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Legge regionale 28 marzo 1989, n. 9 (BUR n. 16/1989)

Istituzione di un fondo di interventi per le popolazioni colpite dal terremoto dell'Armenia

Legge regionale 28 marzo 1989, n. 9 (BUR n. 16/1989) (Abrogata)

ISTITUZIONE DI UN FONDO DI INTERVENTI PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO DELL'ARMENIA

Legge abrogata dall’articolo 103, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .


SOMMARIO
Legge regionale 28 marzo 1989, n. 9 (BUR n. 16/1989)

ISTITUZIONE DI UN FONDO DI INTERVENTI PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO DELL'ARMENIA.

Art. 1
1. Le regione Veneto contribuisce all'attività di soccorso e ricostruzione a favore delle popolazioni dell'Armenia colpite dal sistema del dicembre 1988, con stanziamento di un fondo di lire 500.000.000.
2. Gli interventi possono consistere in:
a) collaborazione tecnica;
b) fornitura di opere, beni e servizi;
c) sussidi in denaro;
d) interventi d'emergenza
3. L'attività di soccorso e di ricostruzione nelle forme di cui alle lettere a), b), e c) è effettuata secondo criteri metodologici e di coordinamento definiti in seno alla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e le Regioni di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art. 2
1. Per i fini indicati dalla presente legge la Regione può promuovere altresì pubbliche sottoscrizioni da far affluire in apposito conto corrente.
2. L'utilizzazione dei beni e servizi da destinare agli interventi di soccorso avverrà con le procedure di cui al terzo comma del precedente articolo.
Art. 3
1. All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto al capitolo 80020 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'anno finanziario 1989 e contemporanea istituzione del capitolo 53036 denominato "Fondo per interventi a favore delle popolazioni colpite dal terremoto dell'Armenia" con lo stanziamento di lire 500 milioni per competenza e per cassa.
Art. 4
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


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