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Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 (BUR n. 58/1989)

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

Sommario: Legge Regionale 40/1989
S O M M A R I O
Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 (BUR n. 58/1989)

DISCIPLINA DELLA RICERCA, COLTIVAZIONE E UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI. (1)

Art. 1 - (Finalità).

1. La presente legge disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali allo scopo di tutelarle e valorizzarle nel preminente interesse generale.
2. Tali finalità sono perseguite attraversando il Piano regionale delle acque minerali e termali, al quale devono adeguarsi i singoli piani di utilizzazione delle acque minerali o termali, relativi ad aree idrominerarie omogenee.

Art. 2 - (Piano regionale delle acque minerali e termali).

1. Per la finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale approva il Piano regionale delle acque minerali e termali (P.R.A.M.T.), di seguito indicato con il termine « Piano », avente i seguenti contenuti:
a) individuazione degli orizzonti acquiferi in roccia, di quelli del sistema freatico o del sistema artesiano;
b) individuazione delle caratteristiche batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche dei principali orizzonti acquiferi;
c) misure di protezione igienica delle sorgenti;
d) localizzazione delle miniere di acqua minerale e termale esistenti e illustrazione delle caratteristiche di cui alla precedente lettera b), nonché di quelle farmacologiche e cliniche;
e) classificazione delle acque minerali e termali in relazione sia agli orizzonti acquiferi, sia alle miniere esistenti;
f) localizzazione degli impianti di utilizzazione delle acque minerali e termali e indicazione delle principali specializzazioni curative;
g) capacità di produzione degli impianti di imbottigliamento delle acque minerali, distinta per caratteristica qualitativa;
h) quantità erogate, distinte per caratteristiche e usi, delle acque termali;
i) direttive di coordinamento con altri piani regionali di utilizzo delle acque sotterranee;
l) delimitazione delle aree, all'interno delle quali è vietata la ricerca e l'utilizzazione delle acque minerali e termali, in relazione a particolari esigenze di carattere idrogeologico, urbanistico e ambientale;
m) indicazione, anche in base alla classificazione stabilita, delle disponibilità di acque minerali e termali da riservare agli usi previsti dalla presente legge;
n) indicazione delle aree idrominerarie omogenee per la redazione dei piani di utilizzazione delle acque minerali e termali;
o) definizione di ogni elemento necessario ad una corretta gestione delle acque minerali e termali.

Art. 3 - (Elaborati del Piano).

1. Il Piano consta dei seguenti elaborati:
a) una relazione che, in corrispondenza ai contenuti di cui all'art. 2, indica le finalità generali, i criteri di compatibilità adottati e le linee di intervento;
b) gli elaborati grafici e cartografici, in numero e scala adeguati, con i quali sono rappresentati gli orizzonti acquiferi in roccia, quelli del sistema freatico e quelli del sistema artesiano;
c) gli elaborati grafici e cartografici, in numero e scala adeguati, con la localizzazione delle miniere e degli impianti di utilizzazione, nonché le delimitazioni delle aree di protezione igienica delle sorgenti;
d) gli elaborati grafici e cartografici, in numero e scala adeguati, con la perimetrazione delle aree previste alle lettere l) e n) dell'art. 2;
e) le norme per l'attuazione del Piano.

Art. 4 - (Procedimento per l'approvazione del Piano).

1. Il Piano è adottato dalla Giunta regionale sentita la Commissione tecnica per le attività estrattive (C.T.R.A.E.) di cui all’ art. 13 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”. ( 2)
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede a darne notizia, tramite il Bollettino ufficiale della Regione, indicando le sedi in cui chiunque possa prenderne visione e, contestualmente, provvede a inviarlo al Governo, alle province, alle comunità montane e ai comuni interessati.
3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione, il Governo, le aziende, gli enti locali, le organizzazioni e le associazioni imprenditoriali e sociali nonché le gestioni uniche ove esistenti, possono far pervenire alla Giunta regionale eventuali osservazioni o proposte di modifica.
4. Entro i successivi 60 giorni, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il Piano adottato con le controdeduzioni alle proposte e osservazioni presentate e con le eventuali proposte di modifica.
5. Il Piano è approvato con delibera del Consiglio regionale.
6. Le varianti parziali, che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del Piano, sono deliberate dalla Giunta regionale, sentiti la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive, gli enti locali interessati e la competente Commissione consiliare.

Art. 5 - (Piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali).

1. I piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali vengono approvati dalla Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati nonché la C.T.R.A.E. ed hanno ulteriori e specifici contenuti, quali:
a) capacità di produzione e misure di sfruttamento delle acque minerali o termali;
b) quantitativi massimi di acque educibile, eventualmente, in relazione ai periodi dell'anno;
c) ottimale utilizzazione delle acque minerali o termali;
d) vincoli e direttive relativi a zone di particolare interesse geologico-minerario;
e) zone da destinare a sedi di impianti connessi all'attività minerale o termale;
f) requisiti di natura sanitaria relativi ai servizi terapeutici o igienico-speciali;
g) interventi per la valorizzazione terapeutica a fini preventivi, curativi e riabilitativi delle acque minerali o termali.
2. I piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali delimitano, altresì, nell'ambito di ciascun Comune, le zone ove non è ammesso l'insediamento di stabilimenti di utilizzazione e di attività connesse.
3. Per gli elaborati vale quanto previsto all'art. 3, fatta salva la scelta della più idonea scala di rappresentazione.
4. Per esigenze di salvaguardia delle risorse minerali e termali, la Giunta regionale può ridurre i quantitativi massimi di cui alla lettera b) del comma 1.

Art. 6 - (Durata ed efficacia).

1. Il Piano e i piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali hanno durata decennale. Essi, comunque, sono soggetti a modifiche o revisioni ogni qualvolta se ne determini la necessità.
2. I comuni interessati sono tenuti a modificare i rispettivi strumenti urbanistici, in conformità ai contenuti del Piano o dei piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali, entro nove mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione.
3. Qualora i comuni non provvedano entro il termine fissato, il Presidente della provincia esercita i poteri sostitutivi, a norma del comma 6 dell’ articolo 30 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. ( 3)

Titolo II
Ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali

Capo I
Disposizioni generali

Art. 7 - (Oggetto).

1. La ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali, sono disciplinate dalle norme della presente legge.
2. Sono acque minerali quelle che vengono utilizzate, per le loro proprietà igienico-speciali, sia per bevande sia per usi curativi. ( 4)
3. Sono acque termali quelle che vengono utilizzate unicamente per usi terapeutici. ( 5)

Capo II
Permesso di ricerca

Art. 8 - (Domanda). (6)

1. La domanda per ottenere il permesso di ricerca è presentata alla Regione con allegata la seguente documentazione:
a) indicazione dell’area in cui si intendono svolgere le ricerche, individuata su adeguata planimetria;
b) indicazione della profondità massima presunta prevista per la ricerca;
c) oggetto della ricerca;
d) programma dei lavori di ricerca che si intendono eseguire e i tempi di esecuzione, con l’indicazione della spesa prevista e dei mezzi di finanziamento;
e) ogni documento che il richiedente ritenga utile a comprovare la propria capacità tecnica ed economica.
2. La struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, verificata la completezza e correttezza dei documenti di cui al comma 1, pubblica sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet istituzionale della Regione del Veneto un avviso che contiene la domanda presentata con i relativi allegati di cui al comma 1, lettere a), b) e c); entro trenta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione possono essere presentate eventuali domande in concorrenza. Sono considerate concorrenti le domande che ricadono nella stessa area o presentano interferenze nelle aree interessate dalla ricerca.
3. Trascorso il termine di cui al comma 2 la struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali trasmette la domanda e le eventuali altre domande, presentate in concorrenza con la relativa documentazione allegata ai sensi del comma 1, ai comuni territorialmente interessati che, entro cinque giorni, provvedono a darne notizia al pubblico mediante pubblicazione sui propri siti informatici ai sensi dell’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” per quindici giorni, decorsi i quali possono essere presentate alla Regione osservazioni e opposizioni entro i successivi quindici giorni.
4. Qualora il programma generale di coltivazione sia soggetto a valutazione di impatto ambientale (VIA), si provvede sulla domanda conformandosi alla disciplina vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, sentito il Comitato Tecnico di cui all’ art. 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che si esprime anche in luogo della C.T.R.A.E. sostituendo il parere previsto all’ art. 9, comma 1; la pubblicazione della documentazione nell’ambito della procedura di VIA tiene luogo delle forme di pubblicità previste dal comma 3, finalizzate alla presentazione di osservazioni e opposizioni che possono essere presentate in questa sede.
5. In caso di domande in concorrenza costituiscono elementi di preferenza, nell’ordine:
a) il giudizio sull’idoneità tecnico-economica;
b) il possesso dell’area di ricerca;
c) l’ordine temporale di presentazione delle domande.

Art. 9 - (Rilascio). (7)

1. Il permesso di ricerca è rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, in conformità al Piano e ai piani di area per l’utilizzazione delle acque minerali o termali, sentiti la gestione unica di cui all’art. 20, per le aree o per il bacino idrominerario omogeneo di riferimento, la C.T.R.A.E. e i comuni interessati che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ai sensi del comma 3 dell’ art. 8. Il permesso di ricerca ha come oggetto:
a) la captazione di un’acqua avente per origine polle sorgive o falde sotterranee;
b) il prelevamento di campioni e l’effettuazione sugli stessi di esami al fine di accertarne le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche, nonché le proprietà favorevoli alla salute;
c) lo svolgimento di indagini idrogeologiche sulla presumibile area di alimentazione, nonché sulla più opportuna individuazione dell’area di protezione idrogeologica, atta a salvaguardare la sorgente e le falde ai fini di una loro adeguata e corretta utilizzazione.
2. Il permesso di ricerca, che riguarda, di norma, un’area non eccedente i 300 ettari e non può avere una validità superiore a tre anni, contiene:
a) l’indicazione del titolare e del suo domicilio;
b) la natura, l’estensione e la durata del permesso di ricerca;
c) l’indicazione del diritto proporzionale annuo che il titolare corrisponde ai sensi del comma 5;
d) l’approvazione del programma dei lavori riguardanti la ricerca;
e) l’importo delle garanzie finanziarie da presentare sulla base del costo stimato per una corretta ricomposizione dell’area, nel caso in cui la stessa non sia oggetto di successiva concessione, e l’importo di una annualità del diritto proporzionale previsto alla lettera c);
f) ogni altra prescrizione necessaria alla corretta effettuazione della ricerca.
3. Al provvedimento è allegata una planimetria con la delimitazione dell’area della ricerca.
4. Le varianti del programma dei lavori, per la stessa area di ricerca, sono approvate dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere sospeso per la richiesta di documentazione integrativa o chiarimenti e riprende a decorrere dal ricevimento della documentazione richiesta o dai chiarimenti forniti. Decorso inutilmente il termine predetto le varianti si intendono approvate.
5. Il ricercatore corrisponde alla Regione il diritto proporzionale annuo di euro 3.000,00, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell’area del permesso di ricerca per le acque minerali e di sorgente, e il diritto proporzionale annuo di euro 500,00, per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell’area del permesso di ricerca per le acque termali.
6. In caso di cessazione del permesso, al ricercatore non spetta alcun rimborso del diritto corrisposto per l’anno in corso.

Art. 10 - (Informazioni e controllo).

1. Il ricercatore deve trasmettere annualmente alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 8 ) e, per conoscenza, ai comuni interessati, una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti e deve inoltre comunicare immediatamente l'avvenuta captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere.
2. omissis ( 9)

Art. 11 - (Proroga).

1. Il permesso può essere prorogato per un periodo di due anni a condizione che il titolare dimostri di avere ottemperato agli obblighi derivanti dall'ultimo provvedimento.
2. La domanda di proroga deve essere presentata alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 10) e, per conoscenza, ai comuni interessati, almeno due mesi prima della scadenza.

Capo III
Concessione

Art. 12 - (Domanda). (11)

1. La domanda per ottenere la concessione è presentata alla Regione con i seguenti allegati:
a) il programma generale di coltivazione, nel quale sono indicate le opere e le attività necessarie per una razionale coltivazione del giacimento, i mezzi per farne fronte e i tempi di attuazione;
b) il quadro economico riferito alla spesa prevista per realizzare il programma generale;
c) lo studio di dettaglio, effettuato da un geologo o dal direttore tecnico della gestione unica, ove esiste, anche in riferimento al Piano, relativo al bacino idrogeologico, corredato da un rilievo litologico e idrogeologico, comprendente la ricostruzione della falda nei suoi elementi idrogeologici, nei suoi elementi tettonico-strutturali, nonché dei dati relativi alle perforazioni eseguite e alle eventuali campagne geofisiche effettuate;
d) l’indicazione del perimetro della concessione e della zona di protezione idrogeologica della sorgente individuati su adeguata planimetria;
e) i certificati degli accertamenti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici, nonché le relazioni delle ricerche farmacologiche e cliniche, effettuate presso laboratori e istituti, autorizzati dal Ministero della Salute, con il relativo parere del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS, ( 12) competente per territorio;
f) una documentazione con le indicazioni di massima degli emungimenti previsti, della tipologia di utilizzo e delle principali opere e attività previste;
g) i documenti che il richiedente ritiene utili a comprovare la propria capacità tecnica ed economica.
2. La struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali trasmette la domanda, con la relativa documentazione allegata ai sensi del comma 1, ai comuni territorialmente interessati che, entro cinque giorni, provvedono a darne notizia al pubblico mediante pubblicazione sui propri siti informatici ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69 del 2009 per quindici giorni, decorsi i quali possono essere presentate alla Regione osservazioni e opposizioni entro i successivi quindici giorni.
3. Qualora il programma generale di coltivazione sia soggetto a valutazione di impatto ambientale (VIA), si provvede sulla domanda conformandosi alla disciplina vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, sentito il Comitato tecnico di cui all’ art. 7 della legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 che si esprime anche in luogo della C.T.R.A.E. sostituendo il parere previsto all’ art. 13, comma 1; la pubblicazione della documentazione nell’ambito della procedura di VIA tiene luogo delle forme di pubblicità previste dal comma 2, finalizzate alla presentazione di osservazioni e opposizioni che possono essere presentate in questa sede.
4. La domanda di ampliamento della superficie di concessione è assoggettata alla procedura di rilascio di nuova concessione.

Art. 13 - (Rilascio). (13)

1. La concessione è rilasciata dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, sentite la gestione unica di cui all’art. 20, per le aree o per il bacino idrominerario omogeneo di riferimento, e la C.T.R.A.E., a chi possegga la capacità tecnica ed economica a condurre l’impresa in relazione al programma dei lavori e al loro prevedibile sviluppo, in applicazione delle procedure e modalità di evidenza pubblica di cui al comma 1 dell’ art. 14.
2. Il provvedimento di concessione contiene:
a) la denominazione della concessione e l’indicazione del concessionario;
b) la durata della concessione, comunque non superiore a ventuno anni, determinata in rapporto dell’entità degli impianti programmati;
c) la natura, l’estensione e la delimitazione della concessione, nonché la delimitazione dell’area di protezione idrogeologica;
d) l’approvazione del programma generale di coltivazione;
e) le eventuali prescrizioni sull’eduzione dell’acqua;
f) il canone che il concessionario corrisponde ai sensi dell’ art. 15;
g) la provvisoria determinazione dell’ammontare del premio e delle indennità eventualmente dovuti al ricercatore ai sensi del comma 3 dell’ art. 14;
h) ogni altra prescrizione necessaria alla corretta utilizzazione della risorsa;
i) l’importo della tassa di concessione regionale;
l) l’eventuale canone d’uso delle pertinenze, preesistenti e funzionanti, realizzate dal precedente e diverso concessionario, per il 5 per cento del valore stimato ai sensi del comma 4 dell’ art. 16.
m) l’importo delle garanzie finanziarie stimate sulla base dei costi per la corretta ricomposizione dell’area e del versamento di almeno due annualità del canone previsto al comma 1 dell’ art. 15; detto deposito cauzionale è adeguato ogni quadriennio, su base ISTAT.
3. Al provvedimento sono allegati una planimetria della concessione e il relativo verbale di delimitazione.
4. Il concessionario ha l’obbligo di comunicare alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali le eventuali variazioni delle cariche sociali nonché le modificazioni dello statuto entro trenta giorni dalla loro approvazione.
5. Lo stato delle acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento è soggetto a verifica biennale. A seguito della verifica la struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali può modificare il provvedimento di concessione.

