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Legge regionale 14 marzo 1989, n. 7 (BUR n. 13/1989)

Ordinamento delle piste non agonistiche da sci

Legge regionale 14 marzo 1989, n. 7 (BUR n. 13/1989) (Abrogata)

ORDINAMENTO DELLE PISTE NON AGONISTICHE DA SCI




Legge abrogata dall’articolo 78, della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 .



SOMMARIO
Legge regionale 14 marzo 1989, n. 7 (BUR n. 13/1989)

ORDINAMENTO DELLE PISTE NON AGONISTICHE DA SCI

Titolo I
Disposizioni generali


Art. 1 - Definizione delle piste da sci e loro utilizzazione.
1. Agli effetti della presente legge sono considerate piste da sci le superfici di terreno appositamente predisposte mediante operazioni di manutenzione o lavori straordinari, e abitualmente organizzate e adibite alla esclusiva circolazione e uso pubblico degli sciatori.
2. A seconda delle rispettive caratteristiche funzionali e tecniche le piste da sci sono suddivise in piste da discesa e poste da fondo.
3. Le piste da sci, di cui al precedente comma, possono essere adibite anche a gare agonistiche a norma delle vigenti disposizioni della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) e, in tal caso, restano chiuse al pubblico per la durata della gara, e eventualmente, dei relativi allenamenti preparatori.
4. Sulle piste da discesa è vietato l'uso di slitte o similari a motore e non.
Art. 2 - Requisiti tecnici delle piste da discesa.
1. Le piste da discesa presentano i seguenti requisiti tecnici:
a) sono tracciate in zone idrogeologicamente idonee e normalmente non soggette, secondo ragionevoli previsioni, al pericolo di valanghe durante il periodo di esercizio;
b) sono di larghezza normalmente non inferiore a metri 20 e presentano un franco verticale libero non inferiore a metri 3, 50, salvo casi particolari quali sottopassi o altro.
In considerazione delle funzioni peculiari della pista, qualora la sua pendenza non superi il 7%, possono essere ammesse larghezze inferiori a metri 20 e comunque non inferiori a metri 4 e franchi inferiori a metri 3, 50, dove le piste non presentino alcuna grave pericolo. Peraltro, nei punti in cui la conformazione del terreno lo renda necessario, possono essere imposte anche larghezze superiori o appositi ripari.
Per tracciati di trasferimento (skiweg) con pendenza minore del 5% è ammessa una larghezza fino a due metri;
c) hanno tracciato privo di ostacoli tali da costituire, durante il periodo di normale innevamento e di apertura delle piste, una situazione di pericolo;
d) non hanno attraversamenti o interferenze con piste di sci alpinismo di sci escursionismo e di surf alpin, con strade carrozzabili aperte al traffico invernale e con tracciati utilizzati da sciovie, slittovie e altri mezzi di risalita a livello.
2. Qualora giustificati motivi richiedano l'attraversamento a livello di una strada carrozzabile, questo potrà essere consentito, caso per caso, subordinatamente all'adozione di misure atte a costringere gli sciatori ad arrestarsi prima di impegnare l'attraversamento.
3. La confluenza di due piste da discesa e particolarmente se esse presentano classifiche di difficoltà diversa, deve avvenire in settori di massima ampiezza delle piste e con grande visibilità.
Art. 3 - Requisiti tecnici delle piste da fondo.
1. Le piste da fondo hanno i seguenti requisiti tecnici:
a) sono tracciate in zone non soggette, secondo ragionevoli previsioni, al pericolo di valanghe;
b) hanno il tracciato privo di ostacoli tali da costituire, durante il periodo di normale innevamento e apertura delle piste, una situazione di pericolo;
c) lungo tutto il tracciato delle piste è assicurata, in condizioni normali, una sagoma, libera da ostacoli, da rilevare perpendicolarmente alla linea conduttrice del tracciato, avente le seguenti dimensioni:
- una larghezza minima tale che per ciascun senso di marcia, di norma, risulti agevole al transito contemporaneo di due sciatori, anche con passo pattinato, ivi considerando lo spazio per il regolare appoggio dei bastoncini; larghezze inferiori possono essere ammesse solo per singoli tratti, normalmente in piano e opportunamente segnalati;
