crv_sgo_leggi

Legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5 (BUR n. 5/1989)

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per il triennio 1989-1991

Legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5 (BUR n. 5/1989) (Bilancio) (Abrogata)

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1989 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1989-1991

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 27 gennaio 1989, n. 5 (BUR n. 5/1989) (Bilancio)

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1989 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1989 - 1991

Art. 1
1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1989, annesso alla presente legge, è approvato in lire 9.978.277.000.000 in termini di competenza e in L. 11.306.310.000.000 in termini di cassa.
2. Sono autorizzate, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'anno finanziario 1989.
Art. 2
1. Lo stato di previsione della spesa della Regione del Veneto per l'anno finanziario 1989, annesso alla presente legge, è approvato in lire 9.978.277.000.000 in termini di competenza e in lire 11.306.310.000.000 in termini di cassa.
2. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'anno finanziario 1989 entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al precedente comma, fatto salvo l'impegno delle disponibilità autorizzate sugli esercizi futuri a norma degli articoli 52 e 53/bis della vigente legge regionale di contabilità 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 3 settembre 1982, n. 43 .
3. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'anno finanziario 1989 entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 3
1. E' approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989, con i prospetti allegati di cui all'articolo 13 della legge regionale di contabilità.
Art. 4
1. Sono considerate spese obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 16 della legge regionale di contabilità, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio atto il prelevamento di somme dal fondo i riserva di cui al capitolo 80010 e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio indicati nell'elenco di cui al primo comma del presente articolo.
Art. 5
1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 18 della legge regionale di contabilità è determinato in lire 311.552.000.000 e iscritto al capitolo 80030.
2. Il prelevamento di somme dal fondo i riserva di cassa a favore di altri stanziamenti di cassa del bilancio è disposto con deliberazione del Consiglio regionale non soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 18, primo comma, della stesa legge regionale di contabilità.
Art. 6
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, il prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste (capitolo 80020) e la loro iscrizione ai capitoli di bilancio o a nuovi capitoli di spesa ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 17 della legge regionale di contabilità.
Art. 7
1. A norma del primo comma dell'articolo 20 della legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, la iscrizione negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1989 dei capitoli e degli stanziamenti concernenti l'acquisizione al bilancio delle assegnazioni statali vincolate a scopi specifici e la relativa destinazione, quando questa sia tassativamente regolata dalla legge.
Art. 8
1. A norma dell'articolo 20, quarto comma, della legge regionale di contabilità, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con proprio atto, le variazioni ai capitoli di spesa delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.
Art. 9
1. Gli importi da iscrivere nei fondi globali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della vigente legge regionale di contabilità, per i finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'anno 1989, sono determinati in lire 22.870.000.000 per il fondo globale destinato alle spese correnti (capitolo 80210) e in lire 65.895.000.000 per i fondi globali destinati alle spese in conto capitale (capitoli 80230 e 80251), secondo gli elenchi di cui alle tabelle 3 e 4 allegate alla presente legge.
2. I prelevamenti delle somma iscritte al capitolo 80251 sono subordinati alla preventiva entrata in vigore dei singoli provvedimenti legislativi di cui alla tabella C della legge finanziaria dello Stato 1989.
Art. 10
1. Il fondo a disposizione della Presidenza della Giunta regionale, di cui al capitolo 2120 dello stato di previsione della spesa, è erogato mediante apertura di credito in favore di un funzionario regionale con le modalità stabilite dagli articoli 85 e seguenti della legge regionale di contabilità.
Art. 11
1. L'autorizzazione di spesa per l'esercizio 1989 derivante da leggi regionali e statali in vigore che regolano attività o interventi di carattere continuativo o ricorrente è disposta dalla presente legge negli importi indicati in corrispondenza a ciascuno capitolo di spesa nell'allegato stato di previsione.
2. Le procedure di gestione e le modalità di erogazione sono quelle stabilite dalle leggi statali e regionali espressamente richiamante nella denominazione dei capitoli e della normativa in materia di gestione delle spese dettate dalla legge regionale di contabilità.