Art. 14 - (Criteri di rilascio). (14)

1. La Giunta regionale stabilisce le procedure e le modalità di evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni, in sintonia con i principi comunitari di concorrenza e libertà di stabilimento, tenendo conto dell’ordine di preferenza indicato al comma 5 dell’ art. 8 in caso di pluralità di domande, su tutta o parte dell’area interessata dalla richiesta di concessione. Nel rilascio delle concessioni si tiene, altresì, conto di un razionale utilizzo del calore derivante dall’esercizio delle concessioni termali, premiandosi processi di recupero dell’energia termica nelle fasi di abbassamento della temperatura, precedenti le cure, e nelle fasi successive di scarico delle acque, al fine di ottimizzare il recupero di calore e di ridurre gli impatti sull’ambiente.
2. Quando la concessione è rilasciata a soggetto diverso dal ricercatore, questi ha diritto a un premio in relazione alla rilevanza del giacimento, alla quantità, all’uso dell’acqua e alla durata della concessione nonché a una indennità in ragione delle opere utilizzabili da corrispondersi da parte del concessionario.
3. L’ammontare del premio e dell’indennità, qualora non siano concordati tra il ricercatore e il concessionario, sono provvisoriamente determinati dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali nel provvedimento di concessione e sono pagati entro tre mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. Il concessionario, prima di iniziare i lavori, fornisce alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali la prova dell’eseguito pagamento o del deposito della somma stessa presso la tesoreria regionale.
5. Al concessionario che non abbia provveduto agli adempimenti di cui all’ art. 15 non può essere rilasciata un’altra concessione.

Art. 15 - (Canoni per le acque minerali e termali). (15)

1. Il concessionario di acque minerali e termali corrisponde alla Regione un canone annuo di superficie per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell’area della concessione pari a:
a) per le acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento:
  1. 1) euro 150,00 con un minimo di euro 15.000,00, nelle zone di montagna;
  2. 2) euro 500,00 con un minimo di euro 20.000,00, nelle zone di pianura;

b) per le acque minerali ad uso curativo e per le acque termali: euro 50,00 con un minimo di euro 1.500,00.
2. Il concessionario di acque minerali corrisponde alla Regione, oltre al canone di cui al comma 1, un canone annuo di consumo pari ad euro 1,50 per ogni metro cubo di acqua minerale imbottigliata e suoi derivati prodotti.
3. Il canone annuo di superficie, per le concessioni di acqua minerale con meno di cinquanta milioni di litri all’anno di acqua imbottigliata, è ridotto del 50 per cento.
4. Il canone annuo di consumo è ridotto del 5 per cento qualora il volume annuo di acqua imbottigliata e suoi prodotti derivati, superi l’80 per cento del volume annuo di acqua minerale prelevata ed è aumentato del 5 per cento qualora il volume annuo di acqua imbottigliata e suoi prodotti derivati, sia inferiore al 25 per cento del volume annuo di acqua minerale prelevata.
5. Ai fini dell’applicazione del comma 4, il concessionario installa nel punto di prelievo dell’acqua un misuratore di portata e annualmente ne comunica i dati alla Regione.
6. Il canone annuo di consumo, eventualmente modificato ai sensi del comma 4, è ulteriormente ridotto:
a) del 75 per cento per i volumi d’acqua e suoi prodotti derivati, imbottigliati in contenitori riutilizzati;
b) del 50 per cento per i volumi d’acqua e suoi prodotti derivati, imbottigliati in contenitori di materiale che viene riciclato per almeno il 75 per cento.
7. L’intera quantità d’acqua minerale somministrata agli enti locali per uso potabile pubblico è esente dal pagamento del canone annuo di consumo.
8. La Giunta regionale determina le modalità di pagamento del canone annuo di superficie e del canone annuo di consumo e i relativi adempimenti in capo ai concessionari.
9. Il canone annuo di superficie e il canone annuo di consumo sono adeguati ogni biennio con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall’ISTAT e riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di applicazione dell’adeguamento. In sede di prima applicazione, si applicano gli indici riferiti al 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore della presente legge.
10. Il concessionario è tenuto a contribuire agli oneri diretti e indiretti sostenuti dal comune in conseguenza delle opere eseguite e dell’attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali emunte nel territorio comunale.
11. La determinazione dell’importo dovuto al comune ai sensi del comma 10, sulla base della quantificazione degli oneri connessi alla singola fattispecie, è stabilita in apposita convenzione da stipularsi tra il concessionario e il comune interessato, nella quale sono altresì stabiliti i termini e le modalità di pagamento.

Art. 16 - (Pertinenze).

1. Costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione fino ai serbatoi di contenimento o al perimetro esterno degli stabilimenti di utilizzazione delle acque minerali.
2. Sono, altresì, pertinenze le opere di captazione, gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione della portata.
3. Non costituiscono, comunque, pertinenze le attrezzature separabili senza pregiudizio della miniera, gli impianti esclusivamente alberghieri, sanitari e produttivi.
4. Il concessionario è tenuto a trasmettere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 16) l'elenco delle pertinenze della miniera, nonché una perizia sul valore delle pertinenze stesse, all'atto della comunicazione, firmata da un tecnico competente o dal direttore tecnico della gestione unica, ove esiste.
5. Presso gli uffici della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 17) è tenuto l'elenco delle pertinenze relativo a ciascuna concessione.
6. L'elenco è pubblico e chiunque abbia interesse può prenderne visione.

Art. 17 - (Obblighi del concessionario).

1. Il concessionario, oltre all'osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, è tenuto a:
a) per le acque minerali, installare, possibilmente alla sorgente o in luogo accessibile, sulla condotta di adduzione, comunque prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della conducibilità e dei volumi, nonché installare in posizione idonea, nell’ambito della concessione, strumentazione per la misura delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e delle temperature di minima e di massima; ( 18)
a bis) per le acque termali, installare in luogo accessibile, prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della portata e dei volumi, che includa la registrazione dei tempi di funzionamento; ( 19)
b) inviare ogni sei mesi alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 20) in materia di acque minerali e termali i risultati delle rilevazioni effettuate ai sensi della precedente lettera a);
c) far effettuare da istituti universitari o laboratori autorizzati dal Ministero della Sanità:
1) analisi batteriologiche e chimico-fisiche di controllo ogni anno per le acque minerali;
2) analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche ogni sette anni per le acque termali;
d) attenersi alle prescrizioni che venissero impartite dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 21) per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa e per l'utilizzazione igienica, terapeutica. ( 22)
2. La struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 23) può ordinare in ogni tempo l'effettuazione di analisi straordinarie.
3. omissis ( 24)
4. L'esercizio delle concessioni non può essere sospeso per periodi superiori ad un anno senza autorizzazione della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 25).
5. Il concessionario è tenuto alla regolare manutenzione del bene oggetto della concessione anche durante il periodo di sospensione dell'attività.
6. I contratti di somministrazione di acque minerali o termali devono essere preventivamente autorizzati dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 26) contestualmente all'approvazione del programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

Art. 18 - (Programma dei lavori).

1. Il concessionario, entro il mese di novembre di ciascun anno, deve presentare alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 27) e, per conoscenza, ai comuni interessati il programma dei lavori per l'anno successivo.
2. In tale programma deve essere contenuta oltre all'eventuale richiesta per l'apertura di nuovi pozzi, per l’approfondimento di pozzi esistenti, ( 28) per la captazione di nuove sorgenti e per la somministrazione a terzi di acque minerali e termali, anche quella per ogni intervento di straordinaria manutenzione riguardante la miniera e le sue pertinenze. Devono altresì essere comunicate le eventuali variazioni dell'elenco concernente le pertinenze di cui all'articolo 16.
3. La struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali, avuto riguardo alla situazione generale della risorsa e a quella particolare del giacimento, approva, sentita la C.T.R.A.E., il programma annuale entro il mese di febbraio dell’anno successivo alla sua presentazione, disponendo le eventuali varianti. ( 29)
5. Durante il corso di attuazione dei programmi annuali, qualora si verificassero situazioni di particolare emergenza, possono essere approvate dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 30), entro 30 giorni dalla data di arrivo delle relative richieste, eventuali varianti ai programmi dei lavori già approvati.
6. L'inutile decorso dei termini di cui ai commi 3 e 5, comporta l'approvazione del programma o delle varianti.

Art. 19 - (Pubblica utilità).

1. Entro il perimetro della concessione le opere necessarie per il deposito, il trasporto e l'utilizzazione delle acque termali, per la produzione e la trasmissione dell'energia e in genere per la coltivazione, conduzione e sicurezza dell'attività estrattiva, per la protezione idrogeologica e igienica, sono considerate di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti delle vigenti leggi. ( 31)
2. Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori dal perimetro della concessione, il titolare della stessa può domandare la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza agli effetti delle leggi vigenti.
3. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara ove occorra, la pubblica utilità, nonché l'indifferibilità e urgenza delle opere di cui al comma 2 e indica la misura dell'indennità di espropriazione. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni eventualmente presentate dagli interessati.
4. Su richiesta del concessionario, il Presidente della Giunta regionale, può ordinare l'occupazione d'urgenza determinando, provvisoriamente, l'indennizzo e disponendone il deposito presso la Tesoreria regionale.

Art. 20 - (Gestione unica).

1. Nelle aree o bacini idrominerari omogenei, al fine di conseguire una più razionale coltivazione, salvaguardia e riproducibilità della risorsa e per motivi di sicurezza, il Presidente della Giunta regionale può prescrivere, con proprio decreto, ai singoli concessionari di provvedere all'istituzione della gestione unica, fissando i criteri per il conseguimento di tali obiettivi. La gestione unica dovrà altresì provvedere alla nomina di un direttore tecnico.
2. In caso di inottemperanza o di disaccordo, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta con il compito di svolgere tutti gli atti necessari per l'istituzione e attivazione della gestione unica, in rapporto alle finalità di cui al comma 1 e in ordine al riparto delle spese.
3. Il mancato assoggettamento, da parte del concessionario, alla gestione unica comporta la decadenza dalla concessione.

Art. 21 - (Ipoteche).

1. Il bene oggetto della concessione e le sue pertinenze sono soggetti alla disciplina degli immobili.
2. L'iscrizione di ipoteche è subordinata all'autorizzazione della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 32).
3. L'espropriazione del diritto del concessionario può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.
4. Il precetto immobiliare deve essere notificato anche alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 33).
5. Il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.
6. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella presente legge, purchè abbia i requisiti stabiliti nell' articolo 13.

Art. 22 - (Custodia temporanea del bene).

1. Successivamente alla cessazione della concessione, per qualsiasi causa, la struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 34) adotta i provvedimenti più opportuni per la custodia temporanea del bene e impartisce le opportune cautele per la rimozione, da parte del concessionario cessato, degli oggetti destinati alla coltivazione e separabili senza pregiudizio delle risorse.
2. Qualora siano presentate più istanze per un nuovo conferimento della concessione la struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 35) può affidare, in via temporanea, la custodia del bene e delle relative pertinenze ad uno dei richiedenti che offra adeguate garanzie tecniche ed economiche.
3. L'incarico di custodia non costituisce titolo preferenziale per il conferimento della concessione.

Art. 23 - (Nuova concessione a seguito di rinuncia o decadenza).

1. La struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 36) può procedere a nuova concessione del bene che sia stato oggetto di rinuncia o di decadenza secondo quanto disposto dagli artt. 12 e 13, ( 37) anche se su di essa siano iscritte ipoteche. In tal caso deve essere posto a carico del nuovo concessionario l'obbligo della preventiva tacitazione dei creditori iscritti e l'osservanza delle altre garanzie ritenute opportune nell'interesse dei terzi.
2. Entro il termine perentorio di un anno dalla trascrizione del provvedimento di accettazione della rinuncia o di pronuncia della decadenza, i creditori ipotecari possono far valere i loro diritti, anche se il termine pattuito non sia scaduto, promuovendo la vendita all'asta della concessione per la quale non si sia provveduto ai termini del comma 1. In tal caso, il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, soddisfatti i creditori ipotecari o privilegiati, spetta alla Regione.
3. Si applica all'aggiudicatario la disposizione contenuta nel comma 6 dell'art. 21.
4. Trascorso l'anno, nessuna altra azione è proponibile sulla concessione.
5. Parimenti, se non si presenta alcun offerente alla vendita all'asta, il bene rimane libero di ogni peso.

Art. 24 - (Obblighi informativi).

1. I titolari di concessioni di acque minerali e termali sono tenuti a presentare alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 38), entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente e ogni ulteriore notizia e chiarimento in conformità alle istruzioni impartite dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 39).
2. I titolari debbono, inoltre, comunicare entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono, i risultati delle analisi stabilite alla lettera c), comma 1, dell' art. 17.
3. I titolari sono, altresì, tenuti a mettere a disposizione della Regione tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.
4. I dati di piano e quelli di cui al presente articolo sono memorizzati nel sistema informativo e costituiscono la banca dati delle acque minerali e termali. Essi serviranno a elaborare una relazione informativa annuale che evidenzi, in ogni caso, lo stato di utilizzazione della risorsa nonché i risultati dei controlli effettuati. La relazione viene inviata anche ai comuni interessati, nonché alla commissione consiliare competente del Consiglio regionale. ( 40)

Capo IV
Norme comuni al permesso di ricerca e alla concessione

Art. 25 - (Unicità del titolo).

1. I provvedimenti di rilascio del permesso di ricerca e della concessione di acque minerali e termali tengono luogo di ogni altro atto, nulla-osta o autorizzazione di competenza della Regione attinenti ad aspetti connessi con l'attività mineraria e previsti da specifiche normative.

Art. 26 - (Pubblicazione delle domande).

Omissis ( 41)

Art. 27 - (Pubblicità dei provvedimenti).

1. I provvedimenti di rilascio del permesso di ricerca, della concessione, nonché le relative proroghe, ( 42 ) ampliamenti, suddivisioni e trasferimenti per atto tra vivi o « mortis causa », le dichiarazioni di cessazione della concessione, le dichiarazioni di pubblica utilità di cui all' art. 19 sono pubblicate per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. I provvedimenti che accordano, ( 43) ampliano, suddividono e trasferiscono per atto tra vivi o « mortis causa » la concessione e che ne pronunciano la cessazione, sono trascritti all'Ufficio della competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Art. 28 - (Accesso ai fondi).

1. Il titolare, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve notificare il provvedimento di rilascio del permesso o della concessione ai proprietari, possessori o detentori dei fondi interessati dai lavori, i quali non possono opporsi ai lavori di ricerca, di coltivazione di delimitazione della concessione e di apposizione dei relativi termini.
2. Il proprietario o il possessore dei terreni soggetti alla ricerca e alla coltivazione ha facoltà di esigere che, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di permesso o di concessione, il titolare depositi una cauzione presso la Tesoreria regionale.
3. Quando le parti non si siano accordate sull'entità della cauzione, la struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 44) ne stabilisce, con proprio decreto, l'ammontare.
4. A deposito effettuato il titolare può dare esecuzione ai lavori.
5. Per la zona di protezione idrogeologica delle sorgenti comprese nella concessione la Giunta regionale può imporre ai proprietari, possessori o detentori dei fondi le limitazioni necessarie alla salvaguardia delle sorgenti stesse.
6. E' fatto obbligo al titolare di risarcire i danni causati dai lavori di ricerca e di coltivazione.

Art. 29 - (Trasferimento).

1. Il permesso o la concessione non possono essere trasferiti per atto tra vivi senza la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 45). La concessione, inoltre, può essere trasferita solo ai titolari di stabilimenti o impianti che utilizzino l'acqua oggetto della concessione stessa, o alle gestioni uniche, ove esistano.
2. Non è ammessa istanza di trasferimento del permesso o della concessione nel caso di mancata esecuzione dei programmi di cui agli artt. 9 e 13.
3. Il trasferimento che non sia stato preventivamente autorizzato è nullo di pieno diritto.
4. Il nuovo titolare subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dal provvedimento col quale il permesso o la concessione sono stati rilasciati.
5. In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti, entro tre mesi dall'apertura della successione, a comunicarne il decesso alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 46) la quale trasferisce in capo ai medesimi il permesso o la concessione, qualora siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 9 e 13.
6. Nel caso di pluralità di eredi, questi devono nominare un rappresentante unico per tutti i rapporti giuridici con la Regione e coi terzi, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del Codice Civile, oppure costituirsi in società secondo uno dei tipi previsti dal primo comma dell'art. 2249 dello stesso Codice Civile nel termine di cui al comma 5.
7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche alle concessioni vigenti a titolarità multipla.

Art. 30 - (Fallimento del concessionario).

