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Legge regionale 1 dicembre 1989, n. 46 (BUR n. 66/1989)
Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1985, n. 15 in tema di 'Organizzazione amministrativa, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'istituto regionale per le Ville Venete'
Sommario
“Legge regionale 1 dicembre 1989, n. 46 (BUR n. 66/1989) - Testo vigente”
S O M M A R I O
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1985, n. 15 IN TEMA DI "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE"
Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla
legge regionale 28 gennaio 1985, n. 15 .
SOMMARIO
- Legge regionale 1 dicembre 1989, n. 46 (BUR n. 66/1989) (Novellazione)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1985, n. 15 IN TEMA DI "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE"
Sommario
“Legge regionale 1 dicembre 1989, n. 46 (BUR n. 66/1989) - Testo storico”
S O M M A R I O
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1985, n. 15 IN TEMA DI "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE"
Art. 1 - Modifiche all'art. 4 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 15
1. L'art. 4 della
legge regionale 28 gennaio 1985, n. 15 è così sostituito:
"Art. 4 - Organico del personale.
1. L'organico del personale dell'Istituto regionale per le ville venete è determinato, per le singole qualifiche funzionali, dalla seguente tabella:
"Art. 4 - Organico del personale.
1. L'organico del personale dell'Istituto regionale per le ville venete è determinato, per le singole qualifiche funzionali, dalla seguente tabella:
Qualifica funzionale
|
numero
|
Dirigente regionale
|
1
|
Funzionario
|
2
|
Istruttore direttivo
|
2
|
Istruttore
|
3
|
Esecutore
|
4
|
Operatore
|
2
|
Ausiliario
|
1
|
Totale
|
15
|
2. L'assegnazione dei posti del ruolo avviene con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto.".
Art. 2 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge l'azienda farà fronte con i propri mezzi di bilancio.
SOMMARIO
- Legge regionale 1 dicembre 1989, n. 46 (BUR n. 66/1989) (Novellazione)
- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1985, n. 15 IN TEMA DI "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE"