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Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 57 (BUR n. 70/1989)

Norme per la tutela e l'incremento della fauna ittica e disciplina dell'attività pescatoria nel lago di Garda

Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 57 (BUR n. 70/1989) (Abrogata)

NORME PER LA TUTELA E L’INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA E DISCIPLINA DELL’ATTIVITA’ PESCATORIA NEL LAGO DI GARDA.


Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 22 dicembre 1989, n. 57 (BUR n. 70/1989)

NORME PER LA TUTELA E L'INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA E DISCIPLINA DELL'ATTIVITà PESCATORIA NEL LAGO DI GARDA.

TITOLO I
INTESA PER LA NORMATIVA COMUNE


Art. 1 - Finalità della legge.
1. Le attività di gestione delle risorse ittiche, dell'acquacoltura, della promozione della ricerca volte alla tutela, all'incremento della fauna ittica e al miglioramento dell'equilibrio biologico ambientale, dell'attività di pesca nel lago di Garda, nel fiume Mincio e suoi canali, dall'imbocco col lago al Ponte della ferrovia Brescia - Verona, sono disciplinate in modo uniforme con leggi della Regione Lombardia, della Regione Veneto e della Provincia autonoma di Trento, al fine di garantire una gestione omogenea secondo specifiche intese preventive ai sensi dell'articolo8 del dpr 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 2 - Efficacia della legge.
1. L'efficacia delle disposizioni legislative oggetto dell'intesa, è subordinata all'approvazione da parte di ciascuna delle due regioni e della provincia autonoma interessata, di provvedimenti legislativi d' identico contenuto che avranno applicazione dal momento di entrata in vigore dell' ultimo in ordine di tempo dei provvedimenti legislativi medesimi.
2. Ogni aggiunta, integrazione o modifica delle predette disposizioni sarà disposta ed emanata con l' osservanza delle medesime forme e modalità .
Art. 3 - Consulta interregionale per il lago di Garda.
1. Per assicurare la corretta attuazione della normativa di cui al titolo successivo e per lo studio dei suoi eventuali aggiornamenti, è istituita una << Consulta interregionale >>,tra le Regioni Lombardia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, con sede presso il Centro tutela e sperimentazione pesca e acquacoltura dell' Ente di sviluppo agricolo del Veneto. Essa è composta:
a) dall' assessore competente in materia di pesca, o da un suo delegato, della Regione Lombardia;
b) dall' assessore competente in materia di pesca, o da un suo delegato, della Regione Veneto;
c) dall' assessore competente in materia di pesca, o da un suo delegato, della Provincia autonoma di Trento.
2. I componenti la consulta interregionale durano incarica 5 anni e possono essere riconfermati. Il coordinamento e la segreteria sono affidati ai rappresentanti delle regioni e della Provincia autonoma di Trento, da nominarsi dalla consulta stessa.
3. Il coordinatore viene nominato tra gli assessori alla pesca delle Regioni Lombardia, Veneto e della Provincia autonoma di Trento.
4. La consulta elabora le intese sui contenuti degli atti amministrativi da emanarsi da parte dei competenti organi istituzionali tra quelli previsti dai successivi articoli 6,12, 13, 17, 18 e 19 e si sostituisce al Comitato interprovinciale di cui al successivo articolo 5 in caso di una inadempienza.
5. Partecipano alle sedute della consulta, senza diritto di voto, il responsabile della Stazione sperimentale agraria e forestale di San Michele all' Adige, per la Provincia di Trento, il responsabile dell' Ufficio ricerche idrobiologiche, applicate alla pesca per la Regione Lombardia e il responsabile del Centro tutela e sperimentazione pesca e acquacoltura dell' ESAV per la Regione Veneto.
6. La consulta si riunisce di norma due volte all' anno e, comunque, ogni qualvolta uno degli enti partecipanti lo richieda.
7. Ai componenti la consulta spettano, per ogni seduta e per non più di una seduta al giorno, le indennità ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura più favorevole prevista dalle normative vigenti negli enti interessati.

Art. 4 - Suddivisione degli oneri finanziari.
1. Per il funzionamento della consulta interregionale di cui all' articolo 3, è istituito presso la Regione Veneto, un fondo comune cui contribuiranno la Regione Lombardia, la Regione Veneto e la Provincia autonoma di Trento.
2. Tale fondo sarà costituito in ragione di 2/ 5 a carico di ciascuna Regione e 1/ 5 a carico della Provincia autonoma di Trento, con uno stanziamento iniziale di complessive lire 10.000.000.