1. In caso di fallimento del concessionario, copia della sentenza di fallimento è comunicata a norma dell'art. 17 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 47).
2. Pervenuta tale comunicazione, la struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 48) pronuncia la decadenza del concessionario fallito.
3. Il curatore fallimentare assume le funzioni di temporaneo custode del bene oggetto della concessione con l'assistenza di un funzionario della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 49) e sotto la direzione del Giudice delegato ai sensi dell'art. 31 della legge fallimentare.
4. Dopo il decreto previsto dall'art. 97 della legge fallimentare il Giudice delegato, con l'assistenza del curatore e del funzionario regionale, procede alla formazione del bando d'asta della concessione.
5. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella presente legge semprechè abbia i requisiti di idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa.

Art. 31 - (Cessazione).

1. Il permesso o la concessione cessano per:
a) scadenza del termine;
b) rinuncia;
c) revoca;
d) decadenza;
e) esaurimento o incoltivabilità del giacimento.

Art. 32 - (Scadenza del termine).

1. Alla scadenza del termine o della sua proroga, il titolare di permesso deve lasciare la zona di ricerca libera da attrezzi e impianti e sistemata dal punto di vista ambientale. In difetto, provvede la struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 50) addebitando le spese al titolare cessato.
2. Alla scadenza del termine della concessione, il titolare della concessione scaduta consegna il bene e le relative pertinenze alla Regione che adotta i provvedimenti di cui al comma 1 dell’ art. 22. Qualora trenta giorni prima della scadenza del termine della concessione non siano state avviate le procedure di evidenza pubblica di cui all’art. 14, ovvero qualora tali procedure si protraggano oltre la scadenza medesima, il titolare della concessione può presentare domanda di differimento del termine di scadenza; tale differimento è concesso fino alla conclusione delle procedure avviate, in applicazione delle direttive di cui all’ art. 14. ( 51)
3. omissis ( 52)
4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, il titolare della concessione in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.” e delle capacità di cui al comma 1 dell’art. 13, almeno sei mesi prima della scadenza della concessione, può presentare alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali domanda di rinnovo della concessione termale, unitamente alla documentazione attestante il possesso dei predetti requisiti; la struttura regionale, verificata la sussistenza di entrambi i requisiti, è autorizzata a rinnovare al medesimo soggetto la concessione termale. ( 53)
5. Se alla scadenza del termine la concessione sia rilasciata ad altri, la consegna del bene e relative pertinenze dall'uno all'altro concessionario deve farsi con l'intervento di un funzionario della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 54).
6. In caso di disaccordo delle parti, il Presidente della Giunta regionale determina, con proprio decreto, l'ammontare della somma da pagarsi in corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione e che il nuovo concessionario intenda ritenere.
7. La somma deve essere depositata presso la Tesoreria regionale.
8. Il corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario è stabilito nel provvedimento di concessione.
9. Analogamente a quanto previsto dai precedenti commi, per la consegna del bene e delle sue pertinenze, si procede anche nel caso di nuovo conferimento della concessione in seguito a decadenza o rinuncia del precedente concessionario.

Art. 33 - (Rinuncia).

1. Il ricercatore o il concessionario che intendano rinunciare al permesso o alla concessione devono farne apposita dichiarazione alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 55), senza apporvi condizione alcuna.
2. Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode del bene oggetto della concessione e relative pertinenze, con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento, o di mutamento dello stato del bene.
3. Un funzionario della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 56), verifica lo stato del bene oggetto della concessione.
4. La struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 57) prescrive i provvedimenti di conservazione che reputa necessari e, in caso di inosservanza, ne ordina l'esecuzione d' ufficio a spese del concessionario.
5. Sulla rinuncia provvede la struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 58) entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione del concessionario.

Art. 34 - (Decadenza).

1. La struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 59) può pronunciare la decadenza quando il titolare del permesso o della concessione:
a) non adempia agli obblighi e alle prescrizioni imposti con il provvedimento di rilascio del permesso di ricerca o della concessione;
b) non paghi il canone, non mantenga in esercizio la concessione, fatta salva la sospensione di cui al comma 4 dell' art. 17, trasferisca il permesso o la concessione o somministri acqua senza le previste autorizzazioni;
c) distolga in tutto o in parte le somme ottenute con la prestazione della garanzia ipotecaria ai termini dell' art. 21, impiegandole in destinazioni diverse da quelle per cui ha ottenuto l'autorizzazione;
d) perda i requisiti di capacità tecnica ed economica;
e) nei casi previsti al comma 3 dell' art. 20, ai commi 5, 6 e 7 dell' art. 29 e al comma 2 dell' art. 30.
2. La decadenza è pronunciata, previa contestazione dei motivi all'interessato il quale, entro 10 giorni se titolare di permesso, o 60 giorni se titolare di concessione, dalla data di ricevimento della contestazione, non presenti valide controdeduzioni o non ponga in essere i prescritti adempimenti.
3. Il trasgressore è, comunque, soggetto alla sanzione di cui al comma 4 dell' art. 50, nei casi indicati alle lettere a), b) e c) del presente articolo.
4. In nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 35 - (Disposizioni comuni alla rinuncia e decadenza).

1. Dopo l'accettazione della rinuncia o la pronuncia della decadenza, la concessione può essere nuovamente conferita ad altri richiedenti.
2. Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle pertinenze necessarie all'esercizio dell'attività.
3. Può altresì ritenere gli oggetti destinati alla coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio dell'attività estrattiva, purchè ne corrisponda il prezzo al concessionario precedente.

Art. 36 - (Revoca).

1. La revoca del permesso o della concessione può disporsi per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico.
2. Essa è disposta con provvedimento della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 60), che determina la misura dell'indennità dovuta al titolare tenendo conto del periodo di concessione non goduto per effetto della revoca.

Art. 37 - (Esaurimento o incoltivabilità).

1. La struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 61), effettuati gli opportuni accertamenti, dichiara estinta la concessione nei casi di esaurimento del giacimento o per il venir meno dei requisiti della sua coltivabilità.
2. Nessuna indennità è dovuta, da parte della Regione, al concessionario cessato. Costui ha diritto di trattenere, in ogni caso, quanto costituisce pertinenza della miniera, provvedendo a sue spese all'esecuzione dei lavori indicati nel provvedimento che dichiara l'estinzione, a tutela dell'incolumità e sanità pubblica.
3. Quando il concessionario cessato non compia in tutto o in parte detti lavori la struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 62) ne può ordinare, con proprio decreto, l'esecuzione d'ufficio a spese dello stesso.

Titolo III
Utilizzo delle acque minerali e termali

Art. 38 - (Domande).

1. Le domande di autorizzazione, di cui agli articoli del presente titolo, rivolte alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 63), sono presentate al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS. ( 64)
2. Il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS, acquisito il riconoscimento del Ministero della Sanità, previsto dall’articolo 30, lettera u) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382” e dall’articolo 6, lettera t) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale”, trasmette tutta la documentazione alla Giunta regionale corredata dal proprio parere tecnico per l’eventuale rilascio dell’autorizzazione. ( 65)

Art. 39 - (Autorizzazioni).

1. Sono sottoposte ad autorizzazione della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 66):
a) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali;
b) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali;
c) l'impiego dell'acqua minerale per la preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719;
d) l'estrazione dei sali dalle acque minerali.
2. Sono considerati stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico:
a) acque minerali o termali;
b) fanghi sia naturali, sia artificialmente preparati, muffe e simili;
c) grotte, stufe naturali e artificiali.
3. Le autorizzazioni sono a tempo indeterminato. Ogni innovazione o modifica relativa al titolare dell'autorizzazione, alle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua, al cambiamento, ampliamento o riduzione degli impianti e delle attrezzature deve essere autorizzata con lo stesso procedimento dell'autorizzazione originaria.
4. Il cambiamento del direttore sanitario deve essere comunicato entro 30 giorni alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 67).
5. La domanda di variazione della titolarità dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dello stabilimento deve essere presentata entro 30 giorni dall'avvenuto trasferimento di titolarità dello stesso. Se non sono intervenute altre modificazioni alla domanda è allegata solo la documentazione relativa al trasferimento di titolarità.

Art. 40 - (Stabilimenti di imbottigliamento).

1. Le domande concernenti l'apertura e l'esercizio di stabilimenti per l'imbottigliamento delle acque minerali naturali devono indicare:
a) le generalità e il domicilio del richiedente;
b) il nome col quale l'acqua viene posta in vendita;
c) la caratteristica saliente dell'acqua, le prerogative che ne giustifichino la qualifica di acqua minerale e l'uso al quale verrà destinata;
d) il periodo di conservazione dell'acqua nei recipienti;
e) l'eventuale trattamento per la:
1) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica alla composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;
2) restituzione dei gas della sorgente, eliminazione totale o parziale dell'anidride carbonica libera, mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonché incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica.
2. La domanda è corredata dai seguenti documenti:
a) dati analitici, dai quali risultino le caratteristiche fisiche, fisico-chimiche, chimiche e biologiche dell'acqua forniti da laboratori autorizzati a norma di legge, e relazioni attestanti il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque rilasciate da istituti universitari;
b) planimetria con curve di livello della località dove scaturisce la sorgente, a scala 1:1.000 ed estesa per un raggio di almeno metri 200 attorno ad essa, che comprenda la zona di terreno destinata alla protezione igienica della sorgente stessa, ovvero dimostri che non occorre zona di protezione. La planimetria deve portare la firma del richiedente e di un ingegnere;
c) relazione sul bacino geologico, idrogeologico e imbrifero della sorgente, redatta da un geologo o da un ingegnere minerario con dati relativi alla portata e alla temperatura della sorgente stessa e con tutte le determinazioni utili ad una completa conoscenza dell'acqua;
d) copia della concessione mineraria o del contratto di somministrazione preventivamente autorizzato dalla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 68);
e) nota descrittiva, corredata da disegni in scala non inferiore a 1:100, e firmata dal richiedente e da un ingegnere, con indicazione se si tratti di progetto o di impianti già in atto:
1) delle opere di presa, dei serbatoi, della conduttura e del materiale di costruzione di essa, degli apparecchi di sollevamento meccanico;
2) dei locali e del macchinario per le eventuali operazioni di cui alla lettera e), punti 1) e 2) del comma 1, per l'imbottigliamento, per le sterilizzazioni occorrenti e per l'imballaggio, nonché dei recipienti per il trasporto in grandi e piccole partite e del loro sistema di chiusura;
f) schema di regolamento interno per le operazioni di cui al punto 2) del presente comma, nonché per l'assunzione del personale di servizio dal punto di vista dell'igiene;
g) l'etichetta, in sette esemplari, con la quale verranno contrassegnati i recipienti per il trasporto dell'acqua;
h) dichiarazione di un laureato ( 69) in medicina, ovvero in chimica o in chimica e farmacia, che assume la direzione sanitaria nello svolgimento dei servizi inerenti all'utilizzazione e alla conservazione delle caratteristiche fisico-chimiche e igieniche della sorgente. La dichiarazione è controfirmata, per accettazione, dal richiedente;
i) ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale.

Art. 41 - (Stabilimenti termali).

1. La domanda concernente l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali deve indicare:
a) le generalità e il domicilio del richiedente;
b) le cure terapeutiche alle quali lo stabilimento è destinato;
c) il periodo di apertura dello stabilimento.
2. La domanda è corredata dai seguenti documenti:
a) schema di regolamento per i servizi di accettazione dei curandi, per quelli di assistenza sanitaria, di pronto soccorso e di funzionamento interno, nonché delle prescrizioni igieniche che deve osservare il personale;
b) dichiarazione di un medico specializzato nelle discipline previste dal piano di area per l'utilizzazione delle acque minerali e termali, che assume la direzione sanitaria dello stabilimento. La dichiarazione è controfirmata, per accettazione, dal richiedente;
c) dati analitici, dai quali risultino le caratteristiche fisiche, fisico-chimiche, chimiche e biologiche dell'acqua, forniti da laboratori autorizzati a norma di legge, ed eventualmente relazioni attestanti il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque, rilasciate da istituti universitari;
d) planimetria, con curve di livello, firmata dal richiedente e da un ingegnere, della località dove scaturisce la sorgente, a scala 1:1.000 ed estesa per un raggio di almeno metri 200 attorno ad essa, che comprenda la zona di terreno destinata alla protezione igienica della sorgente stessa, ovvero dimostri che non occorre zona di protezione;
e) relazione sul bacino geologico, idrogeologico e imbrifero della sorgente, redatta da un geologo o da un ingegnere minerario, con dati relativi alla portata e temperatura della sorgente stessa e con tutti gli elementi utili a una completa conoscenza dell'acqua;
f) nota descrittiva corredata da disegni in scala non inferiore a 1:100, firmata dal richiedente e da un ingegnere, con indicazione se si tratti di progetto o di impianti già in atto:
1) delle opere di presa, dei serbatoi, della conduttura e del suo materiale di costruzione, degli apparecchi di sollevamento meccanico, delle vasche di maturazione e di rigenerazione del fango termale;
2) dei locali per bibita, per soggiorno, per fangoterapia, per bagni, per docce, per inalazioni;
3) degli apparecchi per docce, bagni, fangature, inalazioni e irrigazioni;
4) degli ambienti per cure sudatorie, delle piscine termali coperte e scoperte;
5) degli ambienti di isolamento e degli apparecchi per disinfezione;
6) delle lavanderie, dei servizi igienici e delle fognature;
g) ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale.

Art. 42 - (Etichette).

1. omissis ( 70).
2. Sulle etichette stesse devono essere riportate, per quanto attiene alle proprietà terapeutiche o igienico-speciali dell'acqua minerale, le indicazioni contenute nel provvedimento ministeriale di riconoscimento di cui all'art. 30, lettera u) del D.P.R. n. 616 del 1977 e dell'art. 6. lettera t) della legge n. 833 del 1978.
3. omissis ( 71).
4. omissis ( 72).

Art. 43 - (Individuazione dell'acqua).

1. Ogni acqua minerale è commercializzata con il nome, con la qualifica, con i tipi di recipiente, i sistemi di confezione e le etichette risultanti dal provvedimento di autorizzazione della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 73).
2. Il diritto all'utilizzazione esclusiva del nome dell'acqua comporta la facoltà riservata di impiegare il nome stesso anche nei casi di cui all'art. 3 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719.

Art. 44 - (Contenitori).

1. In attuazione del D.L. 3 luglio 1976, n. 451 convertito con legge 19 agosto 1976, n. 614 e sue successive modifiche, di esecuzione della direttiva comunitaria sul precondizionamento in volume dei liquidi, le acque minerali possono essere confezionate in recipienti non superiori ai due litri se destinate al diretto consumo.
2. I contenitori, i tappi e gli altri oggetti utilizzati per il confezionamento dell’acqua minerale devono rispettare la vigente normativa dell’Unione europea e nazionale in materia di materiali ed oggetti a contatto con alimenti, tra cui, ove pertinenti, gli accertamenti previsti dal decreto del Ministero della sanità 21 marzo 1973 “Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale” e successive modificazioni e integrazioni e dal decreto del Ministero della sanità 17 febbraio 1981 “Recipienti a base di cloruro di polivinile per acque minerali”. ( 74)
2 bis. Gli accertamenti previsti al comma 2, nel caso in cui più stabilimenti di una società di imbottigliamento di acque minerali e bibite siano presenti sul territorio regionale, sono validi per tutti gli stabilimenti appartenenti alla società stessa. ( 75)
2 ter. Il provvedimento di autorizzazione per l’utilizzo di materiali plastici per la realizzazione di contenitori e tappi per il confezionamento delle acque minerali naturali e loro prodotti derivati è sostituito dalla SCIA trasmessa all’Azienda ULSS competente per territorio, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 10 febbraio 2017 n. 29 “Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e alimenti”. ( 76)

Art. 45 - (Comunicazioni).

1. I provvedimenti di rilascio o diniego dell'autorizzazione di cui al Titolo III della presente legge sono comunicati al Sindaco del Comune interessato, al Ministero della sanità e, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, al Ministero di grazia e giustizia.
2. I provvedimenti sono, inoltre, pubblicati per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e notificati agli interessati in via amministrativa.

Art. 46 - (Analisi).

1. Le analisi delle acque minerali e termali agli effetti della presente legge, del D.M. 22 giugno 1977 e del D.M. 1 febbraio 1983, nonché quelle da effettuare in sede di controllo amministrativo da parte degli organi regionali preposti, possono essere effettuate solo dai laboratori o dagli istituti autorizzati con provvedimento ministeriale, ai sensi della vigente normativa in materia.
1 bis. Il prelievo dei campioni di acqua minerale e termale da sottoporre ad analisi, deve essere effettuato alla presenza di un funzionario del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS territorialmente competente. ( 77)

Art. 47 - (Stabilimenti ad andamento stagionale).

