
Vigilanza e sanzioni
Art. 49 - Vigilanza.
Art. 50 - Sanzioni.
Art. 51 - Conferme.
Art. 52 - Installazione di apparecchiature di misura.
Art. 53 - Modifica e integrazione dell'art. 39 della legge regionale 7 febbraio 1982, n. 44 .
TITOLO V
Norme finanziarie, transitorie e finali
Art. 54 - Spese d'istruttoria.
Art. 55 - Norme transitorie.
Art. 56 - Validità e abrogazione.
Art. 57 - Norma finanziaria.
- Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 (BUR n. 58/1989)
- DISCIPLINA DELLA RICERCA, COLTIVAZIONE E UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI. (1)
-
- Art. 1 - (Finalità).
- Art. 2 - (Piano regionale delle acque minerali e termali).
- Art. 3 - (Elaborati del Piano).
- Art. 4 - (Procedimento per l'approvazione del Piano).
- Art. 5 - (Piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali).
- Art. 6 - (Durata ed efficacia).
- Titolo II Ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali
- Capo I Disposizioni generali
- Art. 7 - (Oggetto).
- Capo II Permesso di ricerca
- Art. 8 - (Domanda). (6)
- Art. 9 - (Rilascio). (7)
- Art. 10 - (Informazioni e controllo).
- Art. 11 - (Proroga).
- Capo III Concessione
- Art. 12 - (Domanda). (11)
- Art. 13 - (Rilascio). (13)
- Art. 14 - (Criteri di rilascio). (14)
- Art. 15 - (Canoni per le acque minerali e termali). (15)
- Art. 16 - (Pertinenze).
- Art. 17 - (Obblighi del concessionario).
- Art. 18 - (Programma dei lavori).
- Art. 19 - (Pubblica utilità).
- Art. 20 - (Gestione unica).
- Art. 21 - (Ipoteche).
- Art. 22 - (Custodia temporanea del bene).
- Art. 23 - (Nuova concessione a seguito di rinuncia o decadenza).
- Art. 24 - (Obblighi informativi).
- Capo IV Norme comuni al permesso di ricerca e alla concessione
- Art. 25 - (Unicità del titolo).
- Art. 26 - (Pubblicazione delle domande).
- Art. 27 - (Pubblicità dei provvedimenti).
- Art. 28 - (Accesso ai fondi).
- Art. 29 - (Trasferimento).
- Art. 30 - (Fallimento del concessionario).
- Art. 31 - (Cessazione).
- Art. 32 - (Scadenza del termine).
- Art. 33 - (Rinuncia).
- Art. 34 - (Decadenza).
- Art. 35 - (Disposizioni comuni alla rinuncia e decadenza).
- Art. 36 - (Revoca).
- Art. 37 - (Esaurimento o incoltivabilità).
- Titolo III Utilizzo delle acque minerali e termali
- Art. 38 - (Domande).
- Art. 39 - (Autorizzazioni).
- Art. 40 - (Stabilimenti di imbottigliamento).
- Art. 41 - (Stabilimenti termali).
- Art. 42 - (Etichette).
- Art. 43 - (Individuazione dell'acqua).
- Art. 44 - (Contenitori).
- Art. 45 - (Comunicazioni).
- Art. 46 - (Analisi).
- Art. 47 - (Stabilimenti ad andamento stagionale).
- Art. 48 - (Sospensione e decadenza).
- Titolo IV Vigilanza e sanzioni
- Art. 49 - (Vigilanza).
- Art. 50 - (Sanzioni).
- Art. 51 - (Conferme).
- Art. 52 - (Installazione di apparecchiature di misura)
- Art. 53 - (Modifica e integrazione dell'art. 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 ).
- Art. 53 bis - Clausola valutativa. (97)
- Titolo V Norme finanziarie, transitorie e finali
- Art. 54 - (Spese d'istruttoria).
- Art. 55 - (Norme transitorie).
- Art. 55 bis - (Risorse geotermiche)
- Art. 55 ter – (Acque di sorgente)
- Art. 56 - (Validità e abrogazione).
- Art. 57 - (Norma finanziaria).
Sommario
“Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 (BUR n. 58/1989) - Testo storico”
- Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 (BUR n. 58/1989)
- DISCIPLINA DELLA RICERCA, COLTIVAZIONE E UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI.
- Art. 1 - (Finalità).
- Art. 2 - (Piano regionale delle acque minerali e termali).
- Art. 3 - (Elaborati del Piano).
- Art. 4 - (Procedimento per l'approvazione del Piano).
- Art. 5 - (Piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali).
- Art. 6 - (Durata ed efficacia).
- Titolo II Ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali
- Capo I Disposizioni generali
- Art. 7 - (Oggetto).
- Capo II Permesso di ricerca
- Art. 8 - (Domanda).
- Art. 9 - (Rilascio).
- Art. 10 - (Informazioni e controllo).
- Art. 11 - (Proroga).