- la larghezza deve essere maggiore di quella minima suaccennata nei tratti in cui il tracciato è in pendenza e deve essere tanto elevata quanto più forte è la pendenza;
- l'altezza minima della sagoma libera, anche con riferimento ai rami degli alberi, deve essere almeno tale da consentire, in condizioni normali di innevamento, l'agevole passaggio degli sciatori in posizione eretta;
d) se le piste passano su pronti o sono fiancheggiate da scoscendimenti pericolosi, devono essere posti in essere elementi di protezione per l'altezza minima di metri 1,20, misurati sopra il livello di normale innevamento, idonei a impedire la caduta degli sciatori fuori della pista;
e) non devono sussistere attraversamenti o interferenze con piste da sci alpinismo, di sci escursionismo e di surf alpin, a livello con sciovie, con piste da discesa o con strade carrozzabili aperte al traffico invernale;
f) qualora giustificati motivi richiedano l'attraversamento a livello di una strada, questo può essere ammesso, caso per caso, subordinatamente all'adozione di misure di segnalazione idonee anche a costringere gli sciatori ad arrestarsi prima di impegnare l'attraversamento;
g) la pendenza trasversale della pista innevata e rilevata perpendicolarmente alla linea conduttrice del tracciato è di norma sostanzialmente orizzontale. Possono essere ammesse pendenze non superiori all'11% per brevi tratti e in numero limitato.
Art. 4 - Classificazione tecnica delle piste da discesa.
1. Le piste da discesa si articolano nelle seguenti categorie:
a) camposcuola: consiste in un'area in lieve pendio, di norma recintata e gestita da una scuola da sci, priva da pericoli e ostacoli, idonea alla circolazione di sciatori principianti, che termina su terreno tale da consentire facile arresto;
b) piste facilissime, caratterizzate da percorsi di lunghezza, dislivello e pendenza limitati;
c) piste facili, caratterizzate da percorsi di pendenza moderata, senza notevoli variazioni di difficoltà;
d) piste di media difficoltà, caratterizzate da percorsi di pendenza e dislivello vari;
e) piste difficili caratterizzate da percorsi di rilevante e varia pendenza e un tracciato richiedente negli sciatori elevate attitudini e capacità.
Art. 5 - Classificazione tecnica delle piste da fondo.
1. Le piste da fondo si articolano nelle seguenti categorie:
a) piste facili, caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale è inferiore al 5% ( 1) e senza apprezzabili difficoltà e di lunghezza limitata e comunque inferiore a 4 km;
b) piste di media difficoltà, caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale è inferiore al 15%;
c) piste difficili, caratterizzate da percorsi nei quali la pendenza longitudinale può superare anche il 15% e che richiedono negli sciatori elevate attitudini e capacità.
Art. 6 - Classificazione giuridica delle piste.
1. A seconda del rispettivo regime giuridico, le piste, di cui all'articolo 1 si ripartono in:
a) piste asservite agli impianti di risalita;
b) piste non asservite agli impianti di risalita;
c) piste da fondo.
2. Le piste da discesa sono asservite a un impianto di risalita quando oltre che esserne strettamente complementari, sono intestate allo stesso concessionario oppure, se intestate a concessionario diverso, sussiste un accordo fra concessionari per l'uso della pista. Le piste dei campi scuola possono essere asservite agli impianti dei campi scuola stessi.
Art. 7 - Comportamento dello sciatore.
1. Lo sciatore è obbligato, nell'esercitare la pratica dello sci in pista, a tenere un comportamento specifico di prudenza e diligenza regolato in base alla situazione della pista, alle sue caratteristiche e alle sue attitudini e capacità in modo da non costituire pericolo o arrecare danno agli sciatori e a se stesso. E' comunque tenuto a rispettare le norme del D.M. 30 novembre 1970 in materia e la regolamentazione internazionale unificata per disciplinare la circolazione degli sciatori sulle piste da discesa.