01. L’interruzione stagionale dell’attività non costituisce sospensione della coltivazione.( 78)
1. Per gli stabilimenti termali ad andamento stagionale è prescritta una visita preventiva di controllo da parte dei funzionari regionali delle strutture competenti in materia di acque minerali e termali ( 79) e di sanità, assistiti dall'Ulss competente per territorio. A tal fine il titolare darà comunicazione alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 80) almeno 60 giorni prima della prevista apertura.
2. Se la visita non sarà effettuata entro la data di ripresa dell'attività, l'interessato può procedere ugualmente all'apertura dello stabilimento.

Art. 48 - (Sospensione e decadenza).

1. Quando il titolare dell'autorizzazione non rispetti le norme igieniche o violi le disposizioni del presente titolo o le prescrizioni e gli obblighi contenuti nel provvedimento autorizzativo, oltre al pagamento della sanzione amministrativa di cui al comma 4 dell'art. 50, con provvedimento della struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 81) può essere sospeso dall'esercizio dello stabilimento sino all'esecuzione, entro il termine perentorio stabilito dal provvedimento di sospensione, degli adempimenti prescritti.
2. In caso di inosservanza del termine la struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 82) pronuncia la decadenza dell'autorizzazione.

Titolo IV
Vigilanza e sanzioni

Art. 49 - (Vigilanza).

1. La vigilanza sul rispetto della presente legge, nonché delle prescrizioni contenute nei permessi di ricerca, nelle concessioni e nelle autorizzazioni spetta alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali e all’azienda Ulss ( 83) territorialmente competente per i controlli igienico-sanitari.

Art. 50 - (Sanzioni).

1. A chiunque intraprenda la ricerca di acque minerali o termali senza il prescritto permesso, è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50.000,00 a euro 150.000,00 per le acque minerali e di sorgente e da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per le acque termali. ( 84)
2. A chiunque intraprenda la coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali senza il prescritto titolo di concessione o inizi i lavori senza aver effettuato il pagamento ai sensi l comma 4 dell' art. 14, è comminata la sanzione amministrativa di una somma da euro 60.000,00 a euro 200.000,00 per le acque minerali e di sorgente e da euro 6.000,00 a euro 20.000,00 per le acque termali. ( 85)
3. A chiunque svolga le attività di cui all' art. 39 senza le prescritte autorizzazioni è comminata la sanzione amministrativa del pagamento una somma da euro 60.000,00 a euro 200.000,00 per le acque minerali e di sorgente e da euro 6.000,00 a euro 20.000,00 per le acque termali. ( 86)
4. In caso di inosservanza degli obblighi imposti con la presente legge ovvero delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di concessione o autorizzazione e per cui non sia prevista un'espressa sanzione, il trasgressore è soggetto al pagamento di una somma da euro 20.000,00 a euro 60.000,00 per le acque minerali e di sorgente e da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per le acque termali. ( 87)
5. Per quanto attiene il procedimento sanzionatorio e la riscossione provvede la struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 88) nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. In caso di particolare gravità, o di mancato pagamento delle sanzioni, la struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali ( 89) può ordinare la chiusura degli stabilimenti di cui all'art. 39 aperti o esercitati senza autorizzazione regionale o esercitati in contrasto con le prescrizioni contenute nella medesima.

Art. 51 - (Conferme).

1. I permessi di ricerca vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla scadenza.
2 Le concessioni vigenti sono confermate fino alla scadenza e, comunque non oltre trenta anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 52 - (Installazione di apparecchiature di misura)

1. omissis ( 90)
2. I dispositivi di cui alla lettera a), del comma 1 dell’ articolo 17 ( 91) devono essere costantemente tenuti in efficienza, essere situati in posizioni facilmente accessibili e il loro controllo sempre effettuabile su semplice richiesta verbale dei funzionari incaricati del controllo.
3. Tutti i pozzi o le sorgenti attivi esistenti nell'ambito di una medesima concessione mineraria dovranno essere collegati a uno o più misuratori automatici dei volumi ( 92) (contatori); questi ultimi dovranno essere in numero almeno pari al numero degli stabilimenti alimentati.
4. Al fine del puntuale controllo dell'uso della risorsa, i titolari di concessioni minerarie dovranno in qualsiasi momento adeguarsi alle specificazioni tecniche relative alle modalità di controllo dell'emungimento che saranno deliberate dalla Giunta regionale.
5. Nel caso si rendessero necessari, per guasto o difettoso funzionamento, interventi urgenti sugli strumenti di misurazione di cui alla lettera a) dell' art. 17, il concessionario è tenuto a notificarli ( 93) alla Struttura regionale competente in materia di acque minerali ( 94) e termali e a effettuarli in conformità a quanto segnalato, salvo il caso che la stessa Struttura ( 95) non disponga diversamente entro 24 ore dalla notificazione.

Art. 53 - (Modifica e integrazione dell'art. 39 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 ).

omissis ( 96)

Art. 53 bis - Clausola valutativa. (97)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta gli obiettivi raggiunti. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione sull’attuazione della presente legge che fornisca, tra le altre, informazioni su:
a) numero, localizzazione ed esiti delle attività di ricerca ed estrazione;
b) attività di concessione.”.

Titolo V
Norme finanziarie, transitorie e finali

Art. 54 - (Spese d'istruttoria).

1. Le spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione, concessione o permesso di ricerca o per qualsiasi altro intervento della Regione nell'interesse del privato sono a carico del richiedente e vengono determinate dalla stessa autorità all'atto del rilascio del provvedimento richiesto( 98) , sulla base dei criteri generali fissati da apposita deliberazione della Giunta regionale.

Art. 55 - (Norme transitorie).

1. La Giunta regionale può rilasciare, su richiesta degli interessati, autorizzazioni provvisorie per l'esercizio delle attività di cui all' art. 39, in attesa dell'emanazione da parte del Ministero della sanità del riconoscimento di cui al comma 2 dell'art. 38.
2. Coloro che esercitano le attività di cui al comma 1 dell'art. 39, devono presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge copia delle autorizzazioni previste nel Titolo III e, qualora non ne siano in possesso, entro lo stesso termine devono presentare apposita domanda, ai sensi dell' art. 38, per il rilascio della prescritta autorizzazione.
3. Fino all'approvazione dei piani per l'utilizzazione delle acque minerali o termali, di cui all' art. 5, resta in vigore Piano di utilizzazione della risorsa termale (P.U.R.T.), approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Eventuali modifiche al provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 che intervengano dopo l'approvazione della presente legge e prima del piano di area corrispondente, saranno approvate con apposito provvedimento del Consiglio regionale.
5. Omissis ( 99)

Art. 55 bis - (Risorse geotermiche)

1. Nelle more dell’adozione delle nuove disposizioni previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99”, si applicano le seguenti disposizioni:( 100)
a) i permessi di ricerca e le concessioni geotermiche di cui al d.lgs. 22/2010 di competenza regionale sono rilasciate dalla struttura regionale competente in materia di geotermia;( 101)
b) le concessioni di piccole utilizzazioni locali di cui all’articolo 10 del d.lgs. 22/2010 sono concesse dalla struttura regionale competente in materia di geotermia, con le procedure ivi previste;( 102)
c) non è consentito il rilascio di concessioni per la coltivazione di risorse geotermiche nell’ambito delle aree già assoggettate a concessioni termali, e del Bacino Termale Euganeo come definito dal Piano di utilizzazione della risorsa termale (PURT) approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 e successive modificazioni;
c bis) fatte salve le domande già presentate, a decorrere dal 1° marzo 2007 non è consentito il rilascio di nuove concessioni geotermiche ad una distanza inferiore a dieci chilometri dall’ambito del Bacino Termale Euganeo, come definito dal Piano di utilizzazione della risorsa termale (PURT) e dall’ambito degli eventuali altri bacini termali che fossero riconosciuti. ( 103)
c bis 1) fatta salva la vocazione termale del bacino euganeo e l’utilizzo terapeutico della risorsa termale, le disposizioni di cui alle lettere c) e c bis) non si applicano a progetti di ricerca e sperimentazione per l’utilizzo geotermico della risorsa termale che rientrano nell’ambito del progetto per il ripristino, l’aggiornamento e l’implementazione della rete di monitoraggio del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE) ( 104). Tali progetti, a prevalente interesse pubblico e con scopo scientifico, sono finalizzati a monitorare, specie in rapporto all’utilizzo terapeutico, le possibilità di utilizzo della risorsa termale per scopi geotermici al fine di valutarne la sostenibilità ambientale e gli impatti sulla tutela dell’attività termale sanitaria. Le autorizzazioni relative a impianti di ricerca e sperimentazione sono rilasciate dalla struttura regionale competente in materia di geotermia per una durata di due anni, eventualmente rinnovabili su motivata istanza per ulteriori due anni, e potranno essere sospese o interrotte qualora si riscontrino effetti negativi sulle matrici ambientali e sugli sfruttamenti terapeutici, ovvero sulla sostenibilità degli usi della risorsa termale euganea.( 105)
2. Le concessioni per la coltivazione di acque termali già rilasciate per usi non terapeutici e rientranti nelle categorie previste dalla legge 9 dicembre 1986, n. 896, articolo 1, commi 5 e 6, sono trasformate d’ufficio in concessioni con limite di eduzione pari a quello rilevato dagli strumenti di misurazione nell’anno solare 1996. ( 106) ( 107)

Art. 55 ter – (Acque di sorgente)

1. Alle domande di permesso di ricerca, di concessione e di utilizzazione delle acque di sorgente, di cui al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, “Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105 concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE” si applicano le disposizioni di cui alla presente legge in quanto compatibili.
2. Nel perimetro dei terreni compresi in un permesso di ricerca o in una concessione di acqua minerale o di acqua di sorgente, non possono essere rilasciati permessi di ricerca o concessioni di coltivazioni di acqua minerale o di acqua di sorgente a titolari diversi.
3. Alle concessioni relative alle acque di cui al presente articolo si applica il canone previsto per le acque minerali destinate all’imbottigliamento, di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 15. ( 108)

Art. 56 - (Validità e abrogazione).

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, nonché le norme contenute nel R.D. 28 settembre 1919, n. 1924 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La legge regionale 20 marzo 1975, n. 31 , come modificata con legge regionale 11 giugno 1976, n. 20 , è abrogata.
3. Sono abrogate altresì tutte le norme regionali in contrasto con la presente legge.
4. Per la procedura di esercizio forzata dagli obblighi di dare, di fare o di non fare stabiliti con la presente legge o conseguenti a provvedimenti disciplinati dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D.14 aprile 1910, n. 639.

Art. 57 - (Norma finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'effettuazione degli studi, della formazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, nonché dei Piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali, previsti dalla presente legge, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 7010 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1989 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
Allegato

DISCIPLINA DELLA RICERCA, COLTIVAZIONE ED UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI

Titolo I
Disposizioni generali

Art. 1 - Finalità.
Art. 2 - Piano regionale delle acque minerali e termali.
Art. 3 - Elaborati del Piano.
Art. 4 - Procedimento per l'approvazione del Piano.
Art. 5 - Piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali.
Art 6 - Durata ed efficacia.

Titolo II
Ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali

Capo I - disposizioni generali.
Art. 7 - Oggetto.

Capo II - Permesso di ricerca.
Art. 8 - Domanda.
Art. 9 - Rilascio
Art. 10 - Informazioni e controllo.
Art. 11 - Proroga.

Capo III - Concessione
Art. 12 - Domanda.
Art. 13 - Rilascio
Art. 14 - Criteri di rilascio.
Art. 15 - Canone e convenzione tra concessionario e Comune.
Art. 16 - Pertinenze.
Art. 17 - Obblighi del concessionario.
Art. 18 - Programma dei lavori.
Art. 19 - Pubblica utilità.
Art. 20 - Gestione unica.
Art. 21 - Ipoteche.
Art. 22 - Custodia temporanea del bene.
Art. 23 - Nuova concessione a seguito di rinuncia o decadenza.
Art. 24 - Obblighi informativi.

Capo IV - Norme comuni al permesso di ricerca e alla concessione.
Art. 25 - Unicità del titolo.
Art. 26 - Pubblicazione delle domande.
Art. 27 - Pubblicità dei provvedimenti.
Art. 28 - Accesso ai fondi.
Art. 29 - Trasferimento.
Art. 30 - Fallimento del concessionario.
Art. 31 - Cessazione.
Art. 32 - Scadenza del termine.
Art. 33 - Rinuncia.
Art. 34 - Decadenza.
Art. 35 - Disposizioni comuni alla rinuncia e decadenza.
Art. 36 - Revoca.
Art. 37 - Esaurimento o incoltivabilità.

Titolo III
Utilizzo delle acque minerali e termali
Art. 38 - Domande.
Art. 39 - Autorizzazioni.
Art. 40 - Stabilimenti imbottigliamento.
Art. 41 - Stabilimenti termali.
Art. 42 - Etichette.
Art. 43 - Individuazione dell'acqua.
Art. 44 - Contenitori.
Art. 45 - Comunicazioni.
Art. 46 - Analisi.
Art. 47 - Stabilimenti ad andamento stagionale.
Art. 48 - Sospensione e decadenza.

Titolo IV
Vigilanza e sanzioni

Art. 49 - Vigilanza.
Art. 50 - Sanzioni.
Art. 51 - Conferme.
Art. 52 - Installazione di apparecchiature di misura.
Art. 53 - Modifica e integrazione dell'art. 39 della legge regionale 7 febbraio 1982, n. 44 .

TITOLO V
Norme finanziarie, transitorie e finali

Art. 54 - Spese d'istruttoria.
Art. 55 - Norme transitorie.
Art. 56 - Validità e abrogazione.
Art. 57 - Norma finanziaria.