- Capo III Concessione
- Art. 12 - (Domanda).
- Art. 13 - (Rilascio).
- Art. 14 - (Criteri di rilascio).
- Art. 15 - (Canone e convenzione tra concessionario e Comune).
- Art. 16 - (Pertinenze).
- Art. 17 - (Obblighi del concessionario).
- Art. 18 - (Programma dei lavori).
- Art. 19 - (Pubblica utilità).
- Art. 20 - (Gestione unica).
- Art. 21 - (Ipoteche).
- Art. 22 - (Custodia temporanea del bene).
- Art. 23 - (Nuova concessione a seguito di rinuncia o decadenza).
- Art. 24 - (Obblighi informativi).
- Capo IV Norme comuni al permesso di ricerca e alla concessione
- Art. 25 - (Unicità del titolo).
- Art. 26 - (Pubblicazione delle domande).
- Art. 27 - (Pubblicità dei provvedimenti).
- Art. 28 - (Accesso ai fondi).
- Art. 29 - (Trasferimento).
- Art. 30 - (Fallimento del concessionario).
- Art. 31 - (Cessazione).
- Art. 32 - (Scadenza del termine).
- Art. 33 - (Rinuncia).
- Art. 34 - (Decadenza).
- Art. 35 - (Disposizioni comuni alla rinuncia e decadenza).
- Art. 36 - (Revoca).
- Art. 37 - (Esaurimento o incoltivabilità).
- Titolo III Utilizzo delle acque minerali e termali
- Art. 38 - (Domande).
- Art. 39 - (Autorizzazioni).
- Art. 40 - (Stabilimenti di imbottigliamento).
- Art. 41 - (Stabilimenti termali).
- Art. 42 - (Etichette).
- Art. 43 - (Individuazione dell'acqua).
- Art. 44 - (Contenitori).
- Art. 45 - (Comunicazioni).
- Art. 46 - (Analisi).
- Art. 47 - (Stabilimenti ad andamento stagionale).
- Art. 48 - (Sospensione e decadenza).
- Titolo IV Vigilanza e sanzioni
- Art. 49 - (Vigilanza).
- Art. 50 - (Sanzioni).
- Art. 51 - (Conferme).
- Art. 52 - (Installazione di apparecchiature di misura)
- Art. 53 - (Modifica e integrazione dell'art. 39 della legge regionale 7 febbraio 1982, n. 44).
- Titolo V Norme finanziarie, transitorie e finali
- Art. 54 - (Spese d'istruttoria).
- Art. 55 - (Norme transitorie).
- Art. 56 - (Validità e abrogazione).
- Art. 57 - (Norma finanziaria).
DISCIPLINA DELLA RICERCA, COLTIVAZIONE E UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI.
Art. 1 - (Finalità).
2. Tali finalità sono perseguite attraversando il Piano regionale delle acque minerali e termali, al quale devono adeguarsi i singoli piani di utilizzazione delle acque minerali o termali, relativi ad aree idrominerarie omogenee.
Art. 2 - (Piano regionale delle acque minerali e termali).
Art. 3 - (Elaborati del Piano).
Art. 4 - (Procedimento per l'approvazione del Piano).
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede a darne notizia, tramite il Bollettino ufficiale della Regione, indicando le sedi in cui chiunque possa prenderne visione e, contestualmente, provvede a inviarlo al Governo, alle province, alle comunità montane e ai comuni interessati.
3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione, il Governo, le aziende, gli enti locali, le organizzazioni e le associazioni imprenditoriali e sociali nonché le gestioni uniche ove esistenti, possono far pervenire alla Giunta regionale eventuali osservazioni o proposte di modifica.
4. Entro i successivi 60 giorni, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il Piano adottato con le controdeduzioni alle proposte e osservazioni presentate e con le eventuali proposte di modifica.
5. Il Piano è approvato con delibera del Consiglio regionale.
6. Le varianti parziali, che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del Piano, sono deliberate dalla Giunta regionale, sentiti la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive, gli enti locali interessati e la competente Commissione consiliare.
Art. 5 - (Piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali).
2. I piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali delimitano, altresì, nell'ambito di ciascun Comune, le zone ove non è ammesso l'insediamento di stabilimenti di utilizzazione e di attività connesse.
3. Per gli elaborati vale quanto previsto all'art. 3, fatta salva la scelta della più idonea scala di rappresentazione.
4. Per esigenze di salvaguardia delle risorse minerali e termali, la Giunta regionale può ridurre i quantitativi massimi di cui alla lettera b) del comma 1.
Art. 6 - (Durata ed efficacia).
2. I comuni interessati sono tenuti a modificare i rispettivi strumenti urbanistici, in conformità ai contenuti del Piano o dei piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali, entro nove mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione.
3. Qualora i comuni non provvedano entro il termine fissato, il Presidente della provincia esercita i poteri sostitutivi, a norma del comma 1 dell' articolo 69 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .
Titolo II
Ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali
Art. 7 - (Oggetto).
2. Sono acque minerali quelle che vengono utilizzate, per le loro proprietà terapeutiche o igieniche speciali, sia per bevande sia per usi curativi.
3. Sono acque termali quelle che vengono utilizzate unicamente per usi curativi o agricoli e industriali e la cui temperatura alla sorgente è superiore a quella media atmosferica della zona.
Art. 8 - (Domanda).
2. Alla domanda devono essere allegati:
3. Qualora il permesso di ricerca sia richiesto da una società, alla domanda devono essere allegati: copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché un certificato del Tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche sociali.
4. Due o più domande di permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando ricadono nella stessa area o presentino interferenze nelle aree interessate dalla ricerca.
5. In caso di domande in concorrenza, costituiscono elementi di preferenza, nell'ordine:
Art. 9 - (Rilascio).
Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende positivamente acquisito. Il permesso di ricerca ha come oggetto:
2. Esso riguarda, di norma, un'area non eccedente i 300 ettari e non può avere una validità superiore a tre anni.
3. Il provvedimento di permesso di ricerca contiene:
4. Al provvedimento è allegata una planimetria dell'area della ricerca come delimitata dalla Giunta regionale.
5. Le varianti del programma dei lavori, per la stessa area di ricerca, non sono soggette alla pubblicazione di cui all'articolo 26, sono approvate dalla Giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; le varianti si intendono approvate trascorso tale termine.
6. Il ricercatore deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo di lire 5.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso.
7. In caso di cessazione del permesso, al ricercatore non spetta alcun rimborso del diritto corrisposto per l'anno in corso.
Art. 10 - (Informazioni e controllo).
2. Un funzionario regionale del dipartimento competente in materia di acque minerali e termali assiste alle attività connesse ai prelievi dei campioni di acqua, effettuati ai fini dell'accertamento delle caratteristiche fisiche, chimico-fisiche e microbiologiche.
Art. 11 - (Proroga).
2. La domanda di proroga deve essere presentata alla Giunta regionale e, per conoscenza, ai comuni interessati, almeno due mesi prima della scadenza.
Art. 12 - (Domanda).
2. Qualora la concessione sia richiesta da una società si applica il comma 3 dell'articolo 8.
3. La domanda di ampliamento della superficie di concessione è assoggettata alla procedura di rilascio di nuova concessione.
Art. 13 - (Rilascio).
2. Il provvedimento di concessione contiene:
3. Al provvedimento sono uniti una planimetria in scala 1:5.000 e il verbale di delimitazione della concessione.
4. La concessione di acqua termale, per uso diverso da quello curativo, è rilasciata dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.
5. Qualora la concessione sia accordata a una società, questa ha l'obbligo di comunicare alla Giunta regionale le eventuali variazioni delle cariche sociali nonché le modificazioni dello statuto entro 30 giorni dalla loro approvazione.
Art. 14 - (Criteri di rilascio).
2. Quando la concessione sia rilasciata a soggetto diverso dal ricercatore, questi ha diritto a un premio in relazione alla rilevanza del giacimento, alla quantità, all'uso dell'acqua e alla durata della concessione nonché a una indennità in ragione delle opere utilizzabili da corrispondersi da parte del concessionario.
3. L'ammontare del premio e dell'indennità, qualora non siano concordati tra il ricercatore e il concessionario, sono provvisoriamente determinati dalla Giunta regionale nel provvedimento di concessione e devono essere pagati entro tre mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. In ogni caso il concessionario, prima di iniziare i lavori, deve dare alla Giunta regionale la prova dell'eseguito pagamento o del deposito della somma stessa presso la Tesoreria regionale.
Art. 15 - (Canone e convenzione tra concessionario e Comune).
a) di lire 100.000 con un minimo di lire 5.000.000 per le acque minerali;
2. Il diritto proporzionale annuo può essere adeguato ogni biennio con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT e riferito al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.
3. Per l'uso delle pertinenze di cui alla presente legge, il nuovo concessionario è tenuto a pagare un canone annuo pari al 5% del loro valore, calcolato all'atto della presa in consegna da parte della Regione, fino a quando le pertinenze stesse non verranno sostituite.
4. I concessionari sono tenuti a contribuire agli oneri diretti e indiretti sostenuti dai comuni in conseguenza delle opere e attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali emunte nel loro territorio, sulla base dei parametri definiti dalla Giunta regionale a norma della lett. g), dell' art. 32 dello Statuto regionale, sentita la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive di cui all'art. 53.
5. La quantificazione dell'importo dovuto è stabilita in apposita convenzione da stipularsi tra il concessionario e il comune interessato, nella quale sono altresì stabiliti i termini e le modalità di pagamento.
6. Per le concessioni in atto la convezione deve essere stipulata entro tre mesi dalla deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 4.
Art. 16 - (Pertinenze).
2. Sono, altresì, pertinenze le opere di captazione, gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione della portata.
