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Legge regionale 1 dicembre 1989, n. 46 (BUR n. 66/1989)

Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1985, n. 15 in tema di 'Organizzazione amministrativa, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'istituto regionale per le Ville Venete'

Legge regionale 1 dicembre 1989, n. 46 (BUR n. 66/1989) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1985, n. 15 IN TEMA DI "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE"

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 28 gennaio 1985, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 1 dicembre 1989, n. 46 (BUR n. 66/1989) (Novellazione)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 GENNAIO 1985, n. 15 IN TEMA DI "ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA, STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO REGIONALE PER LE VILLE VENETE"

Art. 1 - Modifiche all'art. 4 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 15
1. L'art. 4 della legge regionale 28 gennaio 1985, n. 15 è così sostituito:
"Art. 4 - Organico del personale.
1. L'organico del personale dell'Istituto regionale per le ville venete è determinato, per le singole qualifiche funzionali, dalla seguente tabella:
Qualifica funzionale
numero
Dirigente regionale
1
Funzionario
2
Istruttore direttivo
2
Istruttore
3
Esecutore
4
Operatore
2
Ausiliario
1
Totale
15

2. L'assegnazione dei posti del ruolo avviene con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto.".
Art. 2 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge l'azienda farà fronte con i propri mezzi di bilancio.


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