crv_sgo_leggi

Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 11 (BUR n. 8/1990)

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 16 agosto 1984, n. 42 e 16 aprile 1985, n. 33, successive modifiche e integrazioni

Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 11 (BUR n. 8/1990) (Novellazione)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 16 AGOSTO 1984, N. 42 E 16 APRILE 1985, N. 33, SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Legge di novellazione: vedi modifiche apportate alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , ed alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .


SOMMARIO
Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 11 (BUR n. 8/1990) (Novellazione)

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 16 AGOSTO 1984, N. 42 E 16 APRILE 1985, N. 33, SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

CAPO I
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1984, n. 42

Art. 1

1. L'art. 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 è sostituito dal seguente:

"Art. 23 - Commissione tecnica regionale.
E' istituita la Commissione tecnica regionale che sostituisce quella prevista dall'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27 . Essa si srticola nella sezione opere pubbliche, nella sezione urbanistica e nella sezione ambiente di cui all'art. 11 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 .
La sezione opere pubbliche è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato è così composta:
a) da sei esperti nelle materie di competenza di cui quattro della maggioranza e due della minoranza, nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura;
b) dal dirigente della segreteria regionale per il territorio e dall'assistente per l'area dei lavori pubblici, della viabilità e dei trasporti;
c) dal dirigente del Dipartimento per i lavori pubblici;
d) dal dirigente del Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali;
e) dal dirigente del Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente;
f) dal dirigente del Dipartimento per la viabilità e i trasporti;
g) dal dirigente del Dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la Cee;
h) dal dirigente del Dipartimento per le foreste e l'economia montana;
i) dal Dirigente del Dipartimento per l'edilizia abitativa;
l) dal dirigente del Dipartimento piani e programmi;
m) dal dirigente del Dipartimento piani e programmi;
m) dal dirigente del Dipartimento per gli affari legislativi;
n) dal dirigente del Dipartimento per la bonifica;
o) dal dirigente del Dipartimento per la goelogia e le attività estrattive;
p) dai dirigenti per gli Uffici del genio civile regionale;
q) dal presidente dell'Unità locale socio-sanitaria competente per il territorio o da un suo delegato.
Sono altresì chiamati a far parte della commissione con voto deliberativo:
r) il presidente del Magistrato alle acque di Venezia o il presidente del Magistrato per il Po, secondo le rispettive competenze;
s) il capo compartimento dell'Anas competente per territorio;
t) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle province del Veneto.
Dei membri di cui al punto p) partecipa con voto deliberativo soltanto il dirigente dell'Ufficio del genio civile compatente per territorio.
La sezione urbanistica è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da assessore da lui delegato ed è così composta:
a) da sei esperti nelle materie di competenza di cui quattro della maggioranza e due della minoranza, nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura;
b) dal dirigente della Segreteria regionale per il territorio;
c) Dal dirigente del Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali;
d) dal dirigente del Dipartimento per l'edilizia abitativa;
e) dal dirigente del Dipartimento per i lavori pubblici;
f) dal dirigente del Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente;
g) dal dirigente del Dipartimento per la viabilità e i trasporti;
h) dal dirigente del Dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la Cee;
i) dal dirigente del Dipartimento per le foreste e l'economia montana;
l) dal presidente dell'Unità locale socio-sanitaria competente per territorio o da un suo delegato;
m) dal dirigente del Dipartimento piani e programmi;
n) dal dirigente del Dipartimento per gli affari legislativi;
o) dal Dirigente del Dipartimento per la bonifica;
p) dai dirigenti degli Uffici regionali del genio civile;
q) dal dirigente del Dipartimento per la geologia e le attività estrattive;
r) dal responsabile provinciale del settore beni ambientali di cui all'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11 ;
s) dal responsabile provinciale del settore urbanistica.
Sono altresì chiamati a far parte della commissione con voto deliberativo:
t) il capo compartimento dell'Anas competente per territorio;
u) il presidente del Magistrato alle acque di Venezia o il presidente del Magistrato per il Po, secondo le rispettive competenze;
v) un rappresentante designato dall'Unione regionale delle provincie del Veneto.
Per gli uffici di cui alla lettera p) di volta in volta, è chiamato a partecipare il dirigente dell'ufficio compatente per territorio.
I dirigenti degli uffici statali o regionali possono essere rappresentati, di vilta in volta, da un altro funzionario delle stesso ufficio a ciò espressamente delegato.
In relazione alle materie trattate, il presidente delle due sezioni deve altresì far intervenire, con voto consultivo, i rappresentanti degli enti lo9cali interessati e può far intervenire altri funzionari regionali o studiosi e tecnici o invitare dirigenti di altri uffici statali:
Il segretario regionale per il territorio è vicepresidente della Commissione tecnica regionale e delle sue sezioni e, in caso di assenza o impedimento, può essere sostituito dall'assistente competente per l'area.
Le sezioni della commissione sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale.
Ciascuna sezione è assistita da un segretario nominato dal segretario regionale per il territorio con proprio decreto.".
Art. 2

1. L'art. 24 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , come sostituito dall'ultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , è sostituito dal seguente:
"Art. 24 - Assemblea generale della Commissione tecnica regionale.
L'assemblea generale della Commissione tecnica regionale è costituita dai componenti delle tre sezioni.
E' convocata dal Presidente della Giunta regionale e presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato, per l'espressione di pareri riguardanti argomenti o progetti di rilevante carattere intersettoriale.
La commissione è integrata dall'assistente per l'area dell'attività legislativa, legale e di controllo.
La commissione esprime, in particolare, parere su:
a) il piano territoriale regionale di coordinamento e i piani settore a livello regionale;
b) il piano regionale per l'ambiente e i piani regionali ambientali di settore dell'acqua, dell'aria e del suolo.
Le sedute dell'assemblea generale sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti escludendo dal computo gli assenti giustificatisi per iscritto, purchè essa raggiunga almeno il 40% dei componenti assegnati. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.".