TITOLO II
NORME PER LA TUTELA E L' INCREMENTO DELLA FAUNA ITTICA E DISCIPLINA DELL' ATTIVITA' PESCATORIA NEL LAGO DI GARDA


Art. 5 - Comitato interprovinciale di gestione e delega delle funzioni amministrative.
1. Per assicurare la corretta gestione della presente legge è istituito un << Comitato interprovinciale >> tra le Province di Verona, Brescia e la Provincia autonoma di Trento, con sede presso il Centro tutela e sperimentazione pesca e acquacoltura dell' Ente di sviluppo agricolo del Veneto, così composto:
a) dall' assessore competente in materia di pesca della Provincia di Verona o un suo delegato;
b) dall' assessore competente in materia di pesca della Provincia di Brescia o un suo delegato;
c) dall' assessore competente in materia di pesca della Provincia di Trento e un suo delegato;
d) dal responsabile del Centro di tutela e sperimentazione pesca e acquacoltura dell' Ente di sviluppo agricolo del Veneto o un suo delegato;
e) dal responsabile del Centro ricerche idrobiologiche applicate alla pesca della Regione Lombardia o un suo delegato;
f) dal responsabile della Stazione sperimentale agraria e forestale di San Michele all' Adige o un suo delegato;
g) da due rappresentanti dei pescatori professionisti scelti preferibilmente nell' ambito degli organismi consultivi in materia di pesca rispettivamente delle Province di Verona, Brescia e Trento;
h) da due rappresentanti dei pescatori dilettanti scelti preferibilmente nell' ambito degli organismi consultivi in materia di pesca rispettivamente delle Province di Verona, Brescia e Trento;
i) da un rappresentante delle associazioni naturalistiche rispettivamente delle Province di Verona, Brescia e Trento.
2. I componenti il comitato interprovinciale durano incarica cinque anni e possono essere riconfermati. La Presidenza e la segreteria sono affidate ai rappresentanti delle province da nominarsi dal comitato stesso.
3. Il Presidente viene scelto tra gli assessori provinciali.
4. Il comitato, o il presidente nei casi previsti dalla legge, formulano pareri ove richiesti dagli organi competenti delle regioni o della provincia autonoma nonchè assumono le determinazioni amministrative previste dalle presenti disposizioni. I provvedimenti amministrativi sono assunti, conformemente ai pareri degli organi competenti delle province; copia di ogni provvedimento va trasmessa alla presidenza del comitato e della consulta interregionale.
5. Il comitato interprovinciale si riunisce di norma tre volte all' anno e comunque ogniqualvolta uno degli enti partecipanti lo richieda.
6. Ai componenti il comitato spettano, per ogni seduta e per non più di una seduta al giorno, le indennità e il rimborso delle spese di viaggio nella misura più favorevole prevista dalle normative vigenti negli enti interessati.
7. Per il funzionamento del comitato è istituito, presso la Provincia di Brescia, un fondo comune cui contribuiranno le Province di Verona, Brescia e Trento.
8. Tale fondo sarà costituito in ragione di 2/ 5 a carico di ciascuna delle Province di Brescia e Verona e per 1/ 5 a carico della Provincia di Trento, con uno stanziamento iniziale di complessivi lire 10.000.000.
Art. 6 - Diritti esclusivi di pesca.
1. Le province effettueranno la ricognizione dei diritti esclusivi di pesca esistenti.
2. A tal fine, tutti coloro che ne siano titolari sono tenuti a darne comunicazione alla provincia competente entro e non oltre sei mesi dall' assunzione di efficacia della presente legge secondo le disposizioni del precedente articolo, 2 esibendo la documentazione probatoria.
3. L' espropriazione degli esistenti diritti esclusivi di pesca può essere disposta dalla Giunta regionale su richiesta della provincia territorialmente competente, osservatele disposizioni di legge che regolano, per ciascuna regione e provincia autonoma interessata, la materia.
4. Coloro che posseggono diritti esclusivi di pesca nelle acque di cui alla presente legge, legalmente riconosciuti, devono collocare e mantenere a loro spese in luoghi opportuni cartelli o gavitelli con legende chiaramente visibili atte a rendere palesi i diritti medesimi.
5. I cartelli e i gavitelli debbono essere conformi ai modelli approvati dalla consulta interregionale di cui al titolo I, articolo 3.
6. I programmi relativi alla corretta gestione dei diritti esclusivi di pesca vanno sottoposti all' approvazione del comitato di cui al precedente articolo 5 entro il 31 luglio di ogni anno che dovrà pronunciarsi entro 60 giorni. Decorso tale termine, in caso di mancata pronuncia, i programmi si intendono approvati.
Art. 7 - Posa di impianti fissi.
1. L' installazione di impianti o mezzi fissi pescherecci può essere autorizzata dall' amministrazione provinciale competente, previo parere del comitato interprovinciale di cui al precedente articolo 5, su nulla osta tecnico dell' Ufficio regionale del Genio civile e/ o Magistrato delle acque e dell' Ispettorato di porto per la navigazione.
2. L' autorizzazione è revocata per l' inosservanza delle disposizioni vigenti.
Art. 8 - Orari di pesca
1. Pesca dilettantistica: i pescatori dilettanti possono esercitare la pesca da mezz'ora prima del sorgere del sole a mezz'ora dopo il tramonto. La pesca notturna è consentita per la sola anguilla, limitatamente dall' 1 luglio al 30 settembre.
2. Pesca professionale: la pesca professionale è consentita senza limitazioni di orario, salvo quanto previsto dal successivo articolo 13.
Art. 9 - Attrezzi consentiti per la pesca dilettantistica.
1. La pesca dilettantistica, da esercitarsi da coloro che sono in possesso della relativa licenza di pesca in corso di validità , è consentita nelle acque di cui all' articolo 1 con i mezzi sotto elencati, nel rispetto delle disposizioni vigenti di cui alle norme regionali e provinciali disciplinanti la navigazione sul lago di Garda:
a) da riva:
- da una a tre canne: con o senza mulinello, collocate entro uno spazio di 10 metri, armate ciascuna con non più di 5 ami o altre esche singole artificiali e naturali;