Art. 12
1. Per far fronte al disavanzo esistente fra i totali delle spese di cui si autorizza nel corso dell'esercizio 1989, entro i limiti stabiliti dal secondo comma dell'articolo 22 della legge regionale di contabilità, di cui è data dimostrazione nella tabella 5 allegata alla presente legge, è autorizzata, a norma dell'articolo 25 della legge regionale di contabilità, la contrazione di mutui nell'esercizio 1989 per un importo complessivo di lire 160 miliardi.
2. A norma dell'articolo 9 lettera h) dello Statuto della Regione, per i mutui di cui al primo comma è autorizzata la contrazione a un tasso effettivo massimo del 13 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima di 20 anni.
3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione dei mutui predetti con propri atti deliberativi nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge.
4. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme occorrenti per la effettuazione dei pagamenti.
5. In via sussidiaria, la Regione può dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
6. L'ammortamento dei mutui di cui al presente articolo non potrà decorrere da data anteriore all'll'1 gennaio 1990.
7. L'onere relativo all'ammortamento medesimo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1990 e in lire 20 miliardi per l'anno 1991 e iscritto nella spesa del bilancio pluriennale 1989 - 1991.
Art. 13
1. E' autorizzata l'applicazione al bilancio di previsione 1989 dell'avanzo presento di amministrazione dell'esercizio finanziario 1988 per l'ammontare di lire 469.105.000.000.
2. L'avanzo di amministrazione presunto di cui al comma precedente è destinato alla copertura delle seguenti spese:
a) quanto a lire 273.087.000.000, per spese iscritte nel bilancio per l'esercizio finanziario 1989 in corrispondenza del trasferimento allo stesso di autorizzazioni di spesa finanziate da assegnazioni dello Stato a destinazione vincolata già previste a carico degli esercizi precedenti a seguito del loro mancato impegno (capitoli: 22101, 22103, 50143, 50179, 50181, 50183, 50185, 50187, 50189, 50191, 50193, 50301, 50303, 50307, 50511, 53015, 53021, 53201, 53205, 60025, 60027);
b) quanto a Lire 170.000.000.000, per spese relative ai residui perenti iscritte nei fondi di cui ai capitoli 84000 e 84100;
c) quanto a Lire 26.018.000.000, per la copertura di spese non spese non specificatamente individuate.
Art. 14
1. L'assunzione degli impegni di spesa sugli stanziamenti iscritti ai capitoli 11599, 31063, 45155, 45799, 50051, 50163, 50197, 53003, 70195 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 1989 è subordinata al preventivo accertamento delle corrispondenti assegnazioni statali iscritte al capitolo 981 dello stato di previsione dell'entrata.
Art. 15
1. Con provvedimenti di variazione del bilancio, da adottare in seguito all'entrata in vigore della legge finanziaria dello Stato per l'anno 1989 e dei provvedimenti legislativi alla medesima collegati, si procederà ad adeguare le entrate previste nell'annessa tabella 1 alle relative disposizioni in esse contenute.
Art. 16
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 della legge regionale di contabilità sono approvati i bilanci di previsione dei seguenti Enti dipendenti dalla Regione annessi alla presente legge:
- Ente di sviluppo agricolo del Veneto (Esav) (deliberazione n. 21/CA/88 del 25 novembre 1988);
- Istituto di tecnica e sperimentazione lattiero-casearia di Thiene (VI) (deliberazione n. 98/Cda/88 del 29 novembre 1988);
- Ente per il diritto allo studio universitario (Esu) di Venezia (deliberazione n. 125.20 dell'1 dicembre 1988);
- Azienda regionale delle foreste (Arf) (deliberazione n. 117 del 29 novembre 1988);
- Ente per il diritto allo studio universitario (Esu) di Verona (deliberazione n. 37/6 del 19 ottobre 1988);
- Ente per il diritto allo studio universitario (Esu) di Padova (deliberazione n. 88 del 17 novembre 1988).
2. Con provvedimenti di variazione del bilancio 1989, gli Esu di Padova, Venezia e Verona sono tenuti ad adeguare le entrate per contributi della Regione, nonché le correlative spese, all'effettivo ammontare delle assegnazioni che saranno disposte dalla Regione medesima.
3. Sono altresì approvate le deliberazioni n. 20/C/88 del 25 novembre 1988 dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (Esav), n. 66 e n. 67 del 4 novembre 1988 e n. 95 del 29 novembre 1988 dell'Istituto regionale di studi e ricerche economico sociali del Veneto (Irsev) e n. 108 del 10 novembre 1988 dell'Azienda regionale delle foreste (Arf), tutte concernenti variazioni del bilancio 1988.
Art. 17
1. E' estesa all'esercizio finanziario 1989, con i criteri e nei limiti già previsti dalla legge regionale 1 luglio 1986, n. 25 l'autorizzazione dell'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (Esav) a concedere fidejussioni ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 .
Art. 18
1. A norma dell'articolo 11 della legge regionale di contabilità è approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1989-1991 della Regione Veneto nel testo allegato alla presente legge.
Art. 19
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto con effetto dall'1 gennaio 1989.


ALLEGATI OMESSI






SOMMARIO