Art. 3
1. Al secondo comma dell'art. 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , il punto finale è sostituito da un punto e virgola ed è aggiunto il seguente aliena:
"-un tecnico laureato dell'Ufficio regionale del genio civile.".
Art. 4
1. All'art. 25, comma 1 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , le parole "...superiore a lire 500 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "...superiori a lire 1.000 milioni,".
Art. 5
1. Al secondo comma dell'art. 64 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 , le parole "- il dirigente del Servizio geologico regionale." sono sostituite dalle seguenti:
"- il dirigente del Dipartimento per la geologia e le attività estrattive.".

CAPO II
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 1985, n. 33

Art. 6

1. L'art. 12 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 è sostituito dal seguente:

"Art. 12 - Composizione e funzionamento della Commissione tecnica regionale, sezione ambiente.
La Commissione tecnica regionale, sezione ambiente, è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore da lui delegato ed è così composta:
a) da sei esperti nelle discipline chimiche, ingegneristiche, geologiche e sanitarie nominati dal Consiglio regionale per la durata della legislatura, quattro dei quali per la maggioranza e due per la minoranza;
b) dal dirigente della Segreteria regionale per il territorio e dall'assistente per l'area dell'ecologia e della tutela dell'ambiente;
c) dal dirigente del Dipartimento per i lavori pubblici;
d) dal dirigente del Dipartimento per l'urbanistica e i beni ambientali;
e) dal dirigente del Dipartimento per la viabilità e i trasporti;
g) dal dirigente del Dipartimento per l'agricoltura e i rapporti con la Cee;
h) dal dirigente del Dipartimento per le foreste e l'economia montana;
i) dal dirigente del Dipartimento per l'edilizia abitativa;
l) dal dirigente del Dipartimento piani e programmi;
m) dal dirigente del Dipartimento per gli affari legislativi;
n) dal dirigente del Dipartimento per la bonifica e la tutela del territorio rurale;
o) dal dirigente del Dipartimento per la geologia e le attività estrattive;
p) dal dirigente del Dipartimento per l'igiene pubblica;
q) dal dirigente del Dipartimento per l'industria e l'energia;
r) dal dirigente dell'Ufficio del genio civile regionale competente per territorio;
s)dal presidente dell'Unità locale socio-sanitaria competente per territorio o da un suo delegato.
Sono altresì chiamati a far parte della commissione con voto deliberativo:
t) il presidente del Magistrato alle acque di Venezia o il presidente del Magistrato per il Po, secondo le rispettive competenze;
u) l'ispettore di zona per il Veneto dei vigili del fuoco;
v) il capo compartimento dell'Anas competente per territorio;
z) il presidente della provincia competente per territorio o un suo delegato;
w) i sindaci dei comuni direttamente interessati o loro delegati.
I dirigenti di uffici statali o regionali possono essere rappresentanti, di volta in volta, da un altro funzionario dello stesso ufficio a ciò espressamente delegato.
In relazione alle materie trattate, il presidente della commissione può far intervenire con voto consultivo altri funzionari regionali o studiosi e tecnici o invitare dirigenti di altri uffici statali o di enti locali o rappresentanti delle associazioni o categorie interessate.
Il segretario regionale per il territorio è vicepresidente della sezione e in caso di assenza o impedimento può essere sostituito dall'assistente competente per l'area.
La sezione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.
La sezione è assistita da un segretario nominato dal segretario regionale per il territorio.
Le adunanze della sezione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti, escludendo dal computo gli assenti giustificatisi per iscritto, purchè essa raggiunga almeno il 40% dei componenti assegnati. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
La commissione dura in carica quanto il Consiglio regionale e continua a espletare le sue funzioni fino all'insediamento dei nuovi componenti.
La Commissione tecnica regionale, sezione ambiente riunita ai sensi del presente articolo, svolge le funzioni dell'apposita conferenza, prevista dll'art. 3 bis del D.L. 31 agosto 1987, n. 361, come convertito in legge con modificazioni dell'art. 1 della legge 29 ottobre 1987, n. 441.
Art. 7
1. All'art. 10, alla lettera e) del primo comma dell'art. 12, al n. 4 del primo comma dell'articolo 14 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , le parole "Dipartimento per l'ambiente" sono sostituite dalle parole "Dipartimento per l'ecologia e la tutela dell'ambiente".
Art. 8
1. All'art. 13 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 , la lettera b), punto 1, del comma 1 è così sostituita:
"b) I progetti degli impianti di prima categoria, di cui alla lettera c) del punto 5, dell'art. 4, nonche le reti di fognatura;".


SOMMARIO