- bilancino o bilancella: di lato non superiore a mtº1,50, con maglie aventi lato non inferiore a mm. 10, anche montati su palo di manovra da usarsi esclusivamente da riva con piedi all' asciutto. E' sempre vietato il sistema a teleferica. La sua collocazione deve essere a distanza minima da 100 mt. da altri attrezzi fissi di pesca;
- guadino e raffio: l' uso è ammesso esclusivamente per il recupero del pesce allamato; b) da natante:
la pesca da natante è consentita nell' osservanza degli orari indicati all' articolo 8 - comma 1 - e delle seguenti prescrizioni:
- il tante durante la pesca, salvo che per la tirlindana e la pesca a traino, deve essere azionato a remi e non a motore;
- il natante può sostare a distanza non inferiore a mtº100 dagli attrezzi professionali di pesca opportunamente segnalati o da impianti di allevamento ittico;
- per ogni natante è consentito l' uso contemporaneo sino a tre canne; ogni canna può essere armata da non più di 5 ami o altre esche singole artificiali o naturali;
- per ogni natante è consentito l' uso di 3 tirlindane con un massimo di 12 ami cadauna; c) subacquea, da esercitarsi dai maggiori di 18 anni, esclusivamente in apnea con fucile, esclusi quelli muniti di carica esplosiva, nelle zone e nei periodi determinati dal comitato interprovinciale.
2. I minori di anni 18 e i cittadini stranieri, non in possesso della licenza di pesca di cui al comma 1, possono esercitare la pesca dilettantistica, ai sensi della presente legge, purchè muniti di apposito permesso, con validità non superiore a 12 mesi, rilasciato con le modalità stabilite dal comitato interprovinciale pesca di cui al precedente articolo 5, a cura di una delle tre province competenti per territorio.
3. Il posto di pesca spetta al primo occupante: i pescatori sopraggiunti devono tenersi a una distanza tale da non pregiudicare l' esercizio della pesca.
Art. 10 - Pesca professionale.
1. La pesca professionale può essere praticata soltanto dai pescatori, in possesso di licenza di categoria << A >>, che esercitino tale attività in forma prevalente e siano iscritti negli appositi elenchi provinciali di cui alla legge 13 marzo1958, n. 250. Ai minori di anni 18 e maggiori di anni 14 che intendono esercitare la pesca professionale viene rilasciata, previo assenso di chi esercita la potestà dei genitori o la tutela, la licenza di tipo << A >>, che consente di esercitare la pesca in collaborazione o sotto la responsabilità di un pescatore di professione; in tal caso sulla licenza viene appostala dizione << apprendista >>.
Art. 11 - Attrezzi consentiti per la pesca professionale.
1. Nell' allegato elenco << A >>, parte integrante della presente legge, sono stabilite le caratteristiche delle reti fisse, la lunghezza complessiva per ogni tipo di rete, corda, fila o tesa di reti e la dotazione massima consentita per natante. Eventuali variazioni o integrazioni all' elenco possono essere apportate dalla consulta interregionale, sentito il comitato interprovinciale.
2. Sulla base dell' elenco interregionale, il comitato interprovinciale propone le disposizioni necessarie per la corretta gestione della pesca professionale, anche tenuto conto di quanto stabilito nel successivo articolo 16.
3. Entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo di sostituire gli attrezzi con maglia in monofilo con attrezzi con maglia in filato o in ritorto.
Art. 12 - Contrassegno sugli attrezzi professionali.
1. Gli attrezzi, le reti e le corde, file o tese, permessi per la pesca professionale, possono essere utilizzati solo se muniti di apposito contrassegno, conforme al modello approvato dalla consulta interregionale, rilasciato a titolo oneroso dalla provincia di residenza del pescatore, consistente in una targhetta in materiale non ossidabile, resistente agli agenti atmosferici, applicata saldamente all' attrezzo, alla rete e alla corda, nel punto o nei punti facilmente controllabili e segnalati da gavitelli.
2. Il contrassegno deve contenere il numero di identificazione del pescatore come desunto dagli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, numero 250.
3. La presenza di attrezzature da pesca professionale su natante è consentita solo se tutte le persone a bordo sono munite di licenza di pesca tipo A.
4. Per segnalazione delle corde, file o tese di reti, è permesso l' uso di lampade comunque mai rivolte verso l' acqua.
5. I pescatori di professione, nei periodi in cui i loro mezzi di pesca sono soggetti al divieto d' uso, dovranno custodire detti mezzi da pesca in un luogo di deposito sempre a disposizione per il controllo da parte degli agenti preposti alla sorveglianza. Il loro eventuale trasferimento o trasporto su natante dovrà essere autorizzato dall'amministrazione provinciale competente per territorio.
6. Ogni distruzione di un mezzo da pesca munito di contrassegno dovrà essere comunicata all' amministrazione provinciale.
Art. 13 - Tempi di divieto e lunghezze minime.
1. I tempi di divieto e le lunghezze minime totali, chele specie ittiche devono aver raggiunto perchè la pesca, la detenzione, il trasporto, la compravendita e lo smercio nei pubblici esercizi, sono le seguenti:
Nome italiano
Nome scientifico
Tempi di divieto
Lunghezze minime
Carpione
Salmo trutta carpio
01/ 12 - 31/ 01
cm. 30
Trote tutte le specie
Salmo trutta sp.
15/ 10 - 31/ 01
cm. 30
Salmerini
Salvelinus sp.
15/ 12 - 15/ 02
cm. 30
Coregoni
Coregonus sp.
15/ 11 - 15/ 01
cm. 30
Temolo
Thymallus thymallus
15/ 10 - 30/ 04
cm. 30
Carpa regina
Cyprinus carpio
15/ 05 - 30/ 06
cm. 30
Carpa a specchi
Cyprinus carpio specularis
15/ 05 - 30/ 06
cm. 30
Luccio
Esox lucius
01/ 03 - 30/ 04
cm. 40
Anguilla
Anguilla anguilla
--
cm. 40
Tinca
Tinca tinca
15/ 06 - 15/ 07
cm. 30
Persico trota
Micropterus salmoides
15/ 04 - 15/ 05
cm. 25
Persico reale
Perca fluviatilis
15/ 04 - 15/ 05
cm. 20
Barbo
Barbus barbus plebejus
1/ 06 - 30/ 06
cm. 25
Cavedano
Leiuciscus cephalus cabeda
--
cm. 10
Agone
Alosa fallax lacustris
--
cm. 15
Cheppia
Alosa fallax nilotica
--
cm. 15
Lasca
Chondrostoma toxostoma
--
cm. 5
Gobione
Gobio Gobio
--
cm. 5
Cobite
Cobitis taenia bilineata
--
cm. 5
Vairone
Leuciscus souffia muticellus
--
cm. 5
Triotto
Rutilus erythrophthalmus
--
cm. 5
Scazzone
Cottus gobio
--
cm. 5
Ghiozzo
Pedagobius martensi
--
cm. 5