Titolo II
Il procedimento di concessione

Art. 8 - Richiesta di concessione.
1. Per il rilascio della concessione delle piste, di cui all'articolo 1, hanno titolo a presentare la richiesta:
a) per le piste di cui alla lettera a) dell'articolo 6, il concessionario dell'impianto di risalita;
b) per le piste di cui alla lettera b) e c) dell'articolo 6, in ordine di priorità:
1) il richiedente che dimostri la disponibilità della parte prevalente del tracciato (misurato sull'asse della pista);
2) gli enti pubblici locali interessati allo sviluppo del territorio;
3) il titolare di infrastrutture turistiche diverse dagli impianti di risalita;
4) ogni altro imprenditore, pubblico o privato.
2. Nel caso, di cui alla lettera b) del precedente comma, il richiedente in ordine successivo di priorità, deve far affiggere per 30 giorni all'albo pretorio del Comune e della Comunità montana interessata la comunicazione della richiesta presentata con l'indicazione del tracciato e dei terreni interessati alla pista.
Art. 9 - Procedimento di concessione.
1. La concessione è subordinata all'approvazione del relativo progetto da parte della Giunta regionale, previo parere della Commissione tecnica consultiva, prevista dall'articolo 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , e previa emanazione dell'autorizzazione di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e articoli 52, 53 e 54 delle "Prescrizioni di massima e Polizia forestale" di cui al provvedimento consiliare del 18 dicembre 1980, n. 83.
2. L'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e l'automatica iscrizione della pista nel Registro delle piste, di cui all'articolo 25.
3. L'approvazione del progetto sostituisce a ogni effetto qualsiasi altra autorizzazione, nulla-osta o approvazione prevista dalle norme vigenti. Resta salvo quanto previsto dalla lettera b) del secondo comma dell'articolo 56 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
Art. 10 - Istruttoria della domanda.
1. Per conseguire l'approvazione e la iscrizione di una pista ai sensi dell'articolo 9 l'interessato ai sensi dell'articolo 8 presenta domanda alla Regione, Dipartimento per la viabilità e i trasporti, corredata dalla seguente documentazione:
a) relazione illustrativa sulle finalità della pista in rapporto alle necessità turistiche e allo sviluppo degli sports invernali nella zona interessata e in relazione alle infrastrutture esistenti o programmate, coordinate o complementari;
b) progetto in tre copie, a firma di un tecnico abilitato ai sensi di legge, controfirmato dal richiedente, così costituito:
1) carta topografica della zona interessata in scala non inferiore a 1:10.000 dove è riportato il tracciato della pista in relazione alle altre piste eventualmente interferenti o parallele o collegate, esistenti o in programma, così come agli impianti di risalita o altre infrastrutture egualmente esistenti o in programma;
2) profilo altimetrico in opportuna scala con l'indicazione delle pendenze trasversali e conseguenti eventuali riporti o sbancamenti;
3) descrizioni e schemi di eventuali opere necessarie, con particolare riguardo ai lavori di disboscamento e preparazione delle superfici erbose, nonché alla ricomposizione ambientale;
4) descrizione e schemi degli eventuali dispositivi di innevamento artificiale;
5) giustificazioni dimensionali della pista in relazione alla portata oraria e in rapporto alle necessità e alle infrastrutture di cui la pista è complementare;
6) analisi del terreno occupato dalla pista in relazione ai fattori di clima e soprattutto alla quantità e durata media rilevata dal manto nevoso;
7) dichiarazione del Centro sperimentale delle valanghe e difesa idrogeologica di Arabba relativo alla situazione valanghiva e agli interventi di difesa;
8) proposta motivata sulla classificazione della pista;
c) parere del Comune e della Comunità montana interessati, anche in ordine all'inserimento della singola pista nei piani urbanistici e territoriali, con attestazione del sindaco e del presidente di presa visione del progetto;
d) una mappa catastale nella quale sia rappresentato il tracciato della pista e le particelle di terreno attraversate, con l'indicazione di quelle in disponibilità.
2. La domanda è istruita a cura del Dipartimento per la viabilità e i trasporti che provvede a t4asmetterla alla Commissione tecnica consultiva di cui all'articolo 11.
Art. 11 - Parere della Commissione tecnica consultiva.
