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Legge regionale 1 dicembre 1989, n. 50 (BUR n. 66/1989)

Finanziamento del completamento delle opere di industrializzazione nel territorio dei comuni di Canda e Villamarzana

Legge regionale 1 dicembre 1989, n. 50 (BUR n. 66/1989) (Abrogata)

FINANZIAMENTO DEL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI INDUSTRIALIZZAZIONE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI CANDA E VILLAMARZANA

Legge abrogata dall’articolo 103, delal legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 1 dicembre 1989, n. 50 (BUR n. 66/1989)

FINANZIAMENTO DEL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI INDUSTRIALIZZAZIONE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI CANDA E VILLAMARZANA

Art. 1
1. Per il definitivo completamento dei nuclei di industrializzazione nel territorio dei comuni di Candia e Villamarzana previsti dalla legge regionale 30 novembre 1982, n. 53 , e in sostituzione delle quote anticipate di ammortamento descritte nell'allegato alla legge citata, relative al mutuo di lire 1.560.000.000 con l'Istituto di credito fondiario delle Venezie, è assegnato al Consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine un contributo in conto capitale di lire 300.000.000.
Art. 2
1. Il finanziamento concesso ai sensi dell'articolo precedente sarà destinato a coprire le spese necessarie all'esecuzione dei seguenti interventi:
a) redazione del piano delle aree da destinare a insediamenti produttivi;
b) acquisizione delle aree comprese nel perimetro del piano;
c) esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria, previste dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847;
d) realizzazione delle opere di carattere generale necessarie per allacciare la zona del piano ai servizi pubblici e tecnologici.
Art. 3
1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consorzio dovrà presentare un progetto esecutivo del piano di insediamento produttivo.
2. La Giunta regionale procederà all'approvazione del progetto.
3. Con lo stesso provvedimento di approvazione sarà autorizzata l'anticipazione al Consorzio del 50 per cento della somma impegnata.
4. La restante somma del 50 per cento sarà erogata sulla base della presentazione da parte del consorzio degli atti contabili e di collaudo dei lavori approvati.
5. La spesa complessiva sostenuta dal consorzio dovrà comunque, in sede i consuntivo, essere superiore del 25 per cento all'importo stanziato a titolo di contributo.
Art. 4
1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 1 della legge regionale 30 novembre 1982, n. 53 , è spostato all'1 luglio 1992.
Art. 5
1. All'onere di lire 300.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante utilizzo per pari importo, per competenza e per cassa, del capitolo 80230 "Fondo globale spese di investimento", partita n. 18 "Completamento opere di industrializzazione nei territori di Canda e Villamarzana", dello stato di previsione della stesa del bilancio 1989 e contemporanea istituzione del capitolo 20070 denominato "Contributo al Consorzio per lo sviluppo economico e sociale del Polesine per il completamento dei nuclei di industrializzazione di Canda e Villamarzana" con lo stanziamento di lire 300.000.000 per competenza e per cassa.



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