3. Non costituiscono, comunque, pertinenze le attrezzature separabili senza pregiudizio della miniera, gli impianti esclusivamente alberghieri, sanitari e produttivi.
4. Il concessionario è tenuto a trasmettere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Giunta regionale l'elenco delle pertinenze della miniera, nonché una perizia sul valore delle pertinenze stesse, all'atto della comunicazione, firmata da un tecnico competente o dal direttore tecnico della gestione unica, ove esiste.
5. Presso gli uffici della Giunta regionale è tenuto l'elenco delle pertinenze relativo a ciascuna concessione.
6. L'elenco è pubblico e chiunque abbia interesse può prenderne visione.
Art. 17 - (Obblighi del concessionario).
2. Il Presidente della Giunta regionale può ordinare in ogni tempo l'effettuazione di analisi straordinarie.
3. Il prelievo dei campioni necessari per l'effettuazione delle analisi deve essere eseguito alla presenza di un funzionario del dipartimento competente in materia di acque minerali e termali.
4. L'esercizio delle concessioni non può essere sospeso per periodi superiori ad un anno senza autorizzazione della Giunta regionale.
5. Il concessionario è tenuto alla regolare manutenzione del bene oggetto della concessione anche durante il periodo di sospensione dell'attività.
6. I contratti di somministrazione di acque minerali o termali devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione del programma annuale dei lavori o delle sue varianti.
Art. 18 - (Programma dei lavori).
2. In tale programma deve essere contenuta oltre all'eventuale richiesta per l'apertura di nuovi pozzi, per la captazione di nuove sorgenti e per la somministrazione a terzi di acque minerali e termali, anche quella per ogni intervento di straordinaria manutenzione riguardante la miniera e le sue pertinenze. Devono altresì essere comunicate le eventuali variazioni dell'elenco concernente le pertinenze di cui all'articolo 16.
3. La Giunta regionale, avuto riguardo alla situazione generale della risorsa e a quella particolare del giacimento, approva, sentita la competente Commissione consiliare, il programma annuale entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla sua presentazione, disponendo le eventuali varianti.
4. I programmi annuali, approvati e non iniziati entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, sono considerati decaduti.
5. Durante il corso di attuazione dei programmi annuali, qualora si verificassero situazioni di particolare emergenza, possono essere approvate dalla Giunta, entro 30 giorni dalla data di arrivo delle relative richieste, eventuali varianti ai programmi dei lavori già approvati.
6. L'inutile decorso dei termini di cui ai commi 3 e 5, comporta l'approvazione del programma o delle varianti.
Art. 19 - (Pubblica utilità).
2. Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori dal perimetro della concessione, il titolare della stessa può domandare la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza agli effetti delle leggi vigenti.
3. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara ove occorra, la pubblica utilità, nonché l'indifferibilità e urgenza delle opere di cui al comma 2 e indica la misura dell'indennità di espropriazione. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni eventualmente presentate dagli interessati.
4. Su richiesta del concessionario, il Presidente della Giunta regionale, può ordinare l'occupazione d'urgenza determinando, provvisoriamente, l'indennizzo e disponendone il deposito presso la Tesoreria regionale.
Art. 20 - (Gestione unica).
2. In caso di inottemperanza o di disaccordo, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta con il compito di svolgere tutti gli atti necessari per l'istituzione e attivazione della gestione unica, in rapporto alle finalità di cui al comma 1 e in ordine al riparto delle spese.
3. Il mancato assoggettamento, da parte del concessionario, alla gestione unica comporta la decadenza dalla concessione.
Art. 21 - (Ipoteche).
2. L'iscrizione di ipoteche è subordinata all'autorizzazione della Giunta regionale.
3. L'espropriazione del diritto del concessionario può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.
4. Il precetto immobiliare deve essere notificato anche alla Giunta regionale.
5. Il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.
6. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella presente legge, purchè abbia i requisiti stabiliti nell'articolo 13.
Art. 22 - (Custodia temporanea del bene).
2. Qualora siano presentate più istanze per un nuovo conferimento della concessione il Presidente della Giunta regionale può affidare, in via temporanea, la custodia del bene e delle relative pertinenze ad uno dei richiedenti che offra adeguate garanzie tecniche ed economiche.
3. L'incarico di custodia non costituisce titolo preferenziale per il conferimento della concessione.
Art. 23 - (Nuova concessione a seguito di rinuncia o decadenza).
2. Entro il termine perentorio di un anno dalla trascrizione del provvedimento di accettazione della rinuncia o di pronuncia della decadenza, i creditori ipotecari possono far valere i loro diritti, anche se il termine pattuito non sia scaduto, promuovendo la vendita all'asta della concessione per la quale non si sia provveduto ai termini del comma 1. In tal caso, il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, soddisfatti i creditori ipotecari o privilegiati, spetta alla Regione.