1. Per l'emanazione del parere di cui al secondo comma dell'articolo 9, la Commissione tecnica consultiva di cui all'articolo 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , è integrata da un esperto di piste da sci nominato dalla Giunta regionale con propria deliberazione e scelto fra una terna di nomi proposti dalla Federazione italiana sport invernali, il quale dura in carica cinque anni.
2. Ai lavori della Commissione possono partecipare con voto consultivo i sindaci dei comuni interessati e il presidente della Comunità montana avente giurisdizione per territorio.
3. Il parere, di cui al primo comma dell'articolo 9, ha per oggetto:
a) la compatibilità del progetto con la destinazione urbanistica della zona e con la tutela ambientale;
b) l'idoneità tecnica della pista in rapporto all sua funzione e alla classificazione proposta;
c) la compatibilità della pista con le esigenze idrogeologiche e forestali delle aree interessate;
d) le condizioni, anche in ordine alla manutenzione, a cui eventualmente subordinare l'approvazione.
4. Il parere della Commissione sostituisce, a ogni effetto, qualsiasi altro parere di competenza regionale, per la realizzazione e l'esercizio dell'opera, a eccezione dei pareri o autorizzazioni previsti dalla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 , e delle "Prescrizioni di massima e di Polizia forestale" di cui al provvedimento consiliare del 18 dicembre 1980, n. 83.
Art. 12 - Dichiarazione d'urgenza e costituzione coattiva di servitù.
1. Quando l'interessato che ha titolo a presentare la richiesta ai sensi dell'articolo 8, primo comma, non abbia la disponibilità dei terreni della pista da sci, la dichiarazione di pubblica utilità del progetto comporta la potestà di chiedere la dichiarazione d'urgenza e indifferibilità delle opere approvate e/o la costituzione coattiva, previo pagamento dell'indennità, di una servitù di pista.
2. La dichiarazione d'urgenza e indifferibilità delle opere è concessa previo parere del sindaco del Comune e del presidente della Comunità montana interessati dall'importanza dell'impianto ai fini turistici generali; la costituzione coattiva della servitù di pista è concessa, anche contestualmente, previo pagamento della prevista indennità. I provvedimenti sono adottati con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. La determinazione dell'indennità, di cui al secondo comma, è regolata a norma delle vigenti leggi in materia. L'indennità è corrisposta mediante canoni annui con sistemi d'aggiornamento automatico o mediante la loro capitalizzazione in unica soluzione. In ogni caso, essa dovrà tener conto di un duplice parametro: della diminuzione del valore del bene, duratura e/o transitoria, anche in rapporto alla sua destinazione e del compenso dovuto per l'uso del bene altrui.
Art. 13 - La servitù di pista.
1. La servitù di pista comporta le seguenti facoltà, riconosciute al concessionario della pista:
a) eseguire le opere di sbancamento, livellamento e bonifica, la realizzazione di spazi per l'accumulo della neve, l'installazione l'uso di condutture per acqua, aria, energia elettrica con relative stazioni di utilizzazione per la produzione di neve artificiale nonché quelle di disboscamento, taglio di alberi e rami necessari per il miglior esercizio di pista, in conformità al progetto approvato e sotto la sorveglianza del competente Servizio forestale regionale;
b) apporre sui margini della pista gli opportuni cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza;
c) usare del terreno per il passaggio degli sciatori e la manutenzione del manto durante il normale periodo di esercizio;
d) inibire a chiunque - nel corso dell'esercizio e durante i lavori di manutenzione, battitura e riassetto - l'accesso alla pista, impedendo, altresì ogni altra attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio della pista;
e) eseguire le opere di manutenzione ordinaria anche fuori stagione (risemina, cura del fondo, eventuale fienagione).
2. Il proprietario del fondo servente non può in alcun modo diminuire l'uso della servitù o renderlo più oneroso; del pari, il titolare della servitù non può fare alcuna cosa che la aggravi.
3. Le varianti del percorso, incidenti sostanzialmente sul tracciato e/o sui requisiti tecnici delle piste, sono approvate col procedimento originario.
4. La durata della servitù è la stessa della concessione cui inerisce.
5. Alla scadenza della concessione, la servitù, ai fini del suo rinnovo, è soggetta allo stesso regime previsto per la concessione dell'articolo 24.