Note

( 1) L’art. 19 della legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 reca disposizioni transitorie: “Art. 19 - Disposizioni transitorie. 1. Le disposizioni contenute nella legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , così come modificata dalla presente legge, si applicano a tutti i procedimenti in corso disciplinati dalla medesima legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .”.
( 2) Comma modificato da comma 1 art. 1 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito le parole: “di cui all’art. 53” con le seguenti: “di cui all’art. 13 della legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 “Norme per la disciplina dell’attività di cava””.
( 3) Comma modificato da comma 1 art. 2 legge regionale 28 settembre 202, n. 29 che ha sostituito le parole: “del comma 1 dell’articolo 69 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 ”, con le seguenti: “del comma 6 dell’articolo 30 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio””.
( 4) Comma sostituito da comma 1 art. 21 legge regionale 23 agosto 1996, n. 28
( 5) Comma sostituito da comma 1 art. 21 legge regionale 23 agosto 1996, n. 28
( 6) Articolo sostituito da comma 1 art. 3 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 .
( 7) Articolo sostituito da comma 1 art. 4 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 .
( 8) Comma modificato da lettera a) comma 1 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 9) Comma abrogato da comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 .
( 10) Comma modificato da lettera b) comma 1 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 11) Articolo sostituito da comma 1 articolo 5 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 .
( 12) Lettera modificata da comma 1 art. 7 della legge regionale 27 maggio 2022, n. 12 che ha sostituito le parole: “settore igiene pubblica dell’Azienda unità locale socio-sanitaria (ULSS),” con le seguenti: “Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS,”.
( 13) Articolo sostituito da comma 1 art. 6 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 . In precedenza modificato da art. 21 legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 , e da art. 2 legge regionale 18 settembre 2009, n. 22 .
( 14) Articolo sostituito da comma 1 art. 7 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 . Vedi altresì quanto disposto, in via transitoria, dal comma 2 ai sensi del quale: “2. Fino all’approvazione e pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BURVET) da parte della Giunta regionale del provvedimento relativo alla definizione delle procedure e delle modalità di evidenza pubblica per il rilascio delle concessioni di cui all’articolo 14 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , così come modificato dalla presente legge, continuano a trovare applicazione le vigenti procedure di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 994 del 17 giugno 2014 “Permessi di ricerca, rilascio e rinnovo delle concessioni minerarie per l’utilizzo delle acque minerali e termali. L.R. 40/1989. Precisazioni.” (BUR n. 65 del 4 luglio 2014) e alla deliberazione delle Giunta regionale n. 1827 del 6 ottobre 2014 (BUR n. 101 del 21 ottobre 2014) “Permessi di ricerca, rilascio e rinnovo delle concessioni minerarie per l’utilizzo delle acque minerali e termali. L.R. 40/1989. Ulteriori precisazioni.” per le parti compatibili con le previsioni contenute nella legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , così come modificata dalla presente legge.”.
( 15) Articolo sostituito da art. 3 legge regionale 14 dicembre 2018, n. 44 a valere dapprima, per effetto dell’art. 3 della legge regionale 14 dicembre 2018, n. 44 , per gli esercizi 2019 e 2020, ed ora, per effetto dell’art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 40 , a regime.
( 16) Comma modificato da lettera c) comma 1 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 17) Comma modificato da lettera c) comma 1 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 18) Lettera sostituita da comma 1 art. 8 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 . In precedenza modificata da comma 3 art. 20 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
( 19) Lettera inserita da comma 1 art. 8 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 .
( 20) Lettera modificata da comma 3 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che sostituisce il riferimento al dipartimento competente in materia di acque minerali e termali con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 21) Comma modificato da lettera d) comma 1 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 22) Lettera modificata da comma 5 art. 21 legge regionale 23 agosto 1996, n. 28
( 23) Comma modificato da lettera a) comma 2 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento al Presidente della Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 24) Comma abrogato da comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 .
( 25) Comma modificato da lettera d) comma 1 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 26) Comma modificato da lettera d) comma 1 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 27) Comma modificato da lettera e) comma 1 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 28) Comma modificato da comma 1 art. 9 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha aggiunto dopo le parole “l’apertura di nuovi pozzi,” le seguenti parole: “per l’approfondimento di pozzi esistenti,”.
( 29) Comma sostituito da comma 2 art. 9 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 .
( 30) Comma modificato da lettera e) comma 1 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 31) Comma così sostituito da comma 1 art. 101 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .
( 32) Comma modificato da lettera f) comma 1 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 33) Comma modificato da lettera f) comma 1 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 34) Comma modificato da lettera b) comma 2 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento al Presidente della Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 35) Comma modificato da lettera b) comma 2 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento al Presidente della Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 36) Comma modificato da lettera g) comma 1 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 37) Comma modificato da comma 1 art. 10 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito le parole: “e 26” con le seguenti: “e 13”.
( 38) Comma modificato da lettera h) comma 1 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 39) Comma modificato da lettera c) comma 2 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento al Presidente della Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 40) Comma modificato da comma 1 art. 18 legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 .
( 41) Articolo abrogato da lettera a) comma 1 art. 20 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 .
( 42) Comma modificato da comma 1 art. 11 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha soppresso la parola: “rinnovi,”.
( 43) Comma modificato da comma 2 art. 11 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha soppresso la parola: “rinnovano,”.
( 44) Comma modificato da lettera d) comma 2 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento al Presidente della Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 45) Comma modificato da lettera i) comma 1 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 46) Comma modificato da lettera i) comma 1 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 47) Comma modificato da lettera e) comma 2 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento al Presidente della Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 48) Comma modificato da lettera j) comma 1 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 49) Comma modificato da comma 3 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che sostituisce il riferimento al dipartimento competente in materia di acque minerali e termali con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 50) Comma modificato da lettera f) comma 2 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento al Presidente della Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 51) Comma sostituito da comma 1 art. 12 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 .
( 52) Comma soppresso da comma 2 art. 12 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 .
( 53) Comma sostituito da comma 3 art. 12 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 .
( 54) Comma modificato da comma 3 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che sostituisce il riferimento al dipartimento competente in materia di acque minerali e termali con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 55) Comma modificato da lettera k) comma 1 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 56) Comma modificato da comma 3 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che sostituisce il riferimento al dipartimento competente in materia di acque minerali e termali con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 57) Comma modificato da lettera g) comma 2 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento al Presidente della Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 58) Comma modificato da lettera k) comma 1 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 59) Comma modificato da lettera l) comma 1 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 60) Comma modificato da lettera m) comma 1 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 61) Comma modificato da lettera n) comma 1 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 62) Comma modificato da lettera h) comma 2 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento al Presidente della Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 63) Comma modificato da lettera o) comma 1 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 64) Comma modificato da lett. a) comma 2 art. 7 della legge regionale 27 maggio 2022, n. 12 che ha sostituto le parole: “all’unità locale socio-sanitaria” con le seguenti: “al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS”.
( 65) Comma sostituito da lett. b) comma 2 art. 7 della legge regionale 27 maggio 2022, n. 12 . In precedenza modificato 1 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 .
( 66) Comma modificato da lettera p) comma 1 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 67) Comma modificato da lettera p) comma 1 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 68) Comma modificato da lettera q) comma 1 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 69) Lettera modificata da comma 3 art. 7 della legge regionale 27 maggio 2022, n. 12 che ha sostituito la parola: “dottore” con la seguente: “laureato”.
( 70) Comma abrogato da comma 1 art. 52 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 .
( 71) Comma abrogato da comma 1 art. 52 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 .
( 72) Comma abrogato da comma 1 art. 52 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 .
( 73) Comma modificato da lettera r) comma 1 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 74) Comma sostituito da lett. a) comma 4 art. 7 della legge regionale 27 maggio 2022, n. 12 .
( 75) Comma aggiunto da comma 1 art. 10 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 76) Comma aggiunto da lett. b) comma 4 art. 7 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 12 .
( 77) Comma modificato da lett. a) comma 5 art. 7 della legge regionale 27 maggio 2022, n. 12 che ha sostituito le parole: “dell’unità locale socio sanitaria (ULSS)” con le seguenti: “del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda ULSS”. In precedenza comma aggiunto da comma 2 dell’art. 2 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7 .
( 78) Comma inserito da comma 1 art. 13 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 .
( 79) Comma modificato da comma 3 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che dispone “3. Nell’intera legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , il riferimento al dipartimento competente in materia di acque minerali e termali è sostituito con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.”.
( 80) Comma modificato da lettera s) comma 1 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 81) Comma modificato da lettera i) comma 2 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento al Presidente della Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 82) Comma modificato da lettera t) comma 1 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 83) Comma modificato da comma 1 art. 14 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito le parole: “al Presidente della Giunta regionale che la esercita mediante il dipartimento competente in materia di acque minerali e termali, o altra struttura regionale e l’Ulss” con le seguenti: “alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali e all’azienda Ulss”. In precedenza comma modificato da comma 6 art. 20 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
( 84) Comma così modificato da comma 1 art. 4 legge regionale 18 settembre 2009, n. 22 che ha sostituito le parole “da lire 5.000.000 a lire 15.000.000” con le parole “da euro 50.000,00 a euro 150.000,00 per le acque minerali e di sorgente e da euro 5.000,00 a euro 15.000,00 per le acque termali.”.
( 85) Comma così sostituito da comma 2 art. 4 legge regionale 18 settembre 2009, n. 22 che ha sostituito le parole “di lire da 6.000.000 a 20.000.000” con le parole “da euro 60.000,00 a euro 200.000,00 per le acque minerali e di sorgente e da euro 6.000,00 a euro 20.000,00 per le acque termali.”.
( 86) Comma così sostituito da comma 3 art. 4 legge regionale 18 settembre 2009, n. 22 che ha sostituito le parole “di lire da 6.000.000 a 20.000.000” con le parole “da euro 60.000,00 a euro 200.000,00 per le acque minerali e di sorgente e da euro 6.000,00 a euro 20.000,00 per le acque termali.”.
( 87) Comma così sostituito da comma 4 art. 4 legge regionale 18 settembre 2009, n. 22 che ha sostituito le parole “di lire da 2.000.000 a 6.000.000” con le parole “da euro 20.000,00 a euro 60.000,00 per le acque minerali e di sorgente e da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per le acque termali.”.
( 88) Comma modificato da lettera l) comma 2 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento al Presidente della Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 89) Comma modificato da lettera u) comma 1 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito il riferimento alla Giunta regionale con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.
( 90) Comma soppresso da comma 1 art. 15 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 .
( 91) Comma modificato da comma 2 art. 15 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha sostituito le parole: “I dispositivi suddetti” con le parole: “I dispositivi di cui alla lettera a), del comma 1 dell’articolo 17”.
( 92) Comma così modificato da comma 3 art. 20 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
( 93) Comma modificato da comma 3 art. 15 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha soppreso la parola “telegraficamente”.
( 94) Comma modificato da comma 3 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che dispone “3. Nell’intera legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , il riferimento al dipartimento competente in materia di acque minerali e termali è sostituito con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.”.
( 95) Comma modificato da comma 3 art. 18 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che dispone “3. Nell’intera legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , il riferimento al dipartimento competente in materia di acque minerali e termali è sostituito con il riferimento alla struttura regionale competente in materia di acque minerali e termali.”.
( 96) Articolo abrogato da lett. c) comma 4 art. 36 legge regionale 16 marzo 2018, n. 13 .
( 97) Articolo inserito da comma 1 art. 16 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 .
( 98) Comma modificato da comma 1 art. 17 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 che ha soppresso le parole: “o con atto separato del Presidente della Giunta regionale”.
( 99) Comma abrogato da lettera b) comma 1 art. 20 legge regionale 28 settembre 2021, n. 29 .
( 100) Alinea del comma 1 sostituita da lettera a) del comma 1 art. 5 della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 30 .
( 101) Lettera sostituita da lettera b) del comma 1 art. 5 della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 30 .
( 102) Lettera sostituita da lettera c) del comma 1 art. 5 della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 30 .
( 103) Lettera aggiunta da comma 1 art. 11 legge regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 104)Vedi anche comma 2 art. 5 legge regionale 22 dicembre 2023, n. 30 ai sensi del quale: “2. Al fine di verificare la compatibilità dell’utilizzo della risorsa geotermica con quello prevalente di natura termale, per il triennio 2024-2026, sono stanziati euro 230.000,00 complessivi per il ripristino e aggiornamento della rete di monitoraggio della risorsa del Bacino Idrominerario Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE).”
( 105) Comma inserito da lettera d) del comma 1 art. 5 della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 30 .
( 106) Articolo così aggiunto da comma 2 art. 52 legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 .
( 107) L'articolo 48 comma 1 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 subdelega alle province le funzioni di polizia mineraria su terraferma e quelle relative alle risorse geotermiche su terraferma.
( 108) Articolo inserito da comma 2 art. 52 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 , il comma 4 dell’art. 52 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 stabilisce che: “4. Le ditte già autorizzate all’imbottigliamento di acque di sorgente per proseguire nella produzione devono presentare alla Giunta regionale domanda di concessione di coltivazione entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.”.


SOMMARIO
Sommario: Legge Regionale 40/1989
S O M M A R I O
Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 (BUR n. 58/1989)

DISCIPLINA DELLA RICERCA, COLTIVAZIONE E UTILIZZO DELLE ACQUE MINERALI E TERMALI.

Art. 1 - (Finalità).

1. La presente legge disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali allo scopo di tutelarle e valorizzarle nel preminente interesse generale.
2. Tali finalità sono perseguite attraversando il Piano regionale delle acque minerali e termali, al quale devono adeguarsi i singoli piani di utilizzazione delle acque minerali o termali, relativi ad aree idrominerarie omogenee.

Art. 2 - (Piano regionale delle acque minerali e termali).

1. Per la finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale approva il Piano regionale delle acque minerali e termali (P.R.A.M.T.), di seguito indicato con il termine “ Piano ”, avente i seguenti contenuti:
a) individuazione degli orizzonti acquiferi in roccia, di quelli del sistema freatico o del sistema artesiano;
b) individuazione delle caratteristiche batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche dei principali orizzonti acquiferi;
c) misure di protezione igienica delle sorgenti;
d) localizzazione delle miniere di acqua minerale e termale esistenti e illustrazione delle caratteristiche di cui alla precedente lettera b), nonché di quelle farmacologiche e cliniche;
e) classificazione delle acque minerali e termali in relazione sia agli orizzonti acquiferi, sia alle miniere esistenti;
f) localizzazione degli impianti di utilizzazione delle acque minerali e termali e indicazione delle principali specializzazioni curative;
g) capacità di produzione degli impianti di imbottigliamento delle acque minerali, distinta per caratteristica qualitativa;
h) quantità erogate, distinte per caratteristiche e usi, delle acque termali;
i) direttive di coordinamento con altri piani regionali di utilizzo delle acque sotterranee;
l) delimitazione delle aree, all'interno delle quali è vietata la ricerca e l'utilizzazione delle acque minerali e termali, in relazione a particolari esigenze di carattere idrogeologico, urbanistico e ambientale;
m) indicazione, anche in base alla classificazione stabilita, delle disponibilità di acque minerali e termali da riservare agli usi previsti dalla presente legge;
n) indicazione delle aree idrominerarie omogenee per la redazione dei piani di utilizzazione delle acque minerali e termali;
o) definizione di ogni elemento necessario ad una corretta gestione delle acque minerali e termali.

Art. 3 - (Elaborati del Piano).

1. Il Piano consta dei seguenti elaborati:
a) una relazione che, in corrispondenza ai contenuti di cui all'art. 2, indica le finalità generali, i criteri di compatibilità adottati e le linee di intervento;
b) gli elaborati grafici e cartografici, in numero e scala adeguati, con i quali sono rappresentati gli orizzonti acquiferi in roccia, quelli del sistema freatico e quelli del sistema artesiano;
c) gli elaborati grafici e cartografici, in numero e scala adeguati, con la localizzazione delle miniere e degli impianti di utilizzazione, nonché le delimitazioni delle aree di protezione igienica delle sorgenti;
d) gli elaborati grafici e cartografici, in numero e scala adeguati, con la perimetrazione delle aree previste alle lettere l) e n) dell'art. 2;
e) le norme per l'attuazione del Piano.

Art. 4 - (Procedimento per l'approvazione del Piano).

1. Il Piano è adottato dalla Giunta regionale sentita la Commissione tecnica per le attività estrattive (C.T.R.A.E.) di cui all'articolo 53.
2. Il Presidente della Giunta regionale provvede a darne notizia, tramite il Bollettino ufficiale della Regione, indicando le sedi in cui chiunque possa prenderne visione e, contestualmente, provvede a inviarlo al Governo, alle province, alle comunità montane e ai comuni interessati.
3. Entro 60 giorni dalla pubblicazione, il Governo, le aziende, gli enti locali, le organizzazioni e le associazioni imprenditoriali e sociali nonché le gestioni uniche ove esistenti, possono far pervenire alla Giunta regionale eventuali osservazioni o proposte di modifica.
4. Entro i successivi 60 giorni, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il Piano adottato con le controdeduzioni alle proposte e osservazioni presentate e con le eventuali proposte di modifica.
5. Il Piano è approvato con delibera del Consiglio regionale.
6. Le varianti parziali, che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del Piano, sono deliberate dalla Giunta regionale, sentiti la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive, gli enti locali interessati e la competente Commissione consiliare.

Art. 5 - (Piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali).

1. I piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali vengono approvati dalla Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati nonché la C.T.R.A.E. ed hanno ulteriori e specifici contenuti, quali:
a) capacità di produzione e misure di sfruttamento delle acque minerali o termali;
b) quantitativi massimi di acque educibile, eventualmente, in relazione ai periodi dell'anno;
c) ottimale utilizzazione delle acque minerali o termali;
d) vincoli e direttive relativi a zone di particolare interesse geologico-minerario;
e) zone da destinare a sedi di impianti connessi all'attività minerale o termale;
f) requisiti di natura sanitaria relativi ai servizi terapeutici o igienico-speciali;
g) interventi per la valorizzazione terapeutica a fini preventivi, curativi e riabilitativi delle acque minerali o termali.
2. I piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali delimitano, altresì, nell'ambito di ciascun Comune, le zone ove non è ammesso l'insediamento di stabilimenti di utilizzazione e di attività connesse.
3. Per gli elaborati vale quanto previsto all'art. 3, fatta salva la scelta della più idonea scala di rappresentazione.
4. Per esigenze di salvaguardia delle risorse minerali e termali, la Giunta regionale può ridurre i quantitativi massimi di cui alla lettera b) del comma 1.

Art. 6 - (Durata ed efficacia).

1. Il Piano e i piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali hanno durata decennale. Essi, comunque, sono soggetti a modifiche o revisioni ogni qualvolta se ne determini la necessità.
2. I comuni interessati sono tenuti a modificare i rispettivi strumenti urbanistici, in conformità ai contenuti del Piano o dei piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali, entro nove mesi dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del provvedimento di approvazione.
3. Qualora i comuni non provvedano entro il termine fissato, il Presidente della provincia esercita i poteri sostitutivi, a norma del comma 1 dell' articolo 69 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 .