3. Si applica all'aggiudicatario la disposizione contenuta nel comma 6 dell'art. 21.
4. Trascorso l'anno, nessuna altra azione è proponibile sulla concessione.
5. Parimenti, se non si presenta alcun offerente alla vendita all'asta, il bene rimane libero di ogni peso.
Art. 24 - (Obblighi informativi).
2. I titolari debbono, inoltre, comunicare entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono, i risultati delle analisi stabilite alla lettera c), comma 1, dell'articolo 17.
3. I titolari sono, altresì, tenuti a mettere a disposizione della Regione tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.
4. I dati di piano e quelli di cui al presente articolo sono memorizzati nel sistema informativo e costituiscono la banca dati delle acque minerali e termali. Essi godono delle guarentigie stabilite all'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162 e serviranno a elaborare una relazione informativa annuale che evidenzi, in ogni caso, lo stato di utilizzazione della risorsa nonché i risultati dei controlli effettuati. La relazione viene inviata anche ai Comuni interessati, nonché alla commissione consiliare competente del Consiglio regionale.
Capo IV
Norme comuni al permesso di ricerca e alla concessione
Art. 25 - (Unicità del titolo).
Art. 26 - (Pubblicazione delle domande).
2. Entro otto giorni dalla data del deposito, il comune pubblica la domanda all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
3. Fino al decimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2 possono essere presentate al Comune da enti privati e pubblici o da singoli cittadini, osservazioni od opposizioni.
4. Entro 60 giorni dalla data di deposito della domanda, il Comune invia alla Giunta regionale le eventuali osservazioni od opposizioni utilmente presentate.
5. Nel caso di trasformazione di un permesso di ricerca in concessione ovvero di rinnovo o di rilascio di nuova concessione a seguito di rinuncia, decadenza o scadenza del termine, la domanda è presentata direttamente alla Giunta regionale senza l'applicazione delle procedure di cui al presente articolo e al comma 1 dell'articolo 9.
Art. 27 - (Pubblicità dei provvedimenti).
2. I provvedimenti che accordano, rinnovano, ampliano, suddividono e trasferiscono per atto tra vivi o “ mortis causa ” la concessione e che ne pronunciano la cessazione, sono trascritti all'Ufficio della competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Art. 28 - (Accesso ai fondi).
2. Il proprietario o il possessore dei terreni soggetti alla ricerca e alla coltivazione ha facoltà di esigere che, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di permesso o di concessione, il titolare depositi una cauzione presso la Tesoreria regionale.
3. Quando le parti non si siano accordate sull'entità della cauzione, il Presidente della Giunta regionale ne stabilisce, con proprio decreto, l'ammontare.
4. A deposito effettuato il titolare può dare esecuzione ai lavori.
5. Per la zona di protezione idrogeologica delle sorgenti comprese nella concessione la Giunta regionale può imporre ai proprietari, possessori o detentori dei fondi le limitazioni necessarie alla salvaguardia delle sorgenti stesse.
6. E' fatto obbligo al titolare di risarcire i danni causati dai lavori di ricerca e di coltivazione.
Art. 29 - (Trasferimento).
2. Non è ammessa istanza di trasferimento del permesso o della concessione nel caso di mancata esecuzione dei programmi di cui agli articoli 9 e 13.
3. Il trasferimento che non sia stato preventivamente autorizzato è nullo di pieno diritto.
4. Il nuovo titolare subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dal provvedimento col quale il permesso o la concessione sono stati rilasciati.
5. In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti, entro tre mesi dall'apertura della successione, a comunicarne il decesso alla Giunta regionale la quale trasferisce in capo ai medesimi il permesso o la concessione, qualora siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 9 e 13.
6. Nel caso di pluralità di eredi, questi devono nominare un rappresentante unico per tutti i rapporti giuridici con la Regione e coi terzi, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del Codice Civile, oppure costituirsi in società secondo uno dei tipi previsti dal primo comma dell'art. 2249 dello stesso Codice Civile nel termine di cui al comma 5.
7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche alle concessioni vigenti a titolarità multipla.
Art. 30 - (Fallimento del concessionario).
2. Pervenuta tale comunicazione, la Giunta regionale pronuncia la decadenza del concessionario fallito.
3. Il curatore fallimentare assume le funzioni di temporaneo custode del bene oggetto della concessione con l'assistenza di un funzionario del Dipartimento competente in materia di acque minerali e termali e sotto la direzione del Giudice delegato ai sensi dell'art. 31 della legge fallimentare.
4. Dopo il decreto previsto dall'art. 97 della legge fallimentare il Giudice delegato, con l'assistenza del curatore e del funzionario regionale, procede alla formazione del bando d'asta della concessione.
5. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella presente legge semprechè abbia i requisiti di idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa.
Art. 31 - (Cessazione).
Art. 32 - (Scadenza del termine).
2. Alla scadenza del termine della concessione o del suo rinnovo, il titolare che non ha presentato domanda di rinnovo consegna il bene e le relative pertinenze all'Amministrazione regionale, che adotta i provvedimenti di cui al comma 1 dell' articolo 22.