Titolo III
Caratteri della concessione

Art. 14 - L'iscrizione.
1. L'iscrizione nel Registro delle piste ai sensi dell'articolo 9 equivale, a tutti gli effetti, al rilascio della concessione secondo le finalità, la classificazione e le condizioni indicate nel Registro stesso.
2. La concessione decorre dalla data di iscrizione.
3. Dall'avvenuta iscrizione è data comunicazione anche mediante il Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 15 - Contenuto della concessione.
1. Il concessionario di una pista da sci è tenuto:
a) ad assicurare l'uso pubblico della pista e a provvedere alla sua chiusura in caso di pericolo o di non agibilità previa apposita segnalazione apposta all'inizio dell'impianto di risalita e all'inizio della pista. La pista non battuta si intende chiusa e non agibile;
b) a provvedere all'agibilità e alla manutenzione della pista in relazione alle possibilità data dalle condizioni metereologiche e dall'innevamento;
c) ad assicurare un servizio di segnaletica secondo le modalità e per i fini indicati dall'articolo 18;
d) ad assicurare la presenza costante del servizio di soccorso piste durante l'esercizio delle stesse.
2. In corrispondenza alle presentazioni assicurate, il concessionario ha facoltà di riscuotere una tariffa compensativa nei modi e nei limiti previsti dalla presente legge.
Art. 16 - Manutenzione delle piste.
1. In armonia con quanto previsto nell'articolo 15 il concessionario della pista registrata è tenuto a sorvegliare affinchè la medesima, durante il periodo di esercizio, mantenga le caratteristiche prescritte nel Registro delle piste.
2. In particolare, il concessionario ha l'obbligo di curare che la pista conservi i requisiti tecnici previsti e di provvedere durante il periodo di utilizzo, compatibilmente con gli eventi metereologici e atmosferici, alla battitura della medesima.
3. Le piste non battute vanno segnalate.
4. Durante il periodo di non esercizio la sistemazione dei terreni comunque interessati va fatta in modo da conservare la loro stabilità ed evitare il verificarsi di fenomeni di erosione e di degrado delle superfici e come pure del possibile turbamento del regime delle acque.
5. Entro i limiti dell'area vegetazionale va assicurata la permanente copertura vegetativa e attraverso periodici controlli e interventi manutentori, va garantita la perfetta efficienza dei drenaggi per la captazione deviazione, dispersione o razionale accompagnamento delle acque profonde e superficiali.
6. Quando vengono meno i requisiti tecnici per l'agibilità della pista, il concessionario provvede all'apposizione di opportuna segnaletica a chiusura della pista e, quando si tratti di fatti duraturi, a darne anche comunicazione di Dipartimento per la viabilità e i trasporti.
7. Analogamente dovrà provvedere per eventuali opere artificiale.
Art. 17 - Soccorso sulle piste.
1. Per il soccorso da prestarsi in caso di incidenti agli utenti delle piste, i gestori delle piste stesse devono istituire un apposito servizio soccorso piste dotato dalle necessarie attrezzature.
2. Al fine di garantire l'efficienza dei servizi di cui al precedente comma, l'incarico del soccorso può essere affidato ad associazioni già operanti nel settore e che possono dimostrare una documentata attività specifica.
3. Tali associazioni incaricate del servizio devono risultare iscritte all'albo regionale delle associazioni ai sensi della legge regionale 8 novembre 1983, n. 55 , per la specifica attività; devono inoltre annualmente organizzare corsi di formazione e aggiornamento per il personale volontario addetto al soccorso piste.
4. Lo sciatore infortunato è tenuto al rimborso delle spese vive sopportate per soccorrerlo.
Art. 18 - Caratteri della segnaletica.
1. Le piste devono essere dotate di segnaletica conforme alle Unificate Norme Italiane (U.N.I.) nonché di materiali di prevenzione e protezione per la sicurezza dello sciatore.
Art. 19 - Le tariffe.
1. I criteri per la determinazione delle tariffe, di cui all'ultimo comma dell'articolo 15, sono approvati dal Consiglio regionale.
2. Quando trattasi di piste da sci, di cui alla lettera a) dell'articolo 6, la tariffa è compresa nel prezzo del biglietto per l'impianto di risalita.
3. Quando trattasi di piste da sci, di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 6, la tariffa è riscossa in forma espressa.