2. Le lunghezze minime dei pesci sono misurate dall' apice del muso all' estremità della pinna caudale.
3. I periodi di divieto delle specie ittiche cominciano alle ore 12 del primo giorno e terminano alle ore 12 dell' ultimo giorno.
4. I periodi di divieto di cui al comma 1 possono essere temporaneamente variati dal comitato interprovinciale per comprovate esigenze climatiche o di altra natura relative alla tutela ambientale.
5. la consulta interregionale per il lago di Garda, anche su proposta del comitato interprovinciale, può variare i tempi di divieto e le lunghezze minime di cui al precedente comma 1, nonchè includervi altre specie.
6. Per le specie per le quali non sono previsti tempi di divieto il comitato interprovinciale di cui al precedente art. 5, per ogni stagione di pesca, può disporre opportune limitazioni in relazione a finalità di tutela dell' ittiofauna.
7. Il pesce eventualmente catturato in periodo di divieto o di misura inferiore alla minima prevista deve essere immediatamente rimesso vivo in acqua.

Art. 14 - Limitazioni del catturato.
1. Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può catturare più di:
- salmonini e coregonini n. 5 capi
- lucci n. 2 capi
- fra agoni, cheppie e persici n. 15 capi.
2. Il pescatore non può altresì catturare e trattenere più di 5 kg delle altre specie. Si può derogare al limite complessivo di peso sopra indicato nel solo caso che detto limite sia superato con l' ultimo esemplare catturato.
3. E' fatta deroga ai limiti di cui al comma 1:
- quando il pescato è costituito da specie non indicate al primo comma dell' articolo 13; - in occasione di gare o manifestazioni di pesca autorizzate dalla provincia competente per territorio, fatta esclusione per le gare di pesca subacquea.
Art. 15 - Gare e manifestazioni di pesca.
1. Chiunque abbia interesse a effettuare gare o manifestazioni di pesca nelle acque di cui all' articolo 1 della presente legge deve presentare domanda al presidente della provincia competente per territorio almeno 90 giorni prima della data di svolgimento della gara e/ o manifestazione.
2. Nella domanda, in carta legale, dovranno essere indicati:
- tratto idrico interessato;
- numero presumibile dei partecipanti;
- tempi di modalità di svolgimento;
- specie ittiche oggetto della gara.
3. Le autorizzazioni, ove nulla osti, devono essere rilasciati entro i 60 giorni successivi alla richiesta, sentito il comitato interprovinciale di cui al precedente articolo 5.
4. Esse prevedono gli obblighi cui sono soggetti gli organizzatori, nonchè il versamento alla provincia competenti di una quota di partecipazione per ogni pescatore paria 1/ 20 del costo della licenza tipo B) vigente nella regione nel cui territorio si svolge la gara, quale contributo alle spese amministrative e di gestione.
5. Le gare di pesca subacquea possono essere autorizzate esclusivamente nelle zone di cui al precedente articolo 5.
6. In occasione delle gare di pesca è vietato ogni tipo di ripopolamento.

