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Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 55 (BUR n. 70/1989)

Contributo straordinario per l’istituzione della Scuola per atleti di discipline sportive invernali in Provincia di Belluno

Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 55 (BUR n. 70/1989) (Abrogata)

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’ISTITUZIONE DELLA SCUOLA PER ATLETI DI DISCIPLINE SPORTIVE INVERNALI IN PROVINCIA DI BELLUNO.

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 .


SOMMARIO
Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 55 (BUR n. 70/1989)

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L’ISTITUZIONE DELLA SCUOLA PER ATLETI DI DISCIPLINE SPORTIVE INVERNALI IN PROVINCIA DI BELLUNO.

Art. 1

1. La Regione del Veneto, per la realizzazione della sede della scuola per atleti di discipline sportive invernali, concede un contributo in conto capitale di lire 700.000.000.

Art. 2

1. Il predetto contributo è concesso al Comune di Falcade con le modalità previste dalla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 .
2. L’erogazione di detto contributo è subordinata all’approvazione da parte del Ministero della Pubblica Istruzione dell’indirizzo scolastico proposto dagli organi competenti e all’assunzione degli oneri di gestione da parte degli enti pubblici interessati.

Art. 3

1. All’onere di lire 350 milioni derivante dall’applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 73020 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1989.
2. Nello stato di previsione di spesa del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1989 è istituito il capitolo n. 73030 denominato “ Contributo straordinario per l’istituzione della Scuola per atleti di discipline sportive invernali in Provincia di Belluno ” con lo stanziamento di lire 350 milioni per competenza e per cassa.


SOMMARIO