4. Qualora il concessionario sia individuato in una Amministrazione comunale questa può istituire una tariffa destinata alla manutenzione delle piste da fondo.
5. E' fatto divieto a che non sia concessionario, ai sensi della presente legge, il prelievo, a qualsiasi titolo, di una tariffa, sia espressa sia ricompresa nel prezzo del biglietto dell'impianto di risalita.
Art. 20 - Durata della concessione.
1. La concessione di una pista da sci ha la stessa durata della concessione dell'impianto di risalita nei casi, di cui alla lettera a) dell'articolo 6; nei casi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 6, di norma, ha durata decennale.
Art. 21 - Sospensione.
1. L'esercizio della pista può essere sospeso ai fini cautelari nei seguenti casi:
a) quando si profilino situazioni contingibili e urgenti di pericolo e/o danno;
b) quando sia necessario precedere ad accertamenti in vista dell'adozione di un provvedimento finale di decadenza, di revoca o di modifica totale o parziale del progetto.
2. La sospensione dura tutta la permanenza delle cause di pericolo e/o danno.
3. Nel caso di cui alla lettera b) del primo comma, il provvedimento finale di revoca o decadenza è adottato entro tre mesi dalla sospensione. In caso contrario, cessa la sospensione.
4. Il provvedimento di sospensione è adottato dal dirigente del Dipartimento per la viabilità e i trasporti e, nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, anche dal Sindaco competente.
Art. 22 - Revoca.
1. Quando, in seguito a mutamento di destinazione di gestione di interesse pubblico, sia necessario interrompere l'esercizio della concessione, la Giunta regionale ne pronuncia la revoca. Alla revoca consegue la cancellazione della pista dal Registro delle piste.
2. L'esercizio della revoca comporta l'indennizzo dei danni del concessionario per il mancato ammortamento degli impianti da parte dell'ente, nel cui interesse è stata pronunciata la revoca slavo il caso che il provvedimento sia stato adottato per ragioni di pubblica incolumità o sicurezza.
Art. 23 - Rinuncia.
1. A prescindere dai casi di forza maggiore dovuti a eventi naturali, il concessionario di una pista da sci, durante la stagione dell'innevamento, può sospendere l'esercizio per periodi inferiori a sei mesi, previa comunicazione scritta al dirigente del Dipartimento per la viabilità e i trasporti.
2. In caso di sospensione dell'esercizio della pista da sci ai sensi del comma precedente, senza comunicazione e per un periodo superiore a sei mesi, anche se composto dalla somma di due periodi contigui propri a due contigue stagioni di innevamento, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 27, quando non siano stati forniti oggettivi motivi di giustificazione.
3. Il concessionario della pista da sci può, quando sussistano giustificati motivi, rinunciare alla concessione prima della sua scadenza; inoltre, quando trattasi di piste da sci di cui alla lettera a) dell'articolo 6, di norma, la rinuncia della pista da sci è contestuale a quella dell'impianto di risalita.
4. In caso di rinuncia, la concessione è rilasciata agli aventi diritto secondo l'ordine della priorità fissato dall'articolo 8.
5. La rinuncia è comunicata al dirigente del Dipartimento per la viabilità e i trasporti e ha effetto dalla data di accettazione da parte della Giunta regionale.
Art. 24 - Cessazione e rinnovo.
1. Quando non sia intervenuta una rinuncia, una revoca o una decadenza, la concessione cessa con la scadenza del termine, per cui era stata rilasciata.
2. In deroga a quanto previsto nel precedente comma, l'esercizio della concessione prosegue per un anno successivamente alla sua scadenza, purchè, nei sei mesi precedenti la scadenza, il concessionario ne abbia fatto espressa richiesta al dirigente del Dipartimento per la viabilità e i trasporti.
3. Nel caso di pista asservita a impianto di risalita, la concessione si intende rinnovata automaticamente con il rinnovo di concessione dell'impianto.
Art. 25 - Registro delle piste.
1. Il Registro delle piste è tenuto a cura del dirigente del Dipartimento per la viabilità e i trasporti.
2. Per ogni singola pista il Registro riporta l'intestatario, la funzione e la relativa classificazione, le infrastrutture cui sia eventualmente asservita, le eventuali condizioni di rilascio, nonché le eventuali modifiche o cancellazioni.
3. Il Registro delle piste è posto a disposizione del pubblico e, a richiesta, sono rilasciate copie delle iscrizioni, modifiche e cancellazioni.