Art. 16 - Interventi a tutela dell' equilibrio biologicodel patrimonio ittico.
1. Quando sia accertata l' esigenza di tutelare l' equilibrio biologico del patrimonio ittico nelle acque di cui al precedente articolo 1, il comitato interprovinciale provvede a individuare le specie ittiche, per le quali vietare la pesca ovvero a proporre limitazioni di tempo, di luoghi, di quantità, di misura in ordine all' uso di determinati attrezzi di pesca, all' uso di esche e di pasturazione; il comitato può, altresì , proporre modifiche alle caratteristiche degli attrezzi di pesca. Qualora l' equilibrio biologico risulti, invece, turbato dal popolamento eccessivo di una o più specie ittiche, il comitato interprovinciale propone rimedi volti al loro contenimento.
2. Il comitato interprovinciale può , altresì proporre l' istituzione di zone di protezione nelle quali è vietata ogni forma di pesca.
3. Gli atti di cui ai precedenti commi sono inviati ai presidenti delle amministrazioni provinciali che li adottano con proprio decreto conforme.
4. In casi eccezionali gravità e urgenza, le prescrizioni di cui ai precedenti commi sono disposte direttamente dal presidente della provincia, nelle acque di propria competenza, e copia del relativo provvedimento va immediatamente trasmessa al presidente del comitato interprovinciale per gli opportuni e conseguenti provvedimenti.
5. I provvedimenti devono contenere le disposizioni per la tabellazione.
Art. 17 - Pesca scientifica e interventi di protezioni ittica.
1. La consulta interregionale per il lago di Garda può autorizzare, sentito il parere del comitato interprovinciale, di cui al precedente articolo 5, in deroga ai divieti previsti dalla presente legge, la cattura, la detenzione, l' utilizzo di fauna ittica per scopi scientifici, per la riproduzione artificiale, per il ripopolamento. 2. Nel provvedimento di autorizzazione, sulla base delle specie e delle quantità pescate, la consulta interregionale per il lago di Garda stabilisce la destinazione della fauna acquatica utilizzata per i fini di cui sopra.
3. Per introdurre, a scopo di ripopolamento, nelle acque di cui al precedente articolo 1, fauna ittica autoctona, di qualsiasi specie, è necessaria l' autorizzazione del presidente del comitato interprovinciale di cui al precedente articolo 5.
4. E' fatto divieto di introdurre fauna ittica non autoctona, salvo che in forma sperimentale e controllata e previa autorizzazione del presidente della consulta interregionale del Garda, sentito il comitato interprovinciale.
5. Il Presidente della consulta, sulla base dei risultati sperimentali ottenuti e su proposta del comitato interprovinciale, può autorizzare l' immissione delle specie ittiche di cui al comma precedente.
Art. 18 - Concessione di acquacoltura e piscicoltura.
1. Gli enti competenti in base alle proprie norme regionali e previa acquisizione del parere della consulta regionale possono rilasciare concessioni di acque demaniali a scopo di acquacoltura e pescicoltura.
2. Nelle acque oggetto della concessione, salve le attività di cui al successivo comma, è vietata la pesca.
3. Al concessionario, o a persone da lui autorizzate, è consentito prelevare il pesce a scopo di vendita o di ripopolamento di altre acque.

Art. 19 - Ricerca e sperimentazione.
1. Su proposta del Centro ricerche idrobiologiche applicate alla pesca della Lombardia, della Stazione sperimentale agraria e forestale di San Michele all' Adige, del Centro regionale per la tutela e la sperimentazione della pesca e dell' acquacoltura dell' ESAV e sentito il comitato interprovinciale di cui all' articolo 5 della presente legge la consulta interregionale formula programmi di ricerca applicata, di sperimentazione, di divulgazione e assistenza tecnica per l' intero bacino idrico del Garda, anche attraverso gestioni in comune di centri ittiogenici per la produzione di specie pregiate vocazionali del lago.
2. I necessari finanziamenti trovano copertura nei proventi provinciali di cui al successivo articolo 22 nonchè nelle leggi istitutive dei centri i quali sono tenuti ad attuare i relativi programmi per la parte a essi affidata.
3. La consulta interregionale coordina l' attuazione di programmi e cura la pubblicazione dei relativi risultati.