3. In caso di scadenza del termine della concessione, il titolare che abbia presentato domanda almeno un anno prima della scadenza, ai sensi degli articoli 12 e 26, e abbia eseguito interamente il programma di coltivazione e tutti gli altri obblighi conseguenti, ha titolo al rinnovo della concessione. In caso contrario si applicano le disposizioni contenute al Capo III del Titolo II.
4. Il rinnovo è disposto con provvedimento della Giunta regionale continuando a valere le eventuali ipoteche precedentemente autorizzate e iscritte.
5. Se alla scadenza del termine la concessione sia rilasciata ad altri, la consegna del bene e relative pertinenze dall'uno all'altro concessionario deve farsi con l'intervento di un funzionario del Dipartimento competente in materia di acque minerali e termali.
6. In caso di disaccordo delle parti, il Presidente della Giunta regionale determina, con proprio decreto, l'ammontare della somma da pagarsi in corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione e che il nuovo concessionario intenda ritenere.
7. La somma deve essere depositata presso la Tesoreria regionale.
8. Il corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario è stabilito nel provvedimento di concessione.
9. Analogamente a quanto previsto dai precedenti commi, per la consegna del bene e delle sue pertinenze, si procede anche nel caso di nuovo conferimento della concessione in seguito a decadenza o rinuncia del precedente concessionario.
Art. 33 - (Rinuncia).
2. Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode del bene oggetto della concessione e relative pertinenze, con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento, o di mutamento dello stato del bene.
3. Un funzionario del dipartimento competente in materia di acque minerali e termali, verifica lo stato del bene oggetto della concessione.
4. Il Presidente della Giunta regionale prescrive i provvedimenti di conservazione che reputa necessari e, in caso di inosservanza, ne ordina l'esecuzione d' ufficio a spese del concessionario.
5. Sulla rinuncia provvede la Giunta regionale entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione del concessionario.
Art. 34 - (Decadenza).
2. La decadenza è pronunciata, previa contestazione dei motivi all'interessato il quale, entro 10 giorni se titolare di permesso, o 60 giorni se titolare di concessione, dalla data di ricevimento della contestazione, non presenti valide controdeduzioni o non ponga in essere i prescritti adempimenti.
3. Il trasgressore è, comunque, soggetto alla sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 50, nei casi indicati alle lettere a), b) e c) del presente articolo.
4. In nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.
Art. 35 - (Disposizioni comuni alla rinuncia e decadenza).
2. Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle pertinenze necessarie all'esercizio dell'attività.
3. Può altresì ritenere gli oggetti destinati alla coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio dell'attività estrattiva, purchè ne corrisponda il prezzo al concessionario precedente.
Art. 36 - (Revoca).
2. Essa è disposta con provvedimento della Giunta regionale, che determina la misura dell'indennità dovuta al titolare tenendo conto del periodo di concessione non goduto per effetto della revoca.
Art. 37 - (Esaurimento o incoltivabilità).
2. Nessuna indennità è dovuta, da parte della Regione, al concessionario cessato. Costui ha diritto di trattenere, in ogni caso, quanto costituisce pertinenza della miniera, provvedendo a sue spese all'esecuzione dei lavori indicati nel provvedimento che dichiara l'estinzione, a tutela dell'incolumità e sanità pubblica.
3. Quando il concessionario cessato non compia in tutto o in parte detti lavori il Presidente della Giunta regionale ne può ordinare, con proprio decreto, l'esecuzione d'ufficio a spese dello stesso.
Titolo III
Utilizzo delle acque minerali e termali
Art. 38 - (Domande).
2. L'unità locale socio-sanitaria, acquisito il riconoscimento del Ministero della Sanità, previsto dall'art. 30, lettera u) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 6, lettera t) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, trasmette tutta la documentazione alla Giunta regionale corredata dal parere tecnico del Settore per l'Igiene Pubblica per l'eventuale rilascio dell'autorizzazione.
Art. 39 - (Autorizzazioni).
2. Sono considerati stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico:
3. Le autorizzazioni sono a tempo indeterminato. Ogni innovazione o modifica relativa al titolare dell'autorizzazione, alle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua, al cambiamento, ampliamento o riduzione degli impianti e delle attrezzature deve essere autorizzata con lo stesso procedimento dell'autorizzazione originaria.
4. Il cambiamento del direttore sanitario deve essere comunicato entro 30 giorni alla Giunta regionale.
5. La domanda di variazione della titolarità dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dello stabilimento deve essere presentata entro 30 giorni dall'avvenuto trasferimento di titolarità dello stesso. Se non sono intervenute altre modificazioni alla domanda è allegata solo la documentazione relativa al trasferimento di titolarità.
Art. 40 - (Stabilimenti di imbottigliamento).
2. La domanda è corredata dai seguenti documenti:
Art. 41 - (Stabilimenti termali).