Titolo II
Ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali

Capo I
Disposizioni generali

Art. 7 - (Oggetto).

1. La ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali e termali, sono disciplinate dalle norme della presente legge.
2. Sono acque minerali quelle che vengono utilizzate, per le loro proprietà terapeutiche o igieniche speciali, sia per bevande sia per usi curativi.
3. Sono acque termali quelle che vengono utilizzate unicamente per usi curativi o agricoli e industriali e la cui temperatura alla sorgente è superiore a quella media atmosferica della zona.

Capo II
Permesso di ricerca

Art. 8 - (Domanda).

1. La domanda per ottenere il permesso di ricerca è presentata alla Giunta regionale e deve contenere:
a) l'indicazione dell'area in cui si intendono svolgere le ricerche, individuata su planimetrie a scala 1:5.000;
b) l'oggetto della ricerca.
2. Alla domanda devono essere allegati:
a) un programma di massima dei lavori di ricerca, con l'indicazione della spesa prevista e dei mezzi di finanziamento;
b) i documenti che il richiedente ritiene utili a comprovare la propria capacità tecnica ed economica.
3. Qualora il permesso di ricerca sia richiesto da una società, alla domanda devono essere allegati: copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché un certificato del Tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche sociali.
4. Due o più domande di permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando ricadono nella stessa area o presentino interferenze nelle aree interessate dalla ricerca.
5. In caso di domande in concorrenza, costituiscono elementi di preferenza, nell'ordine:
a) il giudizio sull'idoneità tecnico-economica;
b) a parità di idoneità:
1) il possesso dell'area di ricerca;
2) le domande presentate da enti locali territoriali, singoli o associati, nel cui territorio ricade l'area della ricerca;
3) l'ordine temporale di presentazione delle domande.

Art. 9 - (Rilascio).

1. Il permesso di ricerca è rilasciato dalla Giunta regionale, in conformità al Piano e ai piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali, sentita la C.T.R.A.E. e i comuni interessati che dovranno esprimere il parere entro 30 giorni dalla data del deposito della domanda di cui all'articolo 26.
Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende positivamente acquisito. Il permesso di ricerca ha come oggetto:
a) la captazione di un'acqua avente per origine polle sorgive o falde sotterranee;
b) il prelevamento di campioni e l'effettuazione sugli stessi di esami al fine di accertarne le caratteristiche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche, nonché le proprietà favorevoli alla salute;
c) lo svolgimento di indagini idrogeologiche sulla presumibile area di alimentazione, nonché sulla più opportuna individuazione dell'area di protezione idrogeologica, atta a salvaguardare la sorgente e le falde ai fini di una loro adeguata e corretta utilizzazione.
2. Esso riguarda, di norma, un'area non eccedente i 300 ettari e non può avere una validità superiore a tre anni.
3. Il provvedimento di permesso di ricerca contiene:
a) l'indicazione del titolare e del suo domicilio, che deve essere stabilito o eletto nella provincia in cui si trova l'area della ricerca;
b) la natura, l'estensione e la durata del permesso di ricerca;
c) l'indicazione del diritto proporzionale annuo che il titolare deve pagare ai sensi del penultimo comma del presente articolo;
d) l'approvazione del programma dei lavori riguardanti la ricerca;
e) ogni altra prescrizione necessaria alla corretta effettuazione della ricerca.
4. Al provvedimento è allegata una planimetria dell'area della ricerca come delimitata dalla Giunta regionale.
5. Le varianti del programma dei lavori, per la stessa area di ricerca, non sono soggette alla pubblicazione di cui all'articolo 26, sono approvate dalla Giunta regionale, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; le varianti si intendono approvate trascorso tale termine.
6. Il ricercatore deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo di lire 5.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell'area del permesso.
7. In caso di cessazione del permesso, al ricercatore non spetta alcun rimborso del diritto corrisposto per l'anno in corso.

Art. 10 - (Informazioni e controllo).

1. Il ricercatore deve trasmettere annualmente alla Giunta regionale e, per conoscenza, ai comuni interessati, una dettagliata relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati conseguiti e deve inoltre comunicare immediatamente l'avvenuta captazione di sorgenti o il rinvenimento di falde acquifere.
2. Un funzionario regionale del dipartimento competente in materia di acque minerali e termali assiste alle attività connesse ai prelievi dei campioni di acqua, effettuati ai fini dell'accertamento delle caratteristiche fisiche, chimico-fisiche e microbiologiche.

Art. 11 - (Proroga).

1. Il permesso può essere prorogato per un periodo di due anni a condizione che il titolare dimostri di avere ottemperato agli obblighi derivanti dall'ultimo provvedimento.
2. La domanda di proroga deve essere presentata alla Giunta regionale e, per conoscenza, ai comuni interessati, almeno due mesi prima della scadenza.

Capo III
Concessione

Art. 12 - (Domanda).

1. La domanda per ottenere la concessione è presentata alla Giunta regionale con i seguenti allegati:
a) il programma generale di coltivazione, nel quale devono essere indicate le opere e le attività necessarie per una razionale coltivazione del giacimento, la spesa prevista, i mezzi per farne fronte e i tempi di attuazione;
b) lo studio di dettaglio, effettuato da un geologo o dal direttore tecnico della gestione unica, ove esiste, anche in riferimento al Piano, relativo al bacino idrogeologico, che sia comunque corredato da un rilievo litologico e idrogeologico, comprendente la ricostruzione della falda nei suoi elementi idrogeologici, nei suoi elementi tettonico-strutturali, nonché dei dati relativi alle perforazioni eseguite e alle eventuali campagne geofisiche effettuate;
c) le planimetrie a scala 1:5.000 con l'indicazione del perimetro della concessione e della zona di protezione idrogeologica della sorgente;
d) i certificati degli accertamenti fisici, chimico-fisici, chimici e microbiologici, nonché relazioni delle ricerche farmacologiche e cliniche, effettuate presso laboratori e istituti abilitati a ciò espressamente autorizzati dal Ministero della Sanità con il relativo parere del settore igiene pubblica dell'unità locale socio-sanitaria, competente per territorio Tale obbligo non sussiste in caso di utilizzazione industriale dell'acqua relativamente alle ricerche farmacologiche e cliniche;
e) il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, limitatamente alle imprese individuali.
2. Qualora la concessione sia richiesta da una società si applica il comma 3 dell'articolo 8.
3. La domanda di ampliamento della superficie di concessione è assoggettata alla procedura di rilascio di nuova concessione.

Art. 13 - (Rilascio).

1. La concessione è rilasciata dalla Giunta regionale a chi possegga la capacità tecnica ed economica a condurre l'impresa in relazione al programma dei lavori e al loro prevedibile sviluppo.
2. Il provvedimento di concessione contiene:
a) la denominazione della concessione e l'indicazione del concessionario e del suo domicilio, stabilito o eletto nella provincia in cui ricade la concessione;
b) la durata della concessione, determinata in rapporto all'entità degli impianti programmati e comunque non superiore a 30 anni;
c) la natura, l'estensione e la delimitazione della concessione, nonché la delimitazione dell'area di protezione idrogeologica;
d) l'approvazione del programma generale di coltivazione;
e) le eventuali prescrizioni sull'eduzione dell'acqua;
f) la determinazione del diritto proporzionale annuo che il concessionario deve pagare ai sensi dell'art. 15;
g) l'ammontare del premio e delle indennità eventualmente dovuti al ricercatore ai sensi del comma 3 dell'art. 14;
h) ogni altra prescrizione necessaria alla corretta utilizzazione della risorsa;
i) l'importo della tassa di concessione regionale;
l) l'eventuale canone d'uso delle pertinenze di cui al comma 3 dell'art. 15.
3. Al provvedimento sono uniti una planimetria in scala 1:5.000 e il verbale di delimitazione della concessione.
4. La concessione di acqua termale, per uso diverso da quello curativo, è rilasciata dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare.
5. Qualora la concessione sia accordata a una società, questa ha l'obbligo di comunicare alla Giunta regionale le eventuali variazioni delle cariche sociali nonché le modificazioni dello statuto entro 30 giorni dalla loro approvazione.

Art. 14 - (Criteri di rilascio).

1. In caso di pluralità di domande, su tutta o parte dell'area interessata dalla richiesta di concessione, è accordata la preferenza:
a) al ricercatore, ovvero alla società, nella quale lo stesso abbia una partecipazione, fatto salvo il possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnica ed economica;
b) in via successiva, secondo i criteri indicati al comma 5 dell'articolo 8.
2. Quando la concessione sia rilasciata a soggetto diverso dal ricercatore, questi ha diritto a un premio in relazione alla rilevanza del giacimento, alla quantità, all'uso dell'acqua e alla durata della concessione nonché a una indennità in ragione delle opere utilizzabili da corrispondersi da parte del concessionario.
3. L'ammontare del premio e dell'indennità, qualora non siano concordati tra il ricercatore e il concessionario, sono provvisoriamente determinati dalla Giunta regionale nel provvedimento di concessione e devono essere pagati entro tre mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso nel Bollettino ufficiale della Regione.
4. In ogni caso il concessionario, prima di iniziare i lavori, deve dare alla Giunta regionale la prova dell'eseguito pagamento o del deposito della somma stessa presso la Tesoreria regionale.

Art. 15 - (Canone e convenzione tra concessionario e Comune).

1. Il concessionario deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale annuo anticipato per ogni ettaro o frazione di ettaro compresi nell’area della concessione:
a) di lire 100.000 con un minimo di lire 5.000.000 per le acque minerali;
b) di lire 30.000 con un minimo di lire 1.000.000 per le acque termali
c) di lire 10.000 con un minimo di lire 300.000 per le concessioni la cui attività è sospesa a norma del successivo art. 17.
2. Il diritto proporzionale annuo può essere adeguato ogni biennio con provvedimento della Giunta regionale, tenuto conto degli indici nazionali del costo della vita pubblicati dall'ISTAT e riferito al 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore della presente legge.
3. Per l'uso delle pertinenze di cui alla presente legge, il nuovo concessionario è tenuto a pagare un canone annuo pari al 5% del loro valore, calcolato all'atto della presa in consegna da parte della Regione, fino a quando le pertinenze stesse non verranno sostituite.
4. I concessionari sono tenuti a contribuire agli oneri diretti e indiretti sostenuti dai comuni in conseguenza delle opere e attività di estrazione, adduzione, imbottigliamento e trasporto delle acque minerali emunte nel loro territorio, sulla base dei parametri definiti dalla Giunta regionale a norma della lett. g), dell' art. 32 dello Statuto regionale, sentita la Commissione tecnica regionale per le attività estrattive di cui all'art. 53.
5. La quantificazione dell'importo dovuto è stabilita in apposita convenzione da stipularsi tra il concessionario e il comune interessato, nella quale sono altresì stabiliti i termini e le modalità di pagamento.
6. Per le concessioni in atto la convezione deve essere stipulata entro tre mesi dalla deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 4.

Art. 16 - (Pertinenze).

1. Costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione fino ai serbatoi di contenimento o al perimetro esterno degli stabilimenti di utilizzazione delle acque minerali.
2. Sono, altresì, pertinenze le opere di captazione, gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termali fino all'apposito dispositivo automatico di misurazione della portata.
3. Non costituiscono, comunque, pertinenze le attrezzature separabili senza pregiudizio della miniera, gli impianti esclusivamente alberghieri, sanitari e produttivi.
4. Il concessionario è tenuto a trasmettere entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Giunta regionale l'elenco delle pertinenze della miniera, nonché una perizia sul valore delle pertinenze stesse, all'atto della comunicazione, firmata da un tecnico competente o dal direttore tecnico della gestione unica, ove esiste.
5. Presso gli uffici della Giunta regionale è tenuto l'elenco delle pertinenze relativo a ciascuna concessione.
6. L'elenco è pubblico e chiunque abbia interesse può prenderne visione.

Art. 17 - (Obblighi del concessionario).

1. Il concessionario, oltre all'osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione, è tenuto a:
a) installare, possibilmente alla sorgente o in luogo accessibile, sulla condotta di adduzione, comunque prima degli impianti di utilizzazione, misuratori automatici della temperatura, della conducibilità e della portata, nonché installare in posizione idonea, nell'ambito della concessione, strumentazione per la misura delle precipitazioni atmosferiche, della pressione barometrica e delle temperature di minima e di massima; per le acque termali, l'obbligo è relativo al solo misuratore automatico della portata;
b) inviare ogni sei mesi al dipartimento competente in materia di acque minerali e termali i risultati delle rilevazioni effettuate ai sensi della precedente lettera a);
c) far effettuare da istituti universitari o laboratori autorizzati dal Ministero della Sanità:
1) analisi batteriologiche e chimico-fisiche di controllo ogni anno per le acque minerali;
2) analisi batteriologiche, chimiche e chimico-fisiche ogni sette anni per le acque termali;
d) attenersi alle prescrizioni che venissero impartite dalla Giunta regionale per il controllo e la regolare coltivazione della risorsa e per l'utilizzazione igienica, terapeutica e industriale dell’acqua.
2. Il Presidente della Giunta regionale può ordinare in ogni tempo l'effettuazione di analisi straordinarie.
3. Il prelievo dei campioni necessari per l'effettuazione delle analisi deve essere eseguito alla presenza di un funzionario del dipartimento competente in materia di acque minerali e termali.
4. L'esercizio delle concessioni non può essere sospeso per periodi superiori ad un anno senza autorizzazione della Giunta regionale.
5. Il concessionario è tenuto alla regolare manutenzione del bene oggetto della concessione anche durante il periodo di sospensione dell'attività.
6. I contratti di somministrazione di acque minerali o termali devono essere preventivamente autorizzati dalla Giunta regionale contestualmente all'approvazione del programma annuale dei lavori o delle sue varianti.

Art. 18 - (Programma dei lavori).

1. Il concessionario, entro il mese di novembre di ciascun anno, deve presentare alla Giunta regionale e, per conoscenza, ai comuni interessati il programma dei lavori per l'anno successivo.
2. In tale programma deve essere contenuta oltre all'eventuale richiesta per l'apertura di nuovi pozzi, per la captazione di nuove sorgenti e per la somministrazione a terzi di acque minerali e termali, anche quella per ogni intervento di straordinaria manutenzione riguardante la miniera e le sue pertinenze. Devono altresì essere comunicate le eventuali variazioni dell'elenco concernente le pertinenze di cui all'articolo 16.
3. La Giunta regionale, avuto riguardo alla situazione generale della risorsa e a quella particolare del giacimento, approva, sentita la competente Commissione consiliare, il programma annuale entro il mese di febbraio dell'anno successivo alla sua presentazione, disponendo le eventuali varianti.
4. I programmi annuali, approvati e non iniziati entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo, sono considerati decaduti.
5. Durante il corso di attuazione dei programmi annuali, qualora si verificassero situazioni di particolare emergenza, possono essere approvate dalla Giunta, entro 30 giorni dalla data di arrivo delle relative richieste, eventuali varianti ai programmi dei lavori già approvati.
6. L'inutile decorso dei termini di cui ai commi 3 e 5, comporta l'approvazione del programma o delle varianti.

Art. 19 - (Pubblica utilità).

1. Entro il perimetro della concessione le opere necessarie per il deposito, il trasporto e l'utilizzazione delle acque minerali o termali, per la produzione e la trasmissione dell'energia e in genere per la coltivazione, conduzione e sicurezza dell'attività estrattiva, per la protezione idrogeologica e igienica, sono considerate di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti delle vigenti leggi.
2. Quando le opere indicate nel primo comma del presente articolo debbano eseguirsi fuori dal perimetro della concessione, il titolare della stessa può domandare la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza agli effetti delle leggi vigenti.
3. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, dichiara ove occorra, la pubblica utilità, nonché l'indifferibilità e urgenza delle opere di cui al comma 2 e indica la misura dell'indennità di espropriazione. Con lo stesso decreto si pronuncia anche sulle osservazioni eventualmente presentate dagli interessati.
4. Su richiesta del concessionario, il Presidente della Giunta regionale, può ordinare l'occupazione d'urgenza determinando, provvisoriamente, l'indennizzo e disponendone il deposito presso la Tesoreria regionale.

Art. 20 - (Gestione unica).

1. Nelle aree o bacini idrominerari omogenei, al fine di conseguire una più razionale coltivazione, salvaguardia e riproducibilità della risorsa e per motivi di sicurezza, il Presidente della Giunta regionale può prescrivere, con proprio decreto, ai singoli concessionari di provvedere all'istituzione della gestione unica, fissando i criteri per il conseguimento di tali obiettivi. La gestione unica dovrà altresì provvedere alla nomina di un direttore tecnico.
2. In caso di inottemperanza o di disaccordo, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario ad acta con il compito di svolgere tutti gli atti necessari per l'istituzione e attivazione della gestione unica, in rapporto alle finalità di cui al comma 1 e in ordine al riparto delle spese.
3. Il mancato assoggettamento, da parte del concessionario, alla gestione unica comporta la decadenza dalla concessione.