Art. 20 - Vigilanza.
1. L' attività di vigilanza viene coordinata dal presidente del comitato interprovinciale di cui all' articolo 5, fermo restando che le amministrazioni provinciali di Brescia, Verona e Trento devono garantire lo svolgimento della vigilanza sul lago di Garda con propri dipendenti con le qualifiche di agenti giurati, con competenze sulle tre province interessate.
2. La vigilanza compete altresì agli ufficiali, sottufficiali e guardie del corpo forestale dello Stato, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza di cui all' art. 221 c.p.p. alle guardie giurate comunali, alla vv.uu., a quelle dipendenti dalle comunità montane, e a quelle volontarie secondo il disposto dei rispettivi ordinati regionali.

Art. 21 - Divieti.
1. Oltre ai divieti previsti dai precedenti articoli o dalle norme penali è vietato:
a) usare la dinamite o altro materiale esplosivo, nonchè la corrente elettrica come mezzo di uccisione o di stordimento della fauna ittica;
b) gettare o infondere nelle acque sostanze atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica;
c) collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso corpi idrici, occupando più di un terzo della larghezza;
d) usare il guadino e il raffio, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato;
e) pescare a strappo, in modo di catturare il pesce in parti diverse dall' apparato boccale;
f) pescare con le mani;
g) pescare prosciugando i corsi o i bacini d' acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili, murere, muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, chiuse e impianti simili, smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri sistemi non previsti dalla presente legge;
h) pescare durante l' asciutta, completa o incompleta, salvo il recupero del materiale ittico per la reimissione in altre acque pubbliche sotto il controllo della provincia;
i) pasturare con larve di mosche, con l' uso del sangue solido o liquido o con l' uso di sostanze chimiche, o con interiora di animali;
l) usare il sangue solido come esca;
m) apporre segnali o legende, portanti indicazioni riguardanti l' esercizio della pesca senza aver ottenuto dal presidente del comitato interprovinciale regolare autorizzazione; n) usare fonti luminose durante l' esercizio della pesca, salvo quando previsto al comma 4 del precedente articolo12;
o) pescare attraverso aperture pratica nel ghiaccio;
p) pescare a una distanza inferiore a mt. 20, misurata sia a monte che a valle, dalle arcate dei ponti, dalla confluenza dei canali, dalle opere idrauliche, individuati dalle amministrazioni provinciali competenti e opportunamente tabellati dalle stesse. Detta distanza è misurata in riferimento al pescatore, all' amo o alla parte dell' attrezzo più vicina, a eccezione di diverse disposizioni riservate dai diritti esclusivi di pesca riconosciuti ai titolari dei medesimi, nei tratti e nei tempi riservati;
q) abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi o gli specchi d' acqua e nelle loro adiacenza o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto nel lago;
r) usare attrezzature radenti il fondo durante il periodo di divieto di pesca ai salmonidi;
s) manovrare paratie a scopo di pesca; t) detenere esche e pasture sul luogo di pesca, ove ne sia vietato l' uso;
u) trasportare attrezzature di pesca su natanti in assenza di persone munite di licenza di pesca e, per quanto riguarda fiocine, forconi e fucili subacquei, il possessore della licenza di pesca deve aver compiuto gli anni 18;
v) portare con se più di 1/ 2 chilogrammi di pastura consentita;
z) l' uso di ogni rete, corda o tesa e attrezzo, anche accessorio,
non elencato nell' elenco degli attrezzi di cui al precedente articolo 11 o modificato in modo da assumere le caratteristiche di altra rete o attrezzo anche previsto nel citato elenco. Tale rete o attrezzo è vietato in ogni tempo dell' anno e perciò non potrà esservi apposto il contrassegno previsto dal precedente articolo 11;
w) effettuare la pesca subacquea con qualsiasi tipo di bombole, nonchè il trasporto delle stesse con gli attrezzi da pesca;
y) pescare i gamberi;
x) immettere fauna ittica salvo quanto previsto dal precedente articolo 17;
j) estirpare i canneti, smuovere il fondo del lago, il letto dei fiumi e dei canali, estirpare erbe anche sommerse, con qualsiasi arnese, solo che ciò non sia conseguenza dell' uso delle reti e degli attrezzi di pesca nei periodi consentiti, indicati nell' elenco di cui al precedente articolo11;
k) usare ai fini di pesca ecoscandagli, sonar e ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l' individuazione delle specie ittiche.

