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Legge regionale 12 gennaio 1990, n. 1 (BUR n. 3/1990)

Disciplina del trattamento di quiescenza e previdenza del personale dell'E.S.A.V., di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 482

Legge regionale 12 gennaio 1990, n. 1 (BUR n. 3/1990) (Abrogata)

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA DEL PERSONALE DELL'E.S.A.V., DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 4 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1988, N. 482

Legge abrogata dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 aprile 2000, n. 15 .


SOMMARIO
Legge regionale 12 gennaio 1990, n. 1 (BUR n. 3/1990)

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E PREVIDENZA DEL PERSONALE DELL'E.S.A.V., DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 4 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1988, N. 482

Art. 1

1. Il personale dell'E.S.A.V., proveniente dall'Ente nazionale per le tre Venezie e dall'Ente Delta Padano ai sensi della legge 30 aprile 1976, n. 386, e dal Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nella Venezia Euganea soppresso con legge regionale del Veneto 31 ottobre 1980, n. 88, in servizio alla data del 29 novembre 1988 è iscritto alla Cassa pensioni dipendenti enti locali, C.P.D.E.L., e all'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti degli enti locali, I.N.A.D.E.L.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 4 dell'art. 2 della legge 27 ottobre 1988, n. 482, si applicano al personale di cui al comma precedente, per la ricongiunzione dei servizi, le disposizioni recate dagli artt. 74 e 76 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, con efficacia dal 29 novembre 1988.
Art.2

1. E' fatta salva l'opzione di mantenere la posizione assicurativa costituita nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, I.N.P.S:, esercitata dal personale di cui al precedente art. 1, entro il 27 febbraio 1989, ai sensi del comma 6, dell'art. 2, della legge 27 ottobre 1988, n. 482.
Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.


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