Art. 21 - (Ipoteche).

1. Il bene oggetto della concessione e le sue pertinenze sono soggetti alla disciplina degli immobili.
2. L'iscrizione di ipoteche è subordinata all'autorizzazione della Giunta regionale.
3. L'espropriazione del diritto del concessionario può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari.
4. Il precetto immobiliare deve essere notificato anche alla Giunta regionale.
5. Il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, soddisfatti i creditori, spetta al concessionario.
6. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella presente legge, purchè abbia i requisiti stabiliti nell'articolo 13.

Art. 22 - (Custodia temporanea del bene).

1. Successivamente alla cessazione della concessione, per qualsiasi causa, il Presidente della Giunta regionale adotta i provvedimenti più opportuni per la custodia temporanea del bene e impartisce le opportune cautele per la rimozione, da parte del concessionario cessato, degli oggetti destinati alla coltivazione e separabili senza pregiudizio delle risorse.
2. Qualora siano presentate più istanze per un nuovo conferimento della concessione il Presidente della Giunta regionale può affidare, in via temporanea, la custodia del bene e delle relative pertinenze ad uno dei richiedenti che offra adeguate garanzie tecniche ed economiche.
3. L'incarico di custodia non costituisce titolo preferenziale per il conferimento della concessione.

Art. 23 - (Nuova concessione a seguito di rinuncia o decadenza).

1. La Giunta regionale può procedere a nuova concessione del bene che sia stato oggetto di rinuncia o di decadenza secondo quanto disposto dagli articoli 12 e 26, anche se su di essa siano iscritte ipoteche. In tal caso deve essere posto a carico del nuovo concessionario l'obbligo della preventiva tacitazione dei creditori iscritti e l'osservanza delle altre garanzie ritenute opportune nell'interesse dei terzi.
2. Entro il termine perentorio di un anno dalla trascrizione del provvedimento di accettazione della rinuncia o di pronuncia della decadenza, i creditori ipotecari possono far valere i loro diritti, anche se il termine pattuito non sia scaduto, promuovendo la vendita all'asta della concessione per la quale non si sia provveduto ai termini del comma 1. In tal caso, il prezzo di aggiudicazione che sopravanza, soddisfatti i creditori ipotecari o privilegiati, spetta alla Regione.
3. Si applica all'aggiudicatario la disposizione contenuta nel comma 6 dell'art. 21.
4. Trascorso l'anno, nessuna altra azione è proponibile sulla concessione.
5. Parimenti, se non si presenta alcun offerente alla vendita all'asta, il bene rimane libero di ogni peso.

Art. 24 - (Obblighi informativi).

1. I titolari di concessioni di acque minerali e termali sono tenuti a presentare alla Giunta regionale, entro il 15 gennaio di ogni anno, i dati statistici riguardanti le sostanze estratte nell'anno precedente e ogni ulteriore notizia e chiarimento in conformità alle istruzioni impartite dal Presidente della Giunta regionale.
2. I titolari debbono, inoltre, comunicare entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno a cui si riferiscono, i risultati delle analisi stabilite alla lettera c), comma 1, dell'articolo 17.
3. I titolari sono, altresì, tenuti a mettere a disposizione della Regione tutti i mezzi necessari per ispezionare i lavori.
4. I dati di piano e quelli di cui al presente articolo sono memorizzati nel sistema informativo e costituiscono la banca dati delle acque minerali e termali. Essi godono delle guarentigie stabilite all'art. 11 della legge 9 luglio 1926, n. 1162 e serviranno a elaborare una relazione informativa annuale che evidenzi, in ogni caso, lo stato di utilizzazione della risorsa nonché i risultati dei controlli effettuati. La relazione viene inviata anche ai Comuni interessati, nonché alla commissione consiliare competente del Consiglio regionale.

Capo IV
Norme comuni al permesso di ricerca e alla concessione

Art. 25 - (Unicità del titolo).

1. I provvedimenti di rilascio del permesso di ricerca e della concessione di acque minerali e termali tengono luogo di ogni altro atto, nulla-osta o autorizzazione di competenza della Regione attinenti ad aspetti connessi con l'attività mineraria e previsti da specifiche normative.

Art. 26 - (Pubblicazione delle domande).

1. Copia della domanda inviata alla Giunta regionale per il permesso di ricerca o per la concessione di acque minerali o termali è contestualmente depositata anche presso i Comuni interessati dall'attività.
2. Entro otto giorni dalla data del deposito, il comune pubblica la domanda all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
3. Fino al decimo giorno successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2 possono essere presentate al Comune da enti privati e pubblici o da singoli cittadini, osservazioni od opposizioni.
4. Entro 60 giorni dalla data di deposito della domanda, il Comune invia alla Giunta regionale le eventuali osservazioni od opposizioni utilmente presentate.
5. Nel caso di trasformazione di un permesso di ricerca in concessione ovvero di rinnovo o di rilascio di nuova concessione a seguito di rinuncia, decadenza o scadenza del termine, la domanda è presentata direttamente alla Giunta regionale senza l'applicazione delle procedure di cui al presente articolo e al comma 1 dell'articolo 9.

Art. 27 - (Pubblicità dei provvedimenti).

1. I provvedimenti di rilascio del permesso di ricerca, della concessione, nonché le relative proroghe, rinnovi, ampliamenti, suddivisioni e trasferimenti per atto tra vivi o “ mortis causa ”, le dichiarazioni di cessazione della concessione, le dichiarazioni di pubblica utilità di cui all' articolo 19 sono pubblicate per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione.
2. I provvedimenti che accordano, rinnovano, ampliano, suddividono e trasferiscono per atto tra vivi o “ mortis causa ” la concessione e che ne pronunciano la cessazione, sono trascritti all'Ufficio della competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Art. 28 - (Accesso ai fondi).

1. Il titolare, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, deve notificare il provvedimento di rilascio del permesso o della concessione ai proprietari, possessori o detentori dei fondi interessati dai lavori, i quali non possono opporsi ai lavori di ricerca, di coltivazione di delimitazione della concessione e di apposizione dei relativi termini.
2. Il proprietario o il possessore dei terreni soggetti alla ricerca e alla coltivazione ha facoltà di esigere che, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di permesso o di concessione, il titolare depositi una cauzione presso la Tesoreria regionale.
3. Quando le parti non si siano accordate sull'entità della cauzione, il Presidente della Giunta regionale ne stabilisce, con proprio decreto, l'ammontare.
4. A deposito effettuato il titolare può dare esecuzione ai lavori.
5. Per la zona di protezione idrogeologica delle sorgenti comprese nella concessione la Giunta regionale può imporre ai proprietari, possessori o detentori dei fondi le limitazioni necessarie alla salvaguardia delle sorgenti stesse.
6. E' fatto obbligo al titolare di risarcire i danni causati dai lavori di ricerca e di coltivazione.

Art. 29 - (Trasferimento).

1. Il permesso o la concessione non possono essere trasferiti per atto tra vivi senza la preventiva autorizzazione della Giunta regionale. La concessione, inoltre, può essere trasferita solo ai titolari di stabilimenti o impianti che utilizzino l'acqua oggetto della concessione stessa, o alle gestioni uniche, ove esistano.
2. Non è ammessa istanza di trasferimento del permesso o della concessione nel caso di mancata esecuzione dei programmi di cui agli articoli 9 e 13.
3. Il trasferimento che non sia stato preventivamente autorizzato è nullo di pieno diritto.
4. Il nuovo titolare subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dal provvedimento col quale il permesso o la concessione sono stati rilasciati.
5. In caso di morte del titolare, gli eredi sono tenuti, entro tre mesi dall'apertura della successione, a comunicarne il decesso alla Giunta regionale la quale trasferisce in capo ai medesimi il permesso o la concessione, qualora siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 9 e 13.
6. Nel caso di pluralità di eredi, questi devono nominare un rappresentante unico per tutti i rapporti giuridici con la Regione e coi terzi, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del Codice Civile, oppure costituirsi in società secondo uno dei tipi previsti dal primo comma dell'art. 2249 dello stesso Codice Civile nel termine di cui al comma 5.
7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche alle concessioni vigenti a titolarità multipla.

Art. 30 - (Fallimento del concessionario).

1. In caso di fallimento del concessionario, copia della sentenza di fallimento è comunicata a norma dell'art. 17 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), al Presidente della Giunta regionale.
2. Pervenuta tale comunicazione, la Giunta regionale pronuncia la decadenza del concessionario fallito.
3. Il curatore fallimentare assume le funzioni di temporaneo custode del bene oggetto della concessione con l'assistenza di un funzionario del Dipartimento competente in materia di acque minerali e termali e sotto la direzione del Giudice delegato ai sensi dell'art. 31 della legge fallimentare.
4. Dopo il decreto previsto dall'art. 97 della legge fallimentare il Giudice delegato, con l'assistenza del curatore e del funzionario regionale, procede alla formazione del bando d'asta della concessione.
5. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell'atto di concessione e nella presente legge semprechè abbia i requisiti di idoneità tecnica ed economica a condurre l'impresa.

Art. 31 - (Cessazione).

1. Il permesso o la concessione cessano per:
a) scadenza del termine;
b) rinuncia;
c) revoca;
d) decadenza;
e) esaurimento o incoltivabilità del giacimento.

Art. 32 - (Scadenza del termine).

1. Alla scadenza del termine o della sua proroga, il titolare di permesso deve lasciare la zona di ricerca libera da attrezzi e impianti e sistemata dal punto di vista ambientale. In difetto, provvede il Presidente della Giunta regionale addebitando le spese al titolare cessato.
2. Alla scadenza del termine della concessione o del suo rinnovo, il titolare che non ha presentato domanda di rinnovo consegna il bene e le relative pertinenze all'Amministrazione regionale, che adotta i provvedimenti di cui al comma 1 dell' articolo 22.
3. In caso di scadenza del termine della concessione, il titolare che abbia presentato domanda almeno un anno prima della scadenza, ai sensi degli articoli 12 e 26, e abbia eseguito interamente il programma di coltivazione e tutti gli altri obblighi conseguenti, ha titolo al rinnovo della concessione. In caso contrario si applicano le disposizioni contenute al Capo III del Titolo II.
4. Il rinnovo è disposto con provvedimento della Giunta regionale continuando a valere le eventuali ipoteche precedentemente autorizzate e iscritte.
5. Se alla scadenza del termine la concessione sia rilasciata ad altri, la consegna del bene e relative pertinenze dall'uno all'altro concessionario deve farsi con l'intervento di un funzionario del Dipartimento competente in materia di acque minerali e termali.
6. In caso di disaccordo delle parti, il Presidente della Giunta regionale determina, con proprio decreto, l'ammontare della somma da pagarsi in corrispettivo degli oggetti destinati alla coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio del bene oggetto della concessione e che il nuovo concessionario intenda ritenere.
7. La somma deve essere depositata presso la Tesoreria regionale.
8. Il corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario è stabilito nel provvedimento di concessione.
9. Analogamente a quanto previsto dai precedenti commi, per la consegna del bene e delle sue pertinenze, si procede anche nel caso di nuovo conferimento della concessione in seguito a decadenza o rinuncia del precedente concessionario.

Art. 33 - (Rinuncia).

1. Il ricercatore o il concessionario che intendano rinunciare al permesso o alla concessione devono farne apposita dichiarazione alla Giunta regionale, senza apporvi condizione alcuna.
2. Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode del bene oggetto della concessione e relative pertinenze, con l'obbligo di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento, o di mutamento dello stato del bene.
3. Un funzionario del dipartimento competente in materia di acque minerali e termali, verifica lo stato del bene oggetto della concessione.
4. Il Presidente della Giunta regionale prescrive i provvedimenti di conservazione che reputa necessari e, in caso di inosservanza, ne ordina l'esecuzione d' ufficio a spese del concessionario.
5. Sulla rinuncia provvede la Giunta regionale entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione del concessionario.

Art. 34 - (Decadenza).

1. La Giunta regionale può pronunciare la decadenza quando il titolare del permesso o della concessione:
a) non adempia agli obblighi e alle prescrizioni imposti con il provvedimento di rilascio del permesso di ricerca o della concessione;
b) non paghi il canone, non mantenga in esercizio la concessione, fatta salva la sospensione di cui al comma 4 dell'articolo 17, trasferisca il permesso o la concessione o somministri acqua senza le previste autorizzazioni;
c) distolga in tutto o in parte le somme ottenute con la prestazione della garanzia ipotecaria ai termini dell'articolo 21, impiegandole in destinazioni diverse da quelle per cui ha ottenuto l'autorizzazione;
d) perda i requisiti di capacità tecnica ed economica;
e) nei casi previsti al comma 3 dell'articolo 20, ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 29 e al comma 2 dell'articolo 30.
2. La decadenza è pronunciata, previa contestazione dei motivi all'interessato il quale, entro 10 giorni se titolare di permesso, o 60 giorni se titolare di concessione, dalla data di ricevimento della contestazione, non presenti valide controdeduzioni o non ponga in essere i prescritti adempimenti.
3. Il trasgressore è, comunque, soggetto alla sanzione di cui al comma 4 dell'articolo 50, nei casi indicati alle lettere a), b) e c) del presente articolo.
4. In nessun caso il titolare ha diritto a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione o dagli eventuali successivi titolari per i lavori eseguiti.

Art. 35 - (Disposizioni comuni alla rinuncia e decadenza).

1. Dopo l'accettazione della rinuncia o la pronuncia della decadenza, la concessione può essere nuovamente conferita ad altri richiedenti.
2. Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi delle pertinenze necessarie all'esercizio dell'attività.
3. Può altresì ritenere gli oggetti destinati alla coltivazione, che possono essere separati senza pregiudizio dell'attività estrattiva, purchè ne corrisponda il prezzo al concessionario precedente.

Art. 36 - (Revoca).

1. La revoca del permesso o della concessione può disporsi per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico.
2. Essa è disposta con provvedimento della Giunta regionale, che determina la misura dell'indennità dovuta al titolare tenendo conto del periodo di concessione non goduto per effetto della revoca.

Art. 37 - (Esaurimento o incoltivabilità).

1. La Giunta regionale, effettuati gli opportuni accertamenti, dichiara estinta la concessione nei casi di esaurimento del giacimento o per il venir meno dei requisiti della sua coltivabilità.
2. Nessuna indennità è dovuta, da parte della Regione, al concessionario cessato. Costui ha diritto di trattenere, in ogni caso, quanto costituisce pertinenza della miniera, provvedendo a sue spese all'esecuzione dei lavori indicati nel provvedimento che dichiara l'estinzione, a tutela dell'incolumità e sanità pubblica.
3. Quando il concessionario cessato non compia in tutto o in parte detti lavori il Presidente della Giunta regionale ne può ordinare, con proprio decreto, l'esecuzione d'ufficio a spese dello stesso.

Titolo III
Utilizzo delle acque minerali e termali

Art. 38 - (Domande).

1. Le domande di autorizzazione, di cui agli articoli del presente titolo, rivolte alla Giunta regionale, sono presentate all'unità locale socio-sanitaria competente per territorio.
2. L'unità locale socio-sanitaria, acquisito il riconoscimento del Ministero della Sanità, previsto dall'art. 30, lettera u) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e dall'art. 6, lettera t) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, trasmette tutta la documentazione alla Giunta regionale corredata dal parere tecnico del Settore per l'Igiene Pubblica per l'eventuale rilascio dell'autorizzazione.

Art. 39 - (Autorizzazioni).

1. Sono sottoposte ad autorizzazione della Giunta regionale:
a) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali;
b) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali;
c) l'impiego dell'acqua minerale per la preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719;
d) l'estrazione dei sali dalle acque minerali.
2. Sono considerati stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico:
a) acque minerali o termali;
b) fanghi sia naturali, sia artificialmente preparati, muffe e simili;
c) grotte, stufe naturali e artificiali.
3. Le autorizzazioni sono a tempo indeterminato. Ogni innovazione o modifica relativa al titolare dell'autorizzazione, alle caratteristiche chimico-fisiche dell'acqua, al cambiamento, ampliamento o riduzione degli impianti e delle attrezzature deve essere autorizzata con lo stesso procedimento dell'autorizzazione originaria.
4. Il cambiamento del direttore sanitario deve essere comunicato entro 30 giorni alla Giunta regionale.
5. La domanda di variazione della titolarità dell'autorizzazione all'apertura e all'esercizio dello stabilimento deve essere presentata entro 30 giorni dall'avvenuto trasferimento di titolarità dello stesso. Se non sono intervenute altre modificazioni alla domanda è allegata solo la documentazione relativa al trasferimento di titolarità.