Art. 22 - Sanzioni.
1. Ferma restando l' applicazione di ogni altra sanzione prevista dalle vigenti leggi regionali e provinciali per la navigazione sul lago di Garda o da altre leggi non in contrasto con la presente legge, per la violazione di ciascuno dei divieti o delle prescrizioni previsti nei vari articoli si applicano le sanzioni amministrative di seguito indicate:
- articolo 6, commi 2, 4 e 5; articolo 9; articolo 15, comma3 e 4, da L. 50.000 a L. 400.000 e in recidiva anche la sospensione della licenza sino a due mesi;
- articolo 7, commi 1 e 2; articolo 8, commi 1; articolo12, commi 1, 3, 4, 5 e 6, da L. 100.000 a L. 800.000 e in recidiva anche la sospensione della licenza sino a un anno;
- articolo 13, commi 1 e 7; articolo 14, comma 1, da lire150.000 a L. 1.200.000 e in recidiva anche la sospensione della licenza sino a un anno; in ulteriore recidiva anche la revoca della licenza.
2. Per la violazione di ciascuno dei divieti previsti nell' articolo 21 si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
- lettere a - b - g - o - z - w - x - j - k da L. 500.000 a L. 4.000.000 e in recidiva si raddoppia la sanzione e si procede al ritiro della licenza;
- lettere c - h - i - l - m - n - p - r - s - u - y da L. 150.000 a L. 1.200.000 e in recidiva anche la sospensione della licenza sino a un anno, in ulteriore recidiva la revoca della licenza;
- lettere d - e - f - q - t - v da L. 100.000 a L. 800.000 e in recidiva la sospensione della licenza sino a tre mesi.
3. Per chiunque peschi in zone ove sussista comunque un divieto di pesca o dove esistano diritti esclusivi si applica la sanzione amministrativa da L. 100.000 e lire 800.000. Per ogni altra violazione non prevista nei precedenti commi ma prevista dalla presente legge si applica la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 400.000.
4. L' irrogazione delle sanzioni amministrative viene effettuata dal presidente della provincia competente per territorio e i relativi proventi sanzionatori sono introitati dalla provincia medesima e destinati al finanziamento delle ricerche previste al precedente articolo 19.

Art. 23 - Risarcimento danno al patrimonio ittico.
1. Ove a seguito di violazioni delle disposizioni della legislazione sulla pesca sia stato prodotto un danno all' ittiofauma la provincia interessata, su parere conforme del comitato interprovinciale, provvede all' accertamento del danno stesso e ingiunge a colui il quale lo abbia provocato il risarcimento.
2. Le relative somme, introitate dalle Province di Brescia e Verona e dalla Provincia autonoma di Trento, a titolo di risarcimento, sono destinate ai ripopolamenti ittici delle acque interessate, secondo un programma unitario determinato dal comitato interprovinciale.
3. Alla raccolta e allo smaltimento delle spoglie, nonchè all' eventuale ripopolamento delle acque danneggiate, anche in caso di non identificazione dei colpevoli, provvede l' amministrazione provinciale competente per territorio.

TITOLO III
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 24 - Norme transitorie.
1. Ove esistano zone soggette a particolare divieti, restrizioni o regolamentazioni, tali vincoli restano in vigore sino a diversa destinazione assunta ai sensi del precedente articolo 16.
2. Per la durata improrogabile di anni 2 a partire dall' entrata in vigore della presente legge è consentita la cattura di carpioni con lunghezza non inferiore a 25 cm.