2. La domanda è corredata dai seguenti documenti:
Art. 42 - (Etichette).
2. Sulle etichette stesse devono essere riportate, per quanto attiene alle proprietà terapeutiche o igienico-speciali dell'acqua minerale, le indicazioni contenute nel provvedimento ministeriale di riconoscimento di cui all'art. 30, lettera u) del D.P.R. n. 616 del 1977 e dell'art. 6. lettera t) della legge n. 833 del 1978.
3. Possono essere autorizzate etichette in deroga alle disposizioni vigenti, per confezioni destinate ai mercati esteri e che non possono essere commercializzate sul territorio nazionale.
4. La modificazione delle etichette è autorizzata dalla Giunta regionale.
Art. 43 - (Individuazione dell'acqua).
2. Il diritto all'utilizzazione esclusiva del nome dell'acqua comporta la facoltà riservata di impiegare il nome stesso anche nei casi di cui all'art. 3 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719.
Art. 44 - (Contenitori).
2. Per il confezionamento dell'acqua minerale in contenitori diversi dal vetro occorre procedere all'accertamento di cui al D.M. 21 marzo 1973 e successive modificazioni e integrazioni e, per quanto riguarda i contenitori a base di P.V.C., anche all'accertamento di cui al D.M. 17 febbraio 1981.
Art. 45 - (Comunicazioni).
2. I provvedimenti sono, inoltre, pubblicati per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e notificati agli interessati in via amministrativa.
Art. 46 - (Analisi).
Art. 47 - (Stabilimenti ad andamento stagionale).
2. Se la visita non sarà effettuata entro la data di ripresa dell'attività, l'interessato può procedere ugualmente all'apertura dello stabilimento.
Art. 48 - (Sospensione e decadenza).
2. In caso di inosservanza del termine la Giunta regionale pronuncia la decadenza dell'autorizzazione.
Titolo IV
Vigilanza e sanzioni
Art. 49 - (Vigilanza).
Art. 50 - (Sanzioni).
2. A chiunque intraprenda la coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali senza il prescritto titolo di concessione o inizi i lavori senza aver effettuato il pagamento ai sensi l comma 4 dell'articolo 14, è comminata la sanzione amministrativa di una somma di lire da 6.000.000 a 20.000.000.
3. A chiunque svolga le attività di cui all'articolo 39 senza le prescritte autorizzazioni è comminata la sanzione amministrativa del pagamento una somma di lire da 6.000.000 a 20.000.000.
4. In caso di inosservanza degli obblighi imposti con la presente legge ovvero delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di concessione o autorizzazione e per cui non sia prevista un'espressa sanzione, il trasgressore è soggetto al pagamento di una somma di lire da 2.000.000 a 6.000.000.
5. Per quanto attiene il procedimento sanzionatorio e la riscossione provvede il Presidente della Giunta regionale nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. In caso di particolare gravità, o di mancato pagamento delle sanzioni, la Giunta regionale può ordinare la chiusura degli stabilimenti di cui all'art. 39 aperti o esercitati senza autorizzazione regionale o esercitati in contrasto con le prescrizioni contenute nella medesima.
Art. 51 - (Conferme).
2 Le concessioni vigenti sono confermate fino alla scadenza e, comunque non oltre trenta anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 52 - (Installazione di apparecchiature di misura)
2. I dispositivi suddetti devono essere costantemente tenuti in efficienza, essere situati in posizioni facilmente accessibili e il loro controllo sempre effettuabile su semplice richiesta verbale dei funzionari incaricati del controllo.
3. Tutti i pozzi o le sorgenti attivi esistenti nell'ambito di una medesima concessione mineraria dovranno essere collegati a uno o più misuratori automatici della portata (contatori); questi ultimi dovranno essere in numero almeno pari al numero degli stabilimenti alimentati.
4. Al fine del puntuale controllo dell'uso della risorsa, i titolari di concessioni minerarie dovranno in qualsiasi momento adeguarsi alle specificazioni tecniche relative alle modalità di controllo dell'emungimento che saranno deliberate dalla Giunta regionale.
5. Nel caso si rendessero necessari, per guasto o difettoso funzionamento, interventi urgenti sugli strumenti di misurazione di cui alla lettera a) dell'articolo 17, il concessionario è tenuto a notificarli telegraficamente al Dipartimento regionale competente in materia di acque minerali e termali e a effettuarli in conformità a quanto segnalato, salvo il caso che lo stesso Dipartimento non disponga diversamente entro 24 ore dalla notificazione.
Art. 53 - (Modifica e integrazione dell'art. 39 della legge regionale 7 febbraio 1982, n. 44 ).
2. Dopo il nono comma dell'articolo 39 della legge regionale 7 febbraio 1982, n. 44 , è inserito il seguente comma:
“ La commissione quanto tratta di argomenti riguardanti la ricerca, la coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali, è integrata dal dirigente del Dipartimento per la sanità .”.
