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Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 41 (BUR n. 58/1989)

Studio preliminare di fattibilità di un collegamento ferroviario Calalzo di Cadore-Dobbiaco

Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 41 (BUR n. 58/1989) (Abrogata)

STUDIO PRELIMINARE DI FATTIBILITA’ DI UN COLLEGAMENTO FERROVIARIO CALALZO DI CADORE-DOBBIACO

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 41 (BUR n. 58/1989)

STUDIO PRELIMINARE DI FATTIBILITA' DI UN COLLEGAMENTO FERROVIARIO CALALZO DI CADORE-DOBBIACO

Art. 1 - Studio preliminare di fattibilità di un collegamento ferroviario Calalzo di Cadore - Dobbiaco
1. Nell'ambito del "documento delle direttive" di cui all'articolo 2 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 "Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna", la Giunta regionale è autorizzata a promuovere uno studio preliminare di fattibilità di un collegamento ferroviario Calalzo di Cadore - Dobbiaco con un finanziamento di lire 500.000.000.
Art. 2 - Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante il prelevamento di lire 500.000.000, per competenza e per cassa, dal cap. 80210 "Fondo globale per spese correnti" - partita n. 7 - "Studio per la fattibilità della realizzazione della linea ferroviaria Calalzo di Cadore - Dobbiaco" dello stato di previsione della spesa per l'anno 1989 e contemporanea istituzione del cap. 7024 denominato "Studio per la fattibilità della realizzazione della linea ferroviaria Calalzo di Cadore - Dobbiaco" con lo stanziamento di lire 500.000.000 per competenza e per cassa".


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