Art. 25 - Norme di rinvio.
1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge, di intesa si applicano le norme previste dalla legislazione vigente in materia.
2. Della promulgazione dell' ultima tra le leggi, di cui all' art. 2, sarà eseguita pubblicamente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Allegato alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 57 relativa a:
Norme per la tutela e l'incremento della fauna ittica e disciplina dell'attività pescatoria nel lago di Garda
ALLEGATO A
Elenco degli attrezzi consentiti per la pesca professionale (art. 11)
Di seguito per brevità verranno usate le seguenti sigle:
MM = maglia massima; Mm = maglia minima; mg = maglie; L = lunghezza; h = altezza.
Reti volanti, di tratta, a catino, rettangolari (da non usare da barche fisse e ancorate, salvo le eccezioni a fianco di ciascuna rete indicate).
1) BIRBA - (birba) - luccio, tinca e carpa
Mm 35 - rete: L = 250 mt - h 1.000 mg = 35 mt divieto: dall'1 novembre al 15 gennaio e dal 15 maggio al 30 giugno.
È consentito l'uso dell'ancora. Dotazione massima per barca 250 mt.
2) REMATTINO - (re matt) - alborella
Mm 6,5 - MM 9 - rete: L = 140 mt - h 2.800 mg = 18,2 mt con Mm - 25,2 mt con MM
divieto: dall'1 maggio al 15 settembre.
È' vietato l'uso dell'ancora. L'uscita deve essere programmata su due giorni settimanali da comunicarsi preventivamente alle competenti autorità. Dotazione massima per barca 140 mt.
3) VARONARO - (varonar) - alosa, anguilla
Mm 16 - MM 18 - rete: L = 250 mt - h 1.200 mg = 19,2 mt con Mm - 21,6 mt con MM
divieto: dal 15 ottobre al 31 gennaio e dal 15 maggio al 15 luglio.
Reti da posta - coniche
1) AEROPLANO CON BERTOVELLI - (aeroplano) - tinca, carpa, luccio e anguilla
Mm 20 - rete: L = 20 mt - h 1,5 mt
Numero massimo di attrezzi consentiti: 30.
2) GABBIA - (gabia) - carpa, tinca, luccio e anguilla
Mm 25 - rete: h 1,5 mt
Numero massimo attrezzi consentiti: 2.
Ogni attrezzo deve essere posto a una distanza minima di mt 40 da qualsiasi altro attrezzo.
3) BERTOVELLO - (bertabel, bertael, realtì) - alborella, triotto
Mm 5 - in periodo di frega Mm 10 - rete: L = 3 mt - h 0,5 mt
È' permesso l'uso delle tele e il sistema a raggiera (roccolo) con l'ausilio di lampada a olio o a petrolio da servire come segnale e con luce mai rivolta verso l'acqua. La tela non può superare 3,0 mt di lunghezza. Durante il periodo di frega dell'alborella la lunghezza della tela deve essere di 1,00 mt. È' sempre vietato l'uso a strascico.
4) BERTOVELLONE - (Bertabelò, Bertaelò) - alborella, triotto
Mm 30 - rete: L = 3 mt - h 0,5 mt
È permesso l'uso delle tele e il sistema a raggiera (roccolo) con l'ausilio di lampada a olio o a petrolio da servire esclusivamente come segnale e con luce mai rivolta verso l'acqua. La tela non deve superare 3,0 mt. È' sempre vietato l'uso a strascico.
Tremagli
1) SPIGONSOLA - (spigonsola) - alborella
Mm 6 - MM 10 - rete: L = 200 mt - h 1,5 mt
divieto: dall'1 maggio al 31 luglio.
2) TREMAGLIO - (tramac, tramacet, tramai) - anguilla Mm 22 - MM 25 - rete: L = 600 mt - h max 1,50 mt
Le reti per barca non possono essere superiori a numero di:
mg da 22 = n. 13 da 2.000 mg e n. 9 da 2.800 mg
mg da 25 = n. 12 da 2.000 mg e n. 8 da 2.800 mg
È consentito l'uso di una rosta avente le seguenti caratteristiche:
L = 35 mt - Mm 22 - h 1,5 mt
Semplici
1) ANTANA DA COREGONE E CARPIONE - (volantino, volanti) - carpione, coregone
Mm 40 - rete: L = 800 mt - h 6,5 mt divieto:
dall'1 novembre al 15 febbraio e dal 20 giugno al 10 agosto.
Le reti per barca non possono essere superiori a numero 10 da 2.000 mg. L'uso di detta rete è consentito in forma volante.
2) ANTANA o TENCARO - (antana) - tinca
Mm 60 - rete: L = 600 mt - h 3,0 mt
divieto: dal 15 giugno al 15 luglio.
Le reti per barca non possono essere superiori a numero 10 da 1.000 mg.
3) ANTANELLO - (ontanel) - persico reale, coregone, luccio e carpione
Mm 42 - rete: L = 1.000 mt - h 3,0 mt
divieto: dall'1 marzo al 15 maggio, dal 20 giugno al 10 agosto e dal 15 novembre al 31 gennaio.
Le reti per barca non possono essere superiori a numero 15 da 2.000 mg. Detta rete deve essere collocata sul fondo del lago per tutta la sua lunghezza e non può essere usata in forma volante.
All'inizio e alla fine di ogni fila e corda devono essere allacciati appositi galleggianti che ne indichino la dislocazione.
4) GEROLA - (filza) - alborella
Mm 8 - MM 14 - rete: L = 50 mt - h 2,0 mt
divieto: dall'1 maggio al 31 luglio.
Dotazione massima per pescatore n. 2 reti.
5) PENDENTE - (pendente, reu) - alosa
Mm 20 - MM 25 - rete: L = 500 mt - h 6,0 mt
divieto: dall'1 aprile al 30 settembre.
Le reti per barca non possono essere superiori a numero 10 da 2.000 mg.
6) SCIAOLONE - (sciaulù, scarolin) - alosa
Mm 22 - MM 25 - rete: L = 500 mt - h 2,0 mt
divieto: dal 15 agosto al 15 maggio.
Le reti per barca non possono essere superiori a numero 10 da 2.000 mg. Detta rete deve essere posta esclusivamente sulle zone di frega dell'alosa individuate dal comitato interprovinciale.
Attrezzi vari
1) SPADERNA - (ami) - anguilla, luccio
Durante il periodo di divieto di pesca del luccio è vietato armare gli ami con esche ittiche vive.
2) FIOCINA
L'uso della sorgente luminosa è vietato dal 15 maggio al 15 luglio e dal 15 ottobre al 31 gennaio.
Norme particolari
— Non possono essere unite fra di loro reti o parti di esse aventi caratteristiche diverse;
— per la pesca a “cacciata” è consentito l'uso del battacchio, sasso o pertica; durante tutto l'anno le reti, a eccezione delle pescaie fìsse, devono essere salpate, con le relative segnalazioni, dalle ore 17,00 di ogni sabato e possono essere riposte in pesca non prima di ogni domenica dalle ore 21,00;
— le reti e gli attrezzi da pesca previsti nel presente elenco, che non abbiano le misure prescritte, ma consentite dal d.p.r. del 7 dicembre 1951 n. 1829 e succ. mod., possono essere usati fino a un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge.




SOMMARIO