Titolo IV
Vigilanza e sanzioni

Art. 26 - Organi di vigilanza.
1. La vigilanza sull'osservanza delle norme di cui alla presente legge è esercitata dagli organi di polizia forestale, dalle guardie municipali, nonché dai funzionari del Dipartimento per la viabilità e i trasporti e del Dipartimento per le foreste e l'economia montana.
2. I funzionari di cui al comma precedente, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni a essi conferite dalle leggi, sono agenti di polizia giudiziaria in applicazione dell'articolo 221, ultimo comma, del Codice di procedura penale.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie sono irrogate dai sindaci competenti per il territorio a norma della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 , e della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Qualora la pista attraversi il territorio di più commi e la violazione riguardi il complesso della pista, è competente il sindaco del comune interessato dalla parte più estesa del tracciato della pista.
5. Gli accertamenti degli agenti, di cui al primo comma, sono comunicati al sindaco competente all'irrogazione della sanzione.
Art. 27- Sanzioni amministrative.
1. L'entità della sanzione amministrativa per le violazioni alle norme previste dalla presente legge a seconda della gravità dell'infrazione, varia da un minimo di lire 50.000 a un massimo di lire 500.000.
2. Quando la violazione consista in fatti di particolare gravità per la sicurezza, il sindaco, competente ai sensi del precedente articolo, può sospendere l'esercizio della pista fino a tre mesi.
3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma gli agenti accertatori sono tenuti a segnalare la violazione al Dipartimento per la viabilità e i trasporti ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo successivo.
Art. 28 - Decadenza.
1. La concessione decade:
a) quando l'esercizio della pista sia stato sospeso per almeno due stagioni di innevamento successive per iniziativa del concessionario e per cause non dipendenti da eventi metereologici o risalenti a fatti imputabili al concessionario, senza autorizzazione del dirigente del Dipartimento per la viabilità e i trasporti;
b) quando il concessionario non ottemperi a un precedente provvedimento di sospensione;
c) quando siano state violate condizioni di concessione, per cui la decadenza fosse stata espressamente prevista.
2. La dichiarazione di decadenza è adottata dal Presidente della Giunta regionale.

Titolo V
Disposizioni transitorie

Art. 29 - Denuncia delle piste esistenti
1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i concessionari degli impianti di risalita sono tenuti a denunciare al Dipartimento per la viabilità e i trasporti le piste da sci esistenti e non approvate, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1 e complementari dell'impianto stesso, siano esse esercitate direttamente dal concessionario o di cui comunque il concessionario abbia la disponibilità.
2. Lo stesso obbligo, ed entro lo stesso termine, incombe sui gestori di piste da sci, esistenti e non approvate, aventi i caratteri di cui al primo comma dell'articolo 1 e non complementari a un impianto di risalita.
3. La denuncia è corredata:
a) da una carta topografica, in duplice copia, delle zone interessate, sottoscritta da tecnico abilitato a sensi di legge e riproducente il tracciato della pista in scala opportuna, e comunque non inferiore a 1:10.000, accompagnata da un profilo altimetrico con indicate le pendenze trasversali a frequenza periodica e nelle sezioni più significative anche in relazione a piste eventualmente interferenti o collegate, esistenti o in programma;
b) dalla dichiarazione se la pista sia in gestione diretta o, se gestita da altri, se ne abbia la disponibilità;
c) dall'indicazione dell'impianto di risalita, di cui la pista sia eventualmente complementare.
4. Le piste esistenti di cui al presente articolo verranno iscritte nel Registro delle piste con la riserva, da parte del Dipartimento per la viabilità e i trasporti di chiedere, entro un anno dalla denuncia, eventuale documentazione integrativa.
5. Dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i gestori di piste da sci, esistenti a tale data e aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 27, qualora non abbiano presentato richieste di iscrizione nel Registro delle piste entro il termine stabilito.
Art. 30 - Abrogazioni.
Art. 31 - Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



SI OMETTONO GLI ALLEGATI









Note

( 1) Vedi errata corrige nel BUR n. 20/1989.


SOMMARIO