Art. 40 - (Stabilimenti di imbottigliamento).

1. Le domande concernenti l'apertura e l'esercizio di stabilimenti per l'imbottigliamento delle acque minerali naturali devono indicare:
a) le generalità e il domicilio del richiedente;
b) il nome col quale l'acqua viene posta in vendita;
c) la caratteristica saliente dell'acqua, le prerogative che ne giustifichino la qualifica di acqua minerale e l'uso al quale verrà destinata;
d) il periodo di conservazione dell'acqua nei recipienti;
e) l'eventuale trattamento per la:
1) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione o decantazione, eventualmente preceduta da ossigenazione, a condizione che tale trattamento non comporti una modifica alla composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;
2) restituzione dei gas della sorgente, eliminazione totale o parziale dell'anidride carbonica libera, mediante procedimenti esclusivamente fisici, nonché incorporazione o reincorporazione di anidride carbonica.
2. La domanda è corredata dai seguenti documenti:
a) dati analitici, dai quali risultino le caratteristiche fisiche, fisico-chimiche, chimiche e biologiche dell'acqua forniti da laboratori autorizzati a norma di legge, e relazioni attestanti il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque rilasciate da istituti universitari;
b) planimetria con curve di livello della località dove scaturisce la sorgente, a scala 1:1.000 ed estesa per un raggio di almeno metri 200 attorno ad essa, che comprenda la zona di terreno destinata alla protezione igienica della sorgente stessa, ovvero dimostri che non occorre zona di protezione. La planimetria deve portare la firma del richiedente e di un ingegnere;
c) relazione sul bacino geologico, idrogeologico e imbrifero della sorgente, redatta da un geologo o da un ingegnere minerario con dati relativi alla portata e alla temperatura della sorgente stessa e con tutte le determinazioni utili ad una completa conoscenza dell'acqua;
d) copia della concessione mineraria o del contratto di somministrazione preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale;
e) nota descrittiva, corredata da disegni in scala non inferiore a 1:100, e firmata dal richiedente e da un ingegnere, con indicazione se si tratti di progetto o di impianti già in atto:
1) delle opere di presa, dei serbatoi, della conduttura e del materiale di costruzione di essa, degli apparecchi di sollevamento meccanico;
2) dei locali e del macchinario per le eventuali operazioni di cui alla lettera e), punti 1) e 2) del comma 1, per l'imbottigliamento, per le sterilizzazioni occorrenti e per l'imballaggio, nonché dei recipienti per il trasporto in grandi e piccole partite e del loro sistema di chiusura;
f) schema di regolamento interno per le operazioni di cui al punto 2) del presente comma, nonché per l'assunzione del personale di servizio dal punto di vista dell'igiene;
g) l'etichetta, in sette esemplari, con la quale verranno contrassegnati i recipienti per il trasporto dell'acqua;
h) dichiarazione di un dottore in medicina, ovvero in chimica o in chimica e farmacia, che assume la direzione sanitaria nello svolgimento dei servizi inerenti all'utilizzazione e alla conservazione delle caratteristiche fisico-chimiche e igieniche della sorgente. La dichiarazione è controfirmata, per accettazione, dal richiedente;
i) ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale.

Art. 41 - (Stabilimenti termali).

1. La domanda concernente l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali deve indicare:
a) le generalità e il domicilio del richiedente;
b) le cure terapeutiche alle quali lo stabilimento è destinato;
c) il periodo di apertura dello stabilimento.
2. La domanda è corredata dai seguenti documenti:
a) schema di regolamento per i servizi di accettazione dei curandi, per quelli di assistenza sanitaria, di pronto soccorso e di funzionamento interno, nonché delle prescrizioni igieniche che deve osservare il personale;
b) dichiarazione di un medico specializzato nelle discipline previste dal piano di area per l'utilizzazione delle acque minerali e termali, che assume la direzione sanitaria dello stabilimento. La dichiarazione è controfirmata, per accettazione, dal richiedente;
c) dati analitici, dai quali risultino le caratteristiche fisiche, fisico-chimiche, chimiche e biologiche dell'acqua, forniti da laboratori autorizzati a norma di legge, ed eventualmente relazioni attestanti il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque, rilasciate da istituti universitari;
d) planimetria, con curve di livello, firmata dal richiedente e da un ingegnere, della località dove scaturisce la sorgente, a scala 1:1.000 ed estesa per un raggio di almeno metri 200 attorno ad essa, che comprenda la zona di terreno destinata alla protezione igienica della sorgente stessa, ovvero dimostri che non occorre zona di protezione;
e) relazione sul bacino geologico, idrogeologico e imbrifero della sorgente, redatta da un geologo o da un ingegnere minerario, con dati relativi alla portata e temperatura della sorgente stessa e con tutti gli elementi utili a una completa conoscenza dell'acqua;
f) nota descrittiva corredata da disegni in scala non inferiore a 1:100, firmata dal richiedente e da un ingegnere, con indicazione se si tratti di progetto o di impianti già in atto:
1) delle opere di presa, dei serbatoi, della conduttura e del suo materiale di costruzione, degli apparecchi di sollevamento meccanico, delle vasche di maturazione e di rigenerazione del fango termale;
2) dei locali per bibita, per soggiorno, per fangoterapia, per bagni, per docce, per inalazioni;
3) degli apparecchi per docce, bagni, fangature, inalazioni e irrigazioni;
4) degli ambienti per cure sudatorie, delle piscine termali coperte e scoperte;
5) degli ambienti di isolamento e degli apparecchi per disinfezione;
6) delle lavanderie, dei servizi igienici e delle fognature;
g) ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale.

Art. 42 - (Etichette).

1. Le etichette delle acque minerali devono essere autorizzate dalla Giunta regionale ai sensi della presente legge, del punto 40) del DM 20 gennaio 1927 e dei DDMM 22 giugno 1977 e 1 febbraio 1983 ed eventuali successive modificazioni.
2. Sulle etichette stesse devono essere riportate, per quanto attiene alle proprietà terapeutiche o igienico-speciali dell'acqua minerale, le indicazioni contenute nel provvedimento ministeriale di riconoscimento di cui all'art. 30, lettera u) del D.P.R. n. 616 del 1977 e dell'art. 6. lettera t) della legge n. 833 del 1978.
3. Possono essere autorizzate etichette in deroga alle disposizioni vigenti, per confezioni destinate ai mercati esteri e che non possono essere commercializzate sul territorio nazionale.
4. La modificazione delle etichette è autorizzata dalla Giunta regionale.

Art. 43 - (Individuazione dell'acqua).

1. Ogni acqua minerale è commercializzata con il nome, con la qualifica, con i tipi di recipiente, i sistemi di confezione e le etichette risultanti dal provvedimento di autorizzazione della Giunta regionale.
2. Il diritto all'utilizzazione esclusiva del nome dell'acqua comporta la facoltà riservata di impiegare il nome stesso anche nei casi di cui all'art. 3 del D.P.R. 19 maggio 1958, n. 719.

Art. 44 - (Contenitori).

1. In attuazione del D.L. 3 luglio 1976, n. 451 convertito con legge 19 agosto 1976, n. 614 e sue successive modifiche, di esecuzione della direttiva comunitaria sul precondizionamento in volume dei liquidi, le acque minerali possono essere confezionate in recipienti non superiori ai due litri se destinate al diretto consumo.
2. Per il confezionamento dell'acqua minerale in contenitori diversi dal vetro occorre procedere all'accertamento di cui al D.M. 21 marzo 1973 e successive modificazioni e integrazioni e, per quanto riguarda i contenitori a base di P.V.C., anche all'accertamento di cui al D.M. 17 febbraio 1981.

Art. 45 - (Comunicazioni).

1. I provvedimenti di rilascio o diniego dell'autorizzazione di cui al Titolo III della presente legge sono comunicati al Sindaco del Comune interessato, al Ministero della sanità e, per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, al Ministero di grazia e giustizia.
2. I provvedimenti sono, inoltre, pubblicati per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e notificati agli interessati in via amministrativa.

Art. 46 - (Analisi).

1. Le analisi delle acque minerali e termali agli effetti della presente legge, del D.M. 22 giugno 1977 e del D.M. 1 febbraio 1983, nonché quelle da effettuare in sede di controllo amministrativo da parte degli organi regionali preposti, possono essere effettuate solo dai laboratori o dagli istituti autorizzati con provvedimento ministeriale, ai sensi della vigente normativa in materia.

Art. 47 - (Stabilimenti ad andamento stagionale).

1. Per gli stabilimenti termali ad andamento stagionale è prescritta una visita preventiva di controllo da parte dei funzionari regionali dei dipartimenti competenti in materia di acque minerali e termali e di sanità, assistiti dall'Ulss competente per territorio. A tal fine il titolare darà comunicazione alla Giunta regionale almeno 60 giorni prima della prevista apertura.
2. Se la visita non sarà effettuata entro la data di ripresa dell'attività, l'interessato può procedere ugualmente all'apertura dello stabilimento.

Art. 48 - (Sospensione e decadenza).

1. Quando il titolare dell'autorizzazione non rispetti le norme igieniche o violi le disposizioni del presente titolo o le prescrizioni e gli obblighi contenuti nel provvedimento autorizzativo, oltre al pagamento della sanzione amministrativa di cui al comma 4 dell'art. 50, con provvedimento del Presidente della Giunta regionale può essere sospeso dall'esercizio dello stabilimento sino all'esecuzione, entro il termine perentorio stabilito dal provvedimento di sospensione, degli adempimenti prescritti.
2. In caso di inosservanza del termine la Giunta regionale pronuncia la decadenza dell'autorizzazione.

Titolo IV
Vigilanza e sanzioni

Art. 49 - (Vigilanza).

1. La vigilanza sul rispetto della presente legge, nonché delle prescrizioni contenute nei permessi di ricerca, nelle concessioni e nelle autorizzazioni spetta al Presidente della Giunta regionale che la esercita mediante il dipartimento competente in materia di acque minerali e termali, e l'Ulss territorialmente competente per i controlli igienico-sanitari.

Art. 50 - (Sanzioni).

1. A chiunque intraprenda la ricerca di acque minerali o termali senza il prescritto permesso, è comminata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a lire 15.000.000.
2. A chiunque intraprenda la coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali senza il prescritto titolo di concessione o inizi i lavori senza aver effettuato il pagamento ai sensi l comma 4 dell'articolo 14, è comminata la sanzione amministrativa di una somma di lire da 6.000.000 a 20.000.000.
3. A chiunque svolga le attività di cui all'articolo 39 senza le prescritte autorizzazioni è comminata la sanzione amministrativa del pagamento una somma di lire da 6.000.000 a 20.000.000.
4. In caso di inosservanza degli obblighi imposti con la presente legge ovvero delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di concessione o autorizzazione e per cui non sia prevista un'espressa sanzione, il trasgressore è soggetto al pagamento di una somma di lire da 2.000.000 a 6.000.000.
5. Per quanto attiene il procedimento sanzionatorio e la riscossione provvede il Presidente della Giunta regionale nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. In caso di particolare gravità, o di mancato pagamento delle sanzioni, la Giunta regionale può ordinare la chiusura degli stabilimenti di cui all'art. 39 aperti o esercitati senza autorizzazione regionale o esercitati in contrasto con le prescrizioni contenute nella medesima.

Art. 51 - (Conferme).

1. I permessi di ricerca vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono confermati fino alla scadenza.
2 Le concessioni vigenti sono confermate fino alla scadenza e, comunque non oltre trenta anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 52 - (Installazione di apparecchiature di misura)

1.I titolari di concessione attualmente in esercizio hanno l'obbligo di presentare - entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge - alla Giunta regionale i progetti relativi al posizionamento e installazione degli strumenti di misurazione di cui alla lettera a) dell'articolo 17 e di procedere alla loro definitiva messa in opera entro 180 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa all'approvazione da parte della Giunta regionale, dei progetti medesimi.
2. I dispositivi suddetti devono essere costantemente tenuti in efficienza, essere situati in posizioni facilmente accessibili e il loro controllo sempre effettuabile su semplice richiesta verbale dei funzionari incaricati del controllo.
3. Tutti i pozzi o le sorgenti attivi esistenti nell'ambito di una medesima concessione mineraria dovranno essere collegati a uno o più misuratori automatici della portata (contatori); questi ultimi dovranno essere in numero almeno pari al numero degli stabilimenti alimentati.
4. Al fine del puntuale controllo dell'uso della risorsa, i titolari di concessioni minerarie dovranno in qualsiasi momento adeguarsi alle specificazioni tecniche relative alle modalità di controllo dell'emungimento che saranno deliberate dalla Giunta regionale.
5. Nel caso si rendessero necessari, per guasto o difettoso funzionamento, interventi urgenti sugli strumenti di misurazione di cui alla lettera a) dell'articolo 17, il concessionario è tenuto a notificarli telegraficamente al Dipartimento regionale competente in materia di acque minerali e termali e a effettuarli in conformità a quanto segnalato, salvo il caso che lo stesso Dipartimento non disponga diversamente entro 24 ore dalla notificazione.

Art. 53 - (Modifica e integrazione dell'art. 39 della legge regionale 7 febbraio 1982, n. 44 ).

1. La nominazione della Commissione tecnica regionale per le attività di cava (C.T.R.A.C.) di cui all'articolo 39 della legge regionale 7 febbraio 1982, n. 44 , è variata in “ Commissione tecnica regionale per le attività estrattive (C.T.R.A.E.) ”.
2. Dopo il nono comma dell'articolo 39 della legge regionale 7 febbraio 1982, n. 44 , è inserito il seguente comma:
“ La commissione quanto tratta di argomenti riguardanti la ricerca, la coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali, è integrata dal dirigente del Dipartimento per la sanità .”.

Titolo V
Norme finanziarie, transitorie e finali

Art. 54 - (Spese d'istruttoria).

1. Le spese per l'istruttoria delle domande di autorizzazione, concessione o permesso di ricerca o per qualsiasi altro intervento della Regione nell'interesse del privato sono a carico del richiedente e vengono determinate dalla stessa autorità all'atto del rilascio del provvedimento richiesto o con atto separato del Presidente della Giunta regionale, sulla base dei criteri generali fissati da apposita deliberazione della Giunta regionale.

Art. 55 - (Norme transitorie).

1. La Giunta regionale può rilasciare, su richiesta degli interessati, autorizzazioni provvisorie per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 39, in attesa dell'emanazione da parte del Ministero della sanità del riconoscimento di cui al comma 2 dell'art. 38.
2. Coloro che esercitano le attività di cui al comma 1 dell'art. 39, devono presentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge copia delle autorizzazioni previste nel Titolo III e, qualora non ne siano in possesso, entro lo stesso termine devono presentare apposita domanda, ai sensi dell'articolo 38, per il rilascio della prescritta autorizzazione.
3. Fino all'approvazione dei piani per l'utilizzazione delle acque minerali o termali, di cui all'articolo 5, resta in vigore Piano di utilizzazione della risorsa termale (P.U.R.T.), approvato dal Consiglio regionale con provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Eventuali modifiche al provvedimento n. 1111 del 23 aprile 1980 che intervengano dopo l'approvazione della presente legge e prima del piano di area corrispondente, saranno approvate con apposito provvedimento del Consiglio regionale.
5. Fino alla approvazione dei piani di area di cui all'art. 5 i nuovi permessi di ricerca o le nuove concessioni sono rilasciate dalla Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.

Art. 56 - (Validità e abrogazione).

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si applicano le norme del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443, nonché le norme contenute nel R.D. 28 settembre 1919, n. 1924 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La legge regionale 20 marzo 1975, n. 31 , come modificata con legge regionale 11 giugno 1976, n. 20 , è abrogata.
3. Sono abrogate altresì tutte le norme regionali in contrasto con la presente legge.
4. Per la procedura di esercizio forzata dagli obblighi di dare, di fare o di non fare stabiliti con la presente legge o conseguenti a provvedimenti disciplinati dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al R.D.14 aprile 1910, n. 639.

Art. 57 - (Norma finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'effettuazione degli studi, della formazione del Piano regionale delle acque minerali e termali, nonché dei Piani di area per l'utilizzazione delle acque minerali o termali, previsti dalla presente legge, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 7010 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1989 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.


SOMMARIO