Titolo V
Norme finanziarie, transitorie e finali
Art. 54 - (Spese d'istruttoria).
Art. 55 - (Norme transitorie).
2. Coloro che esercitano le attività di cui al comma 1 dell'art. 39, devono presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge copia delle autorizzazioni previste nel Titolo III e, qualora non ne siano in possesso, entro lo stesso termine devono presentare apposita domanda, ai sensi dell'articolo 38, per il rilascio della prescritta autorizzazione.
3. Fino all'approvazione dei piani per l'utilizzazione delle acque minerali o termali, di cui all'articolo 5, resta in vigore Piano di utilizzazione della risorsa termale (P.U.R.T.), approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Eventuali modifiche al provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 che intervengano dopo l'approvazione della presente legge e prima del piano di area corrispondente, saranno approvate con apposito provvedimento del Consiglio regionale.
5. Fino alla approvazione dei piani di area di cui all'art. 5 i nuovi permessi di ricerca o le nuove concessioni sono rilasciate dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.
Art. 56 - (Validità e abrogazione).
2. La legge regionale 20 marzo 1975, n. 31 , come modificata con legge regionale 11 giugno 1976, n. 20 , è abrogata.
3. Sono abrogate altresì tutte le norme regionali in contrasto con la presente legge.
4. Per la procedura di esercizio forzata dagli obblighi di dare, di fare o di non fare stabiliti con la presente legge o conseguenti a provvedimenti disciplinati dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D.14 aprile 1910, n. 639.
Art. 57 - (Norma finanziaria).
- Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 (BUR n. 58/1989)
- DISCIPLINA DELLA RICERCA, COLTIVAZIONE E UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI.
-
- Art. 1 - (Finalità).
- Art. 2 - (Piano regionale delle acque minerali e termali).
- Art. 3 - (Elaborati del Piano).
- Art. 4 - (Procedimento per l'approvazione del Piano).
- Art. 5 - (Piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali).
- Art. 6 - (Durata ed efficacia).
- Titolo II Ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali
- Capo I Disposizioni generali
- Art. 7 - (Oggetto).
- Capo II Permesso di ricerca
- Art. 8 - (Domanda).
- Art. 9 - (Rilascio).
- Art. 10 - (Informazioni e controllo).
- Art. 11 - (Proroga).
- Capo III Concessione
- Art. 12 - (Domanda).
- Art. 13 - (Rilascio).
- Art. 14 - (Criteri di rilascio).
- Art. 15 - (Canone e convenzione tra concessionario e Comune).
- Art. 16 - (Pertinenze).
- Art. 17 - (Obblighi del concessionario).
- Art. 18 - (Programma dei lavori).
- Art. 19 - (Pubblica utilità).
- Art. 20 - (Gestione unica).
- Art. 21 - (Ipoteche).
- Art. 22 - (Custodia temporanea del bene).
- Art. 23 - (Nuova concessione a seguito di rinuncia o decadenza).
- Art. 24 - (Obblighi informativi).
- Capo IV Norme comuni al permesso di ricerca e alla concessione
- Art. 25 - (Unicità del titolo).
- Art. 26 - (Pubblicazione delle domande).
- Art. 27 - (Pubblicità dei provvedimenti).
- Art. 28 - (Accesso ai fondi).
- Art. 29 - (Trasferimento).
- Art. 30 - (Fallimento del concessionario).
- Art. 31 - (Cessazione).
- Art. 32 - (Scadenza del termine).
- Art. 33 - (Rinuncia).
- Art. 34 - (Decadenza).
- Art. 35 - (Disposizioni comuni alla rinuncia e decadenza).
- Art. 36 - (Revoca).
- Art. 37 - (Esaurimento o incoltivabilità).
- Titolo III Utilizzo delle acque minerali e termali
- Art. 38 - (Domande).
- Art. 39 - (Autorizzazioni).
- Art. 40 - (Stabilimenti di imbottigliamento).
- Art. 41 - (Stabilimenti termali).
- Art. 42 - (Etichette).
- Art. 43 - (Individuazione dell'acqua).
- Art. 44 - (Contenitori).
- Art. 45 - (Comunicazioni).
- Art. 46 - (Analisi).
- Art. 47 - (Stabilimenti ad andamento stagionale).
- Art. 48 - (Sospensione e decadenza).
- Titolo IV Vigilanza e sanzioni
- Art. 49 - (Vigilanza).
- Art. 50 - (Sanzioni).
- Art. 51 - (Conferme).
- Art. 52 - (Installazione di apparecchiature di misura)
- Art. 53 - (Modifica e integrazione dell'art. 39 della legge regionale 7 febbraio 1982, n. 44 ).
- Titolo V Norme finanziarie, transitorie e finali
- Art. 54 - (Spese d'istruttoria).
- Art. 55 - (Norme transitorie).
- Art. 56 - (Validità e abrogazione).
- Art. 57 - (Norma finanziaria).