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Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 42 (BUR n. 58/1989)

Assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali

Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 42 (BUR n. 58/1989) (Abrogata)

ASSISTENZA TECNICA ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI

Legge abrogata dall’articolo 19, della legge regionale 28 dicembre 1992, n. 29 .


SOMMARIO
Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 42 (BUR n. 58/1989)

ASSISTENZA TECNICA ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE COMMERCIALI.

Art. 1 - Finalità della legge
1. La Regione del Veneto, in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 52, ultimo comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dà attuazione, con la presente legge, alle attività integrative in materia di assistenza tecnica alle piccole e medie imprese commerciali.
2. A tal fine la Regione è autorizzata a concedere contributi in conto capitale per interventi e programmi di assistenza tecnica, finalizzati all'evoluzione e riorganizzazione delle attività distributive secondo quanto previsto dal Programma regionale di sviluppo, dalla vigente normativa statale e regionale, dai documenti programmatici regionali di settore.
Art. 2 - Programmi e soggetti beneficiari
1. I programmi oggetto della presente legge possono essere realizzati dalle Camere di commercio, dalle società di servizi costituite dalle associazioni sindacali di categoria e dai consorzi tra imprese.
2. I programmi possono riguardare sia assistenza tecnica a carattere continuativo, sia assistenza tecnica finalizzata a interventi specifici, singoli o ripetuti.
3. I soggetti beneficiari dei contributi sono le piccole e medie imprese commerciali, esclusivamente per interventi di assistenza tecnica, secondo quanto previsto dalla presente legge.
Art. 3 - Concessione dei contributi
1. I contributi sono concessi sulla base dei programmi formulati dagli enti, dalle società e dai consorzi di cui all'art. 2, comma 1, che debbono presentare domanda entro il 31 gennaio di ogni anno, allegando una relazione descrittiva dell'intervento e un preventivo di spesa.
2. Per l'anno 1989 la domanda di cui a comma 1 dovrà essere presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Il mancato rispetto dei termini, per il computo dei quali si adottano le modalità di cui alla legge regionale 3 agosto 1982, n. 23 , comporta l'esclusione della domanda.
4. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, definisce i criteri per l'assegnazione dei contributi, con priorità, nell'ordine, per i seguenti programmi:
a) studi e ricerche di mercato, in particolare in aree interessate da insediamenti del grande dettaglio;
b) servizi di consulenza per inserimento in centri commerciali;
c) analisi di produttività;
d) formazione di sistemi informatici di gestione generalizzati.
5. Il parere della commissione di cui al comma 4 non è richiesto per il primo anno di applicazione della legge.
6. Sulla base dei criteri di cui al comma 4 la Giunta procede alla definizione della graduatoria e del piano di riparto delle somme disponibili.
7. Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione dell'inserimento del piano di riparto deve essere trasmesso un progetto operativo dell'intervento proposto.
8. La Giunta regionale, previa verifica della corrispondenza del progetto operativo alla relazione descrittiva e ai criteri di definizione del piano di riparto, autorizza l'erogazione del 50% del contributo assegnato.
9. Il restante 50% viene erogato su presentazione di documentazione di spesa e di analitica relazione sull'intervento realizzato.
10. La Giunta regionale autorizza l'erogazione previa verifica della corrispondenza dell'intervento realizzato al progetto ammesso.
11. L'erogazione a consuntivo è subordinata alla presentazione di idonea documentazione attestante che il contributo:
a) è stato utilizzato esclusivamente a beneficio di piccole e medie imprese commerciali;
b) ha comportato una corrispondente riduzione dei costi a carico delle imprese stesse, per interventi di assistenza tecnica.
12. La Giunta regionale, a seguito delle verifiche di cui ai commi 8 e 10, può chiedere che il progetto o il programma realizzato sia modificato sino a raggiungere la corrispondenza con quello ammesso al piano di riparto.
13. In caso di rinunce, mancate realizzazioni totali o parziali o risultati negativi delle verifiche di corrispondenza, la Giunta procede alla revoca totale o parziale del contributo concesso, assegnando le somme disponibili a ulteriori programmi di intervento compresi nella graduatoria di cui al comma 6 del presente articolo.
Art. 4 - Misura dei benefici
1. Il contributo non può essere superiore al 50% delle spese preventivate per interventi specifici, al 30% per interventi con carattere di continuità.
2. Qualora, in sede di consuntivo, risultino spese inferiori rispetto a quelle ammesse a contributo, lo stesso viene proporzionalmente ridotto.
Art. 5 - Cumulabilità degli interventi
1. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili, per lo stesso programma, con quelli richiesti od ottenuti in applicazione di altre leggi statali o regionali.
2. I soggetti che abbiano richiesto altre provvidenze o che abbiano già beneficiato possono optare per quelle previste dalla presente legge, ove siano loro assegnate, previa rinuncia alla domanda o a quanto già concesso, con restituzione delle somme eventualmente percepite.
Art. 6 - Norma finanziaria
1. All'onere di lire 500 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, ai sensi dell'articolo 19, quinto comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 ( 1) e successive modificazioni e integrazioni, mediante prelevamento di pari importo dalla partita n. 4 - Centro-polo per il commercio - del fondo globale per le spese d'investimento iscritto al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988.
2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno finanziario 1989 è iscritto il capitolo 32250 denominato "Interventi per assistenza tecnica nel settore commercio" con lo stanziamento di lire 500 milioni.
3. Per gli esercizi successivi si provvede con la legge annuale di bilancio.



Note

( 1) Per errore è stata citata una legge regionale inesistente la 72 del 1977 mentre si tratta della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 legge regionale di contabilità.


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