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Legge regionale 1 dicembre 1989, n. 44 (BUR n. 66/1989)

Modifica dell'art. 50 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 'Organizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale' come modificato dalla legge regionale 15 novembre 1988, n. 59

Legge regionale 1 dicembre 1989, n. 44 (BUR n. 66/1989) (Abrogata)

MODIFICA DELL'ART. 50 DELLA LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1985, n. 54 "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE" COME MODIFICATO DALLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1988, n. 59

Legge abrogata per effetto della abrogazione della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 , operata dall’articolo 50, della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .


SOMMARIO
Legge regionale 1 dicembre 1989, n. 44 (BUR n. 66/1989) (Novellazione)

MODIFICA DELL'ART. 50 DELLA LEGGE REGONALE 8 MAGGIO 1985, N. 54 "ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE" COME MODIFICATO DALLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1988, n. 59 .

Art. 1 - Sostituzione dell'art. 50 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 , come modificato dalla legge regionale 15 novembre 1988, n. 59
1. L'art. 50 della legge regionale 8 maggio 1985, n. 54 , è così sostituito:
"Art. 50 - Pubblicizzazione
1. Fino al 30 aprile 1990 restano in vigore le norme del titolo IV della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71 .
2. A integrazione di quanto previsto dal quarto comma dell'art. 27 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 71 , la Giunta regionale, accertata la oggettiva impossibilità, nei termini programmati, della contrazione di mutui da parte degli enti locali interessati per il finanziamento dei programmi di pubblicizzazione conclusi entro il 31 dicembre 1981, può ammettere a rimborso eventuali interessi moratori nel limite massimo da lei stessa stabilito con propria deliberazione.".
Art. 2 - Dichiarazione d'urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


SOMMARIO